Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15676 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(CF: ) elettivamente domiciliata, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio, in Palermo, via Bonanno n.67, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Scandurra che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato ricorrente
(CF: Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF: ) (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) (C.F. ) tutti C.F._4 Parte_5 C.F._5
elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Palermo, via Sferracavallo n.
146/a, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Marino che li rappresente e difende nel presente giudizio giusta procura allegata su foglio separato
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, ha adito il Tribunale in Parte_1
intestazione al fine di far accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile sito in Palermo, via Schillaci n. 27 piano T, identificato catastalmente al foglio 2, p.lla 5690.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha rappresentato che tale immobile risulterebbe intestato agli odierni convenuti, i quali ne sarebbero divenuti proprietari a seguito della successione ereditaria ex lege dei genitori e Controparte_1 Per_1
[...]
originari proprietari per la quota di ½ ciascuno.
Ha, altresì, esposto che sin dall'anno 2002, possiede e gestisce indisturbatamente, con animo domini, l'immobile sopra descritto, avendo provveduto personalmente alla sua conservazione e manutenzione, oltreché che all'effettuazione di lavori di ristrutturazione che le hanno consentito di sfruttare l'abitazione sia nel periodo estivo che invernale.
Correttamente instaurato il contraddittorio, i resistenti si sono costituiti in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.4.2024 non contestando le circostanze dedotte dalla ricorrente e, in adesione alle domande da questa formulate, chiedevano accertarsi e dichiararsi “che la sig.ra ha acquistato la proprietà, ex art. Parte_1
1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo dell' immobile sito in
Palermo, nella via Schillaci n. 27, piano terra, identificato catastalmente al foglio 2, particella n.
5690”.
Con Ordinanza del 14.2.2025, il Tribunale, osservato che dalle produzioni documentali è evidente che l'immobile oggetto della domanda sarebbe quello ubicato nella medesima via al n. 21 e non già al n.27 (come chiesto dall'attrice), ha fissato udienza per acquisire chiarimenti, all'esito della quale le parti hanno confermato che il bene oggetto della domanda di usucapione è rappresentato dall'immobile sito in Palermo, via
Schillaci n. 21 piano T, identificato catastalmente al foglio 2, p.lla 5690 e non l'immobile sito nella medesima via al n. 27, indicato nell'atto introduttivo per mero errore materiale.
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In punto di diritto si rammenta che, ai sensi dell'art. 1158 c.c. presupposti per l'usucapione sono la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ. 24.08.2006, n. 18392).
Ai sensi dell'art. 1163 c.c. il possesso deve poi estrinsecarsi in modo non violento e pubblico, ossia non clandestino.
Sul piano soggettivo, la situazione possessoria di fatto deve essere altresì sorretta dall'animus possidendi – da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis – il quale consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante, indipendentemente dalla conoscenza che sia abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto.
A tal riguardo, si ritiene che il c.c. “animus rem sibi habendi” non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri (Cass. civ. 9 febbraio 2006 n. 2857).
Ciò premesso, ai fini della prescrizione acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., si ritiene necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
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Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente, proponendo domanda di accertamento di acquisto per usucapione dell'immobile di proprietà degli odierni resistenti, ha dedotto la circostanza, non contestata da controparte, che, sin dall'anno 2002, ella occupa l'immobile e lo possiede ininterrottamente, pacificamente ed atteggiandosi come piena proprietaria, avendolo utilizzato dapprima come casa per le vacanze estive e, a seguito di lavori di ristrutturazione, anche per il periodo invernale, stabilendovi la propria residenza.
Tali allegazioni sono state invero tutte confermate dai resistenti i quali hanno ribadito nella memoria di costituzione e risposta che, in effetti, la predetta ricorrente possiede ed ha posseduto “uti dominus”, in modo continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio l'immobile in questione;
- che durante tutto il periodo, ovvero dal 2002 fino ad oggi, ha sempre effettuato a propria cura e spese tutti gli interventi di Parte_1
ordinaria e straordinaria manutenzione, gestendolo come proprio e “trasformando la casa estiva di villeggiatura in abitazione permanente per se stessa e la di lei famiglia”
Sicchè , tenuto conto della ammissioni dei resistenti- risultati intestatari formali dell'immobile giusta produzione documentale in atti - i fatti posti a fondamento della domanda possono ritenersi provati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, possono ritenersi senz'altro sussistenti i presupposti tali da integrare un potere di fatto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sul bene, esplicato con pienezza, esclusività e continuità mediante il compimento di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto, a fronte dell'inerzia del titolare, protrattasi per oltre 20 anni (ossia dal 2002).
Per quanto detto va dunque accolta la domanda formulata di parte ricorrente.
Le spese di lite, in ragione del comportamento processuale delle parti, ed in particolare dell'acquiescenza prestata dalla resistente alle domande formulate da parte ricorrente, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa difesa, istanza, eccezione:
DICHIARA che ha acquistato a titolo originario ai sensi dell'art. 1158 Parte_1
c.c., in danno di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
la piena proprietà dell'immobile sito in Palermo, via Schillaci n. 21 piano Parte_5
T, identificato catastalmente al foglio 2, p.lla 5690, cat. A/4, classe 5, consistenza 4 vani r.c.
78,50.
COMPENSA interamente le spese di lite.
Palermo, 14.4.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone