Ordinanza collegiale 23 febbraio 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dm OG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9640449E2C, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vagnucci e Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ferentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Verdicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del Responsabile del settore IV del Comune di Ferentino n. 754 del 19 dicembre 2023, comunicata in data 21 dicembre 2023, con la quale è stata disposta l''aggiudicazione della procedura di “affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene urbana” in favore della RG s.r.l.;
- di tutti i verbali di gara, con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della società aggiudicataria;
- della nota del 12 gennaio 2024 con cui il Comune di Ferentino ha negato l’esibizione integrale dell’offerta tecnica della RG s.r.l., richiesta dalla DM OG S.r.l. con nota del 21 dicembre 2023;
- in subordine, di tutti gli atti e documenti della procedura di gara, ivi incluso il Disciplinare così come integrato alla luce del chiarimento reso in data 4 maggio 2023, in conseguenza della violazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 50/2016;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dm OG s.r.l. il 5 febbraio 2024:
- della nota prot. n. 17303 del 27 luglio 2023, comunicata alla ricorrente solo con nota prot. n. 1735 del 22.1.2024 con cui il Comune di Ferentino ha espresso il proprio diniego all’istanza di autotutela avanzata dalla società odierna deducente in data 18 luglio 2023;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dm OG s.r.l. il 24 gennaio 2025:
- della determinazione del Responsabile del settore IV n. 754 del 19.12.2023, comunicata in data 21.12.2023, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di “affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene urbana” in favore della RG s.r.l.;
- di tutti i verbali di gara, con particolare riguardo ai verbali relativi alla valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica della Società aggiudicataria;
- della nota del 12.1.2024 con cui il Comune di Ferentino ha negato l’esibizione integrale dell’offerta tecnica della RG s.r.l., richiesta dalla DM OG S.r.l. con nota del 21.12.2023;
- in subordine, di tutti gli atti e documenti della procedura di gara, ivi incluso il Disciplinare così come integrato alla luce del chiarimento reso in data 4.5.2023, in conseguenza della violazione degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 50/2016;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ferentino e di RG s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 18 gennaio 2024 e depositato il successivo 29 gennaio, la società DM OG ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione del Comune di Ferentino n. 754 del 19 dicembre 2023, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di “affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e servizi connessi di igiene urbana” in favore della RG s.r.l., di tutti gli atti di gara come in epigrafe specificati nonché della nota del 12 gennaio 2024 con cui il Comune di Ferentino ha negato l’esibizione integrale dell’offerta tecnica della RG S.r.l., richiesta dalla DM OG S.r.l. con nota del 21.12.2023, presentando al riguardo istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Ha introdotto, altresì, domanda di condanna al risarcimento del danno cagionato, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente esclusione dalla gara della RG s.r.l., aggiudicazione della gara in favore della Società ricorrente e relativo subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierna ricorrente.
2. La società ricorrente espone che con determinazione dirigenziale n. 460 del 21.7.2022, modificata con determina n. 211 del 14.4.2023, il Comune di Ferentino ha dato avvio alla procedura di affidamento “del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi per la durata di anni sette”.
Per quanto qui di interesse, con riferimento all’assegnazione del punteggio qualitativo, l’art. 17.1 del Disciplinare di gara ha previsto l’assegnazione di un punteggio tabellare pari a 4 punti ai concorrenti in possesso della Certificazione EMAS.
Alla procedura di gara hanno partecipato, tra gli altri, la DM OG s.r.l. e la RG S.r.l., gestore uscente del servizio, in regime di proroga “tecnica” dal maggio 2022.
Esaminate le offerte tecniche ed economiche delle imprese partecipanti alla gara, nella seduta di gara del 13 luglio 2023, la Commissione aggiudicatrice ha redatto la graduatoria delle offerte: al primo posto si è collocata la RG s.r.l., con un punteggio complessivo di 76,46 punti, seguita dalla DM OG s.r.l., la quale ha riportato un punteggio complessivo pari a 72,93 punti.
Dalla disamina del verbale di gara recante l’attribuzione dei punteggi tecnici, la DM OG apprendeva che la stazione appaltante aveva attribuito i 4 punti riservati dall’art. 17.1 del Disciplinare di gara ai concorrenti in possesso della Certificazione EMAS anche ai concorrenti in possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001, e ciò sulla scorta di un chiarimento pubblicato sulla piattaforma di gara in data 4 maggio 2023.
Poiché, secondo parte ricorrente, tale modifica novativa della legge di gara non sarebbe stata pubblicizzata nei modi e nelle forme previsti dall’art. 73 d.lgs. n. 50/2016, per gli atti indittivi e la disciplina di gara, di tale chiarimento MT non ha tenuto conto in sede di formulazione dell’offerta e, pertanto, essa non ha presentato in gara la propria certificazione ISO14001 in corso di validità.
Con propria nota del 18 luglio 2023, la MT ha quindi richiesto alla stazione appaltante “di volere riesaminare in autotutela la propria attività di valutazione delle offerte tecniche, assegnando alla MT il punteggio di 4 punti relativamente al sub-criterio 7.3 del Disciplinare di gara” attraverso l’attivazione del soccorso istruttorio ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, e di procedere “alla conseguente riformulazione della graduatoria definitiva di gara”.
Tale istanza è rimasta, tuttavia, priva di riscontro e la stazione appaltante ha conseguentemente, in data 19 dicembre 2023, disposto l’aggiudicazione del servizio a favore della RG s.r.l.
In data 21 dicembre 2023, la società odierna ricorrente ha formulato una motivata istanza di accesso a tutti gli atti di gara, nonché alla documentazione afferente al sub-procedimento di anomalia e alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica della RG s.r.l.
In data 12 gennaio 2024 il Comune di Ferentino ha riscontrato solo parzialmente l’istanza di accesso, provvedendo all’esibizione integrale della sola documentazione amministrativa e dell’offerta economica.
Quanto all’offerta tecnica della RG, il Comune ha consegnato alla MT un documento quasi completamente oscurato, adducendo a motivazione ragioni di “privacy tecnico – commerciale e anche perché non strettamente rilevanti ai fini aggiudicatori”.
Per quanto concerne la documentazione afferente al sub-procedimento di verifica di anomalia, in luogo di procedere all’immediata esibizione degli atti richiesti, il Comune ha assegnato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, D.P.R. 184/06” un termine di 10 giorni per esprimere il proprio dissenso “uniformemente ai principi giurisprudenziali evolutisi in materia di accesso negli appalti pubblici”.
3. Avverso i gravati atti parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; violazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto, posto che nella legge di gara non sarebbe stata validamente introdotta l’equiparazione tra la certificazione EMAS e la ISO 14001, ma solo successivamente con i disposti chiarimenti, la ricorrente sarebbe dovuta essere ammessa alla presentazione della certificazione ISO 14001 dalla stessa posseduta, in sede di soccorso istruttorio.
II. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; violazione dell’art. 73 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
In subordine, qualora si ritenesse che la certificazione non potesse essere acquisita mediante il soccorso istruttorio, la ricorrente ha interesse a contestare ab integro l’operato della stazione appaltante per non avere rispettato gli oneri di pubblicità imposti dall’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016.
Ed infatti, trattandosi di una vera e propria modifica della legge di gara (con riferimento ad un criterio premiale di tipo tabellare e avente un peso di ben 4 punti), la stazione appaltante avrebbe dovuto necessariamente rispettare gli oneri di pubblicità previsti dall’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, in primis, attraverso la pubblicazione del disciplinare emendato.
3.1. La ricorrente ha poi dedotto l’illegittimità del diniego all’accesso per violazione dell’art. 53, d.lgs. n. 50/2016, poiché la stazione appaltante ha consegnato alla MT l’offerta tecnica della RG completamente oscurata, fatte salve talune parti meramente descrittive e ricognitive.
4. Con motivi aggiunti del 5 febbraio 2024, la società ricorrente ha impugnato la nota di riscontro all’istanza di riesame dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, prot. n. 17303 del 27 luglio 2023, con cui la stazione appaltante non ha accolto la richiesta, deducendo il seguente motivo di diritto:
III. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; violazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perché la certificazione posseduta dalla ricorrente è un dato preesistente alla gara.
5. Si è costituita in giudizio la controinteressata RG s.r.l. contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Ferentino contestando anch’esso, nel merito, la fondatezza del gravame e, in via preliminare, la mancata tempestiva impugnazione del disciplinare di gara in parte qua.
7. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, insistendo, invece, per la decisione dell’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., alla integrale versione dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria.
Con ordinanza collegiale n. 151/2024, l’istanza di accesso è stata respinta, non avendo la ricorrente dimostrato la stretta indispensabilità dell’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria alla difesa in giudizio, in relazione alle concrete censure che la stessa muove e che attengono unicamente ai chiarimenti resi dall’amministrazione in ordine all’equiparabilità tra le due certificazioni EMAS e ISO14001.
8. Con ordinanza del 6 dicembre 2024, n. 9820, la IV sez. del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello avverso la sopra citata ordinanza, ha ordinato al Comune di Ferentino l’ostensione dell’ offerta tecnica della aggiudicataria, previo oscuramento delle specifiche informazioni per le quali quest’ultima abbia “motivatamente” dimostrato la sussistenza di esigenze di tutela brevettuale o di privativa industriale o commerciale, che non possono essere individuate nella mera esperienza acquisita durante la pregressa gestione del servizio.
9. Con secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 gennaio 2025, quindi, la società ricorrente ha contestato, con un unico motivo di diritto, la violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, economicità ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.); violazione di legge (art. 95, co. 14, del d.lgs. n. 50/2016); eccesso di potere per travisamento in fatto e diritto, ingiustizia manifesta.
La società ricorrente, all’esito della disamina dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, più in particolare, ha contestato il punteggio alla stessa assegnato con riguardo al:
I.1) Criterio 1.2 – “Raccolta altri rifiuti, giusta specifica di cui al p. 4.3.14 CAM – Decreto 23 giugno 2022” (max 2 punti);
I.2) Criterio 1.5 – “Organizzazione e gestione del personale con specifica indicazione e dettaglio delle eventuali proposte migliorative in favore del personale medesimo” (max 3 punti);
I.3) Criterio 6.2 – “Accesso ai centri di raccolta giusta specifica di cui al p. 4.3.6 CAM” (max 5 punti);
I.4) Criterio 2.1 – “Modalità organizzative volta al miglioramento dei servizi di raccolta a chiamata di ingombranti, RAEE e degli sfalci anche mediante impiego di strumenti tecnologici innovativi” (max 5 punti);
I.5) Criterio 5.1 – “Progetto di promozione e sostegno dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità (p. 4.3.4 CAM – decreto 23 giugno 2022)” (max 3 punti);
I.6) Criterio 6.1 – “Proposta di implementazione del sistema di misurazione/tariffazione puntuale in conformità al DM 20/04/2017” (max 4 punti).
10. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025 i difensori delle le parti che hanno insistito nelle proprie richieste; in particolare, l’avvocato di parte ricorrente ha insistito nella accessoria domanda di risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto, tenuto conto della durata pluriennale del servizio; la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.
Con il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, la società DM OG contesta la mancata assegnazione di quattro punti premiali per il possesso della certificazione UNI ISO 14001, da lei posseduta ma che non ha presentato perché il disciplinare di gara prevedeva, all’art. 17.1, l’assegnazione di 4 punti per il possesso della “certificazione EMAS riferita ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento”.
Il disciplinare di gara, infatti, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedeva, all’art. 17.1 l’assegnazione del punteggio tabellare di 4 punti per il possesso della certificazione AS, senza menzionare né prevedere alcun punteggio per il possesso della certificazione UNI ISO 14001.
Sicché, nel corso della procedura, in risposta ad un chiarimento richiesto, la stazione appaltante, in data 2 maggio 2023, dava conferma che le due certificazioni (EMAS e UNI ISO 14001) erano dalla stessa ritenute equipollenti.
Conseguentemente, mentre la società RG produceva la certificazione AS in corso di validità, altri operatori economici provvedevano a presentare la certificazione UNI ISO 14001, ottenendo 4 punti aggiuntivi rispetto all’offerta tecnica della società DM, che le sarebbero valsi l’aggiudicazione della gara.
La società DM contesta, con il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti:
a) la mancata modifica del disciplinare di gara, in parte qua , secondo le forme ordinarie previste per gli atti di gara, con il rispetto degli oneri pubblicitari previsti dall’art. 79, d. lgs. n. 50/2016.
b) la mancata attivazione del soccorso istruttorio nei suoi confronti, da parte della stazione appaltante, al fine di consentirle la presentazione della certificazione UNI ISO 14001 dalla stessa posseduta.
I motivi sono privi di pregio.
1.1. L’art. 79, comma 3 lettera b ) d. lgs. n. 50/2016, prevede che “ le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara ”.
La logica della regola (che si applica anche alla mera introduzione di “ informazioni supplementari ”, che sebbene non modifichino, comunque integrano la lex specialis : cfr. art. 79, comma 3, lettera a ) è quella di consentire agli operatori economici interessati la “ preparazione di offerte adeguate ”.
Non si tratta di regola rigida ed automatica, in quanto per un verso la postergazione delle scadenze non è necessaria in presenza di informazioni o modifiche non significative (ai sensi dell’art. 79, comma 5, infatti “ Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze” ); per altro verso la “ durata della proroga ” è parametrata alla rilevanza del contenuto informativo introdotto (secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità posto dal comma 4 del medesimo art. 79).
Nel caso di specie, ancorché sia esatto che una modifica ed integrazione delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione delle offerte (senza, peraltro, alcuna modificazione sostanziale, come appresso si dirà, degli stessi) possa orientare il concorrente alla riformulazione della propria offerta, attraverso la mera produzione della certificazione conseguentemente ritenuta equipollente dalla stazione appaltante, l’avvenuta pubblicazione del chiarimento, con le modalità prescritte nella lex specialis , in data 2 maggio 2023, a fronte della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissato al 22 maggio 2023, appare un termine congruo e proporzionato a garantire la corretta partecipazione alla procedura, non giustificandosi, all’opposto, la pretesa alla integrale riapertura dei termini della competizione.
1.2. La modificazione operata dalla stazione appaltante, attraverso la pubblicazione del chiarimento del 2 maggio 2023, non può essere considerata una modificazione sostanziale, tale da comportare la riedizione della gara e la riapertura dei termini di partecipazione, bensì una modificazione “significativa”, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b.
Le modificazioni sostanziali sono, infatti, quelle mutano la natura dell’affidamento fino al punto di consentire la partecipazione di candidati diversi, cosicché da rendere necessaria, ai fini della legittimità della procedura, la riedizione della gara e la riapertura dei termini.
Con il chiarimento reso il 2 maggio 2023, invece, la stazione appaltante non ha inciso su un requisito di partecipazione bensì su un criterio di valutazione dell’offerta tecnica, nella specie su uno degli elementi per i quali è stato previsto l’assegnazione di un punteggio tabellare pari a 4 punti, stabilendo l’equipollenza tra la certificazione AS (considerata dal disciplinare di gara al punto 17.1 come meritevole del punteggio tabellare) e la certificazione UNI ISO 14001.
Posta la legittimità (nonché la mancata contestazione) della decisione della stazione appaltante, in ragione dell’oggetto dell’appalto e dell’esercizio del proprio potere discrezionale in materia, di ritenere le due certificazioni equipollenti ai fini dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo per l’offerta tecnica, la sussistenza di un termine residuo di venti giorni per la mera presentazione della certificazione posseduta dai concorrenti, appare un termine assolutamente congruo o proporzionato a garantire la presentazione della certificazione Uni ISO 14001 a corredo della propria offerta tecnica.
Così come, d’altra parte, è stato per tutti gli altri partecipanti alla gara che hanno presentato la suddetta certificazione (la società Econova, il Consorzio Stabile Impero, la società Ciclat), mentre la società RG ha presentato, ad ogni modo, la certificazione AS.
L’art. 1.2 del disciplinare stabiliva, poi, espressamente le modalità e i termini di pubblicazione dei chiarimenti che la stazione appaltante ha correttamente rispettato, dovendo dunque considerarsi onere del ricorrente prenderne conoscenza attraverso la consultazione della piattaforma - sezione “chiarimenti” della procedura de qua, in ossequio al principio di autoresponsabilità del partecipante e di par condicio dei concorrenti.
A fronte della pubblicazione del chiarimento, tale da non comportare modifiche sostanziali bensì solo significative della documentazione di gara, in un tempo congruo per la presentazione della certificazione da parte della ricorrente, dunque, è destituito di fondamento il motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 79, d. lgs. n. 20/2016.
1.2. Privo di pregio è altresì il motivo con cui la ricorrente lamenta la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonostante, in data 18 luglio 2023, avesse fatto presente alla stazione appaltante del possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e di aver richiesto l’attivazione del soccorso istruttorio, al fine dell’attribuzione del relativo punteggio.
Ebbene, la richiesta di soccorso istruttorio mediante integrazione documentale dell’offerta tecnica, formulata dopo la fase di ammissione delle offerte, dopo la valutazione delle offerte tecniche, dopo l’apertura delle offerte economiche e dopo la formulazione della graduatoria finale, con la richiesta di attribuzione del maggior punteggio e quindi di rimodulazione della graduatoria finale, si palesa in realtà illegittima, in quanto posta in violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
La norma posta dall’art. 83, comma 9, cit., come peraltro riprodotta all’art. 13 del disciplinare di gara non impugnato in parte qua , prevede espressamente la possibilità di sanare attraverso il soccorso istruttorio unicamente le carenze di elementi formali della domanda, con espressa esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe in alcun modo potuto acquisire la certificazione della società ricorrente e modificare la graduatoria finale, a valutazioni già compiute.
La deduzione della ricorrente in ordine alla circostanza che si sarebbe trattato di uno status soggettivo preesistente di cui sarebbe stata omessa solo la esplicitazione, è del tutto fuorviante e non è idonea a superare il dato normativo.
La giurisprudenza amministrativa è d’altra parte costante nel ritenere che:
a) la carenza dell'offerta economica e tecnica non può in alcun modo essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, “ perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell'offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell'art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti " con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica ” (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003).
b) il soccorso istruttorio non può trovare applicazione allorquando riguardi l’assegnazione di un determinante punteggio tecnico e non, più semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla procedura di gara. Sul punto, una chiara presa di posizione da parte della giurisprudenza si registra nella recente sentenza del Consiglio di Stato del 21 agosto 2023, n. 7870, nella quale – oltre ad esaminarsi accuratamente l’evoluzione legislativa del soccorso istruttorio dal d.lgs. 50/2016 al vigente d.lgs. 36/2023 – si è ribadito che “ deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara) ”; il che è quanto si è verificato appunto nella presente controversia.
1.3. Per quanto sopra esposto, quindi, non risultano meritevoli di accoglimento il ricorso principale e i primi motivi aggiunti.
2. Con i secondi motivi aggiunti, depositati all’esito dell’accesso che ha consentito alla ricorrente la disamina dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, è stata poi contestata la valutazione della stessa offerta tecnica da parte della commissione.
I motivi sono destituiti di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.
“ Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572 )” (così, ex multis , Cons. St., III, 2 settembre 2019, n. 6058).
Da ciò consegue che per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale svolta dal seggio di gara.
Più in particolare:
a) con riguardo al criterio 1.2 – “Raccolta altri rifiuti, giusta specifica di cui al p. 4.3.14 CAM – Decreto 23 giugno 2022” (max 2 punti), per il quale si richiedeva l’indicazione delle categorie di rifiuto aggiuntive rispetto a quelle elencate nei documenti di gara, con indicazione dei relativi impianti di trattamento, l’aggiudicataria ha ottenuto il punteggio aggiuntivo pari a 1,467 punti per aver offerto le seguenti tipologie di rifiuto con l’indicazione degli impianti di trattamento: ”terre di spazzamento”, con impianto di trattamento dell’impresa Sangalli spa; gli “inerti” con impianto di trattamento la CA SC OT snc; gli “imballaggi in legno” con impianto presso la stessa RG s.r.l.; la “plastica CONIP (cassette in plastica)”, anch’esse da trattare presso l’impianto della stessa RG s.r.l.; “indumenti usati” da trattare presso Eurorecuperi e “pannolini e pannoloni” da trattare presso gli impianti indicati dall’ente.
Un’offerta, quindi, che si palesa migliorativa, offrendo il trattamento, con indicazione delle destinazioni, di sei tipologie di rifiuto ulteriori rispetto a quelle di cui ai CAM 4.3.14, per la quale il punteggio aggiuntivo attribuito non presenta alcun vizio manifesto.
b) con riguardo al criterio 1.5 – “Organizzazione e gestione del personale con specifica indicazione e dettaglio delle eventuali proposte migliorative in favore del personale medesimo” (max 3 punti), la commissione ha ritenuto di attribuire alla RG, così come alla ricorrente, il punteggio di 2,2, anche in tal caso in modo che appare corretto alla luce dell’offerta, da parte dell’aggiudicataria, di numerosi corsi di formazione periodica del personale;
c) con riguardo al criterio 6.2 – “Accesso ai centri di raccolta giusta specifica di cui al p. 4.3.6 CAM” (max 5 punti), alcuna illogicità emerge nell’attribuzione dei rispettivi punteggi in considerazione del fatto che la RG s.r.l. ha offerto l’incremento dell’orario di apertura pari a 12 ore, per complessive 30 ore settimanali, includendo il sabato, ottenendo 1,8 punti, mentre la ricorrente ha offerto l’incremento orario pari a 22 ore, per complessive 40 ore settimanali, includendo sabato e domenica, ottenendo 2,3 punti, venendo così correttamente premiata con un maggior punteggio proporzionato alle maggiori ore offerte;
d) anche con riguardo al criterio 2.1 – “Modalità organizzative volta al miglioramento dei servizi di raccolta a chiamata di ingombranti, RAEE e degli sfalci anche mediante impiego di strumenti tecnologici innovativi” (max 5 punti), emerge la sostanziale equivalenza delle offerte dell’aggiudicataria e della ricorrente, apparendo anche qui giustificata l’attribuzione ad entrambe del medesimo punteggio pari a 3,167 punti;
e) in relazione al criterio 5.1 – “Progetto di promozione e sostegno dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità (p. 4.3.4 CAM – decreto 23 giugno 2022)” (max 3 punti), sono stati attribuiti all’aggiudicataria 2,2 punti per aver offerto la fornitura di n. 200 compostiere domestiche; un biotrituratore meccanico per il trattamento in loco presso utenze interessate di residui di potature, la campagna di comunicazione al compostaggio domestico; la fornitura bioattivatore per utenti aderenti al compostaggio domestico; il supporto all’ente nella gestione di uno spazio da adibire ad orto urbano; l’affiancamento dell’ente nella predisposizione di un piano organizzativo di visite ispettive presso le utenze aderenti al compostaggio.
Alla ricorrente sono stati attribuiti, invece 2 punti in considerazione dell’offerta di: informazione alle utenze attraverso materiali informativi cartacei, internet, campagne informative presso scuole e incontro formativo sul compostaggio domestico; fornitura di n. 200 compostiere domestiche; supporto alla realizzazione di un albo comunale compostatori; utilizzo del sistema informatizzato per la verifica e il monitoraggio del compostaggio domestico; installazione compostatore elettromeccanico e campagne di informazione e giornate dimostrative.
Anche in tal caso l’assegnazione di un punteggio leggermente inferiore a quello assegnato alla RG s.r.l. (che ha offerto in più la gestione dello spazio da adibire ad orto urbano), non appare in alcun modo irragionevole;
f) infine, con riguardo al criterio 6.1 – “Proposta di implementazione del sistema di misurazione/tariffazione puntuale in conformità al DM 20/04/2017” (max 4 punti), la RG ha formulato una proposta articolata che include l’attivazione di un modello di calcolo per l’attuazione della tariffazione commisurata al servizio reso, con descrizione delle attività previste, campagna di misurazione e piano tariffario, come specificamente indicato nell’offerta tecnica, mentre la proposta della ricorrente, sostanzialmente analoga a quella della RG, tranne che per la specifica campagna di informazione, offerta dalla RG S.r.l. e non dalla DM OG s.r.l., appare giustificare la differenza di punteggio in favore della RG s.r.l. di 2,933 punti rispetto i 2,880 punti attribuiti a DM OG.
3. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso principale, i primi e i secondi motivi aggiunti devono essere respinti. Al rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati, consegue, per carenza dei presupposti costitutivi della fattispecie ex art.2043 c.c., il rigetto della domanda risarcitoria.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società DM OG, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida, nella somma complessiva di € 5.000 (euro cinquemila/00) ciascuno, in favore del Comune di Ferentino e di RG s.r.l., oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO