Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18183/2023 R.G. Lav. avente ad
OGGETTO: accertamento subordinazione, differenze retributive
TRA cf. , elettivamente domiciliato in San Giorgio Parte_1 C.F._1
a Cremano alla Via Marconi, 48 - “Parco Maurizio II”, presso lo studio dell'avv. Antonio
Pirro' che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Moreno, giusta procura in atti
Ricorrente
E
di (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gennarino Crocamo con il quale elettivamente domicilia in Vallo della Lucania, alla Via G. Di Vietri, n.25, come da procura in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della ditta convenuta, operante nel settore della produzione e commercio di pane e prodotti di panetteria freschi, presso la sede di Napoli,
Corso San Giovanni a Teduccio n. 470, dal 01 luglio 2015 al 31 dicembre 2021, con mansioni di autista addetto alle consegne della merce presso gli esercizi in Napoli, Portici,
Ercolano, San Giorgio a Cremano e Casoria;
che tanto era accaduto, in maniera continuativa per tutto il periodo dedotto, in regime di subordinazione, nella osservanza delle direttive e dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro dalle ore 5,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato e anche di domenica, una volta ogni due domeniche, utilizzando il furgone messo a disposizione dalla azienda;
che, diversamente dal concreto atteggiarsi del rapporto come sopra descritto, egli risultava formalmente assunto a tempo determinato
TFR alla cessazione del rapporto;
che, fatta eccezione per i brevi periodi di regolare assunzione, non risultava versata in suo favore la contribuzione previdenziale- assistenziale, con conseguente diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Tanto premesso, ha adìto il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni :
< a) Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, in accoglimento
della domanda, condannarsi esso in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., in favore del ricorrente al pagamento della somma di € Parte_1
132.952,49 per differenze retributive, T.F.R. di cui € 10.023,53 a titolo di TFR, ivi compresi interessi e rivalutazione così come calcolati a tutto il 31/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'01/01/2022 all'effettivo soddisfo, o di quella maggiore o minore somma monetaria che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
b) Condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti per il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali maturati dal ricorrente in dipendenza dell'intercorso rapporto di lavoro>.Spese vinte, con attribuzione.
Si costituiva il che contestava la ricostruzione dei fatti offerta dal Controparte_1 ricorrente, negando in particolare l'intercorrenza di rapporto di lavoro subordinato unico e continuativo con il predetto. Affermava, invero, di essersi avvalso saltuariamente della collaborazione del , quale addetto alla consegna del pane, mediante contratti a Pt_1 tempo determinato e parziale ovvero contratti di collaborazione autonoma, nei periodi in ricorso puntualmente specificati, per far fronte ad esigenze particolari di intenso lavoro;
contestava quindi l'orario e le modalità di lavoro dedotti, altresì i conteggi allegati al ricorso, affermando di avere sempre provveduto a retribuire regolarmente il lavoratore per la collaborazione offerta, sottolineando che alla cessazione di ogni contratto era stipulato tra le parti atto di transazione e quietanza liberatoria, mai impugnati. Eccepita la prescrizione dei crediti, concludeva quindi per l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge. ** **
Il ricorso è infondato secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c.
Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Giova richiamare la giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato.
L'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato va fatta sulla base del concreto svolgimento nel tempo del rapporto di lavoro, che deve essere caratterizzato da una pregnante ingerenza del datore di lavoro nella prestazione lavorativa, da un livello elevato di vigilanza e controllo che si estende all'an della prestazione, al “quando” e soprattutto al "quomodo". Poco rileva il momento genetico contrattuale, qualora nello svolgimento del rapporto di lavoro questo, inizialmente pattuito come autonomo, si sia poi atteggiato concretamente come subordinato.
Di recente il giudice di legittimità ha ribadito che lavoro subordinato - e criterio discretivo , nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni , che incidano sull'atteggiarsi del rapporto> (Cass. ordinanza n. 23816 del 2.9.2021).
Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudicante, parte ricorrente assume di avere prestato attività lavorativa con continuità e in regime di vera e propria subordinazione per tutto il periodo in ricorso dedotto;
ha affermato che egli si occupava delle consegne del pane e degli altri prodotti sfornati dal laboratorio della ditta in Corso San Giovanni a Teduccio, guidando il furgone messogli a disposizione dalla stessa, tutti i giorni dal lunedì al sabato e anche la domenica, una volta ogni due domeniche, dalle ore 5,00 alle 13,00; che, dunque, quotidianamente, secondo le direttive impartitegli, provvedeva a caricare detto automezzo e a curare le consegne del pane prodotto dall'indicato panificio nelle zone di
Napoli, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e Casoria, raccogliendo, inoltre, gli incassi della merce consegnata alla clientela.
Diversamente, la convenuta, nella propria memoria, ha riconosciuto di essersi avvalsa delle prestazioni del ricorrente in maniera solo saltuaria e occasionale, per far fronte ai periodi di maggior lavoro, stipulando contratti a tempo determinato o di collaborazione autonoma (precisamente dal 02/05/2018 e fino al 31/05/2018, dal 01/07/2018 al 31/12/2018, dal 14/01/2019 al 19/01/2019, dal 01/06/2019 al 31/12/2019 con collaborazione autonoma, dal 10/01/2020 al 29/02/2020, dal 01/08/2020 al 31/12/2020, dal 12/02/2021 al 28/02/2021).
Ha, quindi, negato che il ricorrente abbia mai osservato l'orario indicato in ricorso ovvero abbia reso prestazioni con la continuità e con i turni indicati.
Ebbene, a fronte delle contrapposte tesi, deve rilevarsi che la tesi di parte attrice non ha trovato riscontro nelle risultanze della istruttoria orale .
Si riportano di seguito le dichiarazioni dei testi indotti dalla parte ricorrente.
Il teste ha dichiarato: “ Sono amico del ricorrente, ci frequentiamo spesso e mi Testimone_1
è capitato di accompagnarlo al lavoro. Lo accompagnavo a San Giovanni al forno che sta sul CP_1 corso principale. Mi è capitato di accompagnarlo al lavoro perché aveva la macchina rotta, oppure perché dovevamo fare delle commissioni. ADR Il ricorrente aveva la sua macchina, una FIAT
IDEA. Io abito a San Sebastiano e all'epoca il ricorrente abitava a Portici, di mattina presto la distanza richiede appena cinque minuti con la macchina. Io ho un ristorante per eventi a San
Sebastiano quindi non lavoro tutti i giorni ma solo in occasione degli eventi. Ho accompagnato il ricorrente al forno molte volte, ricordo per esempio di averlo accompagnato almeno due volte il primo giorno dell'anno, dopo che aveva trascorso il cenone di capodanno presso il mio ristorante.
Gli accompagnamenti cui mi riferisco si verificavano nel 2016 e nel 2018 non ricordo bene. Mi capitava di accompagnare il ricorrente al forno alle 3,00 di notte. Quando lo accompagnavo lo lasciavo all'ingresso della ditta e me ne andavo. A volte poi mi capitava di incontrarlo presso i negozi dove consegnava il pane, per esempio a Ercolano dove sta il mercato, una volta al borgo di sant'Antonio a Napoli. Questi incontri avvenivano la mattina presto, per es. al borgo a Napoli erano le 7,00, al mercato andavo per i prodotti per il mio ristorante, ma mi è capitato di incontralo anche più tardi. Il ricorrente tra Natale e Capodanno del 2021 ebbe una forte emorragia interna e venne ricoverato per un mese circa. In seguito a questo episodio non ce la faceva a lavorare , ricordo che dopo circa due mesi fui ad accompagnarlo al forno perché voleva parlare con la ditta per recuperare qualche soldo. Lo vidi entrare nella zona di vendita e poi appartarsi con una persona anziana. Quando uscì mi disse che non aveva ricevuto nulla, che doveva ritornare e infatti ritornammo ma anche in quella occasione mi disse che non aveva ricevuto nulla. Quando incontravo il al mercato lo vedevo scaricare le cassette del pane. Il ricorrente mi raccontava Pt_1 Per_ che lavorava due domeniche al mese alternandosi in turno con il collega Mi raccontava che effettuava le consegne fino alle 10.30/11.00, poi rientrava al forno ma non so per fare cosa esattamente, mi raccontava che a volte usciva di nuovo con il furgone per le consegne , normalmente alle 13.30 tornava a casa. Mi raccontava che nel periodo natalizio il lavoro si triplicava, comunque in genere l'orario in cui tornava a casa era sempre lo stesso. Conosco il ricorrente da 20 anni. >
Il teste ha riferito: “Conosco il ricorrente perché era il marito di mia cugina, Testimone_2
ora sono separati, lo conosco da quando erano fidanzati se non sbaglio da circa 20 Persona_2 anni. In passato ci siamo frequentati ora non più. Anche io ho lavorato per circa sei mesi nel 2014 presso il panificio di al Corso San Giovanni, facevo l'aiutante panettiere, poi di nuovo CP_2 da settembre a novembre 2019, con compiti di cuoco. Adesso non lavoro più sono invalido al 67% e fruisco del Reddito di inclusione. Nel 2014, quando lavoravo al panificio, era estate cioè i mesi a partire da marzo/aprile se ricordo bene, in tale periodo il non lavorava presso il panificio. Pt_1
Nel 2019 lavoravo per ma presso l'esercizio sito a Casalvelino, presso questo esercizio CP_2 non ha lavorato il Al di fuori di questi periodi che ho indicato non mi sono mai recato Pt_1 presso il panificio in San Giovanni. ADR avv. Pirrò: quando lavoravo a Casalvelino, nel 2019, abitavo comunque a Ercolano e ogni giorno raggiungevo il posto di lavoro. Non ricordo bene se, nel
2014, dissi a mia cugina che al panificio cercavano personale, non ho fatto io da tramite per
l'assunzione del presso il . Pt_1 CP_1
Ebbene, a ben vedere, il teste , nulla era in grado di riferire in merito al Testimone_3 rapporto di lavoro oggetto di causa, avendo egli lavorato in anni diversi rispetto al periodo dedotto ovvero presso una sede diversa (il teste ha lavorato circa sei mesi nel 2014 presso il panificio sito a San Giovanni a Teduccio, quando il rapporto di lavoro del ricorrente iniziava a luglio 2015, per come ricostruito in ricorso;
poi di nuovo alle dipendenze della ditta nel 2019, ma presso il forno di Casalvelino, ove il ricorrente non ha mai lavorato ).
Quanto alle dichiarazioni del teste le stesse non valgono a riscontrare la Testimone_1 tesi di parte attrice circa lo svolgimento da parte del di lavoro subordinato in Pt_1 favore della ditta convenuta, in via continuativa per tutto il periodo invocato e con le modalità concrete e gli orari dedotti in ricorso .
Invero, il teste in questione ha riferito di avere accompagnato “molte volte” il Pt_1 presso il forno sito a San Giovanni a Teduccio, senza tuttavia essere in grado di CP_1 precisare esattamente le date e neppure i mesi in cui ciò accadeva, avendo dichiarato genericamente che ciò accadeva “nel 2016 e nel 2018”. Allo stesso modo, del tutto genericamente, ha riferito di avere incontrato il , intento alle consegne del pane, Pt_1 presso il mercato di Ercolano e in Sant'Antonio Abate: a parere del giudicante tali accadimenti, non circostanziati nel tempo, rimangono del tutto insignificanti ai fini della tesi attorea, ove si consideri che non è contestato dalla ditta convenuta di essersi avvalsa della prestazione lavorativa del in determinati periodi. Neppure il teste è stato in Pt_1 grado di riferire, se non de relato, cioè per quanto appreso dallo stesso ricorrente ma non per conoscenza diretta, circa l'orario di lavoro osservato dal (Mi raccontava che Pt_1 effettuava le consegne fino alle 10.30/11.00, poi rientrava al forno ma non so per fare cosa esattamente, mi raccontava che a volte usciva di nuovo con il furgone per le consegne, normalmente alle 13.30 tornava a casa); risultano, inoltre, poco coerenti con la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, in cui l'inizio della giornata lavorativa risulta fissato alle 5,00 del mattino, le affermazioni del teste relative ad accompagnamenti del al lavoro già Pt_1 alle 3,00 di notte (“Mi capitava di accompagnare il ricorrente al forno alle 3,00 di notte”); oppure, la notte di Capodanno, al termine del cenone consumato presso il ristorante dell'Ascione, cioè in una giornata di festa in cui di solito gli esercizi e i mercati sono chiusi.
Dunque, la deposizione in questione non è risultata significativa al fine di attestare la continuità nel tempo e la effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni rese dal ricorrente, non avendo il teste riscontrato alcunchè (o pochissimo) in ordine al periodo lavorativo, agli orari, alla durata, alle effettive giornate di presenza, alle modalità della prestazione.
In tali termini, dalla stessa non può trarsi alcuna conferma circa le modalità concrete delle prestazioni offerte dal , con particolare riferimento alla effettiva presenza di questi Pt_1 al lavoro tutti i giorni secondo l'orario indicato in ricorso, e altresì per tutto il periodo, senza interruzioni, per come dedotto.
Né elementi a sostegno della tesi del lavoratore sono emersi dalle deposizioni degli altri testimoni, sorella del legale rappresentante, e , marito di Testimone_4 Testimone_5 costei, indotti dalla parte resistente. Il ha invero riferito di non avere mai Tes_5 conosciuto il ricorrente;
la ha invece riscontrato la tesi difensiva della parte CP_1 resistente, circa la prestazione di attività lavorativa da parte del in favore del Pt_1 panificio esclusivamente nei limitati periodi indicati in memoria e, nello specifico, nel periodo delle festività natalizie del 2018, quando un incremento degli ordinativi rendeva necessaria maggiore collaborazione nelle consegne (cfr. deposizione ud. 1.10.2024).
Quanto, infine, alle istanze, reiterate dalla difesa di parte ricorrente anche con le note per la odierna udienza, di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante ovvero della escussione degli ulteriori testi indicati in lista , osserva il giudicante il carattere ultroneo e irrilevante di tali ulteriori approfondimenti istruttori, avuto riguardo alla posizione processuale e alle allegazioni difensive dalla convenuta e, dall'altro, ai contenuti della prova per testi, articolata dalla parte ricorrente con riferimenti ai medesimi capi per tutti i testi. Da ultimo, vanno dichiarate inammissibili poichè tardive le argomentazioni e conclusioni formulate sulla base di questioni di illegittima reiterazione di contratti a termini ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 81/2015 ovvero dell'art. 1344 c.c., in quanto del tutto mancanti in ricorso e introdotte per la prima volta con le note difensive autorizzate depositate dai procuratori di parte ricorrente in data 21.03.2025.
In conclusione, le risultanze acquisite all'esito della istruttoria rimangono insufficienti ai fini della dimostrazione dell'esistenza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, con le modalità e per tutto il periodo dedotti in ricorso.
Consegue a quanto esposto il rigetto di tutte le domande a contenuto economico connesse al diverso atteggiarsi del rapporto ovvero al maggiore orario di lavoro affermato, secondo la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., non avendo la parte, a tanto onerata, provveduto a dimostrare i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati e dei danni lamentati.
Da ultimo, solo per chiarezza e completezza di motivazione, osserva il giudicante che risulta infondata anche la domanda subordinata avanzata con le note difensiva depositate dal procuratore di parte ricorrente in data 21.03.2025, per il più limitato al periodo dal
1.03.2021 al 31.08.2021. Invero, anche con riferimento a tale più ristretto periodo non è emerso dalla prova testimoniale alcun elemento utile a ritenere l'esistenza di un unico rapporto di lavoro ininterrotto dal 1.03.2021 al 31.08.2021, la circostanza anzi risultando esclusa e non confermata dal mod. CUD 2022 (cfr. pag. 6 del Mod. CUD cit che contiene chiaro riferimento a due distinti periodi dal 12 al 28.02.2021 e poi dal 10 al 31.08.2021); né soprattutto a valutare la quantità del lavoro svolto, così rimanendo impedito al giudicante di verificare la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
In conclusione, il ricorso va interamente rigettato.
Le peculiarità della controversa vicenda e l'espletamento di un'articolata istruttoria indispensabile ai fini dell'esatta comprensione della stessa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi