Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2121 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 , passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
P.I.V.A.: (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
) il quale agisce anche quale garante insieme ai garanti signori C.F._1 Parte_2
( ), , (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, (C.F: , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea
[...] C.F._4
Ziletti
APPELLANTI ED APPELLATI IN VIA INCIDENTALE E
E iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con Cod. Fisc. e P. Iva Controparte_1
, e per essa quale procuratrice la codice P.IVA_2 Parte_5 fiscale e partita IVA n. rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Angeloni per procura P.IVA_3 in atti;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché
(già (C.F e P.Iva - Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_4 per atto di fusione per incorporazione in data 12 aprile 2022, con efficacia a far data dal CP_4
24 aprile 2022, per atto a rogito del Notaio di Milano, rep. n. 6926 e racc. n. 3496,) Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Angeloni nonché dall'Avv. Matteo Pasculli per procura in atti;
APPELLATA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e i garanti della stessa società, Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Viterbo,
[...] Parte_4 [...]
premettendo di intrattenere un rapporto di conto corrente n. 000008001451 Controparte_5 sul quale era appoggiato un conto anticipi, rappresentando che detto rapporto era stato caratterizzato dalla previsione e applicazione di un tasso di interessi superiore a quello legale, di tassi usurari anche per usura soggettiva, di costi aggiuntivi non pattuiti e con irregolare applicazione dei giorni di valuta;
contestavano altresì la revoca e il recesso esercitato dalla banca nonché l'illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi. Concludevano dunque chiedendo una pronuncia quanto alle illegittimità rappresentate, la rideterminazione del dare/avere tra le parti, la condanna dell'istituto bancario alla restituzione delle somme indebitamente percepite previa compensazione con il quanto eventualmente dovuto alla banca e l'ordine a quest'ultima di effettuare la corretta segnalazione presso la Centrale
Rischi, accertando e dichiarando la liberazione dei fideiussori.
Si costituiva ritualmente il (oggi, , Controparte_5 Controparte_3 contestando radicalmente la fondatezza delle domande avversarie e proponendo in via riconvenzionale la condanna delle controparti al pagamento della somma di € 302.962,85 quale saldo debitorio del c/c n. 1451 e della somma di € 54.280,80 quale residuo del finanziamento prestato in favore delle parti, oltre interessi maturandi;
chiedeva, altresì, condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese di lite.
§ 1.1 — Il tribunale, respinta la richiesta di ordinanza anticipatoria di condanna richiesta dalla parte convenuta e previo espletamento di CTU contabile, ha così deciso: “ dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto così come prevista contrattualmente tra le parti fino al 10.8.2012 e accerta che il saldo negativo del c/c n. 1451, alla data del 12.8.2013, risulta pari a € 220.936,43;
rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti attrici;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da parte convenuta in via riconvenzionale, condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché i Parte_1 fideiussori della società debitrice principale in solido, sig.ri Parte_1 Parte_4 ed al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2 Controparte_5
(oggi della somma di € 220.936,43 a titolo di saldo debitorio al 12.8.2013 Controparte_3 del c/c. n. 1451, oltre interessi come richiesti, e della somma di € 54.280,80 a titolo del residuo del mutuo sottoscritto tra le parti in data 15.7.2011 oltre interessi come richiesti;
compensa tra le parti le spese di lite in ragione di un quarto;
condanna parti attrici, in solido tra loro, alla refusione in favore di parte convenuta della residua parte dei tre quarti delle spese di lite, liquidando tale ultima frazione in € 11.800,00 di cui € 800,00 per spese vive e € 11.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
rigetta la domanda avanzata da parte convenuta di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.; pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro, con riparto nei rapporti interni al 50%.”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… Quanto alle dedotte nullità e irregolarità eccepite da parte attrice si osserva che priva di pregio quella relativa all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi atteso che dalla lettura del contratto di conto corrente del 2007 (cfr. allegato n. 2 fascicolo parte convenuta) emerge la previsione della medesima periodicità per gli interessi tanto attivi che passivi. Parimenti infondata la doglianza relativa allo ius variandi atteso che all'esito della ctu non sono risultate variazioni illegittime, dovendo altresì tenersi conto di quanto pattuito tra le parti all'art. 13 delle condizioni generali di contratto.
D'ufficio è stata invece rilevata la nullità delle pattuizioni relative alla previsione di commissioni di massimo scoperto considerato che, secondo le due definizioni maggiormente diffuse, queste rappresentano o il corrispettivo per la semplice messa a disposizione di una somma da parte della
Banca, oppure la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento.
Trattandosi dunque di una voce non riconducibile ad una fattispecie giuridica unitaria e ben definita, va dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che le disciplina tutte le volte in cui le pattuizioni indichino semplicemente la misura percentuale (come nel caso di specie) senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si protrae per un certo periodo di tempo o, ancora, se l'importo vada calcolato sul complesso dei prelievi materialmente eseguiti dal correntista, sui quali già sono conteggiati gli interessi passivi, o su quella parte di somma messa a sua disposizione ma non utilizzata, non potendosi ritenere in tal caso che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e del suo peso economico. In tal senso dunque la richiesta al ctu di eliminare dal computo da svolgere la previsione delle somme applicate nei rapporti dare/avere tra le parti a tale titolo atteso che la pattuizione relativa alla cms, fino alla data del 10.8.2012 in cui le parti hanno concordato la previsione di una commissione sul fido accordato (cfa) (cfr. allegato 4 fascicolo parte convenuta), si è limitata a indicarne la sola misura percentuale senza altra specificazione.
Destituita di fondamento invece la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari nei rapporti intercorsi tra le parti. In particolare la consulenza d'ufficio espletata ha consentito di accertare che in alcun caso vi è stata la previsione, né l'applicazione, da parte della banca di tassi di interessi oltre soglia usura;
né può trovare accoglimento la contestazione dell'asserita usura soggettiva, fattispecie la cui configurazione non è stata né dedotta in maniera specifica rispetto al caso concreto, né parte attrice ha allegato mezzi di prova o principi di priva dai quali desumerne
l'eventuale sussistenza.
Alla luce di quanto sopra, e considerato il quesito elaborato per la consulenza d'ufficio, il ctu ha ricostruito i rapporti complessivi dare/avere tra le parti epurandoli altresì da tutte le spese e commissioni non pattuite.
Ebbene atteso che dal calcolo dallo stesso accertato è risultata una rilevante esposizione debitoria della società attrice e conseguentemente dei sui fideiussori, sia pure dovendola precisare in base al doppio calcolo effettuato dal ctu per quanto dopo si dirà, risultano ad ogni modo destituite di fondamento le domande avanzate da parte attrice quanto all'illegittimità del recesso/revoca esercitato dalla banca così come quelle relative all'illegittima segnalazioni da parte della banca presso la Centrale Rischi, tra l'altro dovuta dall'istituto di credito in ragione della rilevante esposizione debitoria maturata da . Parte_1
Le domande in tale senso avanzate da parte attrice, anche con riferimento alle conseguenze risarcitorie formulate, devono essere pertanto rigettate.
Destituita di fondamento poi anche la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e ciò non solo con riferimento alla sola posizione di garante e altresì rappresentante pro Parte_1 tempore della società e dunque sicuramente a conoscenza delle vicende economiche ad essa relative, ma anche con riferimento agli altri fideiussori attesa la previsione di cui all'art. 5 della fideiussione prestata in data 15.6.2003 fino alla concorrenza di € 90.000,00 e poi ampliata fino alla concorrenza di € 450.000,00 con missiva del 28.4.2011, base alla quale il fideiussore deve “tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”, tenuta a comunicargli, a richiesta, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore. Alcuna doglianza può essere dunque mossa rispetto alla condotta della banca dovendosi gli stessi fideiussori informarsi sull'andamento delle condizioni economiche del debitore ed avendo gli stessi ritenuto di ampliare in maniera notevole il tetto di concorrenza della garanzia fideiussoria prestata in un momento relativamente vicino a quello dell'introduzione del presente giudizio.
Ciò posto, passando al vaglio della domanda proposta in via riconvenzionale dalla banca convenuta, si osserva che la stessa è parzialmente fondata quanto all'entità del credito vantato. Invero lo stesso
è stato ridotto all'esito della ctu svolta alla luce dell'applicazione di spese e commissioni non dovute perché non previste ovvero, come nel caso della cms fino alla nuova pattuizione del 10.8.2012, perché stabilite con pattuizioni nulle in quanto indeterminate quanto all'effettivo contenuto giuridico della clausola e del suo peso economico.
Ebbene, tanto dedotto si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito della Banca, oggetto della consulenza tecnica disposta ha consentito di offrire due possibili scenari dei rapporti dare/avere tra le parti (1 e 2) la cui diversità trova giustificazione nella sovrapposizione dei diversi criteri guida utilizzati al fine di operare la riquantificazione richiesta così come coerentemente e logicamente illustrato dall'ausiliario del Giudice in sede di elaborato peritale depositato in data 24 febbraio 2017.
Ebbene, tra dette contabilizzazioni si ritiene di valutare quella di cui all'ipotesi 1, tenuto conto che è quella nella quale il criterio guida di partenza è stato individuato partendo dal saldo zero. Al riguardo si osserva che il nell'avanzare domanda riconvenzionale di Controparte_5 condanna degli attori al pagamento dell'esposizione debitoria maturata anche con riferimento al c/c
n. 1451 per la somma di € 308.947,74 ha omesso di produrre la totalità degli estratti conto relativi al conto anticipi S.b.f. n. 8001451 in particolare omettendo di produrre quelli del periodo anteriore, vale a dire dall'apertura, avvenuta in data 9.12.2008 al 31.10.2010, in tal modo non fornendo prova del rapporto per il periodo precedente e quindi del suo preteso credito e dovendo, appunto, partire dal saldo zero non potendosi verificare come sia stato formato il credito pregresso. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, anche da ultimo, chiarito che all'onere di produrre gli estratti conto
a partire dall'apertura del conto ai fini dell'accertamento del preteso credito vantato, la banca non può sottrarsi neanche invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, non potendosi confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (cfr. Cass23974/2013; Cass. n. 7972/2016).
Nei rapporti bancari di conto corrente è, infatti, la banca che deve dimostrare, quale attore o quale parte in via riconvenzionale, l'entità del proprio credito, consentendo, mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto stesso, l'integrale ricostruzione del dare/avere tra le parti e di determinare il credito stesso, ove sussistente. Da ciò deriva che l'omessa produzione da parte della banca di detti estratti conto, non consentendo al consulente tecnico di ufficio né di verificare la giustificazione contabile del saldo di cui al primo estratto conto prodotto, né di depurare quel saldo dai conteggi invalidi posti in essere dall'istituto in ragione dell'applicazione da parte della stessa, per tutte le ragioni sopra illustrate, di commissioni di massimo scoperto non corretti e computati anche nel periodo precedente, comporta la necessità di ricondurre processualmente quel primo saldo “a zero” e, conseguentemente, di riconoscere in capo alla banca soltanto il credito eventualmente legittimamente maturato negli anni successivi del rapporto, in relazione a cui sia stata fornita prova documentale e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009; Cass. n. 22361/2007; Cass. n.
9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Per quanto sopra rilevato, e tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica quanto all'ipotesi
1 di cui all'elaborato, deve allora concludersi che il saldo negativo, e dunque l'esposizione debitoria degli attori quanto conto corrente ordinario n. 1451, maturata alla data del 12.8.2013, era pari a €
220.936,43 ed è questa, dunque, la somma alla quale gli stessi devono essere condannati al pagamento a tale titolo, oltre interessi come richiesti.
Quanto invece alle somme vantate in via riconvenzionale dalla banca in relazione al contratto di mutuo si osserva che al riguardo parte attrice si è limitata alla contestazione della debenza in base all'asserita eventuale usurarietà del tasso ivi pattuito in ragione della sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, null'altro aggiungendo con riferimento all'an e al quantum della pretesa. Ebbene, dato atto che anche in sede giurisprudenziale di legittimità è stato ampiamente superato il fraintendimento relativo alla valutazione del tasso usurario all'esito della sommatoria delle due tipologie di interessi, chiarendo che ai fini della verifica della loro legittimità ciascuno deve essere valutato singolarmente rispetto al tasso soglia svolgendo gli interessi corrispettivi e quelli moratori funzioni diverse, deve concludersi nel senso che la domanda avanzata da
[...] risulta fondata essendo la pretesa creditoria vantata sussistente tanto nell'an Controparte_5 che nel quantum.
Alla luce di quanto complessivamente valutato devono dunque condannarsi Parte_1 in solido con i propri fideiussori, al pagamento in favore di parte convenuta della somma di €
54.280,80 a titolo del residuo del mutuo del 15.7.2011 oltre interessi.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e vengono pertanto compensate in misura di un quarto tra le parti, ponendo la residua parte dei tre quarti a carico di parte attrice soccombente in riconvenzionale.
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in soldi tra loro e con riparto al 50% nei rapporti interni. Deve infine rigettarsi la domanda avanzata da parte convenuta di condanna degli attori ex art. 96
c.p.c. atteso che in entrambe le ipotesi di rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti, vi è stata una riduzione, sia pure di entità diversa, dell'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito]»
§ 2 — Hanno proposto appello e i garanti della stessa società, Parte_1 Parte_1
e contestando la sentenza di primo Parte_2 Pt_2 Parte_3 Parte_4 grado sotto vari profili e chiedendo “In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, nonché per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
Nel merito in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso,
Relativamente al rapporto di conto corrente:
a) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
b) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
c) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell bancario convenuto alla restituzione delle somme CP_6 tutte indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così analiticamente conteggiate come da perizia di parte e quantificate complessivamente, salvo errori
e/o omissioni, in € 17.306,19 e/o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa, e, in ogni caso, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca;
d) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca D'Italia
11.02.91 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussori Signori , , , per Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.
e) condannare le convenute alla restituzione di quanto speso per la perizia econometrica, costo senza il quale parte attrice non sarebbe stata in grado di fondare la propria domanda a difesa dei propri diritti.
Relativamente al contratto di mutuo chirografario nel merito: in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso, in accoglimento della domanda, previ gli opportuni accertamenti del caso,
a) accertare e dichiarare la nullità-invalidità e/o inefficacia delle clausole relativa agli interessi stabiliti nel contratto di mutuo per cui è causa, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, comunque, in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie anche agli artt.
1346 c.c. e 1284 c.c. nonché alla legge n. 154/92 e al TUB;
b) accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento cd. alla francese), l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
c) accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283
c.c.;
d) dichiarare, per l'effetto e conseguentemente, illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca convenuta all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
e) in ogni caso, condannare la Banca convenuta alla restituzione a parte attrice di tutte le somme versate in eccesso a titolo di interessi, nella misura che risulterà in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA, relativamente al rapporto di conto corrente:
- Si chiede che la Corte Voglia nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di integrare l'esame dei c/c oggetto di causa, con l'accertamento di tutte le somme illegittimamente addebitate dall'istituto bancario a diverso titolo e non oggetto di verifica nell'ambito del giudizio di primo grado in riferimento a tutta la durata dei rapporti contrattuali menzionati, così come meglio specificato nella narrativa del presente atto, sulla scorta della documentazione esibita e dell'ulteriore documentazione che il CTU riterrà utile ai fini della valutazione tecnica, anche previa richiesta e/o acquisizione dalle parti ex art. 210 cpc.
IN VIA ISTRUTTORIA, relativamente al contratto di mutuo:
- Si chiede, ex art.210 c.p.c., che la Corte ordinare alla banca convenuta l'esibizione di tutte le quietanze di pagamento relative al contratto di mutuo per cui è causa.
- Si chiede che la Corte Voglia nominare CTU contabile al fine di accertare, sulla scorta della documentazione esibita, l'applicazione di interessi usurari nonché la violazione del disposto degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c. e della legge n. 154/92 ed al TUB sul rapporto di mutuo per cui è causa, procedendo quindi al conteggio delle somme incassate dalla banca convenuta a titolo di interessi.
- in subordine, e comunque, compensazione tra quanto pagato in eccesso da parte attrice e quanto asseritamente richiesto dalla banca convenuta, in merito alle somme percepite illegittimamente dal
. Controparte_5
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, per le quali si dichiara antistatario”
Ha resistito _ chiedendo il rigetto dell'appello per il quale ha pure Controparte_3 eccepito alcuni profili di inammissibilità.
Si è altresì costituita in giudizio e per essa quale procuratrice la Controparte_1
in qualità di cessionaria di , Parte_5 Controparte_5 resistendo al gravame e svolgendo, a sua volta, appello incidentale chiedendo “riformare l'impugnata sentenza, statuendo che il saldo debitore al 12.8.2013 era pari ad € 290.556,76, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento di detta somma, maggiorata degli accessori di legge, ferme le altre statuizioni contenute in sentenza.”, eccependo anche profili di inammissibilità del gravame principale.
Con ordinanza in data 23.2/4.3.21 la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 CPC e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 febbraio 2025. Con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
Le parti appellanti in via principale hanno depositato note finali anticipate composte di 22 pagine.
La parte appellante in via incidentale ha depositato le note finali composte di 10 Controparte_1 pagine.
L'appellata – oggi a seguito di fusione per incorporazione – ha Controparte_5 Controparte_7 depositato note finali composte di 36 pagine.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello principale, composto di 47 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – relativo ai rapporti di conto corrente – viene lamentata (mediante il profilo di cui alle pagg. 7/12) l'omessa pronuncia del Tribunale sul conto corrente e sul conto anticipi, con conseguente errata valutazione del materiale istruttorio, in quanto oltre all'applicazione del saldo zero, non ha poi tenuto conto che gli altri due rapporti (un contratto di linea di credito ed un rapporto anticipo oltre ad un secondo conto) confluivano nel conto corrente già esaminato, sicchè l'assenza della documentazione contabile ad essa relativa avrebbe dovuto comportare l'espunzione delle voci economiche riconducibili a tali conti.
Invocano poi gli appellanti il tasso sostitutivo di legge, deducendo altresì che la domanda riconvenzionale riguardava il conto 1451 ove, appunto, confluivano altri conti, con la conseguenza che andava accertata l'origine di tutti gli addebiti ivi confluiti, da ritenersi indebiti per assenza di riscontro probatorio.
Di qui la richiesta degli appellanti per l'ammissione di CTU al fine di rideterminare secondo tali parametri il saldo.
Proseguono gli appellanti (pagg. 12/13) con un altro motivo di impugnazione che ha per oggetto il vizio di motivazione che il Tribunale avrebbe commesso nell'aderire alla soluzione del CTU in modo non critico, con particolare riguardo ai profili già sopra indicati. Invocano , quindi, la nuova perizia d'ufficio.
Un terzo profilo (pagg.13/17) ha per oggetto l'usura, deducendo gli appellanti che il CTU avrebbe utilizzato solo in parte le istruzioni della Banca d'Italia, senza calcolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi e con un tasso applicato che è stato così sottostimato dal CTU perché non tiene, appunto, conto dell'anatocismo.
Citano gli appellanti il TEG con riferimento all'apertura di credito su conto corrente ed al regime finanziario semplice, proponendo formule matematiche e relativi calcoli ed invocando una ordinanza di nomina di CTU (in materia) emessa dalla Corte di appello di Torino.
Ancora, gli appellanti devolvono la questione dell'anatocismo, invocando la figura del consumatore con riguardo al mancato rispetto dei parametri imposti dalla CICR nel 2000, con riguardo allo stesso valore di TAN e TAE, per giungere ad invocare la nullità delle relative clausole per assenza di reciprocità. Sempre in punto di nullità, gli appellanti richiamano la mancanza di causa e l'art. 1344
C.C., denunciando l'abuso di posizione dominante e invocando il ricalcolo delle somme richieste dalla banca previa espunzione della capitalizzazione.
Infine, viene devoluta (pag. 20/21) la questione dello “ius variandi”, con la deduzione che non erano state provate le comunicazioni nei termini di legge ed invocazione dell'art. 118 TUB.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 21) le parti appellanti principali formulano molteplici profili di doglianza con riguardo al mutuo chirografario, deducendo sia la nullità per assenza di individuabilità del conteggio del costo sia l'anatocismo occulto.
Con un primo profilo (pagg. 21/28) gli appellanti investono la Corte della questione relativa al c.d. ammortamento alla francese, richiamando ed invocando le tesi di matematica finanziaria per affermare che i clienti della banca non si erano resi conto del tasso effettivo da corrispondere, che le clausole non consentivano la determinabilità, che la rata conteneva un interesse composto occultato.
Invocano gli appellanti la nomina di CTU per rideterminare il piano di ammortamento, previa sostituzione del tasso ex artt. 1284 C.C. E 117 TUB, citando giurisprudenza di merito di primo grado in materia.
Con un secondo profilo (pagg. 28/30) le parti appellanti principali devolvono la questione della nullità del contratto di mutuo in ragione delle condizioni più sfavorevoli applicate dalla banca rispetto a quelle pubblicizzate, vista la mancata indicazione del costo effettivo del finanziamento, il tutto sulla base della sussistenza di un interesse composto.
Chiedono quindi gli appellanti la nomina di CTU per la determinazione del TAN e la sostituzione del tasso.
Con un terzo profilo (pagg. 30/31) gli appellanti principali devolvono la questione della omessa indicazione del tipo di ammortamento e del regime finanziario applicato, invocando Cass. N.
12276/10 che impone la univocità del contenuto in assenza della quale opera la nullità.
Con un quarto profilo viene lamentata l'omissione, in contratto di mutuo, del regime finanziario perché manca l'indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, il tutto con la trascrizione di formule matematiche ed i richiamo (a pag. 32) ad “allegati”. Proseguono gli appellanti principali
Nell'illustrare che il TAN deve essere determinabile e citano il concetto di soggetto contraente debole” (pag. 33).
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 35/38) gli appellanti principali si dolgono della erroneità della statuizione del primo giudice con riguardo alla richiesta di liberazione dei garanti ex art. 1956 C.C., tenuto conto che l'applicazione di usura e anatocismo aveva aggravato la loro posizioni, deducendo altresì che la rinuncia alla detta norma non era rilevante.
Sempre con riguardo a tale questione (pagg. 38/40) gli appellanti principali invocano la nullità totale della fideiussione- nullità assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – perché posta in ragione della violazione delle norme anticoncorrenziali (c.d. schema ABI) condotta sanzionata dalla Banca d'Italia.
§3.4 – Col quarto motivo vengono dagli appellanti allegate le condizioni per la non manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 BIS CPC. §3.5 – Col quinto motivo gli appellanti principali impugnano la statuizione sulle spese sotto diversi profili.
In primo luogo, rivendicano gli appellanti una diversa statuizione in ragione dell'accoglimento del gravame principale;
in ogni caso, si dolgono della mancata compensazione tra le parti nonostante sussistessero i “gravi motivi” in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia;
ancora, deducono che la banca è risultata parzialmente soccombente (perché il credito originario è stato decurtato di Euro 88.011,31) sicchè stante il minor credito si doveva procedere alla compensazione, invocata quest'ultima anche in ragione della condotta antigiuridica posta in essere dalla banca che, dunque, non poteva essere esentata dalle spese, almeno le proprie.
§ 4 — L'appello incidentale svolto dalla cessionaria del (subentrato a sua volta Controparte_5 alla ) è articolato in un unico motivo, finalizzato all'applicazione, nella fattispecie, Controparte_8 della ipotesi di calcolo n. 2 elaborata dal CTU (in luogo della ipotesi n. 1 utilizzata dal primo giudice), affrontando il tema degli estratti conto non depositati e la ripartizione dell'onere della prova nel presente giudizio.
§ 5 —L'appello principale è ai limiti della inammissibilità ex art. 342 CPC, oltre a contenere profili di novità ex art. 345 CPC.
Gli odierni appellanti principali, infatti, hanno realizzato – in sostanza – una azione di accertamento negativo e di restituzione di indebito (poi utilizzata per la compensazione con il credito della banca)
“a formazione progressiva”, inserendo cioè via via sia in primo grado sia (e soprattutto) in secondo grado una serie di questioni, alcune delle quali in astratto anche riconducibili a profili di nullità rilevabile d'ufficio, ma che impongono (in modo non ammissibile, appunto) attività di indagine nuova ed ulteriore rispetto al contraddittorio instauratosi in primo grado.
§5.1 – Con riguardo, allora, alle doglianze di appello principale relative ai conto correnti, anche per poter poi delibare sul gravame incidentale della banca, va ricordato che la controversia è nata per iniziativa della società appellante e dei suoi garanti (come si evince dall'atto di citazione introduttivo originario) al fine di ottenere la verifica di nullità/illegittimità di voci economiche addebitate sul conto
8001451 su quale si riversavano anche gli effetti del conto anticipi. In sostanza, i due conti devoluti all'esame del giudicante erano 8001451 e 1451, null'altro.
In questo procedimento si è inserita anche l'azione di recupero del credito da parte della banca, sempre sui medesimi due conti.
Ed è su questi due conti che la CTU contabile è stata espletata, come si evince con tranquillante certezza – visti pure i quesiti elaborati dal Tribunale ai quali il perito nominato ha esaurientemente risposto – dalle 161 pagine che la compongono, invero del tutto ignorate dagli appellanti principali se non per la ipotesi di calcolo n. 2 rivendicata in via subordinata in questa sede, in luogo della ipotesi n. 1 utilizzata dal primo giudice.
Già questa precisazione impone una considerazione: gli oneri probatori e di allegazione a carico di ciascuna delle parti – ipotesi tipica ormai affrontata più volte dalla giurisprudenza di legittimità – si sono determinati con riferimento esclusivo a quei due conti sopra indicati, il cui funzionamento contabile peraltro è stato oggetto di specifica spiegazione ed illustrazione da parte del CTU, soprattutto con riguardo al meccanismo del conto anticipi BDF tale da non consentire mai un saldo attivo per il cliente.
In questa sede, mentre la banca nel formulare le sue difese ed il suo gravame si è perfettamente attenuta al petitum ed alla causa petendi, gli appellanti principali hanno introdotto il tema relativo ad altri due conti che il CTU ha , solo sotto il profilo contabile, nominato nella perizia, senza ovviamente poter o dover effettuare alcun approfondimento né per quanto atteneva i relativi contratti, né tanto meno con riguardo agli estratti contabili dei medesimi.
IN realtà, contrariamente a quanto rivendicano gli appellanti principali – con il primo gruppo di doglianze sopra riportate – hanno inserito nella controversia mediante gli atti finali una richiesta di accertamento del tutto nuova, allegando cioè dei fatti costitutivi principali (ai fini della loro eccezione di compensazione e/o della loro azione di accertamento negativo) mai entrati nel processo, mentre la verifica del CTU ha riguardo esclusivamente fatti secondari e, come tali, utilizzabili ma non oltre il significato meramente contabile.
Per concludere, dolersi oggi della mancata prova – da parte della banca – dei due rapporti di apertura linee di credito e di conto corrente ulteriori rispetto ai due già oggetto dell'azione originaria sia dei debitori sia del creditore è inammissibile, con la conseguenza che ogni richiesta anche istruttoria, che riguarda detti due conti è, appunto, non ammissibile. Del resto, sarebbe stato sufficiente – una volta acquisiti gli estratti contabili versati dalla banca nel giudizio con la domanda riconvenzionale – da parte degli odierni appellanti principali formulare una eccezione “riconvenzionale” ex art. 2697 comma 2 C.C. ed allegare, quindi, con puntualità le contestazioni circa le somme provenienti da quei due ulteriori conti. Qui, peraltro, non vi sono elementi di nullità rilevabile d'ufficio “ex actis”, con la conseguenza che quanto introdotto con gli atti finali in primo grado e poi oggi con l'appello è viziato da tardività e per questa ragione il Tribunale non ha fatto alcuna valutazione, sicchè non ci si può dolere di certo di omessa pronuncia.
Né può addossarsi alla Banca – che pure aveva l'onere di fornire la prova del credito che è stato, invece, verificato da un ausiliare del giudice – l'onere di versare contratti e estratti per due conti che, appunto, non erano stati posti a fondamento del credito, creatosi solo sotto il profilo contabile per mezzo delle operazioni provenienti da quei conti che sono state, però, controllate dal CTU.
Quanto, poi, all'asserito vizio di motivazione del Tribunale rispetto all'adesione alle conclusioni del perito, non è configurabile alcuna nullità della sentenza: è principio consolidato, infatti, che in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (v. per tutte Cass.
15804/24), sicchè solo ove le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità.
Ora, nel caso in esame va ricordato – anche agli appellanti principali che omettono ogni argomentazione sul punto – che questi ultimi non hanno formulato (come si evince dall'elaborato contenuto nel fascicolo d'ufficio telematico di primo grado) alcuna osservazione né alcuna critica avverso il copioso e dettagliato percorso tecnico-matematico del perito, sicchè è evidente che anche la sentenza si è adeguata al contraddittorio come sviluppatosi. E così per le singole voci, si assiste nell'appello all'introduzione di questioni del tutto nuove, anche in contrasto con le stesse allegazioni di primo grado, quali si evincono dal fascicolo che le parti appellanti/originari attori hanno depositato in questa sede quale fascicolo di parte in primo grado.
Era stata, infatti, depositata una consulenza di parte, in verità molto generica e poco specifica rispetto al caso concreto, con il richiamo (come spesso avviene in casi similari) a formule e principi di carattere astratto, che aveva addirittura escluso (come si evince dai prospetti che è stato possibile da parte della Corte esaminare con un onere che, invero, non dovrebbe porsi visto quello invece ex art. Cont 342 gravante sugli appellanti) l'usura oggettiva per affermare solo quella soggettiva, il tutto sempre con modalità, appunto, congetturali ma sicuramente formulate quanto meno sui dati contabili reperiti e reperibili presso le parti attrici.
Quindi, sviluppare alle pagg. 13/17 una serie di formule matematiche ed invocare ordinanze di nomina CTU presso altri uffici non è di certo sufficiente neppure ex art. 342 CPC, così come la richiesta di applicare le istruzioni di Banca d'Italia a seconda delle proprie tesi che restano, si ripete, meramente congetturali perché non viene offerta alcuna pista probatoria rispetto alla “sottostima” che il CTU avrebbe effettuato rispetto al tasso applicato per non aver considerato l'anatocismo e similari.
A quest'ultimo proposito, è del tutto inconferente e non applicabile davvero al caso di specie l'invocazione – in materia di rispetto della delibera CICR per la capitalizzazione – delle norme a tutela del consumatore, atteso che come è evidente la correntista non può avere (né gli appellanti deducono alcunchè al riguardo) il profilo di consumatore in ragione della sua natura imprenditoriale;
se poi la questione attiene non alla reciprocità (che in realtà è contrattualmente prevista), ma alla sua attuazione, allora la critica doveva quanto meno essere riportata agli sviluppi contabili della CTU, mentre nulla è indicato in tal senso. Se poi, ancora, la doglianza riguarda la diversa entità delle due capitalizzazioni, anche qui la questione non rientra nella reciprocità: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento” (v.
Cass. N. 11014/24) .
Ancora, allegare la nullità per assenza di causa o violazione di norme imperative, ivi compreso l'abuso di posizione dominante da parte della banca è questione davvero di difficile intellegibilità, sia perché gli appellanti fondano le loro doglianze sulla figura del “consumatore” – non applicabile alla fattispecie – e sulla trasparenza bancaria, senza offrire in realtà elementi concreti e specifici, con conseguente inammissibilità anche ex art. 342 CPC (v. per tutto Cass. N. 5151/24).
Infine, anche a voler valutare la questione anatocismo/usura come emerge da Cass. N. 5282/24, occorreva che gli appellanti fornissero a questo Collegio piste probatorie e riferimenti concreti – visto che la CTU aveva già affrontato la questione e la stessa CTP elaborato non si fondava affatto sulla odierna rivendicazione, anzi poggiava su criteri esattamente opposti – al fine di poter rimanere davvero nella causa petendi e nel petitum ex art. 112 CPC già svolti in primo grado, con la conseguente inammissibilità di una nuova esplorazione per materia mai introdotta.
Infine, sullo “ius variandi” le parti avevano già discusso in primo grado e, come si evince dalla stessa
CTP che gli odierni appellanti avevano depositato originariamente, questi ultimi non avevano mai contestato l'esistenza delle comunicazioni né tanto meno i tempi in cui erano avvenute;
oggi propongono, dunque, una questione nuova, fuori dai termini preclusivi nonostante il formarsi dei presupposti ex art. 115 CPC. Anche su questa voce, la CTP non aveva a suo tempo detto nulla di specifico e la CTU, invece, ha riportato i dati integralmente, ma necessariamente per la verifica anche delle comunicazioni, sicchè andava allegato e provato che il perito del Tribunale aveva errato su questo punto. E' evidente che a fronte delle produzioni documentali acquisite dal CTU, gli appellanti oggi formulano una argomentazione del tutto lontana dalla realtà del processo, meramente congetturale, con conseguente reiezione della stessa.
§5-2 Passando, a questo punto, ad esaminare le questioni devolute con riguardo al finanziamento, è Cont davvero di difficile comprensione ed intellegibilità ex art. 342 la tesi degli appellanti secondo i quali il contratto sarebbe talmente generico da non consentire di comprendere a quale regime finanziario appartiene e che tipo di ammortamento prevede, tesi davvero bizzarra e in contraddizione rispetto a quanto essi stessi hanno sempre illustrato partendo dal presupposto (pacifico) che si trattassi di un ammortamento c.d. “alla francese” sul quale, inoltre, hanno fondato le loro doglianze in materia di interesse composto e di anatocismo occulto, come in tante delle controversie che riguardano questa materia.
Peraltro, le doglianze non fanno mai riferimento alla sentenza impugnata ed ai suoi argomenti, ma attaccano direttamente il contratto, a tratti con temi di indagine, appunto, nuovi o in contrasto con quanto era pacifico in primo grado;
è evidente, come si è già detto, che anche lì ove vi fossero nullità rilevabili d'ufficio, non deve esserci mai necessità di una indagine su temi nuovi che compromettono il contraddittorio già sviluppatosi in primo grado.
Quanto, poi, alle doglianze fondate sulla tesi del “contraente debole” – concetto che evidentemente in assenza di maggiori specificazioni va riferito alla figura del consumatore – si è già detto della sua infondatezza.
Ancora, per il regime finanziario che sarebbe stato omesso e per la mancata indicizzazione del regime di capitalizzazione gli appellanti – a pag. 32 – citano un “allegato” senza ulteriore specificazione, sicchè non solo manca una
contro
-argomentazione alla sentenza ma manca anche la indicazione di quale allegato si tratta e che rilevanza ha ai fini di un diverso convincimento rispetto al giudice di primo grado.
Sembra, poi, che gli appellanti sollevino una questione relativa al vizio del consenso – davvero nuova ex art. 345 CPC – a proposito della non percettibilità del tasso effettivo da corrispondere sicchè non si sarebbero resi conto del costo dell'operazione, il tutto perché le clausole non consentivano una
“determinabilità” dei costi stessi, soprattutto in materia di tassi di cui chiedono la sostituzione a mezzo di CTU.
In verità, tutte le doglianze relative al finanziamento sono mere congetture, non vi è mai un riferimento alla situazione concreta né alle specifiche clausole, riportandosi nei motivi di appello giurisprudenza in materia o analisi matematiche di dottrina, senza, si ripete, spiegare come si sviluppano per la fattispecie.
Insistono, poi, gli appellanti principali sull'anatocismo occulto, individuabile nel piano di ammortamento c.d. “alla francese” che essi vorrebbero comprovare mediante una formula di matematica finanziaria che riproducono nel gravame, così sostenendo la tesi – per come è comprensibile – di un costo (appunto) occulto da calcolare ai fini del tasso effettivo che diverrebbe, anche per tale motivo, ultra-soglia. A parte l'impossibilità di verificare – per assenza di puntuali allegazioni – in quale modo e in quale misura questo astratto costo inciderebbe, poi, di fatto nel superamento del tasso soglia (i richiami ai vari tassi contrattuali e soglia non è di certo sufficiente), non può che confermarsi l'orientamento già Cont espresso da questo ufficio in vicende similari ex art. 118 disp att. : il piano di ammortamento alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, costante nel tempo, caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente e una quota capitale crescente, esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Conformemente a ciò, il giudice di primo grado ha ritenuto che tale piano di ammortamento non determina di per sé un aumento di costi per il cliente ma semplicemente una diversa redistribuzione nel tempo degli interessi, gravando le prime rate dell'ammortamento di una maggiore quota di interessi rispetto al capitale.
