Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1026 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paola Coniglio, con la quale è elettivamente domiciliata in Stilo (RC)
Via G. Marconi, n. 11
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Patrizia Sanguineti, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82, presso l'ufficio legale distrettuale dell'Istituto
Resistente
OGGETTO: indennità di malattia
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è una lavoratrice agricola a tempo determinato, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti;
- che ha presentato domanda all' al fine di ottenere l'indennità di CP_1
malattia, in quanto possedeva i requisiti richiesti dalla legge, avendo lavorato, nell'anno 2020, per 101 giornate come bracciante agricola, e, nel biennio precedente, per 102 giornate;
- che, tuttavia, l'ente previdenziale non ha corrisposto l'indennità di malattia;
- che, in data 20/12/2021, ha proposto ricorso al Comitato Provinciale
I.N.P.S. di Reggio Calabria, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Magistrato adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso disporre: 1) la condanna dell' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, alla liquidazione e pagamento dell'indennità di malattia nella misura di euro 2.112,95 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
2) la condanna dell alle spese, competenze ed onorari del CP_1
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituito in giudizio l' eccependo: CP_1
- che, prima dell'inizio dei periodi di malattia denunciati, la sig.ra Pt_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del con Controparte_2
la qualifica di collaboratore scolastico presso l'Istituto Comprensivo
“Monasterace Riace Stilo Bivongi”, dal 11/01/2021 al 17/04/2021; 3
- che, pertanto, con provvedimenti del 05/08/2021, l'Istituto ha respinto le domande di indennità di malattia proposte dalla ricorrente, che spetta ai soli braccianti agricoli a tempo determinato;
- che il ricorso è infondato in quanto la ricorrente non ha offerto alcuna prova del diritto a percepire la prestazione;
- che, in ogni caso, la quantificazione delle somme richieste è erronea e non conforme al dettato legislativo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'indennità di malattia, nell'ambito del lavoro agricolo, spetta ai lavoratori dell'agricoltura con contratto a tempo determinato, purché iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell'anno precedente o nell'anno in corso, prima dell'inizio della malattia;
il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Nella specie, parte ricorrente reclama il pagamento dell'indennità di malattia per i periodi di malattia dal 12/02/2021 al 31/03/2021 e dal 28/04/2021 al 28/05/2021, quali si evincono dai certificati medici telematici allegati al ricorso introduttivo.
A tal fine, ha allegato il certificato di iscrizione negli elenchi agricoli per
102 giornate nell'anno 2020 e un estratto contributivo, dal quale si evince l'accredito delle 102 giornate svolte in agricoltura nell'anno 2020.
Del resto, il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento dell'indennità di malattia non sono contestati dall' che ha respinto la CP_1 4
domanda, come si evince dal provvedimento di rigetto allegato in atti e secondo quanto ribadito nella memoria di costituzione, per presunta insussistenza del diritto in virtù del lavoro a tempo determinato prestato per sostituzione nella scuola pubblica come personale ATA dal 11/01/2021 al 23/01/2021 e dal
10/04/2021 al 17/04/2021.
Orbene, osserva il giudicante che la sola circostanza che la ricorrente, per un breve lasso di tempo, abbia lavorato nella scuola pubblica come personale
ATA per sostituzione, nel medesimo anno per il quale richiede il pagamento dell'indennità di malattia come lavoratrice agricola, non è ostativa alla liquidazione dell'indennità di malattia, in quanto non determina la perdita della qualità di lavoratrice agricola, né il venir meno dei requisiti, come allegati il ricorso, per la liquidazione dell'indennità di malattia.
Ed infatti, l'aver svolto per un tempo limitato un'attività di supplenza nella scuola pubblica non rende la ricorrente una dipendente pubblica, dal momento che la stessa, iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza, ha peraltro continuato a svolgere l'attività di lavoratrice agricola, come si evince dalla consultazione dell'estratto contributivo allegato dall' (sul quale figurano, oltre alle giornate lavorative svolte nel 2020 e CP_1
legittimanti l'iscrizione negli elenchi agricoli e il conseguimento dell'indennità di malattia nell'anno 2021, come allegate dalla parte ricorrente, anche 102 giornate svolte dalla ricorrente in agricoltura nell'anno 2021, successivamente, dunque, allo svolgimento dell'attività di supplente come personale ATA nella scuola).
Inoltre, i periodi per i quali la ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di malattia, possedendo i presupposti dell'iscrizione negli elenchi agricoli e dello svolgimento di almeno 52 giornate nell'anno precedente alla domanda, non coincidono con i periodi nei quali la ricorrente ha lavorato nella scuola, quale supplente ATA. 5
Infatti, la ricorrente risulta aver del lavoro a tempo determinato per sostituzione nella scuola pubblica come personale ATA dal 11/01/2021 al
23/01/2021 e dal 10/04/2021 al 17/04/2021, come si evince dai modelli
UNILAV allegati dall' mentre, dalla consultazione dell'estratto CP_1
contributivo, non emergono altri periodi lavorativi per l'anno 2021.
Invece, la ricorrente chiede la liquidazione dell'indennità di malattia per i periodi dal 12/02/2021 al 31/03/2021 e dal 28/04/2021 al 28/05/2021, che non coincidono con i periodi nei quali è stata impiegata quale personale ATA e che sono indennizzabili in virtù del rapporto di lavoro agricolo svolto nel 2020, ricorrendone i presupposti, alla luce di quanto argomentato.
Con riferimento alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, osserva il giudicante che la stessa, come formulata nel ricorso, non appare di immediata percezione, non essendo stati illustrati i calcoli in virtù dei quali l'importo richiesto è stato ottenuto.
Tuttavia, non è accoglibile la richiesta, formulata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza del 20/05/2025, di concessione di un termine per il deposito di un conteggio dettagliato, al fine di illustrare i criteri di calcolo applicati.
Ed infatti, l'art. 414 n. 5 c.p.c. individua, tra gli elementi che vanno indicati specificamente nel ricorso introduttivo, anche i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione con la conseguenza che la mancata indicazione e allegazione di tali elementi determina la decadenza sicché le eventuali successive istanze istruttorie e di allegazione documentale sono da considerarsi inammissibili.
È vero che l'art. 420, 5 comma c.p.c. stabilisce che il giudice: “(…) ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione”. 6
Tuttavia, tale norma consente alle parti di proporre mezzi di prova anche durante l'udienza di discussione, purché si tratti di mezzi di prova che le stesse non abbiano potuto proporre prima per causa di forza maggiore o caso fortuito, oppure purché l'esigenza della richiesta sia scaturita dalle difese della controparte.
Nella specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi, considerando che, alla prima udienza, fissata per il giorno 19/01/2023, nessuno è comparso per parte ricorrente mentre, all'udienza successiva, il difensore della ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla contestazione formulata dall' con riferimento alla CP_1
quantificazione dell'ammontare della prestazione richiesta.
Pertanto, la richiesta formulata nel corso dell'udienza di discussione dal difensore della ricorrente è tardiva.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con l'accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennità di malattia per i periodi dal
12/02/2021 al 31/03/2021 e dal 28/04/2021 al 28/05/2021.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., con distrazione in favore del difensore della ricorrente ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1026/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra Parte_1
ha diritto alla liquidazione da parte dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., dell'indennità di malattia per i periodi dal 12/02/2021 al
31/03/2021 e dal 28/04/2021 al 28/05/2021; 7
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci