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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3473/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA, 28, presso lo studio degli avvocati CRISTIANO CRIPPA e ADAMO BIOLO, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), anche in qualità di titolare della impresa Controparte_1 C.F._1
individuale L'AUTOZENTRUM DI LL IU, pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in JESI, VIA DELLA VITTORIA, 73, presso lo studio dell'avvocato
MARCO POLITA, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATO
OGGETTO: contratto di garanzia.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, Parte_1
eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, in riforma della sentenza n. 9054/2023, emessa dal
Tribunale di Milano, sez. VI civ., G.U. dott. Antonio Stefano STEFANI, in causa R.G. n. 28906/2023, il
14.11.2023 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15.11.2023: - in via di merito
principale: accertato che in proprio e quale titolare della Ditta individuale Controparte_1
L'Autozentrum di EL IU, ha contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di
Convenzionamento 18.03.2019, in particolare agli artt. 14), 15) e 7), accertato che tale violazione è
consistita nella mancata consegna dei beni finanziati, accertato che per tale motivo ed a seguito di
reclami presentati da e da provvedeva ad CP_2 Parte_2 Parte_3
estinguere anticipatamente i contratti di finanziamento nn. 1565493301 e Parte_4
1667064301 con tali consumatori;
condannare in proprio e quale titolare Controparte_1
della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, a restituire a Parte_1
l'importo di euro 10.000,00, erogato per il finanziamento , e di euro 18.500,00, Persona_1
erogato per il finanziamento oltre accessori, spese e interessi, nella misura Parte_3
concordata con i consumatori, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulle somme
corrispondenti ai finanziamenti accordati dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero
condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà
meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. - in via di merito ulteriore: alla
pagina 2 di 13 luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare in proprio e Controparte_1
quale titolare della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, ai sensi e per gli effetti
dello art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in Parte_1
complessivi euro 11.591,00; somma pari alle perdite subite e determinate dalle differenze tra i “costi
totali dei crediti” e le somme finanziate concesse a ed a oltre Persona_1 Parte_3
interessi legali, ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del
giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. Con
restituzione delle spese di lite di primo grado corrisposte da a Parte_1 [...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
e pari ad euro 4.240,21, e con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili,
spese vive, I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio e della fase di mediazione per la quale vi è stato
esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80. In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi interrogatorio
formale di e prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle Controparte_1
parole “vero che”: 1) «L'Autozentrum di EL IU, in violazione delle intese intervenute
con la consumatrice , non consegnava alla stessa autovettura Mini Countryman Persona_1
F60 One D usata, telaio WMWZD11040WU24100». 2) «L'Autozentrum di EL IU, in
violazione delle intese intervenute con il consumatore non consegnava allo stesso Parte_3
autovettura Audi A4 usata, telaio WAUZZZF48GA047158». 3) «In esecuzione delle intese contrattuali
contenute nell'Accordo di Convenzionamento 18.03.2019 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di
, del contratto di finanziamento n. 1565493301, Persona_1 Parte_4 [...]
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a L'Autozentrum di EL IU Parte_1
l'importo di euro 10.000,00 il 23.09.2019». 4) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute
nell'Accordo di Convenzionamento 18.03.2019 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di
[...]
del contratto di finanziamento n. 1667064301, Pt_3 Parte_4 Parte_1
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a L'Autozentrum di l'importo Controparte_1
pagina 3 di 13 di euro 18.500,00 il 25.10.2019». Si indicano a testimoni: - , via Ticino 3, 47921 Persona_1
Rimini; - viale Bovio 56, 60044 Fabriano (AN)”; Parte_3
per anche in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
L'AUTOZENTRUM DI LL IU: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano,
respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Sentenza n. Parte_1
9054/2023 emessa dal Tribunale di Milano con qualsiasi altra statuizione. Spese e competenze rifuse e
con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto Avv. Marco Polita procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, agiva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Milano nei confronti di in proprio e quale titolare della Controparte_1
impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, chiedendo che le venisse restituito l'importo di € 10.000,00, erogato per il finanziamento in favore di , e di € Persona_1
18.500,00, erogato per il finanziamento in favore di oltre accessori, spese e interessi, Parte_3
nella misura concordata con i consumatori e, in via di merito ulteriore, di condannare
[...]
in proprio e quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 11.591,00, somma pari alle perdite subite e determinate dalla differenza tra i “costi totali dei crediti” e le somme finanziate concesse ad
[...]
e a oltre interessi legali. A fondamento delle proprie domande, parte Persona_1 Parte_3
attrice asseriva: 1) di avere sottoscritto, in data 18.03.2019, con L'Autozentrum di EL IU
un accordo di convenzionamento avente a oggetto l'inoltro da parte di questa ultima di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti ai propri clienti;
2) che in data 21.08.2019 l'intermediario del credito aveva favorito la sottoscrizione con la consumatrice del contratto di finanziamento n. Persona_1 Parte_4
1565493301, finalizzato all'acquisto di una Mini Countryman F60 One D usata, telaio pagina 4 di 13 WMWZD11040WU24100, avente un valore di € 15.800,00, per il quale veniva erogata in favore di parte convenuta la somma di € 10.000,00, con bonifico del 23.09.2019; 3) che non Persona_1
aveva onorato alcuna rata del finanziamento e aveva denunciato di essere stata vittima di una truffa;
4)
di avere, quindi, provveduto a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e di avere effettuato una segnalazione presso l'archivio informatico del SIC (Servizio Informazioni Creditizie); 5)
che in data 21.10.2019 l'intermediario del credito aveva favorito anche la sottoscrizione con il consumatore del contratto di finanziamento n. 1667064301, Parte_3 Parte_4
finalizzato all'acquisto di una Audi A4 usata, telaio WAUZZZF48GA047158, avente un valore di €
22.500,00, per il quale era stata erogata in favore di parte convenuta la somma di € 18.500,00, con bonifico del 25.10.2019; 6) che, in realtà, anche non aveva pagato alcuna rata del Parte_3
finanziamento e aveva denunciato di essere stato vittima di una truffa;
7) di avere, pertanto,
provveduto, anche in questo caso, a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e a segnalare nuovamente il fatto presso l'archivio informatico del SIC;
8) di avere diffidato l'impresa convenuta al pagamento degli importi corrisposti come fornitrice dei beni, come previsto in contratto in caso di inadempimento;
9) che, a fronte dell'inadempimento di controparte, era evidente il suo diritto alla restituzione delle somme erogate e al risarcimento del danno.
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Controparte_1
tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte, avendo effettivamente consegnato le autovetture.
Il tribunale, con sentenza n. 9054/2023, depositata il 15.11.2023, ha rigettato la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di cinque motivi, che verranno meglio esposti nel prosieguo.
pagina 5 di 13 si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al collegio l'udienza del 5.03.2025, poi differita a quella del 12.03.2025. A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dei primi quattro motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda attrice di restituzione, da parte del rivenditore in favore della banca, odierna appellante,
immediatamente e a semplice richiesta, delle somme ricevute per il finanziamento in favore dei propri clienti, ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art. 14 dell'accordo di convenzionamento per aver parte convenuta regolarmente consegnato le autovetture.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di prime cure correttamente inteso le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti, soffermandosi su un'analisi dei singoli articoli e non tenendo conto del richiamo complessivamente fatto al mancato rispetto delle intese che regolano i rapporti tra la fornitrice e la finanziatrice nell'accordo di finanziamento. In particolare, secondo parte appellante, la mancata consegna dei beni agli effettivi destinatari da parte della società fornitrice, a causa di uno scambio di persone posto in essere da terzi non identificati, integrerebbe un'ipotesi di inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. b), con conseguente obbligo da parte del rivenditore di restituire le somme ricevute immediatamente e a semplice richiesta. A parere dell'appellante, infine, il giudice di primo grado avrebbe operato una non corretta traslazione delle questioni giuridiche legate all'osservanza delle norme contrattuali e di legge che legano le parti, rispetto a quelle richiamate dall'art. 125 quinquies
d.lgs. 385/1993, norma introdotta dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 141/2010.
pagina 6 di 13 Tali motivi sono fondati.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, la Corte osserva che, alla luce dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti (doc.1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), era,
innanzitutto, onere del rivenditore/prestatore, rappresentato da parte appellata, procedere all'esatta identificazione della clientela e adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, così come si evince dall'art. 7 (il quale prevede che: “La richiesta, una volta completata, andrà poi sottoscritta – in ogni
sua parte – dal Cliente, dagli eventuali contestatari e dagli eventuali coobbligati/garanti. A tale
riguardo il Rivenditore/Prestatore resterà obbligato (i) a raccogliere in sua presenza sulle Richieste le
firme autografe del Cliente, di eventuali cointestatari/garanti; (ii) ad identificare quest'ultimi ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs 21 Novembre 2007 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite
l'esibizione di un documento di riconoscimento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'art. 3,
Allegato tecnico del D.Lgs 21 Novembre 2007 n. 131; (iii) a raccogliere tutti i dati di identificazione
del Cliente, di eventuali cointestatari e di eventuali coobligati/garanti, inserendo tutti i dati necessari
per la compilazione della Richiesta;
(iv) visionare i documenti in originale fotocopiando i medesimi;
(v) ad utilizzare ogni attenzione necessaria a riconoscere falsificazioni e/o manomissioni della
documentazione presentata;
(vi) ad adoperarsi per eseguire tutte le disposizioni comunicate dalla
Banca in materia di antiriciclaggio […])”. Le parti, inoltre, avevano espressamente previsto un obbligo di restituzione alla da parte del rivenditore/prestatore, “immediatamente ed a semplice richiesta CP_3
della stessa” della “somma ricevuta ai sensi dell'art. 10 ed eventuali accessori, maggiorata degli
interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi
d'uno dei seguenti casi: a) mancata trasmissione alla della documentazione di cui all'art. 8 CP_3
dell'Accordo; b) mancato rispetto del termine pattuito nel contratto con il Cliente o mancata consegna
della merce o prestazione del servizio finanziato […]”, ex art. 14. Era stato accordato, infine, che in caso di inadempimento del fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies TUB, nell'ipotesi in cui “il cliente, dopo avere costituito inutilmente in mora il Rivenditore/prestatore, dovesse pagina 7 di 13 comunicare, anche a mezzo semplice comunicazione scritta, di volersi avvalere del diritto di
risoluzione dal contratto, il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto immediatamente a restituire alla Banca
– a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate
eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli interessi corrispettivi – nella misura
concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso. Il Rivenditore/Prestatore si impegna
inoltre a comunicare/documentare tempestivamente alla Banca ogni contestazione – anche orale –
proveniente dal Cliente. Il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto a fornire alla Banca precisa relazione
sugli accadimenti che hanno determinato l'esercizio della Risoluzione del Contratto da parte del
Cliente, sulle contestazioni avanzate da quest'ultimo nonché su tutte le eventuali azioni poste in essere
dal Rivenditore/Prestatore. […] Il Rivenditore/Prestatore si impegna a tenere indenne e manlevata la
da qualsiasi danno, spesa, onere o richiesta di risarcimento avanzata da Clienti o da terzi CP_3
comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi
rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo
Rivenditore/Prestatore o dai soggetti di cui il medesimo si avvale in funzione della presentazione della
Richiesta. La Banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento dei danni reputazionali derivanti
dalla condotta del medesimo Rivenditore/Prestatore. Il Rivenditore/Prestatore sarà inoltre tenuto a
restituire immediatamente le provvigioni eventualmente maturate a norma dell'art. 11 del presente
Accordo”, ex art. 15 del contratto.
Alla luce di tali chiare disposizioni contrattuali, è evidente che sia l'art. 14 che l'art. 15 prevedano, a determinate condizioni, che il rivenditore/prestatore debba provvedere, a semplice e immediata richiesta scritta della alla restituzione delle somme già ricevute, in esecuzione dell'art. 10 del CP_3
contratto, oltre ad accessori e spese. A tale fine l'art. 14 contempla, tra le varie ipotesi, il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 e la mancata consegna del bene oggetto della prestazione e,
quanto all'art. 15, l'inadempimento del fornitore.
pagina 8 di 13 Per quanto concerne l'onere probatorio, il Collegio ritiene, secondo i principi consolidati della Suprema
Corte (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), che era onere della banca, che ha agito in giudizio, provare la fonte contrattuale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inesatto adempimento di controparte (per mancata consegna del bene e/o per violazione di doveri accessori,
come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando sul rivenditore/prestatore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento a una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, in realtà, a fronte della prova fornita da parte appellante del contratto concluso tra le parti (doc. 1 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado) e del suo esatto adempimento attraverso l'erogazione in favore di parte appellata delle somme mutuate, documentate dai bonifici
(doc. 3 e 10 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado), era onere di parte appellata provare di avere effettivamente consegnato le autovetture ai consumatori legittimati, che erano i destinatari del finanziamento, nel rispetto dei termini pattuiti in contratto, con riferimento anche al fatto che si era impegnata ad assumere tutte le informazioni relative ai clienti. L'art. 7, infatti, prevede che
“Il Rivenditore/Prestatore si dovrà astenere dal proporre contratti nel caso in cui non sia possibile
ottenere dal Cliente le informazioni necessarie ad espletamento delle attività sopra riportate”. Da una lettura dell'art. 7 e del programma contrattuale complessivo previsto dalle parti, infatti, è evidente la sussistenza di un obbligo specifico del rivenditore/prestatore a operare con diligenza, effettuando i controlli necessari sulla veridicità delle generalità fornite dal cliente, adempimento che si pone, del resto, in stretta correlazione con la circostanza che il convenzionato è l'unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente e a ottenere l'anticipazione del prezzo del bene in base al meccanismo del credito al consumo sotteso al contratto di convenzionamento.
Tale onere, in realtà, non risulta essere stato assolto da parte appellata, la quale, a conferma del suo esatto adempimento, si è limitata a depositare due dichiarazioni sottoscritte in ordine alla consegna pagina 9 di 13 delle autovetture a due sedicenti consumatori, e (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte Per_1 Pt_3
appellata del giudizio di primo grado), senza provare di avere effettuato i dovuti accertamenti volti a verificare l'effettiva identità dei due soggetti, né al momento della sottoscrizione dei contratti di finanziamento, né, tanto meno, al momento della consegna, non risultando essere stata chiesta nemmeno l'esibizione dei documenti per l'identificazione. In difetto di tali prove, si deve ritenere che la consegna di un bene a un soggetto diverso dall'effettivo (apparente) titolare rappresenta un inesatto adempimento, non essendo idonea a provarne l'effettiva consegna nel rispetto dei termini contrattualmente pattuiti.
Si osserva, peraltro, che parte appellata non ha nemmeno allegato, né, tanto meno, provato, come era suo onere, che la mancata esatta identificazione fosse dovuta a causa a lei non imputabile, attesa l'assoluta apparente validità dei documenti falsificati, anche alla luce degli accertamenti effettuati.
La Corte rileva, infine, che, dalla narrazione dei fatti, si evince che, nel caso di specie, è stata lamentata anche una violazione della disposizione di cui all'art. 15 del contratto, il quale espressamente prevede che il rivenditore/prestatore si impegna a tenere indenne e manlevare la banca da qualsiasi danno, onere o spesa o richiesta di risarcimento avanzata da clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte del rivenditore stesso o da parte dei soggetti di cui si avvale.
È evidente, dunque, nel caso di specie, il diritto della banca a essere manlevata, atteso che, a seguito dell'erogazione delle somme richieste per il finanziamento, la stessa, a causa di un comportamento inadempiente di parte appellata, che non ha provato di avere posto in essere tutti gli adempimenti necessari per procedere a un'esatta identificazione dei consumatori, ha dovuto annullare le richieste di rimborso, con conseguente perdita del capitale erogato.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che debba essere riconosciuto il diritto di parte appellante a ottenere da parte appellata il pagamento della somma complessiva di € 28.500,00, pari all'importo esborsato per i pagina 10 di 13 finanziamenti, oltre agli interessi contrattualmente previsti dalle date della messa in mora all'effettivo pagamento.
Oggetto, poi, del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla banca, indicata come la differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, pari complessivamente, per i due finanziamenti, a € 11.591,00. In particolare, il tribunale ha motivato il rigetto, ritenendo che, ove l'impresa convenzionata avesse scoperto la falsità delle generalità dichiarate dai richiedenti, non avrebbe certo concluso i finanziamenti con i due truffatori, con la conseguenza che la corretta esecuzione dell'accordo di convenzionamento avrebbe evitato l'erogazione delle somme, ma non avrebbe assicurato alla finanziaria l'incasso degli interessi corrispettivi, dal momento che quei contratti di finanziamento non si sarebbero mai perfezionati.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe seguito un ragionamento meramente ipotetico, che non avrebbe tenuto conto dei fatti accaduti e del danno effettivamente subito.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal tribunale, tenuto conto, peraltro, che non risulta essere stata fornita la prova che la banca ha subito un pregiudizio concreto a seguito dell'inadempimento di controparte. Si ritiene, in particolare, che parte appellante non abbia sufficientemente provato le perdite asseritamente subite, essendosi limitata a depositare i contratti, da cui, però, non è possibile evincere il danno così come quantificato in € 11.591,00, non essendo stato tenuto conto, peraltro, di circostanze idonee a determinare una riduzione degli eventuali costi imputati,
come nel caso in cui il consumatore avesse deciso di procedere a un rimborso anticipato del finanziamento.
pagina 11 di 13 Stante l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi, che pare congruo indicare nella misura di 1/3.
La restante quota di 2/3, liquidata come da dispositivo, viene posta ex art. 91 c.p.c. a carico di
[...]
anche in qualità di titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate, delle spese di mediazione (€ 48,00), del valore complessivo della controversia e della somma effettivamente riconosciuta, applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere, per il presente giudizio, la fase istruttoria e di trattazione. A fronte della domanda svolta, sussiste il diritto di parte appellante a ottenere la restituzione di quanto già esborsato a titolo di spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a € 4.240,21, non oggetto di specifica contestazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna anche quale Controparte_1
titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, al pagamento in favore di della somma di € 28.500,00, oltre interessi nella misura contrattualmente Parte_1
pattuita dalle date della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta per il resto l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna anche quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di Controparte_1
EL IU, al pagamento in favore di della quota di 2/3 delle spese Parte_1
di lite, quota che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 48,00 per le spese del procedimento di mediazione e in € 5.077,33 per compensi e, per il presente giudizio, in €
4.630,66 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 compensa tra le parti la restante quota di 1/3;
- Condanna anche quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di Controparte_1
EL IU, a restituire a quanto già versato a titolo di spese di lite Parte_1
pari a € 4.240,21.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3473/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA, 28, presso lo studio degli avvocati CRISTIANO CRIPPA e ADAMO BIOLO, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in primo grado,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), anche in qualità di titolare della impresa Controparte_1 C.F._1
individuale L'AUTOZENTRUM DI LL IU, pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in JESI, VIA DELLA VITTORIA, 73, presso lo studio dell'avvocato
MARCO POLITA, che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATO
OGGETTO: contratto di garanzia.
CONCLUSIONI
Per “Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, Parte_1
eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, in riforma della sentenza n. 9054/2023, emessa dal
Tribunale di Milano, sez. VI civ., G.U. dott. Antonio Stefano STEFANI, in causa R.G. n. 28906/2023, il
14.11.2023 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15.11.2023: - in via di merito
principale: accertato che in proprio e quale titolare della Ditta individuale Controparte_1
L'Autozentrum di EL IU, ha contravvenuto alle condizioni che regolano l'Accordo di
Convenzionamento 18.03.2019, in particolare agli artt. 14), 15) e 7), accertato che tale violazione è
consistita nella mancata consegna dei beni finanziati, accertato che per tale motivo ed a seguito di
reclami presentati da e da provvedeva ad CP_2 Parte_2 Parte_3
estinguere anticipatamente i contratti di finanziamento nn. 1565493301 e Parte_4
1667064301 con tali consumatori;
condannare in proprio e quale titolare Controparte_1
della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, a restituire a Parte_1
l'importo di euro 10.000,00, erogato per il finanziamento , e di euro 18.500,00, Persona_1
erogato per il finanziamento oltre accessori, spese e interessi, nella misura Parte_3
concordata con i consumatori, maturati sino alla data del rimborso, oltre interessi legali sulle somme
corrispondenti ai finanziamenti accordati dai singoli versamenti degli importi al saldo ovvero
condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio e che verrà
meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. - in via di merito ulteriore: alla
pagina 2 di 13 luce dell'individuata responsabilità contrattuale, condannare in proprio e Controparte_1
quale titolare della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, ai sensi e per gli effetti
dello art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni sopportati da e quantificati in Parte_1
complessivi euro 11.591,00; somma pari alle perdite subite e determinate dalle differenze tra i “costi
totali dei crediti” e le somme finanziate concesse a ed a oltre Persona_1 Parte_3
interessi legali, ovvero condannarlo a pagare la diversa somma che dovesse emergere nel corso del
giudizio e che verrà meglio individuata al momento della precisazione delle conclusioni. Con
restituzione delle spese di lite di primo grado corrisposte da a Parte_1 [...]
in proprio e quale titolare della Ditta individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
e pari ad euro 4.240,21, e con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili,
spese vive, I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio e della fase di mediazione per la quale vi è stato
esborso di costi anticipati pari ad euro 48,80. In via istruttoria: A) Si chiede ammettersi interrogatorio
formale di e prova per testi sulle seguenti circostanze tutte precedute dalle Controparte_1
parole “vero che”: 1) «L'Autozentrum di EL IU, in violazione delle intese intervenute
con la consumatrice , non consegnava alla stessa autovettura Mini Countryman Persona_1
F60 One D usata, telaio WMWZD11040WU24100». 2) «L'Autozentrum di EL IU, in
violazione delle intese intervenute con il consumatore non consegnava allo stesso Parte_3
autovettura Audi A4 usata, telaio WAUZZZF48GA047158». 3) «In esecuzione delle intese contrattuali
contenute nell'Accordo di Convenzionamento 18.03.2019 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di
, del contratto di finanziamento n. 1565493301, Persona_1 Parte_4 [...]
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a L'Autozentrum di EL IU Parte_1
l'importo di euro 10.000,00 il 23.09.2019». 4) «In esecuzione delle intese contrattuali contenute
nell'Accordo di Convenzionamento 18.03.2019 ed a seguito della sottoscrizione, da parte di
[...]
del contratto di finanziamento n. 1667064301, Pt_3 Parte_4 Parte_1
procedeva a bonificare sul conto corrente intestato a L'Autozentrum di l'importo Controparte_1
pagina 3 di 13 di euro 18.500,00 il 25.10.2019». Si indicano a testimoni: - , via Ticino 3, 47921 Persona_1
Rimini; - viale Bovio 56, 60044 Fabriano (AN)”; Parte_3
per anche in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
L'AUTOZENTRUM DI LL IU: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano,
respingere l'appello proposto da e per l'effetto confermare la Sentenza n. Parte_1
9054/2023 emessa dal Tribunale di Milano con qualsiasi altra statuizione. Spese e competenze rifuse e
con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto Avv. Marco Polita procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente depositato, agiva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di Milano nei confronti di in proprio e quale titolare della Controparte_1
impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, chiedendo che le venisse restituito l'importo di € 10.000,00, erogato per il finanziamento in favore di , e di € Persona_1
18.500,00, erogato per il finanziamento in favore di oltre accessori, spese e interessi, Parte_3
nella misura concordata con i consumatori e, in via di merito ulteriore, di condannare
[...]
in proprio e quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 11.591,00, somma pari alle perdite subite e determinate dalla differenza tra i “costi totali dei crediti” e le somme finanziate concesse ad
[...]
e a oltre interessi legali. A fondamento delle proprie domande, parte Persona_1 Parte_3
attrice asseriva: 1) di avere sottoscritto, in data 18.03.2019, con L'Autozentrum di EL IU
un accordo di convenzionamento avente a oggetto l'inoltro da parte di questa ultima di domande di finanziamento, con rimborso rateale, finalizzate all'acquisto di beni o servizi dalla stessa forniti ai propri clienti;
2) che in data 21.08.2019 l'intermediario del credito aveva favorito la sottoscrizione con la consumatrice del contratto di finanziamento n. Persona_1 Parte_4
1565493301, finalizzato all'acquisto di una Mini Countryman F60 One D usata, telaio pagina 4 di 13 WMWZD11040WU24100, avente un valore di € 15.800,00, per il quale veniva erogata in favore di parte convenuta la somma di € 10.000,00, con bonifico del 23.09.2019; 3) che non Persona_1
aveva onorato alcuna rata del finanziamento e aveva denunciato di essere stata vittima di una truffa;
4)
di avere, quindi, provveduto a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e di avere effettuato una segnalazione presso l'archivio informatico del SIC (Servizio Informazioni Creditizie); 5)
che in data 21.10.2019 l'intermediario del credito aveva favorito anche la sottoscrizione con il consumatore del contratto di finanziamento n. 1667064301, Parte_3 Parte_4
finalizzato all'acquisto di una Audi A4 usata, telaio WAUZZZF48GA047158, avente un valore di €
22.500,00, per il quale era stata erogata in favore di parte convenuta la somma di € 18.500,00, con bonifico del 25.10.2019; 6) che, in realtà, anche non aveva pagato alcuna rata del Parte_3
finanziamento e aveva denunciato di essere stato vittima di una truffa;
7) di avere, pertanto,
provveduto, anche in questo caso, a estinguere anticipatamente il contratto di finanziamento e a segnalare nuovamente il fatto presso l'archivio informatico del SIC;
8) di avere diffidato l'impresa convenuta al pagamento degli importi corrisposti come fornitrice dei beni, come previsto in contratto in caso di inadempimento;
9) che, a fronte dell'inadempimento di controparte, era evidente il suo diritto alla restituzione delle somme erogate e al risarcimento del danno.
si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza del Controparte_1
tribunale adito e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande svolte, avendo effettivamente consegnato le autovetture.
Il tribunale, con sentenza n. 9054/2023, depositata il 15.11.2023, ha rigettato la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di cinque motivi, che verranno meglio esposti nel prosieguo.
pagina 5 di 13 si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
La Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione della causa al collegio l'udienza del 5.03.2025, poi differita a quella del 12.03.2025. A tale udienza, previa discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dei primi quattro motivi di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la domanda attrice di restituzione, da parte del rivenditore in favore della banca, odierna appellante,
immediatamente e a semplice richiesta, delle somme ricevute per il finanziamento in favore dei propri clienti, ritenendo insussistenti le condizioni di cui all'art. 14 dell'accordo di convenzionamento per aver parte convenuta regolarmente consegnato le autovetture.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo il giudice di prime cure correttamente inteso le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti, soffermandosi su un'analisi dei singoli articoli e non tenendo conto del richiamo complessivamente fatto al mancato rispetto delle intese che regolano i rapporti tra la fornitrice e la finanziatrice nell'accordo di finanziamento. In particolare, secondo parte appellante, la mancata consegna dei beni agli effettivi destinatari da parte della società fornitrice, a causa di uno scambio di persone posto in essere da terzi non identificati, integrerebbe un'ipotesi di inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. b), con conseguente obbligo da parte del rivenditore di restituire le somme ricevute immediatamente e a semplice richiesta. A parere dell'appellante, infine, il giudice di primo grado avrebbe operato una non corretta traslazione delle questioni giuridiche legate all'osservanza delle norme contrattuali e di legge che legano le parti, rispetto a quelle richiamate dall'art. 125 quinquies
d.lgs. 385/1993, norma introdotta dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 141/2010.
pagina 6 di 13 Tali motivi sono fondati.
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, la Corte osserva che, alla luce dell'accordo di convenzionamento concluso tra le parti (doc.1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), era,
innanzitutto, onere del rivenditore/prestatore, rappresentato da parte appellata, procedere all'esatta identificazione della clientela e adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, così come si evince dall'art. 7 (il quale prevede che: “La richiesta, una volta completata, andrà poi sottoscritta – in ogni
sua parte – dal Cliente, dagli eventuali contestatari e dagli eventuali coobbligati/garanti. A tale
riguardo il Rivenditore/Prestatore resterà obbligato (i) a raccogliere in sua presenza sulle Richieste le
firme autografe del Cliente, di eventuali cointestatari/garanti; (ii) ad identificare quest'ultimi ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs 21 Novembre 2007 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite
l'esibizione di un documento di riconoscimento di identità non scaduto, tra quelli di cui all'art. 3,
Allegato tecnico del D.Lgs 21 Novembre 2007 n. 131; (iii) a raccogliere tutti i dati di identificazione
del Cliente, di eventuali cointestatari e di eventuali coobligati/garanti, inserendo tutti i dati necessari
per la compilazione della Richiesta;
(iv) visionare i documenti in originale fotocopiando i medesimi;
(v) ad utilizzare ogni attenzione necessaria a riconoscere falsificazioni e/o manomissioni della
documentazione presentata;
(vi) ad adoperarsi per eseguire tutte le disposizioni comunicate dalla
Banca in materia di antiriciclaggio […])”. Le parti, inoltre, avevano espressamente previsto un obbligo di restituzione alla da parte del rivenditore/prestatore, “immediatamente ed a semplice richiesta CP_3
della stessa” della “somma ricevuta ai sensi dell'art. 10 ed eventuali accessori, maggiorata degli
interessi – nella misura concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso, al verificarsi
d'uno dei seguenti casi: a) mancata trasmissione alla della documentazione di cui all'art. 8 CP_3
dell'Accordo; b) mancato rispetto del termine pattuito nel contratto con il Cliente o mancata consegna
della merce o prestazione del servizio finanziato […]”, ex art. 14. Era stato accordato, infine, che in caso di inadempimento del fornitore, secondo quanto previsto dall'art. 125 quinquies TUB, nell'ipotesi in cui “il cliente, dopo avere costituito inutilmente in mora il Rivenditore/prestatore, dovesse pagina 7 di 13 comunicare, anche a mezzo semplice comunicazione scritta, di volersi avvalere del diritto di
risoluzione dal contratto, il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto immediatamente a restituire alla Banca
– a semplice richiesta – l'importo del finanziamento erogato, comprensivo anche delle rate
eventualmente già pagate dal Cliente, maggiorato degli interessi corrispettivi – nella misura
concordata con il Cliente – maturati sino alla data del rimborso. Il Rivenditore/Prestatore si impegna
inoltre a comunicare/documentare tempestivamente alla Banca ogni contestazione – anche orale –
proveniente dal Cliente. Il Rivenditore/Prestatore sarà tenuto a fornire alla Banca precisa relazione
sugli accadimenti che hanno determinato l'esercizio della Risoluzione del Contratto da parte del
Cliente, sulle contestazioni avanzate da quest'ultimo nonché su tutte le eventuali azioni poste in essere
dal Rivenditore/Prestatore. […] Il Rivenditore/Prestatore si impegna a tenere indenne e manlevata la
da qualsiasi danno, spesa, onere o richiesta di risarcimento avanzata da Clienti o da terzi CP_3
comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi
rinvenienti dal contratto di fornitura dei beni e servizi, all'attività svolta dal medesimo
Rivenditore/Prestatore o dai soggetti di cui il medesimo si avvale in funzione della presentazione della
Richiesta. La Banca avrà inoltre diritto a chiedere il risarcimento dei danni reputazionali derivanti
dalla condotta del medesimo Rivenditore/Prestatore. Il Rivenditore/Prestatore sarà inoltre tenuto a
restituire immediatamente le provvigioni eventualmente maturate a norma dell'art. 11 del presente
Accordo”, ex art. 15 del contratto.
Alla luce di tali chiare disposizioni contrattuali, è evidente che sia l'art. 14 che l'art. 15 prevedano, a determinate condizioni, che il rivenditore/prestatore debba provvedere, a semplice e immediata richiesta scritta della alla restituzione delle somme già ricevute, in esecuzione dell'art. 10 del CP_3
contratto, oltre ad accessori e spese. A tale fine l'art. 14 contempla, tra le varie ipotesi, il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 e la mancata consegna del bene oggetto della prestazione e,
quanto all'art. 15, l'inadempimento del fornitore.
pagina 8 di 13 Per quanto concerne l'onere probatorio, il Collegio ritiene, secondo i principi consolidati della Suprema
Corte (cfr. Cass. S.U. 13533/2001), che era onere della banca, che ha agito in giudizio, provare la fonte contrattuale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inesatto adempimento di controparte (per mancata consegna del bene e/o per violazione di doveri accessori,
come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando sul rivenditore/prestatore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o la riferibilità dell'inadempimento a una causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, in realtà, a fronte della prova fornita da parte appellante del contratto concluso tra le parti (doc. 1 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado) e del suo esatto adempimento attraverso l'erogazione in favore di parte appellata delle somme mutuate, documentate dai bonifici
(doc. 3 e 10 del fascicolo di parte appellante del giudizio di primo grado), era onere di parte appellata provare di avere effettivamente consegnato le autovetture ai consumatori legittimati, che erano i destinatari del finanziamento, nel rispetto dei termini pattuiti in contratto, con riferimento anche al fatto che si era impegnata ad assumere tutte le informazioni relative ai clienti. L'art. 7, infatti, prevede che
“Il Rivenditore/Prestatore si dovrà astenere dal proporre contratti nel caso in cui non sia possibile
ottenere dal Cliente le informazioni necessarie ad espletamento delle attività sopra riportate”. Da una lettura dell'art. 7 e del programma contrattuale complessivo previsto dalle parti, infatti, è evidente la sussistenza di un obbligo specifico del rivenditore/prestatore a operare con diligenza, effettuando i controlli necessari sulla veridicità delle generalità fornite dal cliente, adempimento che si pone, del resto, in stretta correlazione con la circostanza che il convenzionato è l'unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente e a ottenere l'anticipazione del prezzo del bene in base al meccanismo del credito al consumo sotteso al contratto di convenzionamento.
Tale onere, in realtà, non risulta essere stato assolto da parte appellata, la quale, a conferma del suo esatto adempimento, si è limitata a depositare due dichiarazioni sottoscritte in ordine alla consegna pagina 9 di 13 delle autovetture a due sedicenti consumatori, e (doc. 2 e 3 del fascicolo di parte Per_1 Pt_3
appellata del giudizio di primo grado), senza provare di avere effettuato i dovuti accertamenti volti a verificare l'effettiva identità dei due soggetti, né al momento della sottoscrizione dei contratti di finanziamento, né, tanto meno, al momento della consegna, non risultando essere stata chiesta nemmeno l'esibizione dei documenti per l'identificazione. In difetto di tali prove, si deve ritenere che la consegna di un bene a un soggetto diverso dall'effettivo (apparente) titolare rappresenta un inesatto adempimento, non essendo idonea a provarne l'effettiva consegna nel rispetto dei termini contrattualmente pattuiti.
Si osserva, peraltro, che parte appellata non ha nemmeno allegato, né, tanto meno, provato, come era suo onere, che la mancata esatta identificazione fosse dovuta a causa a lei non imputabile, attesa l'assoluta apparente validità dei documenti falsificati, anche alla luce degli accertamenti effettuati.
La Corte rileva, infine, che, dalla narrazione dei fatti, si evince che, nel caso di specie, è stata lamentata anche una violazione della disposizione di cui all'art. 15 del contratto, il quale espressamente prevede che il rivenditore/prestatore si impegna a tenere indenne e manlevare la banca da qualsiasi danno, onere o spesa o richiesta di risarcimento avanzata da clienti o da terzi comunque ricollegabile direttamente o indirettamente al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte del rivenditore stesso o da parte dei soggetti di cui si avvale.
È evidente, dunque, nel caso di specie, il diritto della banca a essere manlevata, atteso che, a seguito dell'erogazione delle somme richieste per il finanziamento, la stessa, a causa di un comportamento inadempiente di parte appellata, che non ha provato di avere posto in essere tutti gli adempimenti necessari per procedere a un'esatta identificazione dei consumatori, ha dovuto annullare le richieste di rimborso, con conseguente perdita del capitale erogato.
Alla luce di ciò, la Corte ritiene che debba essere riconosciuto il diritto di parte appellante a ottenere da parte appellata il pagamento della somma complessiva di € 28.500,00, pari all'importo esborsato per i pagina 10 di 13 finanziamenti, oltre agli interessi contrattualmente previsti dalle date della messa in mora all'effettivo pagamento.
Oggetto, poi, del quinto motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla banca, indicata come la differenza tra il costo totale del credito e la somma finanziata, pari complessivamente, per i due finanziamenti, a € 11.591,00. In particolare, il tribunale ha motivato il rigetto, ritenendo che, ove l'impresa convenzionata avesse scoperto la falsità delle generalità dichiarate dai richiedenti, non avrebbe certo concluso i finanziamenti con i due truffatori, con la conseguenza che la corretta esecuzione dell'accordo di convenzionamento avrebbe evitato l'erogazione delle somme, ma non avrebbe assicurato alla finanziaria l'incasso degli interessi corrispettivi, dal momento che quei contratti di finanziamento non si sarebbero mai perfezionati.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il giudice di primo grado avrebbe seguito un ragionamento meramente ipotetico, che non avrebbe tenuto conto dei fatti accaduti e del danno effettivamente subito.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile quanto asserito dal tribunale, tenuto conto, peraltro, che non risulta essere stata fornita la prova che la banca ha subito un pregiudizio concreto a seguito dell'inadempimento di controparte. Si ritiene, in particolare, che parte appellante non abbia sufficientemente provato le perdite asseritamente subite, essendosi limitata a depositare i contratti, da cui, però, non è possibile evincere il danno così come quantificato in € 11.591,00, non essendo stato tenuto conto, peraltro, di circostanze idonee a determinare una riduzione degli eventuali costi imputati,
come nel caso in cui il consumatore avesse deciso di procedere a un rimborso anticipato del finanziamento.
pagina 11 di 13 Stante l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi, che pare congruo indicare nella misura di 1/3.
La restante quota di 2/3, liquidata come da dispositivo, viene posta ex art. 91 c.p.c. a carico di
[...]
anche in qualità di titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, CP_1
quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate, delle spese di mediazione (€ 48,00), del valore complessivo della controversia e della somma effettivamente riconosciuta, applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere, per il presente giudizio, la fase istruttoria e di trattazione. A fronte della domanda svolta, sussiste il diritto di parte appellante a ottenere la restituzione di quanto già esborsato a titolo di spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a € 4.240,21, non oggetto di specifica contestazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna anche quale Controparte_1
titolare della impresa individuale L'Autozentrum di EL IU, al pagamento in favore di della somma di € 28.500,00, oltre interessi nella misura contrattualmente Parte_1
pattuita dalle date della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta per il resto l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna anche quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di Controparte_1
EL IU, al pagamento in favore di della quota di 2/3 delle spese Parte_1
di lite, quota che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 48,00 per le spese del procedimento di mediazione e in € 5.077,33 per compensi e, per il presente giudizio, in €
4.630,66 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 compensa tra le parti la restante quota di 1/3;
- Condanna anche quale titolare della impresa individuale L'Autozentrum di Controparte_1
EL IU, a restituire a quanto già versato a titolo di spese di lite Parte_1
pari a € 4.240,21.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Domenico Bonaretti
pagina 13 di 13