Decreto presidenziale 12 settembre 2022
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/05/2026, n. 8279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8279 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8665 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA FR, NA IA IO, IA IA CA, MA EL, VA SI, RA IT, IA LI, SA MA, EN ET, SA MU, FR NA, NA IC NE, IA NO, MA BI, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea De Bonis, Alberto Valerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL SI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:
• all'art. 7, comma 4, lett. e) (“Istanza di partecipazione”) prescrive che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS - e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguita l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto l'iscrizione con riserva nelle GPS ed hanno comunque presentato l'istanza di riconoscimento del titolo estero entro il 20/07/2022;
• all'art. 7, comma 7 (“Istanza di partecipazione”) prescrive che “Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione”, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione;
- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che “Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS - e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto l'ammissione alle GPS con riserva ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento estero entro il 20/07/2022;
NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorchè non conosciuto,
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA FR il 9/9/2022:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002331.06-08-2021 e provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPKR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002703.25-08-2022.h.16:17 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Uff. III - Ambito territoriale di Crotone, recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente AS;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011302.01-08-2022.h.14:55 e prot. n. m_pi.AOOUPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.00014751.26-08-2022.h.15:42 e relativi allegati - Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia -Uff. VII – Ambito territoriale di Catania, recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente IO;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003302.02-08-2022.h.14:58 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Uff. IX – Ambito territoriale di Mantova, recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente CA;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0010233.02-08-2022.h.14:40 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Uff. X – Ambito territoriale di Siracusa, recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritto con riserva il ricorrente AL;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE.U.0002855.12-08-2022.h.17:45 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco, recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritto con riserva il ricorrente ESPOSITO;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0003052.01-08-2022.h.14:47 e provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0003446.25-08-2022.h.12:57 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza, recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente AN;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014355.01-08-2022.h.13:20 e provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016795.24-08-2022.h.19:23 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente O';
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPFG.REGISTRO UFFICIALE.U.0009133.01-08-2022.h.18:46 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritto con riserva il ricorrente RE;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0016606.29-07-2022.h.15:52 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente FO;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011302.01-08-2022.h.14:55_ e provvedimento prot. n. _ m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014751.26-08-2022.h.15:42 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Catania recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente RINAUDO;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0011302.01-08-2022.h.14:55_ e provvedimento prot. n. _ m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0014751.26-08-2022.h.15:42 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Catania recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente NE;
- del provvedimento prot. n. m.piAOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE.U.0013409.01-08-2022.h.17:55 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VI - Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente SA;
- del provvedimento prot. n. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0027157.05-08-2022.h.14:07 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma recante approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente LA;
- della circolare del Ministero dell'Istruzione n. 28597/2022, avente ad oggetto il conferimento delle supplenze per il biennio 2022-2024;
- dell’avviso del Ministero dell'Istruzione n.28656 del 1° agosto 2022 ad oggetto “Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112”;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
in capo ai ricorrenti, tutti in possesso di abilitazione conseguita all'estero, del diritto all'accesso parziale di cui agli artt.1 bis e 5 septies e 3 co. 2 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell'art.4 septies della Direttiva Europea n.2005/36/UE e n.55/2013 e all' inserimento con riserva senza limitazioni, nella prima fascia delle c.d. GPS previste dalla OM n° 112/2022, e del conseguente diritto al conferimento dei contratti a tempo determinato per il biennio 2022/2024, contrariamente a quanto stabilito dall'art.7 co. 4 lett. e) della stessa OM n°112/2022;
NONCHÉ PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI
a disporre la partecipazione con riserva dei ricorrenti alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione degli stessi in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorchè non conosciuto,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. LU De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
I ricorrenti, docenti non di ruolo, hanno conseguito in Romania il titolo di specializzazione all’insegnamento su sostegno, per le classi ed insegnamenti di interesse di ciascuno, come in atti allegati per ciascun ricorrente, ed hanno chiesto l’inserimento nella prima fascia sul sostegno delle nuove GPS, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell’O.M. del Ministero dell’Istruzione prot. n. 112 pubblicata l’11 maggio 2022.
In particolare, tutti i ricorrenti hanno provveduto a chiedere l’inserimento nelle GPS, tramite piattaforma informatica, ed hanno tutti chiesto il riconoscimento del titolo estero in Italia entro il 20.07.2022.
Con il gravame principale i ricorrenti lamentano in primo luogo che in astratto potrebbe essergli impedito l’ingresso nelle GPS e poi il conferimento delle supplenze, in attesa del riconoscimento del titolo. Vengono quindi articolate le seguenti doglianze:
- violazione e falsa applicazione dall’art. 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito in legge e modificato, dell’art. 1 Costituzione, degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione - violazione art. 97 Cost – eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità.
Con ricorso per motivi aggiunti - notificato l’8 settembre 2022 - si è estesa l’impugnazione già proposta agli atti sopravvenuti medio tempore , coincidenti con le singole graduatorie ove sono stati inseriti i ricorrenti individualmente. Vengono articolati i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, e dell’art.6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, violazione e falsa applicazione dall’art. 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito in legge e modificato, dell’art. 1 Costituzione, degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), violazione e falsa applicazione degli artt.1 bis e 5 septies e 3 co. 2 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell'art.4 septies della Direttiva Europea n.2005/36/UE e n.55/2013, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione. Violazione art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità e disparità di trattamento;
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato con comparsa di mero stile.
Alla camera di consiglio del 28 settembre 2022 il difensore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare alla domanda cautelare; la causa veniva quindi cancellata dal ruolo.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, celebrata in assenza dei difensori, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Va in primo luogo preso atto della dichiarazione di rinunzia del sig. VA SI, non ritualmente notificata, da cui si può comunque desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Con esso viene proposta la questione della legittimità della disposizione recata dall’art. 7, comma 4 lett. e) dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di istituto di cui all’art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
La disposizione avversata reca: “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
L’inserimento in graduatoria con riserva preclude quindi l’individuazione dei ricorrenti in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto di supplenza, precludendo così a monte la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per il biennio 22/23-23/24 sulla specializzazione su sostegno.
In particolare i ricorrenti si dolgono di quest’ultima disposizione, trovandosi nella condizione di avere richiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania ma di non avere ancora ottenuto detto riconoscimento al momento della presentazione della domanda di inserimento nella GPS, con il conseguente inserimento nella graduatoria con riserva e pertanto senza la possibilità di stipulare contratti di lavoro.
Con le censure proposte – meglio articolate con motivi aggiunti – i ricorrenti lamentano quindi l’illegittimità della suddetta disposizione.
Le censure avanzate non hanno pregio.
In primo luogo va disattesa per carenza di interesse la censura proposta, solo con il gravame principale, volta a contestare l’ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui non consentirebbe ai ricorrenti l’inserimento nelle GPS per aver presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero dopo il 31 maggio 2022; i ricorrenti, come affermato nell’atto per motivi aggiunti, sono stati tutti inseriti nelle GPS di elezione, seppure con riserva; l’avvenuto inserimento rende pertanto privo di utilità concreta l’esame della doglianza.
Il Collegio ribadisce poi l’orientamento della Sezione (da ultimo cfr. sentenza n. 2519/2024 a cui si rinvia quale precedente conforme) sulla legittimità della scelta di cui all’ordinanza n. 112/2022 di riservare la stipula del contratto ai titolari di specializzazione riconosciuta.
L’ammissione con riserva senza diritto alla stipula di contratti consente agli interessati, pur non in possesso di un titolo di accesso riconosciuto, di essere inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze; con la conseguenza che, ove il provvedimento di riconoscimento del titolo intervenga nel corso dell’anno scolastico, la riserva verrà sciolta positivamente ed essi potranno stipulare i contratti di supplenza, senza quindi attendere le procedure di aggiornamento o la formazione di nuove graduatorie. In tal modo l’amministrazione effettua un bilanciamento, non manifestamente irragionevole né sproporzionato, tra i seguenti interessi: 1) da un lato, l’interesse allo svolgimento dell’attività lavorativa sussistente in capo agli insegnanti che hanno conseguito all’estero un titolo in attesa di riconoscimento; 2) dall’altro lato, l’interesse dei discenti a ricevere un sostegno didattico qualificato e l’interesse degli insegnanti ammessi senza riserva a svolgere attività lavorativa senza essere superati in graduatoria dagli ammessi con riserva. Tali ultimi interessi, quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto al primo (in particolare l’interesse dei discenti intercetta i diritti fondamentali alla salute e all’istruzione, trattandosi di minori con patologie anche gravi), verrebbero compromessi nel caso in cui gli ammessi con riserva potessero stipulare contratti e risultassero poi, all’esito del procedimento di riconoscimento, possessori di un titolo non idoneo all’insegnamento di sostegno o non superassero comunque le misure compensative prescritte.
L’impossibilità per coloro che sono in attesa del riconoscimento del titolo di stipulare contratti non contrasta neanche con il diritto europeo. Ed infatti la direttiva 2005/36/CE, con riferimento alla professione di docente, non contempla un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all’amministrazione un margine valutativo anche ai fini della imposizione di eventuali misure compensative o dell’accesso solo parziale alla professione regolamentata; con l’ulteriore conseguenza che il predetto riconoscimento ha carattere costitutivo del diritto all’esercizio della professione nel Paese ospitante e l’interessato non può pretendere, in mancanza dello stesso, di esercitare l’attività professionale.
Non può poi ravvisarsi la lamentata disparità di trattamento. Coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione in Italia e coloro che hanno ottenuto il titolo di specializzazione all’estero non versano infatti in una situazione uguale, tenuto conto che per la professione in esame non opera un sistema di riconoscimento automatico della qualifica conseguita all’estero ed è quindi necessaria la previa adozione di un provvedimento di riconoscimento e, eventualmente, anche il superamento delle misure compensative imposte.
La disciplina prevista dall’ordinanza impugnata non risulta contrastante neanche con la normativa di rango primario. Va al riguardo evidenziato che l’art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021 secondo cui “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. Se è vero che tale procedura straordinaria di reclutamento, contenuta in una norma di rango primario, prevedeva per l’anno 2021/2022 la stipula di contratti anche con i soggetti ammessi con riserva nella prima fascia delle GPS in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, va parimenti evidenziato che l’art. 5 ter, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, ha prorogato tale procedura di reclutamento per l’anno 2022/2023 “limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124”. Anche tale disposizione, quindi, così come l’ordinanza impugnata, limita la possibilità di stipula dei predetti contratti ai soli soggetti che siano già in possesso del titolo di specializzazione, escludendo coloro che siano ancora in attesa del riconoscimento del titolo, avente, come sopra esposto, carattere costitutivo.
In conclusione, va dichiarato il ricorso improcedibile con riferimento al sig. VA SI per sopravvenuta carenza di interesse; con riferimento agli altri ricorrenti, vista l’infondatezza delle censure, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni, viste le questioni trattate e la difesa di mero stile dell’Amministrazione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al sig. VA SI;
- lo respinge, con riferimento agli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OF, Presidente
LU De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LU De Gennaro | RI OF |
IL SEGRETARIO