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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR NA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 35/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANNITA CERULLI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Genova, Via XX Settembre n. 31/3B
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.
RI DE RI, AR ZO e AL LE con domicilio digitale eletto come da PEC di cui ai Registri di Giustizia,
convenuto
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previe le declaratorie del caso,
- accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti o per quelli meglio visti la tardività della contestazione disciplinare e/o dell'irrogazione della sanzione e/o comunque di tutto il procedimento disciplinare di cui sopra posto in essere nei confronti del dott.
di cui e meglio descritto in parte narrativa Parte_1 - accertare e dichiarare che la procedura disciplinare è comunque viziata anche nel merito per insussistenza dei fatti e/o delle irregolarità contestate e/o per genericità delle condotte contestate e/o non corrispondenza dei fatti contestati a quelli sanzionati, per i motivi di cui in parte narrativa e di diritto e conseguentemente
- dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della procedura disciplinare e/o della contestazione disciplinare e/o della sanzione disciplinare e della sua irrogazione, con ogni consequenziale pronuncia
- accertare, dichiarare e riconoscere la legittimità della richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali penali sostenute e l'illegittimità del diniego al rimborso delle spese legali penali richieste dal Dott. per i motivi meglio Parte_1 esposti in atto e conseguentemente
- condannare l' ut supra al pagamento in favore del dott. Controparte_1 [...]
della somma di € 2.996,27 oltre interessi ex lege o di quella maggiore o Parte_1 minore meglio vista, corrisposta dallo stesso a titolo delle spese legali penali sostenute nel procedimento penale di cui al n. RGPM 12559/2020/21 Tribunale di Genova
Dott.ssa Roberta Bossi.
- Con vittoria di spese”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis
- rigettare integralmente il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare in ogni caso parte ricorrente a tutte le spese e competenze accessorie del presente giudizio, come liquidate nella nota spese in allegato 22.
Salvis juribus late”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso del 07/02/2024 impugnava la sanzione Parte_1 disciplinare della multa di 4 ore comminatagli dal datore di lavoro CP_1 in data 09/06/2022 e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento
[...] della somma di € 2.996,27 a titolo di rimborso delle spese legali da lui sostenute nel procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 12559/2020/21 della Procura di Genova.
In data 06/04/2024 si costituiva parte convenuta, contestando in fatto e in diritto le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 22 All'udienza del 18/04/2024 il Giudice dava atto dell'insussistenza di possibilità conciliative;
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ammetteva il deposito della documentazione che parte convenuta aveva dichiarato non aver prodotto presumibilmente per un problema informatico, considerata anche l'assenza di opposizione da parte del ricorrente.
All'udienza del 02/05/2025 la causa veniva discussa in replica e decisa come da dispositivo.
*
, dipendente della convenuta dal 01/04/1996 e attualmente Parte_1
Direttore dell' di Sondrio, Parte_2 ha impugnato la sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminatagli in data
09/06/2022 - mentre rivestiva la qualifica di Coordinatore del Front Office presso l' di Genova 1 -, anteceduta da contestazione disciplinare del Parte_2
01/04/2022, delle quali si riporta il contenuto:
- contestazione disciplinare del 01/14/2022 (doc. 1 ricorrente):
“OGGETTO: contestazioni disciplinari e convocazione per il contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del dott.
[...]
, nato a [...], il [...], Area Terza, F 2, C.F. Parte_1 C.F._2
- titolare di Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità di Coordinatore del
[...] front-office dell' Genova 1 – D.P. Genova Parte_2 Con nota del 4 marzo 2022, acquisita con prot. R.I. 2106 di pari data, la Controparte_2 ha qui trasmesso la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica
[...] presso il Tribunale di Genova al G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5 ottobre 2021 e il decreto di archiviazione emesso dal suddetto G.I.P. in data 14 ottobre 2021 nel procedimento penale R.G.N.R. 12559/2020/21 - R.G.G.I.P. 8174/2021 in cui Lei era indagato per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., comma 1, art. 615-ter comma 1 e 2 n. 1 c.p. Nella predetta richiesta di archiviazione, la Procura, pur ritenendo che non vi siano elementi univoci e sufficientemente fondati per attribuire all'indagato il reato inizialmente ipotizzato a suo carico poiché i validi motivi istituzionali paiono esservi stati, avendo Lei prodotto deleghe/autorizzazioni di colleghi, familiari e conoscenti, che avallano le interrogazioni a suo tempo effettuate, ha tuttavia rilevato che tale circostanza ha reso di fatto gli accessi non abusivi, ma al più, irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare. Si è quindi resa necessaria la richiesta di acquisizione e trasmissione per il tramite della Direzione Regionale della Liguria, formalizzata con nota prot. R.U. 88745 del 18 marzo 2022, degli atti del fascicolo penale e della relativa documentazione in possesso della stessa, onde procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e della condotta a Lei riconducibile. Dai predetti atti e documenti, qui pervenuti in data 23 marzo 2022, in allegato alla nota dell' della Direzione Regionale citata prot. R.U. 94045 di pari data, è in CP_3 particolare emerso che nell'ambito di una indagine conoscitiva disposta nei Suoi confronti dalla struttura Audit segnalante, a seguito di due missive anonime pervenute alla Direzione Regionale della Liguria il 3 aprile 2019 e il 30 settembre 2019, in cui si segnalavano Suoi
Pag. 3 di 22 presunti comportamenti non consoni allo status di dipendente dell'Agenzia, il team Audit incaricato dell'indagine ha rilevato alcune sospette interrogazioni al S.I.A.T., da Lei effettuate con riguardo: a) alla Sua coniuge sig.ra e al padre della stessa, sig. per Controparte_4 Persona_1 gli anni d'imposta 2017 e 2018; b) alle contribuenti e , entrambe controparti venditrici nell'atto di Controparte_5 CP_6 compravendita dell'immobile acquistato dalla Sua coniuge in data 18 ottobre 2018, accessi da Lei effettuati in data 18 settembre 2018, antecedentemente alla data di stipula di tale atto, relativamente all'anno di imposta 2018; c) ai Suoi colleghi d'ufficio, per l'anno d'imposta 2018, in ragione di n. 16 accessi, compendiati nel sottostante prospetto. La Direzione Centrale Audit ha poi trasmesso le risultanze della predetta indagine alla Guardia di Finanza – N.P.E.F. di Genova, inoltrate da quest'ultima alla citata Procura in data 22 ottobre 2020, in allegato alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. a Suo carico in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 615-ter c.p. Con nota prot. 79127 del 15 aprile 2021, la Guardia di Finanza ha trasmesso alla predetta Procura l'esito della propria indagine, avviata parallelamente all'indagine conoscitiva disposta dalla Direzione Audit segnalante, dalla quale è in particolare emerso che nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2021, Lei ha effettuato le seguenti interrogazioni al S.I.A.T., compendiate comunque analiticamente nell'all. n. 1 al presente atto di contestazioni disciplinari, cui si compie qui integrale rimando, e si intende qui integralmente ritrascritto: 1) n. 159 interrogazioni nei confronti di Lei stesso e di Suoi parenti (la Sua coniuge sig.ra
, il padre della stessa sig. e la Sua figlia sig.ra Controparte_4 Persona_1 Parte_3
) come compendiate nel seguente prospetto:
[...] (…)
2) n. 102 interrogazioni, da Lei effettuate nei confronti di colleghi ed ex colleghi d'ufficio, di cui n. 86 interrogazioni riportate nella predetta indagine della Guardia di Finanza, compendiate nei prospetti sub 2a), e n. 16 interrogazioni segnalate dalla Direzione Centrale Audit nella propria precedente indagine, riportate nel prospetto sub 2b): (…)
3) n. 6 interrogazioni, da Lei effettuate nei confronti delle posizioni della contribuente
[...]
e del Condominio via Tortona n. 19/21, riportate nel seguente prospetto: Per_2 (…)
Addebiti disciplinari La condotta descritta integra responsabilità disciplinare per contrasto con gli obblighi del dipendente previsti dall'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come rinnovato dal CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 10 aprile 2008, come ribaditi all'attualità dall'art. 60 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al triennio 2016-2018. Analoga violazione sussiste anche per i principi statuiti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (art. 3,
“Principi Generali”, commi 1, 2 e 3) e di cui all'art. 12 (Utilizzo Sistemi informatici), comma 1 sub lett. a) e comma 2 sub lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' CP_1
approvato con provvedimento del Direttore dell' n. 118379 del 16 settembre
[...] CP_1 2015, come ribaditi anch'essi dal Codice attuale. Il comportamento sopra descritto è altresì in contrasto con tutte le disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole
Pag. 4 di 22 comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n.34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria, pure della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali. Difatti, come stabilito dalle citate Regole (Principi Generali) e con le successive disposizioni, è consentita l'acquisizione dei soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati ed il trattamento dei dati ai quali si accede, alcuni dei quali aventi natura sensibile, deve essere effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di legge, garantendo i contribuenti e la collettività da un uso indiscriminato ed illegittimo di tale patrimonio informativo. Tali regole di condotta risultano compendiate, in fase di accesso alla banca dati informatica violata dai Suoi indebiti accessi, allorquando il sistema visualizza una maschera di avviso, ammonendo circa i limiti dell'accesso, individuati nelle finalità istituzionali connesse strettamente alla attività di servizio, richiamando l'onere dell'utente di acquisire, ove mancante, la previa conoscenza delle vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e sulla consapevolezza circa le responsabilità connesse all'accesso. Le richiamate disposizioni normative, unite alle citate disposizioni settoriali, rendono evidente che i pubblici dipendenti sono tenuti ad agire per il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato. All'opposto, le interrogazioni alla banca dati da Lei effettuate e come sopra contestate, appaiono all'evidenza effettuate in violazione delle regole di condotta che devono presiedere la erogazione dei servizi all'utenza. L'aver consultato posizioni di contribuenti - sia colleghi che soggetti esterni - senza richiedere agli stessi di rispettare le regole di ingaggio con il servizio di informazione degli Uffici territoriali dell' , e comunque soprassedendo dall'utilizzo degli ordinari canali di CP_1 interlocuzione, anche informatici, con tali Uffici, e con l'area da Lei coordinata, ha determinato evidente irregolarità nella conduzione delle attività di istituto a Lei assegnate, biasimata anche dal decreto di archiviazione del GIP di Genova, il quale ha qualificato i suddetti accessi alla banca dati di questa Agenzia irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare. L'accesso agli Uffici territoriali, ed alle informazioni che possono essere rese ai contribuenti, suppongono utilizzo o del servizio al front office, o interlocuzione a mezzo Pec, oppure utilizzo dei canali telefonici oppure informatici, anche previa acquisizione di codici autorizzativi all'accesso, oppure ancora utilizzo di applicativi di dialogo con l'utenza all'uopo attivati, strumenti che, nel loro complesso, garantiscono peraltro pari trattamento ed ordinaria gestione imparziale del servizio medesimo, in relazione agli inevitabili e fisiologici tempi di attesa che un servizio pur pronto suppone. Consentire a contribuenti e terzi l'utilizzo di canali privilegiati, per effetto di conoscenza personale o familiare con dipendenti di questa , al fine di acquisire lestamente dati CP_1 allocati presso le banche dati di questa , vìola i suddetti canoni di imparzialità e CP_1 trasparenza nella conduzione delle attività di istituto, e ciò assume particolare disvalore ove - come nel Suo caso - si è titolari di Posizione organizzativa in seno all'area operativa deputata al rapporto con i contribuenti.
*** Il presente atto di contestazioni formula pertanto nei Suoi riguardi gli addebiti disciplinari conseguiti ai fatti ed alle violazioni di norme, di disposizioni di servizio e di contratto dianzi descritte, ed in relazione ai quali procedo disciplinarmente nei Suoi confronti - ai sensi dell'art.
Pag. 5 di 22 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, al fine di pervenire all'applicazione di sanzione disciplinare conseguente. Tutto ciò premesso, per il contraddittorio a Sua difesa in ordine agli addebiti disciplinari contestati col presente atto, Lei è convocato per il giorno 12 maggio 2022, alle ore 11.00, presso questa in via Giorgione, 159 (II piano, presso l'Ufficio del Controparte_2 Direttore), con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisca mandato. Entro detto termine, ove non intenda presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa. Lei, inoltre, potrà accedere, previo appuntamento, a tutta la documentazione del presente procedimento presso la segreteria dell'Ufficio Disciplina. Previa Sua tempestiva richiesta, l'audizione potrà svolgersi a distanza, in collegamento audio- video attraverso piattaforma informatica all'uopo predisposta da questo Ufficio”;
- sanzione disciplinare del 09/06/2022 (doc. 3 ricorrente):
“LA DIRETTRICE CENTRALE in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel presente atto, DISPONE
- nei confronti del dott. , Area Terza, F 2, titolare di Posizione Parte_1 Organizzativa ad Elevata Responsabilità di Coordinatore del front-office dell'Ufficio Territoriale Genova 1 – D.P. Genova, è applicata - ai sensi dell'art 55-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a) e b) e 7, del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, nonché dell'art. 62, comma 3, lett. a) e b) del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018. MOTIVAZIONI Addebiti disciplinari contestati Con nota del 4 marzo 2022, acquisita con prot. R.I. 2106 di pari data, la Controparte_2 ha trasmesso a questo Ufficio la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della
[...] Repubblica presso il Tribunale di Genova al G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5 ottobre 2021 e il decreto di archiviazione emesso dal suddetto G.I.P. in data 14 ottobre 2021 nel procedimento penale R.G.N.R. 12559/2020/21 - R.G.G.I.P. 8174/2021 in cui il dott.
[...]
era indagato per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., comma 1, art. 615-ter comma 1 e Parte_1 2 n. 1 c.p. Dagli atti del procedimento penale sopra citato e dalla documentazione in possesso della Direzione Regionale della Liguria, richiesti alla stessa da questo Ufficio in data 18 marzo 2022 e pervenuti il 23 marzo 2022, sono in particolare emerse, nell'ambito di una indagine conoscitiva disposta nei confronti del dott. dalla struttura Audit segnalante, alcune Parte_1 sospette interrogazioni al S.I.A.T. effettuate dallo stesso con riguardo: a) alla coniuge sig.ra e al padre della stessa, sig. per gli anni d'imposta 2017 e Controparte_4 Persona_1 2018; b) alle contribuenti e , entrambe controparti venditrici Controparte_5 CP_6 nell'atto di compravendita dell'immobile acquistato dalla coniuge del dott. in data Parte_1 18 ottobre 2018, accessi effettuati in data 18 settembre 2018, antecedentemente alla data di stipula di tale atto, relativamente all'anno di imposta 2018; c) ai colleghi d'ufficio del dott.
, per l'anno d'imposta 2018, in ragione di n. 16 accessi. Parte_1 La Direzione Centrale Audit segnalante ha quindi trasmesso le risultanze della propria indagine alla Guardia di Finanza – N.P.E.F. di Genova la quale in data 22 ottobre 2020 le ha poi inoltrate alla citata Procura in allegato alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. nei confronti del dott. in relazione all'ipotesi di reato sopra descritta. Parte_1
Pag. 6 di 22 In data 15 aprile 2021, la Guardia di Finanza ha trasmesso alla predetta Procura le risultanze delle proprie indagini nel frattempo avviate, dalle quali è in particolare emerso che nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2021, il dott. ha effettuato le Parte_1 seguenti interrogazioni al S.I.A.T.: 1) n. 159 interrogazioni nei confronti di sé stesso e di suoi parenti (la coniuge sig.ra CP_4
, il padre della stessa sig. e la Sua figlia sig.ra )
[...] Persona_1 Parte_3 come compendiate nel seguente prospetto: (…) 2) n. 102 interrogazioni effettuate nei confronti di colleghi ed ex colleghi d'ufficio, di cui n. 86 interrogazioni riportate nella predetta indagine della Guardia di Finanza, compendiate nei prospetti sub 2a), e n. 16 interrogazioni segnalate dalla Direzione Centrale Audit nella propria precedente indagine, riportate nel prospetto sub 2b): (…) 3) n. 6 interrogazioni, effettuate nei confronti delle posizioni della contribuente Persona_2 e del Condominio via Tortona n. 19/21, riportate nel seguente prospetto (…) Con atto di contestazioni disciplinari prot. n. 102801 del 1° aprile 2022, è stata contestata al dott. la condotta sopra descritta per violazione: Parte_1 a) degli obblighi del dipendente previsti dall'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come rinnovato dal CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 10 aprile 2008, come ribaditi all'attualità dall'art. 60 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al triennio 2016-2018; b) dei principi statuiti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR del 16 aprile 2013, n. 62; c) dei principi statuiti dall'art. 12, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' approvato con provvedimento del Controparte_1 Direttore dell'Agenzia n. 118379 del 16 settembre 2015, come ribaditi anch'essi dal Codice attuale;
d) delle disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n. 34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria, pure della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali;
e) dei canoni di imparzialità e trasparenza nella conduzione delle attività di istituto e in particolare delle regole di ingaggio riguardanti il servizio di informazione degli Uffici territoriali dell'Agenzia, l'utilizzo degli ordinari canali di interlocuzione, anche informatici, con tali Uffici e l'area front office coordinata dal dipendente. Difese del Dipendente Il dipendente, regolarmente convocato in contraddittorio all'audizione disciplinare, assistito da rappresentante sindacale conferitario di mandato, ha depositato una memoria in cui ha in particolare sostenuto:
1) l'intervenuta decadenza dell' dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per CP_1 violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001citato.
2) la legittimità e correttezza degli accessi contestati, come statuito anche dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. di Genova, effettuati nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, nonché delle disposizioni impartite dal proprio diretto datore di lavoro nell'ottica del servizio al contribuente, senza utilizzare canali privilegiati e sempre
Pag. 7 di 22 previa formale richiesta e a seguito di rilascio di apposite deleghe da parte degli interessati i quali sarebbero stati considerati al pari di tutti quei contribuenti che a volte contattano l'Ufficio per chiedere servizi o informazioni anche senza rispettare pienamente le regole di ingaggio. 3) Gli accessi contestati sarebbero comunque esigui ed episodici, si sarebbero comunque protratti in media per pochi minuti e sarebbero riconducibili a un numero molto più basso di posizioni interrogate. Gli accessi nei confronti di colleghi avrebbero riguardato prevalentemente i dati anagrafici e sarebbero stati effettuati per fini istituzionali interni (reperimento codici fiscali per fruizione di corsi di formazione per corresponsione di competenze accessorie, per validazione di ferie e permessi, individuazione di pratiche lavorate ecc.), ovvero per motivi istituzionali, su richiesta formale dei colleghi, essendo essi stessi contribuenti, nell'ottica di servizio al contribuente secondo le “regole di ingaggio” impartite dal proprio datore di lavoro, come parimenti avvenuto per gli accessi nei confronti del Condominio Via Tortona n. 19/21 e del contribuente . Persona_2 Determinazioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Questo Ufficio ritiene che le argomentazioni addotte dal dott. nella propria Parte_1 memoria difensiva e nell'audizione disciplinare non siano integralmente idonee a giustificare la condotta contestata per quanto segue. Decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per violazione del principio di tempestività Le osservazioni formulate dal dipendente sul punto non colgono nel segno, avendo l' Pt_4 ricevuto notizia dei fatti di rilevanza disciplinare in data 4 marzo 2022, con nota della Direzione Centrale Audit segnalante prot. R.I. 2106 e avendo contestato gli addebiti al dipendente in data 1° aprile 2022, con atto prot. 102801. Pertanto, il procedimento disciplinare è stato legittimamente e correttamente attivato nel rispetto dei trenta giorni dalla segnalazione ovvero dalla piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare all'U.P.D., come previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Irregolarità degli accessi contestati Al riguardo, non si ritiene di dover attribuire valore attenuante alla circostanza, addotta dal dott. a giustificazione della condotta tenuta, che egli abbia interrogato un numero Parte_1 di posizioni notevolmente inferiore rispetto alla totalità degli accessi contestati, e che tali accessi siano stati comunque esigui rispetto alla totalità degli accessi effettuati in attività istituzionale, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 10 marzo 2021. Infatti, è rilevante e integra condotta illecita disciplinarmente - come tale qualificata anche dall'autorità giudiziaria che pure non ha ravvisato elementi di reato - non il numero di posizioni interrogate, bensì le volte che il dipendente accede alle banche dati dell' per CP_1 ricavare dati e informazioni al di fuori dell'attività istituzionale. Il dott. sostiene di aver effettuato accessi su sé stesso per finalità di natura Parte_1 istituzionale e cioè per verificare il corretto funzionamento dell'applicativo, per verificare se nella banca dati sono state caricate informazioni che mi potrebbe richiedere l'utenza…Nel caso dell'interrogazione nei confronti di me stesso del 23.02.2018 (corrispondente a n. 26 accessi) la stessa è stata effettuata per 4 minuti circa e corrisponde a una sola “lavorazione”, la stessa è stata fatta per verificare se in anagrafe tributaria (partendo da me stesso come “cavia”) vi fossero riportate informazioni utili a controllare se l'utenza – in generale – potesse giustificare con qualche documento…la risoluzione di un contratto di locazione in uso all' e CP_1 l'avvenuto caricamento nella banca dati dell' di informazioni che avrebbero potuto CP_1 essergli richieste dall'utenza (dichiarazioni rese dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G. nell'ambito del procedimento penale a suo carico - stralcio del verbale del 9 settembre 2021 in atti). Inoltre, gli accessi sulla coniuge sulla figlia e sul suocero Controparte_4 Parte_3 sono dallo stesso dichiarati come effettuati dietro specifica richiesta degli Persona_1
Pag. 8 di 22 stessi in quanto contribuenti e, in particolare, nel caso della figlia , per verificare il Pt_3 pagamento dell'imposta di bollo sul proprio scooter e il suo eventuale obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. dichiarazioni prodotte dagli interessati in atti e dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G.). Se gli accessi nei confronti di sé stesso e dei familiari, astrattamente, possono considerarsi non rilevanti sotto il profilo disciplinare sulla base di quanto evidenziato dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. R.U. 36377 del 9 marzo 2016, gli ulteriori accessi effettuati dal dott. nei confronti dei colleghi, del Condominio via Tortona (in persona del sig. Parte_1 Amministratore dello stesso) e della contribuente integrano CP_7 Persona_2 illecito disciplinare. Infatti, quanto agli accessi nei confronti dei colleghi sigg.ri Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 Parte_13
nonché del Condominio via Tortona (in persona del sig. CP_8 CP_9 CP_10
Amministratore dello stesso) e della contribuente sig.ra gli stessi CP_7 CP_11 hanno prodotto dichiarazioni (in atti) secondo cui gli accessi in questione sarebbero stati effettuati dal dott. dietro specifica richiesta e autorizzazione degli stessi e per Parte_1 ottenere dati e informazioni di natura fiscale in merito alla loro posizione. Quanto agli accessi effettuati nei confronti della collega quest'ultima…è stata Persona_3 servita allo sportello di Genova 2, mentre con riguardo agli accessi del collega sig. CA C., lo stesso dott. avrebbe aiutato l'ufficio di Genova 1 ad effettuare un accertamento Parte_1 sui redditi di fabbricato (cfr. dichiarazioni rese dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G. nell'ambito del procedimento penale a suo carico
- stralcio del verbale del 9 settembre 2021 in atti). Al riguardo, si ritiene che le dichiarazioni prodotte dai titolari dei dati - in alcuni casi alquanto generiche e non circostanziate (cfr. in particolare dichiarazioni della sig.ra in data 30 Pt_5 giugno 2021, della sig.ra in data 8 luglio 2021 e della sig.ra in data 6 luglio Pt_7 Pt_9 2021 in atti) - sollevano al più il da possibili rilievi per violazione della privacy, Parte_1 ma non possono giustificare le irregolarità riscontrate, per contrasto con le disposizioni di servizio e con i canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'attività istituzionale assegnatagli. In particolare, risultano disattese dal dott. le cd. “regole di ingaggio” formalizzate Parte_1 nella Carta dei Servizi dell'Agenzia, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. R.U. 233624 del 30 dicembre 2016, in cui vengono descritti i principali servizi offerti dall'Agenzia e le informazioni utili a richiedere assistenza e informazioni da parte dei contribuenti interessati, e vengono in particolare previsti, allo scopo, i canali istituzionali di contatto con l'Agenzia, quali: 1) il canale internet, tramite cui è possibile accedere alle informazioni e ai servizi on line (Fisconline, CIVIS, Sister, RLI ecc.) mediante invio telematico di richieste di assistenza (tramite web-mail, mail o pec), 2) il canale telefonico con chiamata diretta e via sms per ottenere informazioni e ricevere assistenza fiscale, 3) il contatto diretto allo sportello con gli operatori degli Uffici territoriali e Uffici provinciali territorio. Il dott. , qualora avesse agito nel rispetto delle disposizioni di servizio e secondo Parte_1 correttezza e buona fede, avrebbe dovuto esimersi dal privilegiare posizioni di colleghi e contribuenti, secondo criteri riconducibili a conoscenza personale e familiare, ed avrebbe invece dovuto richiedere a detti soggetti di rispettare le regole di ingaggio previste dalla Carta dei Servizi dell' sopra citata, rendendoli edotti in merito a tali regole e offrendo loro CP_1 adeguato supporto e orientamento al corretto utilizzo dei canali istituzionali sopra citati. E tale modalità di approccio sarebbe risultata coerente anche con le finalità perseguite dalla Carta dei Servizi dell' , al fine di rendere un trasparente e obiettivo tracciamento delle CP_1 attività di informazione e di servizio svolte dalle strutture dell' deputate a rendere CP_1
Pag. 9 di 22 servizi e informazioni ai contribuenti, tra le quali il front office coordinato dal dott.
, e poterne verificare gli standard di qualità. Parte_1 All'opposto, il dott. , mediante l'effettuazione degli accessi in questione, ha Parte_1 irregolarmente ritenuto di dover soddisfare privatamente richieste di dati e informazioni avanzate dagli interessati, distraendo, oltretutto, tempo ed energie che avrebbe invece dovuto dedicare all'attività istituzionale assegnatagli, risultando, gli accessi in questione, essere stati da lui effettuati durante l'attività di servizio (cfr. tracciamenti in allegato 1 alla contestazione di addebiti).
*** Parimenti è a dirsi in merito agli accessi alla propria posizione per le presunte finalità istituzionali, ricondotte alla necessità di dover testare alcuni applicativi dell'Agenzia: a tale scopo, il dott. , anziché asseritamente ricorrere a modalità empiriche invero Parte_1 singolari e poco ortodosse quali l'effettuazione di accessi alle banche dati dell' sulla CP_1 sua posizione per “fare da cavia” all'utilizzo di detti applicativi, avrebbe invece potuto e dovuto confrontarsi con i gestori di rete e con le strutture appositamente istituite (ad esempio Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, Direzione Centrale Servizi Fiscali) per trovare soluzione ad eventuali perplessità e problematiche riscontrate.
*** Quanto agli accessi effettuati dal dott. nei confronti dei rimanenti colleghi Parte_1 CP_12
[...] CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 Pa
, CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
CA C.C., CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37
non risultano prodotte dagli CP_38 Persona_3 CP_39 CP_40 CP_41 stessi dichiarazioni attestanti richieste o autorizzazioni all'effettuazione degli accessi in questione. Il dott. ha giustificato tali accessi, a suo dire effettuati su soli dati anagrafici, per Parte_1 fini istituzionali interni (es. dover indicare il c.f. del collega per la fruizione di un corso di formazione e/o aggiornamento, per la corresponsione del budget di sede, dover validare ferie o permessi, individuare eventuali protocollazioni fatte) (cfr. memoria del dott. in Parte_1 allegato al verbale di audizione disciplinare). Anche tali accessi appaiono irregolari, poiché il dott. , anziché ricavare i dati Parte_1 anagrafici dei suddetti colleghi mediante l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, avrebbe potuto e dovuto procurarseli utilizzando gli appositi applicativi della gestione del personale in uso all'Agenzia (G.R.U., Presenze assenze ecc.) ai quali avrebbe dovuto essere abilitato in considerazione della posizione organizzativa di elevata responsabilità di Coordinatore Front office ricoperta, o in assenza di una sua abilitazione in tal senso, avrebbe potuto e dovuto contattare la struttura di Staff dell'Ufficio di appartenenza dei colleghi per ottenere i dati occorrenti. Tutti gli accessi effettuati dal dott. si pongono comunque in contrasto con le Parte_1 disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n. 34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali. Difatti, come stabilito dalle citate Regole (Principi Generali) e con le successive disposizioni, è consentita l'acquisizione dei soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati ed il trattamento dei dati ai quali si accede, alcuni dei quali aventi natura sensibile, deve essere effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di legge,
Pag. 10 di 22 garantendo i contribuenti e la collettività da un uso indiscriminato ed illegittimo di tale patrimonio informativo. Tali regole di condotta risultano compendiate, in fase di accesso alla banca dati informatica, allorquando il sistema visualizza una maschera di avviso, ammonendo circa i limiti dell'accesso, individuati nelle finalità istituzionali connesse strettamente alla attività di servizio, richiamando l'onere dell'utente di acquisire, ove mancante, la previa conoscenza delle vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e sulla consapevolezza circa le responsabilità connesse all'accesso. Le richiamate disposizioni normative, unite alle citate disposizioni settoriali, rendono evidente che i pubblici dipendenti sono tenuti ad agire per il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato. All'opposto, il dott. ha posto in essere la condotta sopra descritta in violazione Parte_1 delle disposizioni di servizio richiamate, in tal senso stigmatizzata anche dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. del Tribunale di Genova che hanno entrambi condivisibilmente ritenuto gli accessi contestati irregolari…sotto un profilo…amministrativo/disciplinare.
*** Essendo risultate, le argomentazioni difensive evidenziate dal dott. , inidonee a Parte_1 giustificare integralmente i fatti e comportamenti addebitati, risulta qui accertata la violazione: a) dell'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Agenzie Fiscali – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 28 maggio 2004, ribaditi dall'art. 60, commi 1 e 3, lett. a) e c) del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; b) dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; c) dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e dell'art. 12, comma 1, let. a) e comma 2, lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' , approvato con atto del Direttore CP_1 CP_1 dell' n. 2015/118379 del 16 settembre 2015 (ribaditi dal codice attuale). CP_1 Si ritiene pertanto congrua, valutata l'assenza di precedenti disciplinari e la assenza di rilevanza penale assegnata alla vicenda dall'autorità giudiziaria, e, all'opposto, l'intenzionalità, la rilevanza e la non episodicità della condotta posta in essere, nonché la posizione di responsabilità del dipendente, l'applicazione della sanzione della multa pari ad ore quattro (4), ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b), e comma 7, del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, nonché dell'art. 62, comma 3, lett. a) e b) del CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018”.
In particolare, il fatto contestato al ricorrente consiste nell'aver effettuato plurimi accessi alle banche dati dell' riguardo alla propria Controparte_1 posizione e alla posizione di familiari, colleghi, ex colleghi e altri soggetti, tutti ritenuti irregolari, in quanto realizzati senza il rispetto delle c.d. “regole di ingaggio” – ovverosia dei canali procedimentalizzati per la ricezione delle richieste da parte degli interessati – previste dalle regole aziendali, ovvero in quanto posti in essere per finalità non istituzionali (ancora docc. 1 e 3 ricorrente).
A motivo dell'impugnazione, ha dedotto: Parte_1
i) la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, e ciò in considerazione del fatto che il
Pag. 11 di 22 procedimento disciplinare nei suoi confronti era stato avviato solo in data
01/04/2022, nonostante la convenuta avesse piena conoscenza dei fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare già in precedenza, in quanto:
- la vicenda in esame era originata da due lettere anonime consegnate a parte convenuta in data 03/04/2019 e 30/09/2019;
- il 21/10/2020 l' – Direzione Centrale Audit aveva Controparte_1 segnalato i fatti in questione al Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di
Finanza – Genova;
- nell'ambito delle indagini avviate in relazione al reato di cui all'art. 615 ter co. 2 n. 1 c.p. (R.G.N.R. 12559/2020 Procura di Genova) era stato sentito a sommarie informazioni il Dott. Capo sezione Liguria della Per_4
Direzione Audit;
- in data 18/05/2021 gli era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., pertanto era venuto meno il segreto istruttorio;
- in data 28/09/2021 il Dott. era stato nuovamente sentito e, Per_4 successivamente, lo stesso lo aveva convocato e nell'incontro si Per_4 era discusso dei fatti in questione;
- in data 17/12/2021 egli stesso aveva trasmesso all' Controparte_42 in allegato alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale di cui sopra, anche il decreto di archiviazione delle indagini che era sopravvenuto in data 25/10/2021, in accoglimento delle seguenti motivazioni formulate dal P.M. nella propria richiesta di archiviazione: “all'esito delle indagini espletate, visto l'interrogatorio reso dall'indagato in conseguenza della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e preso atto degli allegati al medesimo, effettuato l'ulteriore accertamento con una nuova escussione del dott.
[...]
(funzionario presso il medesimo ufficio ove presta servizio Per_4
l'indagato) con riguardo a quanto ivi emerso, è opinione di questo PM che non vi siano elementi univoci e sufficientemente fondati per attribuire all'indagato il reato inizialmente ipotizzato a suo carico e conseguentemente per sostenere proficuamente l'accusa in giudizio. Va infatti osservato che , dipendente presso l' Parte_1 CP_1
Pag. 12 di 22 di Genova, era (è) autorizzato, nella propria qualità di CP_1 funzionario, ad accedere al sistema informatico e ciò anche in assenza di una singola pratica o fascicolo a lui assegnato, svolgendo all'interno dell'ufficio funzioni di coordinamento dei colleghi (cfr verbale s.i. Tes_1 del 28/9/21) ed anche di ausilio agli stessi, effettuando in prima
[...] persona verifiche tramite banche dati;
le interrogazioni alle banche dati sono invero da considerarsi legittime solo ove siano sorrette da validi motivi istituzionali, che tuttavia paiono esservi stati nel caso delle interrogazioni effettuate da . Infatti in sede di interrogatorio Parte_1 questi ha prodotto deleghe/autorizzazioni di colleghi, familiari e conoscenti, che avvallano le interrogazioni a suo tempo effettuate, facendo venir meno il requisito richiesto dalla norma in oggetto, rendendo di fatto gli accessi non abusivi ma, al più, irregolari, sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare, costituendo irregolarità e non già reato”;
- con nota del 14/01/2022 la Direzione Regionale della Liguria aveva comunicato alla Direzione Centrale Audit la richiesta di archiviazione e il conseguente decreto di archiviazione;
ii) la conseguente violazione del diritto di difesa, considerato che il lungo decorso del tempo dai fatti oggetto di contestazione aveva necessariamente comportato il ricorso alla memoria in relazione a fatti molto risalenti, nonché in ragione del fatto che parte convenuta gli aveva negato l'accesso agli atti e non gli aveva mai messo a disposizione una delle due lettere anonime cui si era riferita;
iii) la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
iv) l'infondatezza dei fatti a lui contestati in quanto, come anche riconosciuto dall'autorità procedente in sede di richiesta di archiviazione, gli accessi risultavano tutti regolari, come dimostrato dalle deleghe a firma dei soggetti destinatari degli accessi prodotte nel procedimento penale e, comunque, posti in essere nell'ambito delle sue mansioni, che comprendevano la possibilità di effettuare interrogazioni del sistema anche senza la necessaria assegnazione di determinate fascicoli e/o apertura di pratiche.
Pag. 13 di 22 In ultimo, , in conseguenza dell'archiviazione delle Parte_1 indagini in sede penale e della dedotta infondatezza dell'addebito disciplinare formulato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale di cui sopra (R.G.N.R.
12559/2020 Proc. Genova, R.G. GIP 8174/2021 Trib. Genova) per complessivi €
2.996,27 ai sensi dell'art. 18 D.L. 67/1997 e dell'art. 84 co. 4 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018, in precedenza negato da parte convenuta sulla base della seguente motivazione: “Riscontrando la sua istanza del 17/12/2021 relativa all'oggetto, sentita l'Avvocatura Distrettuale competente, non si può dar seguito al rimborso delle spese legali sostenute poiché per gli stessi fatti oggetto di procedimento penale è stata accertata la responsabilità disciplinare e irrogata una conseguente sanzione con provvedimento del Direttore Centrale del prot. n. 2022/198243/UPD del 9 giugno
2022: tale circostanza evidenzia la presenza di un conflitto di interessi tra dipendente e
Amministrazione, condizione che interrompe la connessione che deve sussistere a norma dell'articolo 18 della legge 67/1997 tra i fatti o atti commessi e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali” (doc. 26 ricorrente).
Parte convenuta, nell'ambito della propria memoria di costituzione, ha contestato le deduzioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso, in particolare:
- eccependo l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, allegando che la segnalazione di illeciti disciplinari a carico del ricorrente era pervenuta all'Ufficio Procedimenti
Disciplinari con nota della Direzione Centrale Audit del 04/03/2022 e che, per l'effetto, il termine di 30 giorni di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 risultava rispettato, così come era stato rispettato il termine di conclusione del procedimento pari a 120 giorni;
- eccependo l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa del ricorrente, anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare aveva avuto luogo a ridosso del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, nell'ambito del quale il ricorrente si era difeso compiutamente, nonché rilevando che la lettera anonima di cui lamentava l'omessa Parte_1 consegna non era mai entrata a far parte del procedimento disciplinare, non essendo mai pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
Pag. 14 di 22 - allegando la coincidenza tra i fatti contestati e i fatti sanzionati;
- riaffermando la propria prospettazione già esposta nell'ambito della contestazione disciplinare e nel provvedimento di applicazione della sanzione oggi impugnato;
- rilevando che l'autorità giudiziaria procedente, nell'ambito della richiesta di archiviazione, aveva comunque ritenuto che gli accessi posti in essere dal ricorrente fossero “irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare”;
- riaffermando la legittimità del diniego della richiesta di rimborso delle spese legali del procedimento penale avanzata da , Parte_1 richiamando il parere negativo pervenuto sul punto dall'Avvocatura dello Stato
(doc. 20 convenuta).
Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente in punto di impugnazione della sanzione disciplinare comminatagli sono infondate per i motivi che seguono.
Quanto al motivo sub i), l'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001 prevede che “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto
Pag. 15 di 22 conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all Controparte_43
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
(…)
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Con riferimento alla valutazione in ordine all'avvenuto rispetto o meno del termine perentorio di trenta giorni per la contestazione dell'addebito (commi 4 e 9 ter dell'art.
Pag. 16 di 22 55 bis richiamato), deve osservarsi che dal tenore letterale dell'art. 55 bis comma 4 D.
Lgs. 165/2001 si ricava inequivocabilmente che il termine in questione opera nei confronti dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari – individuato dall'Amministrazione in conformità alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo - dal ricevimento della segnalazione dei fatti, ovvero dal momento in cui lo stesso abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
(“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito ….”).
Orbene, nel caso di specie è pacifico (in quanto allegato da parte convenuta in sede di memoria di costituzione e non contestato) e documentale (doc. 7 convenuta) che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari – la cui individuazione è rimessa, come indicato dal comma 2 dell'art. 55 bis richiamato, alla medesima Amministrazione datrice di lavoro – sia l'Ufficio Procedimenti Disciplinari: tanto premesso, dagli atti del giudizio risulta che la segnalazione rilevante ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni di cui si discute (recante in allegato anche la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione citati) è pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in data
04/03/2022 (doc. 1 convenuta), né è stato dedotto che tale ufficio sia venuto a conoscenza dei fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare in epoca anteriore
(risultando viceversa del tutto irrilevanti, ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni in questione, le circostanze allegate da parte ricorrente in ordine al fatto che altri uffici presso l'Amministrazione convenuta fossero stati posti a conoscenza dei fatti, come ad esempio l'Ufficio Risorse Umane con la comunicazione del 17/12/2021 e la Direzione Centrale Audit con la comunicazione del 14/01/2022).
Ne consegue che il termine di trenta giorni per l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. 165/2001 non risulta violato.
Né emergono profili di illegittimità del procedimento disciplinare con riguardo al termine di 10 giorni (previsto dal medesimo art. 55 bis, comma 4) per la segnalazione dei fatti, da parte del responsabile della struttura, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: in primo luogo, deve ulteriormente ribadirsi che tale termine, stante il disposto del successivo comma 9 ter, non risulta perentorio;
inoltre, come
Pag. 17 di 22 affermato da costante giurisprudenza di legittimità e di merito tra cui, ex multis Cass.
Sez. Lav. n. 29142 del 06/10/2022, “Anche dopo le modifiche apportate dal d.lg. n.
75/2017 (c.d. legge all'art. 55-bis d.lg. n. 165/2001, la violazione del termine Per_5
(ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente ed il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che sono certamente rilevanti eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti, le quali vanno tuttavia anch'esse misurate in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti”.
Dal disposto della norma appena richiamata risulta quindi che nessuna conseguenza in termini di decadenza e/o invalidità degli atti è ricollegata al mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui si discute, salvo che ciò comporti una irrimediabile lesione del diritto di difesa del dipendente che, tuttavia, non può ravvisarsi nel caso di specie, posto che il ricorrente ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese nell'ambito del procedimento disciplinare, come si evince dal contenuto della memoria difensiva presentata dallo stesso (doc. 2 ricorrente), nonché tenuto conto del fatto che il procedimento in questione si è svolto in un'epoca di poco successiva al momento in cui il medesimo aveva svolto le proprie difese in sede penale Parte_1
(doc. 35 ricorrente), di talché non può ritenersi che il decorso del tempo dal momento della commissione dei fatti abbia determinato un vulnus nel diritto di difesa del lavoratore.
Alla luce delle superiori considerazioni, oltre al motivo di impugnazione sub i), risulta infondato anche il motivo sub ii) relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa del ricorrente per i motivi sopra esposti e connessi all'asserita tardività del procedimento disciplinare;
in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, inoltre, è altresì infondato il profilo di illegittimità connesso all'omessa messa a disposizione di di una delle due segnalazioni anonime del 2019, in Parte_1 considerazione del fatto che, indipendentemente dalle modalità con cui i fatti in questione sono stati sottoposti all'attenzione della convenuta, la contestazione
Pag. 18 di 22 disciplinare è stata formalizzata all'esito di valutazioni proprie del datore di lavoro, sulla base delle risultanze del procedimento penale (già note al lavoratore) e degli atti trasmessi dalla Direzione Regionale della Liguria, tra cui la nota prot. R.U. 94045 del
23/03/2022 (doc. 6 convenuta), messa a disposizione del ricorrente (doc. 10).
Ne consegue che anche il motivo sub ii) deve essere integralmente rigettato.
Parimenti non può essere accolto il motivo sub iii), in quanto formulato del tutto genericamente, facendo riferimento alla mancanza di “rispondenza tra quanto contestato e quanto oggetto della sanzione” (cfr. pag. 16 ricorso) o al fatto che la convenuta abbia cercato di “correggere il tiro modificando e moltiplicando le contestazioni strada facendo” (cfr. pag. 28 ricorso) senza, tuttavia, specificamente indicare gli asseriti profili di novità in sede di sanzione disciplinare rispetto alla contestazione formulata in precedenza;
in ogni caso, dal tenore degli atti in questione (ancora docc. 1 e 3 ricorrente), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione, considerato che in sede di contestazione disciplinare sono stati posti all'attenzione del lavoratore tutti gli accessi alle banche dati ritenuti irregolari da parte della convenuta, nonché le ragioni di tali irregolarità, tanto che
[...]
in sede di memoria difensiva ha potuto prendere posizione su tutti i Parte_1 fatti in questione.
Nel merito, il motivo di opposizione sub iv) è infondato e non può essere accolto per l'assorbente ragione che risulta pacifico, nell'ambito del presente giudizio, che le interrogazioni alle banche dati oggetto di causa sono state poste in essere da senza il rispetto delle c.d. “regole di ingaggio” previste Parte_1 dalle procedure aziendali, e segnatamente dalla Carta dei Servizi dell'Agenzia approvata con provvedimento prot. R.U. 233624 del 30/12/2016 (doc. 11 convenuta).
In particolare, il predetto documento prevede che gli utenti possano mettersi in contatto con l' , anche per l'invio di richieste, mediante il canale Controparte_1 internet e i servizi telematici, il canale telefonico con chiamata diretta e via sms ai numeri indicati nel documento medesimo e il contatto diretto allo sportello con gli operatori degli Uffici territoriali e Uffici provinciali territorio;
siffatta procedimentalizzazione delle modalità di accesso alle informazioni di cui è in possesso la convenuta risponde, evidentemente, ai principi di trasparenza, correttezza ed equità nei confronti del cittadino enunciati nella medesima Carta dei Servizi.
Pag. 19 di 22 Orbene, con riferimento a taluni degli accessi contestati – e comunque non per tutti –
ha prodotto delle dichiarazioni rese dai soggetti Parte_1 interessati con le quali questi ultimi hanno confermato di avergli richiesto, a suo tempo, di effettuare ricerche per loro conto (doc. 9 ricorrente): l'esistenza di tali richieste ad opera di taluni degli interessati, se è risultata idonea ad escludere la fattispecie penale di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 c.p., non determina il venir meno della rilevanza disciplinare della condotta contestata, ovverosia l'accesso alle banche dati in violazione delle “regole di ingaggio”, bensì, al contrario, rende vieppiù evidente che il ricorrente abbia dato seguito a richieste a lui pervenute personalmente e in via privata, al di fuori dei canali istituzionali, e ciò in violazione, oltre che delle specifiche disposizioni sul punto di cui alla Carta dei Servizi richiamate, dei canoni di imparzialità dell'attività amministrativa e diligenza (di cui, rispettivamente, all'art. 60 comma 1 e comma 2 lett. a CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, doc. 6 ricorrente), correttezza e trasparenza (art. 3 Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici D.P.R. 62/2013, doc. 5 ricorrente, art. 2 Codice di Comportamento del personale dell' CP_1
, doc 4 ricorrente).
[...]
In quest'ottica, è del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente potesse operare anche in assenza di fascicoli assegnati, trattandosi di questione differente rispetto alla vincolatività del rispetto delle “regole di ingaggio” per l'evasione delle richieste degli interessati.
Ne consegue che devono essere integralmente rigettati i motivi di impugnazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Parimenti non risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna di parte convenuta al rimborso spese legali sostenute da Parte_1 nell'ambito del procedimento penale sopra citato e conclusosi con decreto di archiviazione del 25/10/2021 (doc. 19 ricorrente).
L'istituto del rimborso delle spese legali invocato da parte ricorrente trova regolamentazione nell'art. 18, comma 1, D.L. 67/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/1997, che dispone che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
Pag. 20 di 22 provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Nello stesso senso si collocano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 84 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (doc. 6 ricorrente).
Orbene, in relazione alla portata applicativa della norma in questione, costituisce ormai un indirizzo consolidato quello che ravvisa, tra i presupposti per l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza (ex multis T.A.R. Roma, n. 11513 del
06/09/2022: “La pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del Giudice che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente costituisce solo uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997 (conv. dalla l. n. 135 del
1997); vi devono concorrere, poi, la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, nonché l'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza. È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale”), presupposto che non può ritenersi integrato nel caso in cui sussista una responsabilità disciplinare del dipendente in relazione ai medesimi fatti oggetto di procedimento penale, come nel caso di specie.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR NA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
Pag. 21 di 22 condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 02/05/2025
Il Giudice
AR NA HI
Pag. 22 di 22
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa AR NA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 35/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANNITA CERULLI ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Genova, Via XX Settembre n. 31/3B
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.
RI DE RI, AR ZO e AL LE con domicilio digitale eletto come da PEC di cui ai Registri di Giustizia,
convenuto
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, previe le declaratorie del caso,
- accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti o per quelli meglio visti la tardività della contestazione disciplinare e/o dell'irrogazione della sanzione e/o comunque di tutto il procedimento disciplinare di cui sopra posto in essere nei confronti del dott.
di cui e meglio descritto in parte narrativa Parte_1 - accertare e dichiarare che la procedura disciplinare è comunque viziata anche nel merito per insussistenza dei fatti e/o delle irregolarità contestate e/o per genericità delle condotte contestate e/o non corrispondenza dei fatti contestati a quelli sanzionati, per i motivi di cui in parte narrativa e di diritto e conseguentemente
- dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della procedura disciplinare e/o della contestazione disciplinare e/o della sanzione disciplinare e della sua irrogazione, con ogni consequenziale pronuncia
- accertare, dichiarare e riconoscere la legittimità della richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali penali sostenute e l'illegittimità del diniego al rimborso delle spese legali penali richieste dal Dott. per i motivi meglio Parte_1 esposti in atto e conseguentemente
- condannare l' ut supra al pagamento in favore del dott. Controparte_1 [...]
della somma di € 2.996,27 oltre interessi ex lege o di quella maggiore o Parte_1 minore meglio vista, corrisposta dallo stesso a titolo delle spese legali penali sostenute nel procedimento penale di cui al n. RGPM 12559/2020/21 Tribunale di Genova
Dott.ssa Roberta Bossi.
- Con vittoria di spese”.
Per la parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis
- rigettare integralmente il ricorso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
- condannare in ogni caso parte ricorrente a tutte le spese e competenze accessorie del presente giudizio, come liquidate nella nota spese in allegato 22.
Salvis juribus late”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELA DECISIONE
Con ricorso del 07/02/2024 impugnava la sanzione Parte_1 disciplinare della multa di 4 ore comminatagli dal datore di lavoro CP_1 in data 09/06/2022 e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento
[...] della somma di € 2.996,27 a titolo di rimborso delle spese legali da lui sostenute nel procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 12559/2020/21 della Procura di Genova.
In data 06/04/2024 si costituiva parte convenuta, contestando in fatto e in diritto le deduzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Pag. 2 di 22 All'udienza del 18/04/2024 il Giudice dava atto dell'insussistenza di possibilità conciliative;
a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il Giudice ammetteva il deposito della documentazione che parte convenuta aveva dichiarato non aver prodotto presumibilmente per un problema informatico, considerata anche l'assenza di opposizione da parte del ricorrente.
All'udienza del 02/05/2025 la causa veniva discussa in replica e decisa come da dispositivo.
*
, dipendente della convenuta dal 01/04/1996 e attualmente Parte_1
Direttore dell' di Sondrio, Parte_2 ha impugnato la sanzione disciplinare della multa di quattro ore comminatagli in data
09/06/2022 - mentre rivestiva la qualifica di Coordinatore del Front Office presso l' di Genova 1 -, anteceduta da contestazione disciplinare del Parte_2
01/04/2022, delle quali si riporta il contenuto:
- contestazione disciplinare del 01/14/2022 (doc. 1 ricorrente):
“OGGETTO: contestazioni disciplinari e convocazione per il contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei confronti del dott.
[...]
, nato a [...], il [...], Area Terza, F 2, C.F. Parte_1 C.F._2
- titolare di Posizione Organizzativa ad Elevata Responsabilità di Coordinatore del
[...] front-office dell' Genova 1 – D.P. Genova Parte_2 Con nota del 4 marzo 2022, acquisita con prot. R.I. 2106 di pari data, la Controparte_2 ha qui trasmesso la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica
[...] presso il Tribunale di Genova al G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5 ottobre 2021 e il decreto di archiviazione emesso dal suddetto G.I.P. in data 14 ottobre 2021 nel procedimento penale R.G.N.R. 12559/2020/21 - R.G.G.I.P. 8174/2021 in cui Lei era indagato per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., comma 1, art. 615-ter comma 1 e 2 n. 1 c.p. Nella predetta richiesta di archiviazione, la Procura, pur ritenendo che non vi siano elementi univoci e sufficientemente fondati per attribuire all'indagato il reato inizialmente ipotizzato a suo carico poiché i validi motivi istituzionali paiono esservi stati, avendo Lei prodotto deleghe/autorizzazioni di colleghi, familiari e conoscenti, che avallano le interrogazioni a suo tempo effettuate, ha tuttavia rilevato che tale circostanza ha reso di fatto gli accessi non abusivi, ma al più, irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare. Si è quindi resa necessaria la richiesta di acquisizione e trasmissione per il tramite della Direzione Regionale della Liguria, formalizzata con nota prot. R.U. 88745 del 18 marzo 2022, degli atti del fascicolo penale e della relativa documentazione in possesso della stessa, onde procedere ad una autonoma valutazione dei fatti e della condotta a Lei riconducibile. Dai predetti atti e documenti, qui pervenuti in data 23 marzo 2022, in allegato alla nota dell' della Direzione Regionale citata prot. R.U. 94045 di pari data, è in CP_3 particolare emerso che nell'ambito di una indagine conoscitiva disposta nei Suoi confronti dalla struttura Audit segnalante, a seguito di due missive anonime pervenute alla Direzione Regionale della Liguria il 3 aprile 2019 e il 30 settembre 2019, in cui si segnalavano Suoi
Pag. 3 di 22 presunti comportamenti non consoni allo status di dipendente dell'Agenzia, il team Audit incaricato dell'indagine ha rilevato alcune sospette interrogazioni al S.I.A.T., da Lei effettuate con riguardo: a) alla Sua coniuge sig.ra e al padre della stessa, sig. per Controparte_4 Persona_1 gli anni d'imposta 2017 e 2018; b) alle contribuenti e , entrambe controparti venditrici nell'atto di Controparte_5 CP_6 compravendita dell'immobile acquistato dalla Sua coniuge in data 18 ottobre 2018, accessi da Lei effettuati in data 18 settembre 2018, antecedentemente alla data di stipula di tale atto, relativamente all'anno di imposta 2018; c) ai Suoi colleghi d'ufficio, per l'anno d'imposta 2018, in ragione di n. 16 accessi, compendiati nel sottostante prospetto. La Direzione Centrale Audit ha poi trasmesso le risultanze della predetta indagine alla Guardia di Finanza – N.P.E.F. di Genova, inoltrate da quest'ultima alla citata Procura in data 22 ottobre 2020, in allegato alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. a Suo carico in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 615-ter c.p. Con nota prot. 79127 del 15 aprile 2021, la Guardia di Finanza ha trasmesso alla predetta Procura l'esito della propria indagine, avviata parallelamente all'indagine conoscitiva disposta dalla Direzione Audit segnalante, dalla quale è in particolare emerso che nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2021, Lei ha effettuato le seguenti interrogazioni al S.I.A.T., compendiate comunque analiticamente nell'all. n. 1 al presente atto di contestazioni disciplinari, cui si compie qui integrale rimando, e si intende qui integralmente ritrascritto: 1) n. 159 interrogazioni nei confronti di Lei stesso e di Suoi parenti (la Sua coniuge sig.ra
, il padre della stessa sig. e la Sua figlia sig.ra Controparte_4 Persona_1 Parte_3
) come compendiate nel seguente prospetto:
[...] (…)
2) n. 102 interrogazioni, da Lei effettuate nei confronti di colleghi ed ex colleghi d'ufficio, di cui n. 86 interrogazioni riportate nella predetta indagine della Guardia di Finanza, compendiate nei prospetti sub 2a), e n. 16 interrogazioni segnalate dalla Direzione Centrale Audit nella propria precedente indagine, riportate nel prospetto sub 2b): (…)
3) n. 6 interrogazioni, da Lei effettuate nei confronti delle posizioni della contribuente
[...]
e del Condominio via Tortona n. 19/21, riportate nel seguente prospetto: Per_2 (…)
Addebiti disciplinari La condotta descritta integra responsabilità disciplinare per contrasto con gli obblighi del dipendente previsti dall'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come rinnovato dal CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 10 aprile 2008, come ribaditi all'attualità dall'art. 60 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al triennio 2016-2018. Analoga violazione sussiste anche per i principi statuiti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (art. 3,
“Principi Generali”, commi 1, 2 e 3) e di cui all'art. 12 (Utilizzo Sistemi informatici), comma 1 sub lett. a) e comma 2 sub lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' CP_1
approvato con provvedimento del Direttore dell' n. 118379 del 16 settembre
[...] CP_1 2015, come ribaditi anch'essi dal Codice attuale. Il comportamento sopra descritto è altresì in contrasto con tutte le disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole
Pag. 4 di 22 comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n.34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria, pure della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali. Difatti, come stabilito dalle citate Regole (Principi Generali) e con le successive disposizioni, è consentita l'acquisizione dei soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati ed il trattamento dei dati ai quali si accede, alcuni dei quali aventi natura sensibile, deve essere effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di legge, garantendo i contribuenti e la collettività da un uso indiscriminato ed illegittimo di tale patrimonio informativo. Tali regole di condotta risultano compendiate, in fase di accesso alla banca dati informatica violata dai Suoi indebiti accessi, allorquando il sistema visualizza una maschera di avviso, ammonendo circa i limiti dell'accesso, individuati nelle finalità istituzionali connesse strettamente alla attività di servizio, richiamando l'onere dell'utente di acquisire, ove mancante, la previa conoscenza delle vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e sulla consapevolezza circa le responsabilità connesse all'accesso. Le richiamate disposizioni normative, unite alle citate disposizioni settoriali, rendono evidente che i pubblici dipendenti sono tenuti ad agire per il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato. All'opposto, le interrogazioni alla banca dati da Lei effettuate e come sopra contestate, appaiono all'evidenza effettuate in violazione delle regole di condotta che devono presiedere la erogazione dei servizi all'utenza. L'aver consultato posizioni di contribuenti - sia colleghi che soggetti esterni - senza richiedere agli stessi di rispettare le regole di ingaggio con il servizio di informazione degli Uffici territoriali dell' , e comunque soprassedendo dall'utilizzo degli ordinari canali di CP_1 interlocuzione, anche informatici, con tali Uffici, e con l'area da Lei coordinata, ha determinato evidente irregolarità nella conduzione delle attività di istituto a Lei assegnate, biasimata anche dal decreto di archiviazione del GIP di Genova, il quale ha qualificato i suddetti accessi alla banca dati di questa Agenzia irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare. L'accesso agli Uffici territoriali, ed alle informazioni che possono essere rese ai contribuenti, suppongono utilizzo o del servizio al front office, o interlocuzione a mezzo Pec, oppure utilizzo dei canali telefonici oppure informatici, anche previa acquisizione di codici autorizzativi all'accesso, oppure ancora utilizzo di applicativi di dialogo con l'utenza all'uopo attivati, strumenti che, nel loro complesso, garantiscono peraltro pari trattamento ed ordinaria gestione imparziale del servizio medesimo, in relazione agli inevitabili e fisiologici tempi di attesa che un servizio pur pronto suppone. Consentire a contribuenti e terzi l'utilizzo di canali privilegiati, per effetto di conoscenza personale o familiare con dipendenti di questa , al fine di acquisire lestamente dati CP_1 allocati presso le banche dati di questa , vìola i suddetti canoni di imparzialità e CP_1 trasparenza nella conduzione delle attività di istituto, e ciò assume particolare disvalore ove - come nel Suo caso - si è titolari di Posizione organizzativa in seno all'area operativa deputata al rapporto con i contribuenti.
*** Il presente atto di contestazioni formula pertanto nei Suoi riguardi gli addebiti disciplinari conseguiti ai fatti ed alle violazioni di norme, di disposizioni di servizio e di contratto dianzi descritte, ed in relazione ai quali procedo disciplinarmente nei Suoi confronti - ai sensi dell'art.
Pag. 5 di 22 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 -, al fine di pervenire all'applicazione di sanzione disciplinare conseguente. Tutto ciò premesso, per il contraddittorio a Sua difesa in ordine agli addebiti disciplinari contestati col presente atto, Lei è convocato per il giorno 12 maggio 2022, alle ore 11.00, presso questa in via Giorgione, 159 (II piano, presso l'Ufficio del Controparte_2 Direttore), con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisca mandato. Entro detto termine, ove non intenda presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della Sua difesa. Lei, inoltre, potrà accedere, previo appuntamento, a tutta la documentazione del presente procedimento presso la segreteria dell'Ufficio Disciplina. Previa Sua tempestiva richiesta, l'audizione potrà svolgersi a distanza, in collegamento audio- video attraverso piattaforma informatica all'uopo predisposta da questo Ufficio”;
- sanzione disciplinare del 09/06/2022 (doc. 3 ricorrente):
“LA DIRETTRICE CENTRALE in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel presente atto, DISPONE
- nei confronti del dott. , Area Terza, F 2, titolare di Posizione Parte_1 Organizzativa ad Elevata Responsabilità di Coordinatore del front-office dell'Ufficio Territoriale Genova 1 – D.P. Genova, è applicata - ai sensi dell'art 55-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a) e b) e 7, del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, nonché dell'art. 62, comma 3, lett. a) e b) del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018. MOTIVAZIONI Addebiti disciplinari contestati Con nota del 4 marzo 2022, acquisita con prot. R.I. 2106 di pari data, la Controparte_2 ha trasmesso a questo Ufficio la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della
[...] Repubblica presso il Tribunale di Genova al G.I.P. del medesimo Tribunale in data 5 ottobre 2021 e il decreto di archiviazione emesso dal suddetto G.I.P. in data 14 ottobre 2021 nel procedimento penale R.G.N.R. 12559/2020/21 - R.G.G.I.P. 8174/2021 in cui il dott.
[...]
era indagato per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., comma 1, art. 615-ter comma 1 e Parte_1 2 n. 1 c.p. Dagli atti del procedimento penale sopra citato e dalla documentazione in possesso della Direzione Regionale della Liguria, richiesti alla stessa da questo Ufficio in data 18 marzo 2022 e pervenuti il 23 marzo 2022, sono in particolare emerse, nell'ambito di una indagine conoscitiva disposta nei confronti del dott. dalla struttura Audit segnalante, alcune Parte_1 sospette interrogazioni al S.I.A.T. effettuate dallo stesso con riguardo: a) alla coniuge sig.ra e al padre della stessa, sig. per gli anni d'imposta 2017 e Controparte_4 Persona_1 2018; b) alle contribuenti e , entrambe controparti venditrici Controparte_5 CP_6 nell'atto di compravendita dell'immobile acquistato dalla coniuge del dott. in data Parte_1 18 ottobre 2018, accessi effettuati in data 18 settembre 2018, antecedentemente alla data di stipula di tale atto, relativamente all'anno di imposta 2018; c) ai colleghi d'ufficio del dott.
, per l'anno d'imposta 2018, in ragione di n. 16 accessi. Parte_1 La Direzione Centrale Audit segnalante ha quindi trasmesso le risultanze della propria indagine alla Guardia di Finanza – N.P.E.F. di Genova la quale in data 22 ottobre 2020 le ha poi inoltrate alla citata Procura in allegato alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. nei confronti del dott. in relazione all'ipotesi di reato sopra descritta. Parte_1
Pag. 6 di 22 In data 15 aprile 2021, la Guardia di Finanza ha trasmesso alla predetta Procura le risultanze delle proprie indagini nel frattempo avviate, dalle quali è in particolare emerso che nel periodo ricompreso tra il 2 gennaio 2018 e il 22 gennaio 2021, il dott. ha effettuato le Parte_1 seguenti interrogazioni al S.I.A.T.: 1) n. 159 interrogazioni nei confronti di sé stesso e di suoi parenti (la coniuge sig.ra CP_4
, il padre della stessa sig. e la Sua figlia sig.ra )
[...] Persona_1 Parte_3 come compendiate nel seguente prospetto: (…) 2) n. 102 interrogazioni effettuate nei confronti di colleghi ed ex colleghi d'ufficio, di cui n. 86 interrogazioni riportate nella predetta indagine della Guardia di Finanza, compendiate nei prospetti sub 2a), e n. 16 interrogazioni segnalate dalla Direzione Centrale Audit nella propria precedente indagine, riportate nel prospetto sub 2b): (…) 3) n. 6 interrogazioni, effettuate nei confronti delle posizioni della contribuente Persona_2 e del Condominio via Tortona n. 19/21, riportate nel seguente prospetto (…) Con atto di contestazioni disciplinari prot. n. 102801 del 1° aprile 2022, è stata contestata al dott. la condotta sopra descritta per violazione: Parte_1 a) degli obblighi del dipendente previsti dall'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, come rinnovato dal CCNL relativo al quadriennio 2006-2009, sottoscritto in data 10 aprile 2008, come ribaditi all'attualità dall'art. 60 del CCNL comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, relativo al triennio 2016-2018; b) dei principi statuiti dall'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR del 16 aprile 2013, n. 62; c) dei principi statuiti dall'art. 12, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' approvato con provvedimento del Controparte_1 Direttore dell'Agenzia n. 118379 del 16 settembre 2015, come ribaditi anch'essi dal Codice attuale;
d) delle disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n. 34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria, pure della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali;
e) dei canoni di imparzialità e trasparenza nella conduzione delle attività di istituto e in particolare delle regole di ingaggio riguardanti il servizio di informazione degli Uffici territoriali dell'Agenzia, l'utilizzo degli ordinari canali di interlocuzione, anche informatici, con tali Uffici e l'area front office coordinata dal dipendente. Difese del Dipendente Il dipendente, regolarmente convocato in contraddittorio all'audizione disciplinare, assistito da rappresentante sindacale conferitario di mandato, ha depositato una memoria in cui ha in particolare sostenuto:
1) l'intervenuta decadenza dell' dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per CP_1 violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001citato.
2) la legittimità e correttezza degli accessi contestati, come statuito anche dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. di Genova, effettuati nel rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede, nonché delle disposizioni impartite dal proprio diretto datore di lavoro nell'ottica del servizio al contribuente, senza utilizzare canali privilegiati e sempre
Pag. 7 di 22 previa formale richiesta e a seguito di rilascio di apposite deleghe da parte degli interessati i quali sarebbero stati considerati al pari di tutti quei contribuenti che a volte contattano l'Ufficio per chiedere servizi o informazioni anche senza rispettare pienamente le regole di ingaggio. 3) Gli accessi contestati sarebbero comunque esigui ed episodici, si sarebbero comunque protratti in media per pochi minuti e sarebbero riconducibili a un numero molto più basso di posizioni interrogate. Gli accessi nei confronti di colleghi avrebbero riguardato prevalentemente i dati anagrafici e sarebbero stati effettuati per fini istituzionali interni (reperimento codici fiscali per fruizione di corsi di formazione per corresponsione di competenze accessorie, per validazione di ferie e permessi, individuazione di pratiche lavorate ecc.), ovvero per motivi istituzionali, su richiesta formale dei colleghi, essendo essi stessi contribuenti, nell'ottica di servizio al contribuente secondo le “regole di ingaggio” impartite dal proprio datore di lavoro, come parimenti avvenuto per gli accessi nei confronti del Condominio Via Tortona n. 19/21 e del contribuente . Persona_2 Determinazioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari Questo Ufficio ritiene che le argomentazioni addotte dal dott. nella propria Parte_1 memoria difensiva e nell'audizione disciplinare non siano integralmente idonee a giustificare la condotta contestata per quanto segue. Decadenza dal potere di esercizio dell'azione disciplinare per violazione del principio di tempestività Le osservazioni formulate dal dipendente sul punto non colgono nel segno, avendo l' Pt_4 ricevuto notizia dei fatti di rilevanza disciplinare in data 4 marzo 2022, con nota della Direzione Centrale Audit segnalante prot. R.I. 2106 e avendo contestato gli addebiti al dipendente in data 1° aprile 2022, con atto prot. 102801. Pertanto, il procedimento disciplinare è stato legittimamente e correttamente attivato nel rispetto dei trenta giorni dalla segnalazione ovvero dalla piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare all'U.P.D., come previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Irregolarità degli accessi contestati Al riguardo, non si ritiene di dover attribuire valore attenuante alla circostanza, addotta dal dott. a giustificazione della condotta tenuta, che egli abbia interrogato un numero Parte_1 di posizioni notevolmente inferiore rispetto alla totalità degli accessi contestati, e che tali accessi siano stati comunque esigui rispetto alla totalità degli accessi effettuati in attività istituzionale, nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 10 marzo 2021. Infatti, è rilevante e integra condotta illecita disciplinarmente - come tale qualificata anche dall'autorità giudiziaria che pure non ha ravvisato elementi di reato - non il numero di posizioni interrogate, bensì le volte che il dipendente accede alle banche dati dell' per CP_1 ricavare dati e informazioni al di fuori dell'attività istituzionale. Il dott. sostiene di aver effettuato accessi su sé stesso per finalità di natura Parte_1 istituzionale e cioè per verificare il corretto funzionamento dell'applicativo, per verificare se nella banca dati sono state caricate informazioni che mi potrebbe richiedere l'utenza…Nel caso dell'interrogazione nei confronti di me stesso del 23.02.2018 (corrispondente a n. 26 accessi) la stessa è stata effettuata per 4 minuti circa e corrisponde a una sola “lavorazione”, la stessa è stata fatta per verificare se in anagrafe tributaria (partendo da me stesso come “cavia”) vi fossero riportate informazioni utili a controllare se l'utenza – in generale – potesse giustificare con qualche documento…la risoluzione di un contratto di locazione in uso all' e CP_1 l'avvenuto caricamento nella banca dati dell' di informazioni che avrebbero potuto CP_1 essergli richieste dall'utenza (dichiarazioni rese dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G. nell'ambito del procedimento penale a suo carico - stralcio del verbale del 9 settembre 2021 in atti). Inoltre, gli accessi sulla coniuge sulla figlia e sul suocero Controparte_4 Parte_3 sono dallo stesso dichiarati come effettuati dietro specifica richiesta degli Persona_1
Pag. 8 di 22 stessi in quanto contribuenti e, in particolare, nel caso della figlia , per verificare il Pt_3 pagamento dell'imposta di bollo sul proprio scooter e il suo eventuale obbligo alla presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. dichiarazioni prodotte dagli interessati in atti e dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G.). Se gli accessi nei confronti di sé stesso e dei familiari, astrattamente, possono considerarsi non rilevanti sotto il profilo disciplinare sulla base di quanto evidenziato dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. R.U. 36377 del 9 marzo 2016, gli ulteriori accessi effettuati dal dott. nei confronti dei colleghi, del Condominio via Tortona (in persona del sig. Parte_1 Amministratore dello stesso) e della contribuente integrano CP_7 Persona_2 illecito disciplinare. Infatti, quanto agli accessi nei confronti dei colleghi sigg.ri Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 Parte_13
nonché del Condominio via Tortona (in persona del sig. CP_8 CP_9 CP_10
Amministratore dello stesso) e della contribuente sig.ra gli stessi CP_7 CP_11 hanno prodotto dichiarazioni (in atti) secondo cui gli accessi in questione sarebbero stati effettuati dal dott. dietro specifica richiesta e autorizzazione degli stessi e per Parte_1 ottenere dati e informazioni di natura fiscale in merito alla loro posizione. Quanto agli accessi effettuati nei confronti della collega quest'ultima…è stata Persona_3 servita allo sportello di Genova 2, mentre con riguardo agli accessi del collega sig. CA C., lo stesso dott. avrebbe aiutato l'ufficio di Genova 1 ad effettuare un accertamento Parte_1 sui redditi di fabbricato (cfr. dichiarazioni rese dal dipendente in data 9 settembre 2021 in sede di interrogatorio innanzi agli Ufficiali di P.G. nell'ambito del procedimento penale a suo carico
- stralcio del verbale del 9 settembre 2021 in atti). Al riguardo, si ritiene che le dichiarazioni prodotte dai titolari dei dati - in alcuni casi alquanto generiche e non circostanziate (cfr. in particolare dichiarazioni della sig.ra in data 30 Pt_5 giugno 2021, della sig.ra in data 8 luglio 2021 e della sig.ra in data 6 luglio Pt_7 Pt_9 2021 in atti) - sollevano al più il da possibili rilievi per violazione della privacy, Parte_1 ma non possono giustificare le irregolarità riscontrate, per contrasto con le disposizioni di servizio e con i canoni di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'attività istituzionale assegnatagli. In particolare, risultano disattese dal dott. le cd. “regole di ingaggio” formalizzate Parte_1 nella Carta dei Servizi dell'Agenzia, approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. R.U. 233624 del 30 dicembre 2016, in cui vengono descritti i principali servizi offerti dall'Agenzia e le informazioni utili a richiedere assistenza e informazioni da parte dei contribuenti interessati, e vengono in particolare previsti, allo scopo, i canali istituzionali di contatto con l'Agenzia, quali: 1) il canale internet, tramite cui è possibile accedere alle informazioni e ai servizi on line (Fisconline, CIVIS, Sister, RLI ecc.) mediante invio telematico di richieste di assistenza (tramite web-mail, mail o pec), 2) il canale telefonico con chiamata diretta e via sms per ottenere informazioni e ricevere assistenza fiscale, 3) il contatto diretto allo sportello con gli operatori degli Uffici territoriali e Uffici provinciali territorio. Il dott. , qualora avesse agito nel rispetto delle disposizioni di servizio e secondo Parte_1 correttezza e buona fede, avrebbe dovuto esimersi dal privilegiare posizioni di colleghi e contribuenti, secondo criteri riconducibili a conoscenza personale e familiare, ed avrebbe invece dovuto richiedere a detti soggetti di rispettare le regole di ingaggio previste dalla Carta dei Servizi dell' sopra citata, rendendoli edotti in merito a tali regole e offrendo loro CP_1 adeguato supporto e orientamento al corretto utilizzo dei canali istituzionali sopra citati. E tale modalità di approccio sarebbe risultata coerente anche con le finalità perseguite dalla Carta dei Servizi dell' , al fine di rendere un trasparente e obiettivo tracciamento delle CP_1 attività di informazione e di servizio svolte dalle strutture dell' deputate a rendere CP_1
Pag. 9 di 22 servizi e informazioni ai contribuenti, tra le quali il front office coordinato dal dott.
, e poterne verificare gli standard di qualità. Parte_1 All'opposto, il dott. , mediante l'effettuazione degli accessi in questione, ha Parte_1 irregolarmente ritenuto di dover soddisfare privatamente richieste di dati e informazioni avanzate dagli interessati, distraendo, oltretutto, tempo ed energie che avrebbe invece dovuto dedicare all'attività istituzionale assegnatagli, risultando, gli accessi in questione, essere stati da lui effettuati durante l'attività di servizio (cfr. tracciamenti in allegato 1 alla contestazione di addebiti).
*** Parimenti è a dirsi in merito agli accessi alla propria posizione per le presunte finalità istituzionali, ricondotte alla necessità di dover testare alcuni applicativi dell'Agenzia: a tale scopo, il dott. , anziché asseritamente ricorrere a modalità empiriche invero Parte_1 singolari e poco ortodosse quali l'effettuazione di accessi alle banche dati dell' sulla CP_1 sua posizione per “fare da cavia” all'utilizzo di detti applicativi, avrebbe invece potuto e dovuto confrontarsi con i gestori di rete e con le strutture appositamente istituite (ad esempio Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, Direzione Centrale Servizi Fiscali) per trovare soluzione ad eventuali perplessità e problematiche riscontrate.
*** Quanto agli accessi effettuati dal dott. nei confronti dei rimanenti colleghi Parte_1 CP_12
[...] CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 Pa
, CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 CP_26
CA C.C., CP_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
Controparte_32 CP_33 CP_34 CP_35 CP_36 CP_37
non risultano prodotte dagli CP_38 Persona_3 CP_39 CP_40 CP_41 stessi dichiarazioni attestanti richieste o autorizzazioni all'effettuazione degli accessi in questione. Il dott. ha giustificato tali accessi, a suo dire effettuati su soli dati anagrafici, per Parte_1 fini istituzionali interni (es. dover indicare il c.f. del collega per la fruizione di un corso di formazione e/o aggiornamento, per la corresponsione del budget di sede, dover validare ferie o permessi, individuare eventuali protocollazioni fatte) (cfr. memoria del dott. in Parte_1 allegato al verbale di audizione disciplinare). Anche tali accessi appaiono irregolari, poiché il dott. , anziché ricavare i dati Parte_1 anagrafici dei suddetti colleghi mediante l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, avrebbe potuto e dovuto procurarseli utilizzando gli appositi applicativi della gestione del personale in uso all'Agenzia (G.R.U., Presenze assenze ecc.) ai quali avrebbe dovuto essere abilitato in considerazione della posizione organizzativa di elevata responsabilità di Coordinatore Front office ricoperta, o in assenza di una sua abilitazione in tal senso, avrebbe potuto e dovuto contattare la struttura di Staff dell'Ufficio di appartenenza dei colleghi per ottenere i dati occorrenti. Tutti gli accessi effettuati dal dott. si pongono comunque in contrasto con le Parte_1 disposizioni riguardanti il corretto utilizzo della Banca dati dell'Anagrafe Tributaria, diramate nel tempo dagli Organi di vertice dell'Agenzia: “Regole comportamentali per la Sicurezza Informatica ed il trattamento dei dati su supporto cartaceo” della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, diramate con nota prot. 2003/171114 del 22.10.2003; Direttiva n. 34654 del 2007 sulle misure di rafforzamento per la protezione dell'Anagrafe Tributaria della Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
nota prot. 137760 del 26 settembre 2011 della Direzione Centrale Audit e Sicurezza, Ufficio Normative Speciali. Difatti, come stabilito dalle citate Regole (Principi Generali) e con le successive disposizioni, è consentita l'acquisizione dei soli dati la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati ed il trattamento dei dati ai quali si accede, alcuni dei quali aventi natura sensibile, deve essere effettuato nel più rigoroso rispetto delle norme di legge,
Pag. 10 di 22 garantendo i contribuenti e la collettività da un uso indiscriminato ed illegittimo di tale patrimonio informativo. Tali regole di condotta risultano compendiate, in fase di accesso alla banca dati informatica, allorquando il sistema visualizza una maschera di avviso, ammonendo circa i limiti dell'accesso, individuati nelle finalità istituzionali connesse strettamente alla attività di servizio, richiamando l'onere dell'utente di acquisire, ove mancante, la previa conoscenza delle vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e sulla consapevolezza circa le responsabilità connesse all'accesso. Le richiamate disposizioni normative, unite alle citate disposizioni settoriali, rendono evidente che i pubblici dipendenti sono tenuti ad agire per il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è instaurato. All'opposto, il dott. ha posto in essere la condotta sopra descritta in violazione Parte_1 delle disposizioni di servizio richiamate, in tal senso stigmatizzata anche dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. del Tribunale di Genova che hanno entrambi condivisibilmente ritenuto gli accessi contestati irregolari…sotto un profilo…amministrativo/disciplinare.
*** Essendo risultate, le argomentazioni difensive evidenziate dal dott. , inidonee a Parte_1 giustificare integralmente i fatti e comportamenti addebitati, risulta qui accertata la violazione: a) dell'art. 65, commi 1 e 3, lett. a), c) ed l) del C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Agenzie Fiscali – quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 28 maggio 2004, ribaditi dall'art. 60, commi 1 e 3, lett. a) e c) del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; b) dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; c) dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e dell'art. 12, comma 1, let. a) e comma 2, lett. a) del Codice di comportamento del personale dell' , approvato con atto del Direttore CP_1 CP_1 dell' n. 2015/118379 del 16 settembre 2015 (ribaditi dal codice attuale). CP_1 Si ritiene pertanto congrua, valutata l'assenza di precedenti disciplinari e la assenza di rilevanza penale assegnata alla vicenda dall'autorità giudiziaria, e, all'opposto, l'intenzionalità, la rilevanza e la non episodicità della condotta posta in essere, nonché la posizione di responsabilità del dipendente, l'applicazione della sanzione della multa pari ad ore quattro (4), ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b), e comma 7, del CCNL del comparto Agenzie Fiscali, relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, nonché dell'art. 62, comma 3, lett. a) e b) del CCNL del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018”.
In particolare, il fatto contestato al ricorrente consiste nell'aver effettuato plurimi accessi alle banche dati dell' riguardo alla propria Controparte_1 posizione e alla posizione di familiari, colleghi, ex colleghi e altri soggetti, tutti ritenuti irregolari, in quanto realizzati senza il rispetto delle c.d. “regole di ingaggio” – ovverosia dei canali procedimentalizzati per la ricezione delle richieste da parte degli interessati – previste dalle regole aziendali, ovvero in quanto posti in essere per finalità non istituzionali (ancora docc. 1 e 3 ricorrente).
A motivo dell'impugnazione, ha dedotto: Parte_1
i) la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare per violazione dei termini di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, e ciò in considerazione del fatto che il
Pag. 11 di 22 procedimento disciplinare nei suoi confronti era stato avviato solo in data
01/04/2022, nonostante la convenuta avesse piena conoscenza dei fatti potenzialmente aventi rilevanza disciplinare già in precedenza, in quanto:
- la vicenda in esame era originata da due lettere anonime consegnate a parte convenuta in data 03/04/2019 e 30/09/2019;
- il 21/10/2020 l' – Direzione Centrale Audit aveva Controparte_1 segnalato i fatti in questione al Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di
Finanza – Genova;
- nell'ambito delle indagini avviate in relazione al reato di cui all'art. 615 ter co. 2 n. 1 c.p. (R.G.N.R. 12559/2020 Procura di Genova) era stato sentito a sommarie informazioni il Dott. Capo sezione Liguria della Per_4
Direzione Audit;
- in data 18/05/2021 gli era stato notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., pertanto era venuto meno il segreto istruttorio;
- in data 28/09/2021 il Dott. era stato nuovamente sentito e, Per_4 successivamente, lo stesso lo aveva convocato e nell'incontro si Per_4 era discusso dei fatti in questione;
- in data 17/12/2021 egli stesso aveva trasmesso all' Controparte_42 in allegato alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale di cui sopra, anche il decreto di archiviazione delle indagini che era sopravvenuto in data 25/10/2021, in accoglimento delle seguenti motivazioni formulate dal P.M. nella propria richiesta di archiviazione: “all'esito delle indagini espletate, visto l'interrogatorio reso dall'indagato in conseguenza della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e preso atto degli allegati al medesimo, effettuato l'ulteriore accertamento con una nuova escussione del dott.
[...]
(funzionario presso il medesimo ufficio ove presta servizio Per_4
l'indagato) con riguardo a quanto ivi emerso, è opinione di questo PM che non vi siano elementi univoci e sufficientemente fondati per attribuire all'indagato il reato inizialmente ipotizzato a suo carico e conseguentemente per sostenere proficuamente l'accusa in giudizio. Va infatti osservato che , dipendente presso l' Parte_1 CP_1
Pag. 12 di 22 di Genova, era (è) autorizzato, nella propria qualità di CP_1 funzionario, ad accedere al sistema informatico e ciò anche in assenza di una singola pratica o fascicolo a lui assegnato, svolgendo all'interno dell'ufficio funzioni di coordinamento dei colleghi (cfr verbale s.i. Tes_1 del 28/9/21) ed anche di ausilio agli stessi, effettuando in prima
[...] persona verifiche tramite banche dati;
le interrogazioni alle banche dati sono invero da considerarsi legittime solo ove siano sorrette da validi motivi istituzionali, che tuttavia paiono esservi stati nel caso delle interrogazioni effettuate da . Infatti in sede di interrogatorio Parte_1 questi ha prodotto deleghe/autorizzazioni di colleghi, familiari e conoscenti, che avvallano le interrogazioni a suo tempo effettuate, facendo venir meno il requisito richiesto dalla norma in oggetto, rendendo di fatto gli accessi non abusivi ma, al più, irregolari, sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare, costituendo irregolarità e non già reato”;
- con nota del 14/01/2022 la Direzione Regionale della Liguria aveva comunicato alla Direzione Centrale Audit la richiesta di archiviazione e il conseguente decreto di archiviazione;
ii) la conseguente violazione del diritto di difesa, considerato che il lungo decorso del tempo dai fatti oggetto di contestazione aveva necessariamente comportato il ricorso alla memoria in relazione a fatti molto risalenti, nonché in ragione del fatto che parte convenuta gli aveva negato l'accesso agli atti e non gli aveva mai messo a disposizione una delle due lettere anonime cui si era riferita;
iii) la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare;
iv) l'infondatezza dei fatti a lui contestati in quanto, come anche riconosciuto dall'autorità procedente in sede di richiesta di archiviazione, gli accessi risultavano tutti regolari, come dimostrato dalle deleghe a firma dei soggetti destinatari degli accessi prodotte nel procedimento penale e, comunque, posti in essere nell'ambito delle sue mansioni, che comprendevano la possibilità di effettuare interrogazioni del sistema anche senza la necessaria assegnazione di determinate fascicoli e/o apertura di pratiche.
Pag. 13 di 22 In ultimo, , in conseguenza dell'archiviazione delle Parte_1 indagini in sede penale e della dedotta infondatezza dell'addebito disciplinare formulato nei suoi confronti, ha chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale di cui sopra (R.G.N.R.
12559/2020 Proc. Genova, R.G. GIP 8174/2021 Trib. Genova) per complessivi €
2.996,27 ai sensi dell'art. 18 D.L. 67/1997 e dell'art. 84 co. 4 CCNL Funzioni Centrali
2016-2018, in precedenza negato da parte convenuta sulla base della seguente motivazione: “Riscontrando la sua istanza del 17/12/2021 relativa all'oggetto, sentita l'Avvocatura Distrettuale competente, non si può dar seguito al rimborso delle spese legali sostenute poiché per gli stessi fatti oggetto di procedimento penale è stata accertata la responsabilità disciplinare e irrogata una conseguente sanzione con provvedimento del Direttore Centrale del prot. n. 2022/198243/UPD del 9 giugno
2022: tale circostanza evidenzia la presenza di un conflitto di interessi tra dipendente e
Amministrazione, condizione che interrompe la connessione che deve sussistere a norma dell'articolo 18 della legge 67/1997 tra i fatti o atti commessi e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali” (doc. 26 ricorrente).
Parte convenuta, nell'ambito della propria memoria di costituzione, ha contestato le deduzioni di parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso, in particolare:
- eccependo l'infondatezza del motivo di impugnazione relativo alla tardività dell'avvio del procedimento disciplinare, allegando che la segnalazione di illeciti disciplinari a carico del ricorrente era pervenuta all'Ufficio Procedimenti
Disciplinari con nota della Direzione Centrale Audit del 04/03/2022 e che, per l'effetto, il termine di 30 giorni di cui all'art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 risultava rispettato, così come era stato rispettato il termine di conclusione del procedimento pari a 120 giorni;
- eccependo l'insussistenza di violazioni del diritto di difesa del ricorrente, anche in considerazione del fatto che il procedimento disciplinare aveva avuto luogo a ridosso del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, nell'ambito del quale il ricorrente si era difeso compiutamente, nonché rilevando che la lettera anonima di cui lamentava l'omessa Parte_1 consegna non era mai entrata a far parte del procedimento disciplinare, non essendo mai pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
Pag. 14 di 22 - allegando la coincidenza tra i fatti contestati e i fatti sanzionati;
- riaffermando la propria prospettazione già esposta nell'ambito della contestazione disciplinare e nel provvedimento di applicazione della sanzione oggi impugnato;
- rilevando che l'autorità giudiziaria procedente, nell'ambito della richiesta di archiviazione, aveva comunque ritenuto che gli accessi posti in essere dal ricorrente fossero “irregolari sotto un profilo che tuttavia non concerne l'aspetto penalisticamente rilevante della condotta, ma al più amministrativo/disciplinare”;
- riaffermando la legittimità del diniego della richiesta di rimborso delle spese legali del procedimento penale avanzata da , Parte_1 richiamando il parere negativo pervenuto sul punto dall'Avvocatura dello Stato
(doc. 20 convenuta).
Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente in punto di impugnazione della sanzione disciplinare comminatagli sono infondate per i motivi che seguono.
Quanto al motivo sub i), l'art. 55 bis D.Lgs. 165/2001 prevede che “1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto
Pag. 15 di 22 conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all Controparte_43
, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
[...] dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
(…)
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Con riferimento alla valutazione in ordine all'avvenuto rispetto o meno del termine perentorio di trenta giorni per la contestazione dell'addebito (commi 4 e 9 ter dell'art.
Pag. 16 di 22 55 bis richiamato), deve osservarsi che dal tenore letterale dell'art. 55 bis comma 4 D.
Lgs. 165/2001 si ricava inequivocabilmente che il termine in questione opera nei confronti dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari – individuato dall'Amministrazione in conformità alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo - dal ricevimento della segnalazione dei fatti, ovvero dal momento in cui lo stesso abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare
(“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito ….”).
Orbene, nel caso di specie è pacifico (in quanto allegato da parte convenuta in sede di memoria di costituzione e non contestato) e documentale (doc. 7 convenuta) che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari – la cui individuazione è rimessa, come indicato dal comma 2 dell'art. 55 bis richiamato, alla medesima Amministrazione datrice di lavoro – sia l'Ufficio Procedimenti Disciplinari: tanto premesso, dagli atti del giudizio risulta che la segnalazione rilevante ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni di cui si discute (recante in allegato anche la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione citati) è pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in data
04/03/2022 (doc. 1 convenuta), né è stato dedotto che tale ufficio sia venuto a conoscenza dei fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare in epoca anteriore
(risultando viceversa del tutto irrilevanti, ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni in questione, le circostanze allegate da parte ricorrente in ordine al fatto che altri uffici presso l'Amministrazione convenuta fossero stati posti a conoscenza dei fatti, come ad esempio l'Ufficio Risorse Umane con la comunicazione del 17/12/2021 e la Direzione Centrale Audit con la comunicazione del 14/01/2022).
Ne consegue che il termine di trenta giorni per l'avvio del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis, comma 4, D. Lgs. 165/2001 non risulta violato.
Né emergono profili di illegittimità del procedimento disciplinare con riguardo al termine di 10 giorni (previsto dal medesimo art. 55 bis, comma 4) per la segnalazione dei fatti, da parte del responsabile della struttura, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: in primo luogo, deve ulteriormente ribadirsi che tale termine, stante il disposto del successivo comma 9 ter, non risulta perentorio;
inoltre, come
Pag. 17 di 22 affermato da costante giurisprudenza di legittimità e di merito tra cui, ex multis Cass.
Sez. Lav. n. 29142 del 06/10/2022, “Anche dopo le modifiche apportate dal d.lg. n.
75/2017 (c.d. legge all'art. 55-bis d.lg. n. 165/2001, la violazione del termine Per_5
(ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente ed il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che sono certamente rilevanti eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti, le quali vanno tuttavia anch'esse misurate in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti”.
Dal disposto della norma appena richiamata risulta quindi che nessuna conseguenza in termini di decadenza e/o invalidità degli atti è ricollegata al mancato rispetto del termine di 10 giorni di cui si discute, salvo che ciò comporti una irrimediabile lesione del diritto di difesa del dipendente che, tuttavia, non può ravvisarsi nel caso di specie, posto che il ricorrente ha potuto compiutamente svolgere le proprie difese nell'ambito del procedimento disciplinare, come si evince dal contenuto della memoria difensiva presentata dallo stesso (doc. 2 ricorrente), nonché tenuto conto del fatto che il procedimento in questione si è svolto in un'epoca di poco successiva al momento in cui il medesimo aveva svolto le proprie difese in sede penale Parte_1
(doc. 35 ricorrente), di talché non può ritenersi che il decorso del tempo dal momento della commissione dei fatti abbia determinato un vulnus nel diritto di difesa del lavoratore.
Alla luce delle superiori considerazioni, oltre al motivo di impugnazione sub i), risulta infondato anche il motivo sub ii) relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa del ricorrente per i motivi sopra esposti e connessi all'asserita tardività del procedimento disciplinare;
in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, inoltre, è altresì infondato il profilo di illegittimità connesso all'omessa messa a disposizione di di una delle due segnalazioni anonime del 2019, in Parte_1 considerazione del fatto che, indipendentemente dalle modalità con cui i fatti in questione sono stati sottoposti all'attenzione della convenuta, la contestazione
Pag. 18 di 22 disciplinare è stata formalizzata all'esito di valutazioni proprie del datore di lavoro, sulla base delle risultanze del procedimento penale (già note al lavoratore) e degli atti trasmessi dalla Direzione Regionale della Liguria, tra cui la nota prot. R.U. 94045 del
23/03/2022 (doc. 6 convenuta), messa a disposizione del ricorrente (doc. 10).
Ne consegue che anche il motivo sub ii) deve essere integralmente rigettato.
Parimenti non può essere accolto il motivo sub iii), in quanto formulato del tutto genericamente, facendo riferimento alla mancanza di “rispondenza tra quanto contestato e quanto oggetto della sanzione” (cfr. pag. 16 ricorso) o al fatto che la convenuta abbia cercato di “correggere il tiro modificando e moltiplicando le contestazioni strada facendo” (cfr. pag. 28 ricorso) senza, tuttavia, specificamente indicare gli asseriti profili di novità in sede di sanzione disciplinare rispetto alla contestazione formulata in precedenza;
in ogni caso, dal tenore degli atti in questione (ancora docc. 1 e 3 ricorrente), non è ravvisabile alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione, considerato che in sede di contestazione disciplinare sono stati posti all'attenzione del lavoratore tutti gli accessi alle banche dati ritenuti irregolari da parte della convenuta, nonché le ragioni di tali irregolarità, tanto che
[...]
in sede di memoria difensiva ha potuto prendere posizione su tutti i Parte_1 fatti in questione.
Nel merito, il motivo di opposizione sub iv) è infondato e non può essere accolto per l'assorbente ragione che risulta pacifico, nell'ambito del presente giudizio, che le interrogazioni alle banche dati oggetto di causa sono state poste in essere da senza il rispetto delle c.d. “regole di ingaggio” previste Parte_1 dalle procedure aziendali, e segnatamente dalla Carta dei Servizi dell'Agenzia approvata con provvedimento prot. R.U. 233624 del 30/12/2016 (doc. 11 convenuta).
In particolare, il predetto documento prevede che gli utenti possano mettersi in contatto con l' , anche per l'invio di richieste, mediante il canale Controparte_1 internet e i servizi telematici, il canale telefonico con chiamata diretta e via sms ai numeri indicati nel documento medesimo e il contatto diretto allo sportello con gli operatori degli Uffici territoriali e Uffici provinciali territorio;
siffatta procedimentalizzazione delle modalità di accesso alle informazioni di cui è in possesso la convenuta risponde, evidentemente, ai principi di trasparenza, correttezza ed equità nei confronti del cittadino enunciati nella medesima Carta dei Servizi.
Pag. 19 di 22 Orbene, con riferimento a taluni degli accessi contestati – e comunque non per tutti –
ha prodotto delle dichiarazioni rese dai soggetti Parte_1 interessati con le quali questi ultimi hanno confermato di avergli richiesto, a suo tempo, di effettuare ricerche per loro conto (doc. 9 ricorrente): l'esistenza di tali richieste ad opera di taluni degli interessati, se è risultata idonea ad escludere la fattispecie penale di accesso abusivo a sistema informatico ex art. 615 c.p., non determina il venir meno della rilevanza disciplinare della condotta contestata, ovverosia l'accesso alle banche dati in violazione delle “regole di ingaggio”, bensì, al contrario, rende vieppiù evidente che il ricorrente abbia dato seguito a richieste a lui pervenute personalmente e in via privata, al di fuori dei canali istituzionali, e ciò in violazione, oltre che delle specifiche disposizioni sul punto di cui alla Carta dei Servizi richiamate, dei canoni di imparzialità dell'attività amministrativa e diligenza (di cui, rispettivamente, all'art. 60 comma 1 e comma 2 lett. a CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, doc. 6 ricorrente), correttezza e trasparenza (art. 3 Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici D.P.R. 62/2013, doc. 5 ricorrente, art. 2 Codice di Comportamento del personale dell' CP_1
, doc 4 ricorrente).
[...]
In quest'ottica, è del tutto irrilevante la circostanza che il ricorrente potesse operare anche in assenza di fascicoli assegnati, trattandosi di questione differente rispetto alla vincolatività del rispetto delle “regole di ingaggio” per l'evasione delle richieste degli interessati.
Ne consegue che devono essere integralmente rigettati i motivi di impugnazione della sanzione disciplinare oggetto di causa.
Parimenti non risulta meritevole di accoglimento la domanda di condanna di parte convenuta al rimborso spese legali sostenute da Parte_1 nell'ambito del procedimento penale sopra citato e conclusosi con decreto di archiviazione del 25/10/2021 (doc. 19 ricorrente).
L'istituto del rimborso delle spese legali invocato da parte ricorrente trova regolamentazione nell'art. 18, comma 1, D.L. 67/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/1997, che dispone che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
Pag. 20 di 22 provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
Nello stesso senso si collocano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 84 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 (doc. 6 ricorrente).
Orbene, in relazione alla portata applicativa della norma in questione, costituisce ormai un indirizzo consolidato quello che ravvisa, tra i presupposti per l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente, l'assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza (ex multis T.A.R. Roma, n. 11513 del
06/09/2022: “La pronuncia di una sentenza o di un provvedimento del Giudice che abbia escluso definitivamente la responsabilità del dipendente costituisce solo uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997 (conv. dalla l. n. 135 del
1997); vi devono concorrere, poi, la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali, nonché l'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza. È necessario, dunque, che la condotta addebitata al dipendente non sia frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà dell'ente, secondo una valutazione ex ante che prescinde dall'esito del giudizio penale”), presupposto che non può ritenersi integrato nel caso in cui sussista una responsabilità disciplinare del dipendente in relazione ai medesimi fatti oggetto di procedimento penale, come nel caso di specie.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa AR NA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
Pag. 21 di 22 condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 02/05/2025
Il Giudice
AR NA HI
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