Del resto, sulla questione si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese. Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca.
Di qui la reiezione della specifica doglianza, unitamente agli altri profili che riguardano, appunto, il finanziamento.
§5.3 – Il motivo di gravame relativo alla garanzia prestata dagli appellanti è inammissibile per un verso e inconferente per un altro.
Infatti, il tema della violazione della normativa antitrust è del tutto nuovo, nel senso che per quanto trattasi di nullità rilevabile ex officio, in ogni caso il giudicante può operare tale accertamento solo
“ex actis” e sulla base, cioè, del campo di indagine che si è già delimitato in primo grado. Nel caso in esame, è certo che né il modello ABI né gli altri elementi oggi posti a fondamento della doglianza erano stati introdotti nei termini preclusivi dinanzi al Tribunale: è la stessa parte appellante a depositare in appello i documenti nn. 11 e 14 al fine di ottenere il vaglio della questione, a dimostrazione che si tratta, appunto, di una pista di indagine nuova e come tale non ammissibile.
Per quanto attiene, invece, la rivendicazione ex art. 1956 C.C. , è palese come l'argomento speso in gravame sia del tutto inconferente e non attacca in alcun modo il ragionamento del Tribunale che è stato fondato sull'art. 5 del contratto fideiussorio, senza dunque alcuna affermazione dell'esistenza di una rinuncia dei garanti all'istituto della liberazione;
piuttosto, si tratta dell'onere sui medesimi gravanti di accertarsi delle condizioni patrimoniali della garantita con diligenza. Infine, nel caso in esame, va ricordato che dopo la prima stipula di un contratto di fideiussione, a distanza di qualche anno gli stessi garanti hanno chiesto una estensione dell'importo garantito, il che fa evidentemente presumere la concreta consapevolezza della necessità di ampliare la detta garanzia sulla base di situazioni patrimoniali ed economiche della società debitrice principale a loro ben conosciute.
Di qui la reiezione del terzo motivo di gravame.
§5.4 – Questo motivo di gravame è sostanzialmente non rispondente ai canoni dell'art. 342 CPC, limitandosi invece ad affermare la sussistenza della manifesta fondatezza dello stesso, verosimilmente a sostegno della istanza inibitoria che, poi, è stata respinta.
§5.5. – Infine le spese del giudizio di primo grado, che sono state poste a carico degli originari attori
– a cura del Tribunale – sulla condivisibile valutazione della prevalente soccombenza dei medesimi che, seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla banca, sono risultati in grande parte debitori.
Invocare oggi la compensazione addirittura totale, oltre che non rispondente ad alcun obbligo a carico del Tribunale trattandosi di scelta discrezionale, è palesemente doglianza infondata.
Né le asserite oscillazioni giurisprudenziali sulla materia possono giustificare l'esenzione dal sostenere le spese della controparte, atteso che per la maggior parte dei temi in realtà vi erano già orientamenti anche maggioritari già consolidati. Né viene fatto un esempio tale da rendere, in sostanza, obbligatoria tale compensazione.
Infine, quest'ultima non può essere applicata in ragione di una condotta antigiuridica della banca – che sembrerebbe riferirsi alle voci economiche non correttamente applicate e quindi poi espunte dal
CTU nel conteggio dare/avere tra le parti – considerato, come detto, l'esito complessivo del giudizio.
§ 6 — Venendo all'appello incidentale, rileva la Corte la sua infondatezza.
IL CTU – anche sulla base del quesito proposto dal Tribunale – si è attenuto ai principi ormai consolidati sul c.d. “saldo zero”: la ricostruzione dei rapporti contabili si può eseguire senz'altro anche in assenza della totalità degli estratti conto e degli scalari;
questo, però, non vuol dire che la banca- che ha proposto una domanda di riconoscimento del credito e di condanna delle controparti – una volta fattasi attrice possa trarre vantaggio dal mancato deposito di tale documentazione da parte della correntista e dei suoi garanti per via della domanda di accertamento negativo e di indebito.
Come insegna la Suprema Corte di legittimità, la questione è molto più articolata. E comunque, il principio è quello secondo il quale ciascuna parte, in base alla propria domanda/eccezione, ha oneri di allegazione e di prova;
il materiale che viene depositato risulta acquisito al giudizio, ma quanto è carente sotto questo profilo non può tornare utile e di vantaggio ad alcuna della controparte.
Quindi, una volta rivendicato il credito con la riconvenzionale, la banca aveva l'onere di depositare tutta la documentazione utile;
ed invece, come si evince dalla già ricordata CTU, mancano alcuni estratti conto (soprattutto del periodo iniziale), con la conseguenza che andava necessariamente Part operato il saldo zero seppure in svantaggio per la banca. Peraltro, per il conto anticipi è certo che il meccanismo contabile non consentiva alcun credito del cliente che, in questo caso, nulla ha rivendicato peraltro in tal senso.
Di qui la reiezione del gravame incidentale.
§7 – Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza in capo agli appellanti principali e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n.1239/19 del tribunale di Viterbo, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellante incidentale, delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
4. Condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore di Controparte_2
(già ), delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA Controparte_3
e CPA nonché rimborso per spese generali;
5. Dichiara l'appellante incidentale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. 6. Dichiara gli appellanti principali tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore