Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343
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Ordinanza 5 agosto 2021

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La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, ordinanza 05/08/2021, n. 22343
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22343
    Data del deposito : 5 agosto 2021

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