CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 06/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 155/2022 R.G.
promossa
da
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. JANES IGOR (C.F.
) C.F._3
- appellanti -
contro
- (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
- (C.F. ), Controparte_2 C.F._5
- (C.F. , CP_3 C.F._6
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._7
1
- (C.F. ), Controparte_5 C.F._8
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. VON WALTHER ANTON (C.F.
C.F._9
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 746/2022 del
Tribunale di Bolzano pubblicata in data 27/07/2022.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, contrariis reiectis:
nel merito: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 746/2022 dd.27.07.2022, pubbl. il 27.07.2022,
notificata il 27.07.2022, pronunciata dal Giudice Unico dott.
Michael Grossmann nel giudizio di primo grado RG n. 1786/2020:
- per le causali, ragioni e titoli meglio descritti in premessa:
1. accertare e dichiarare che le nuove costruzioni, anche in
sopraelevazione (il secondo piano a sbalzo), o parti delle stesse,
sono state erette dai convenuti appellati sulla p.ed.771 C.C. Varna
I (già p.ed.337), in violazione dell'indice di fabbricabilità (1,7
m³/m²) previsto dall'art.17 delle norme di attuazione del PUC di
Varna, e condannare ed ordinare ai convenuti appellati, previa
eventuale disapplicazione di atti, provvedimenti e norme, anche
regolamentari, con cui sono stati assentiti i nuovi interventi edilizi,
2
di demolire quella parte di cubatura realizzata in eccedenza
rispetto a quella massima ammissibile, stimata in mc. 100,
rispristinando l'indice di fabbricabilità (1,7 m³/m²) previsto per il
lotto di proprietà dei convenuti;
2. accertare e dichiarare che le nuove costruzioni, anche in
sopraelevazione (il secondo piano a sbalzo), o parti delle stesse,
sono state erette dai convenuti appellati sul lato nord della
p.ed.771 C.C. Varna I (già p.ed.337) ad una distanza inferiore a
mt. 5,00 dal confine con la proprietà degli attori, identificata con la
p.ed.937 C.C. Varna I, in violazione dell'art.17 delle norme di
attuazione del PUC di Varna, e condannare ed ordinare ai
convenuti appellati, previa eventuale disapplicazione di atti,
provvedimenti e norme, anche regolamentari, con cui sono stati
assentiti i nuovi interventi edilizi, di arretrare le nuove costruzioni,
o parti delle stesse, realizzate sulla p.ed.771 C.C. Varna I (già
p.ed.337), lato nord, ripristinando la distanza minima inderogabile
di mt. 5,00 dal confine con la proprietà degli attori;
3. condannare i convenuti appellati, per le ragioni esposte in
narrativa, a risarcire agli attori appellanti tutti i danni dagli stessi
patiti dal momento della realizzazione delle nuove costruzioni
sulla p.ed.771 C.C. Varna I (già p.ed.337), lato nord, sino alla data
di demolizione delle stesse, che vengono quantificati nell'importo
pari ad euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
salvo maggiore e diversa determinazione in corso di causa, da
quantificarsi anche in via equitativa;
3
4. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse
ordinata la demolizione delle nuove costruzioni, anche in
sopraelevazione (il nuovo piano), realizzate dai convenuti appellati
sul lato nord della p.ed.771 C.C. Varna I (già p.ed.337),
condannare i convenuti appellati, per le ragioni esposte in
narrativa, a risarcire agli attori appellanti tutti i danni dagli stessi
patiti che vengono quantificati nell'importo pari ad euro 51.600,00,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi, salvo maggiore e
diversa determinazione in corso di causa;
5. rigettarsi ogni eccezione e domanda avversaria;
6. in tutti i casi condannarsi i convenuti appellati, in via tra loro
solidale, alla rifusione delle spese, compenso di lite e rimborso
spese generali, Iva e Cpa di entrambi i gradi del giudizio, ivi
compresi i costi per la consulenza tecnico d'ufficio, così come
liquidati dal Tribunale con il decreto dd. 11.03.2022, oltre alle
spese sostenute per la procedura di mediazione.
del procuratore degli appellati:
Voglia la Corte d'Appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano,
per i motivi esposti in narrativa e per ogni altro motivo comunque
ricavabile dalla narrativa:
1. In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile perché
non ha una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348bis
c.p.c.;
2. In via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in
fatto e in diritto;
4
3. In ogni caso: con condanna degli attori alla rifusione delle
spese legali, accessori e occorrende, quantificate tenendo conto di
quanto disposto dall'art. 4 co.
1-bis DM 55/20141 in
considerazione delle modalità di redazione degli atti e della
pluralità di assistiti ex art. 4 co. 22 DM 55/2014.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con atto di citazione d.d. 26.05.2020 e Parte_1
in qualità di comproprietari dell'immobile Parte_2
identificato con la p.ed. 937 in P.T. 234/II C.C. Varna I, hanno
evocato in giudizio , , Controparte_2 Controparte_4
, e , in Controparte_1 CP_3 Controparte_5
qualità di proprietari del confinante compendio immobiliare
contraddistinto dalla p.ed. 771 in P.T. 982/II C.C. Varna I, al
fine di ottenere la demolizione delle nuove costruzioni eseguite
in violazione delle distanze e dell'indice di fabbricabilità
previsto dalle norme di attuazione al PUC di Varna, nonché il
risarcimento del danno patito.
Parte attrice espone che l'edificio dei convenuti, a far data dal
2000, sarebbe stato oggetto di diversi interventi edilizi;
in
particolare, nel 2000 sarebbero stati aggiunti, sul lato nord, un
nuovo corpo edilizio su due piani, di cui il primo destinato a
magazzino, e una nuova scala d'accesso al primo piano, oltre
5
ad un balcone con la relativa copertura;
nel 2015 i convenuti
avrebbero sopraelevato l'edificio di un ulteriore piano,
ampliando il volume di 100 mc e modificando sagoma, altezza
e originaria destinazione d'uso. Secondo la prospettazione
attorea, le opere realizzate non rispetterebbero l'art. 17 delle
norme di attuazione al PUC di Varna, in quanto violerebbero: a)
l'indice di fabbricabilità, pari a 1,70 mc/mq, realizzando una
cubatura aggiuntiva di oltre 100 mc rispetto a quella massima
ammissibile; b) la distanza minima di cinque metri dal confine
di proprietà, essendosi edificato sia sul confine, che ad una
distanza rispettivamente di mt. 1,50 e di mt. 3,00. Ne
discenderebbe, a detta degli attori, un irreversibile pregiudizio
a causa della perdita di visuale e panorama, nonché della
diminuzione di aria e luce. Parte attrice espone che il
procedimento di mediazione promosso ai sensi del d.lgs. n.
28/2010 non avrebbe sortito alcun esito, costringendola ad
instaurare il presente giudizio. Oltre alla demolizione di quanto
realizzato in violazione delle citate norme edilizie, gli attori
domandano dunque, per il periodo intercorrente tra edificazione
e riduzione in pristino, il risarcimento del danno derivante dalla
diminuzione del valore della proprietà; in subordine chiedono il
risarcimento del danno da perdita del valore dell'immobile.
I convenuti , , Controparte_2 Controparte_4 [...]
, e si sono Controparte_1 CP_3 Controparte_5
costituiti con comparsa d.d. 21.10.2020, eccependo, in via
6
preliminare, la nullità della citazione per vizio dell'editio actionis
e domandando, nel merito, la reiezione di ogni domanda nei
propri confronti.
Nello specifico, la nullità dell'atto di citazione deriverebbe dal
richiamo, a sostegno delle pretese attoree, del solo art. 17 delle
norme di attuazione al PUC di Varna, che peraltro non
legittimerebbe la richiesta di abbattimento ex adverso
formulata.
Parte convenuta contesta la dedotta violazione dell'indice di
edificabilità, rilevando che gli attori avrebbero considerato la
cubatura relativa alla sola ex p.ed. 337, nell'estensione
antecedente all'incorporazione nella p.ed. 771. All'esito del
citato accorpamento, la superficie edificabile ammonterebbe non
a 528 mq, bensì a 773 mq. Ne conseguirebbe l'ammissibilità di
una cubatura massima di 1.314,10 mc, all'interno della quale
si sarebbero mantenuti i convenuti realizzando 1.250,39 mc.
Con riguardo all'allegata violazione della distanza di cinque
metri dal confine, i convenuti espongono che, ai sensi dell'art.
77, comma 4 della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, la
stessa sarebbe derogabile osservando l'indice di visuale libera
in rapporto 1:1 verso edifici esistenti. L'intervento edilizio
risulterebbe pertanto del tutto legittimo, in quanto realizzato a
distanza di oltre 10 metri dall'edificio degli attori, contenuto nei
limiti delle distanze preesistenti e rispettoso del predetto
rapporto di visuale libera. Il balcone sul lato nord, inoltre,
7
rientrando nel limite di aggetto di 1,50 metri, sarebbe escluso
dal calcolo della superficie coperta;
lo stesso si manterrebbe in
ogni caso entro la sagoma preesistente e rispetterebbe la
distanza di mt. 1,50 dal confine ex art. 905, comma 2, c.c.
Parte convenuta si oppone infine alla richiesta reintegrazione in
forma specifica, in quanto eccessivamente onerosa, nonché al
domandato risarcimento del danno, stante il difetto di
allegazione e prova e l'impossibilità di un cumulo con la
riduzione in pristino.
La causa è stata istruita attraverso l'esperimento di una CTU
volta all'accertamento delle allegate violazioni edilizie e alla
quantificazione dei danni.
In forza del provvedimento di variazione tabellare d.d.
27.09.2021 la causa è stata assegnata a questo Giudice.
All'udienza del 05.05.2022 le parti hanno rassegnato le
conclusioni in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in
decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Bolzano,
con la sentenza gravata, ha respinto le domande attoree e condannato i convenuti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Nello specifico, il primo giudice, respinte le eccezioni di nullità
dell'atto di citazione e della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, ha ritenuto insussistente qualsivoglia violazione dell'indice di edificabilità, avendo il consulente tecnico
8
d'ufficio accertato che la volumetria realizzata si mantiene nei limiti consentiti dalle norme di attuazione al Piano Urbanistico
Comunale (PUC) del Comune di Varna. Ha altresì escluso la sussistenza di violazioni in materia di distanze, rilevando che gli interventi edilizi eseguiti dai convenuti derogano legittimamente alla distanza minima di cinque metri dal confine, ai sensi dell'art. 77, comma 4, della legge urbanistica provinciale n. 13/1997,
atteso che trattasi di costruzioni in sopraelevazione, realizzate nel rispetto del rapporto di visuale libera pari a 1:1. Con
riferimento, infine, al balcone posto al secondo piano, il giudice ha rilevato che esso presenta un aggetto di 1,5 metri, non computabile ai fini delle distanze, ai sensi dell'art. 1 delle norme di attuazione del PUC del Comune di Varna. Quanto al balcone del secondo piano, sebbene presenti un aggetto lievemente eccedente tale limite, esso rientra comunque nelle tolleranze costruttive previste dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 89-bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
Conseguentemente, sono state rigettate le domande attoree di riduzione in pristino e risarcimento danni.
Avverso la suddetta sentenza, gli odierni appellanti,
[...]
e , hanno interposto Parte_1 Parte_2
appello articolato in cinque motivi di impugnazione.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data 3.1.2023,
gli appellati, , , Controparte_1 Controparte_2
e CP_3 Controparte_4 CP_5
9
, hanno resistito all'impugnazione, eccependo CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
All'esito della prima udienza, il Collegio rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2024, al termine della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di precisare le conclusioni innanzi al Collegio
in mutata composizione.
All'udienza del 12.02.2025, fissata per tale incombente, la causa veniva trattenuta in decisione senza ulteriore assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In via pregiudiziale, si dà atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. resta assorbita dalla disamina del merito del gravame, nei termini di cui appresso.
3. Per ragioni di connessione, il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano,
in sostanza, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto pienamente attendibili le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 24.2.2022, senza rilevare le
10
carenze istruttorie e gli errori tecnici in essa contenuti.
Deducono, in particolare, che il CTU non avrebbe compiuto i necessari accertamenti in ordine allo stato dei luoghi preesistente agli interventi contestati, omettendo l'esame della documentazione edilizia storica, nonché l'effettivo confronto tra quanto realizzato e quanto assentito. Lamentano, inoltre, che il consulente avrebbe erroneamente ritenuto rispettati l'indice di edificabilità e le distanze dai confini previsti dall'art. 17 delle
Norme di attuazione al PUC di Varna, in contrasto con la documentazione in atti e con le statuizioni del TRGA di Bolzano.
Sotto altro profilo, contestano la riconduzione delle opere a una mera sopraelevazione dell'edificio esistente, osservando come le stesse abbiano interessato nuovi volumi edificati su sedimi diversi da quelli originari e come, pertanto, difetti il presupposto per l'applicazione del regime derogatorio ex art. 78, comma 4,
L.P. n. 13/1997.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale abbia erroneamente recepito le conclusioni del CTU in ordine al rispetto dell'indice di fabbricabilità, senza disporre un adeguato approfondimento istruttorio in merito alla reale superficie dell'area interessata e alla cubatura residua del lotto. Si deduce che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non disapplicabili i titoli edilizi in sanatoria sull'assunto che la legittimità degli stessi sarebbe stata accertata con autorità di giudicato, mal interpretando le sentenze
11
n. 241/2017 e n. 68/2021 del TRGA di Bolzano, le quali, al contrario, avrebbero accertato l'illegittimità della concessione edilizia e l'esubero di cubatura pari a 100 mc. Gli appellanti censurano altresì il computo di cubatura operato nella sentenza impugnata, ritenendolo viziato da errori materiali e fondato su dati non correttamente verificati, in particolare quanto alla reale estensione dell'area e alla potenzialità edificatoria residua. In
ragione di ciò, si contesta l'omessa ammissione delle richieste istruttorie formulate ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,
insistendosi per la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione dell'indice di fabbricabilità senza previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Con la terza censura, gli appellanti lamentano che erroneamente il giudice di prima istanza ha recepito acriticamente le conclusioni del CTU, nonostante l'elaborato peritale presenti gravi carenze istruttorie e manchi di una compiuta risposta ai quesiti assegnati, in particolare in ordine alla ricostruzione cronologica e dimensionale degli edifici preesistenti e delle opere successivamente realizzate. Essi contestano che il CTU abbia ritenuto legittime le nuove costruzioni eseguite sul lato nord dell'edificio, senza svolgere idonei rilievi tecnici né fornire una rappresentazione grafica idonea a dimostrarne la conformità alla normativa sulle distanze. In particolare, si contesta la qualificazione di “balcone” attribuita a un nuovo corpo edilizio aggettante al secondo piano, in realtà da qualificarsi come corpo
12
autonomo, eccedente la sagoma originaria e non conforme alle distanze legali. Da ciò, secondo gli appellanti, discenderebbe l'erroneità della sentenza impugnata per difetto di motivazione,
errata valutazione del materiale istruttorio e violazione delle norme urbanistiche applicabili.
Con la quarta critica, gli appellanti contestano la sentenza gravata per non aver accolto le domande di demolizione e di risarcimento dei danni, nonostante la sussistenza delle violazioni edilizie lamentate. Deducono che le opere realizzate dagli appellati avrebbero determinato una grave compromissione del godimento dell'immobile di loro proprietà, incidendo negativamente su luce, aria, panorama e diritto di veduta, con conseguente deprezzamento del bene. Gli appellanti reiterano pertanto la richiesta di condanna al risarcimento del danno subito, quantificato in euro 51.600,00, oltre interessi.
Le doglianze degli appellanti sono infondate, nei termini di cui appresso.
Quanto alla lamentata violazione della distanza minima di cinque metri dal confine stabilita dall'art. 17 delle norme di attuazione al PUC di Varna, il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione puntuale e supportata da idonea documentazione tecnica e grafica, ha accertato che le porzioni dell'edificio oggetto di contestazione da parte degli appellanti, realizzate nel 2000 e nel
2015, sono state eseguite in sopraelevazione sul sedime di manufatti preesistenti. In applicazione dell'art. 77, comma 4,
13
della legge urbanistica provinciale n. 13/1997, correttamente il primo giudice ha ritenuto che, trattandosi di sopraelevazioni,
trovi applicazione la deroga alla distanza minima prevista dal piano urbanistico comunale, risultando accertato, e comunque non specificamente contestato, che tali interventi rispettano l'indice di visuale libera in rapporto 1:1 verso l'edificio degli appellanti.
La censura secondo cui il CTU non avrebbe effettuato un effettivo confronto con lo stato dei luoghi preesistente risulta generica e astratta, non essendo stato specificamente allegato dagli appellanti quale parte delle opere contestate sarebbe stata realizzata ex novo su un sedime non precedentemente edificato e, dunque, non in sopraelevazione. Al contrario, l'elaborato peritale presenta una chiara e dettagliata rappresentazione grafica delle modifiche edilizie realizzate, con evidenziazione in rosso delle porzioni aggiunte e in grigio dello stato preesistente
(cfr. all. 15-16 alla CTU), rappresentazione evidentemente basata sulla documentazione in atti, inclusi i titoli edilizi e le relative varianti con gli allegati elaborati grafici (docc. 24-44 degli appellati). Ciò premesso, gli appellanti non hanno dedotto elementi idonei a mettere in discussione la correttezza delle conclusioni del consulente d'ufficio, limitandosi a contestare in termini del tutto generici e senza fornire riscontri oggettivi l'accertamento tecnico relativo all'esatta estensione dell'edificio preesistente. Neppure in sede di contraddittorio tecnico il
14
consulente di parte degli appellanti ha credibilmente confutato le risultanze dell'elaborato del consulente d'ufficio, anch'egli omettendo di indicare quali parti dell'edificio non sarebbero state edificate in sopraelevazione sul sedime del fabbricato originario.
Per tali ragioni, non può essere disposta un'integrazione istruttoria in funzione meramente esplorativa e supplente rispetto a lacune assertive imputabili agli appellanti sul punto.
In tale ottica, la richiesta di ulteriori accertamenti tecnici al consulente tecnico d'ufficio si rivelerebbe, pertanto,
inammissibile.
Parimenti infondata è la doglianza concernente i balconi realizzati al primo e al secondo piano del fabbricato.
Ai sensi dell'art. 1 delle norme di attuazione al PUC di Varna,
“nella misura delle distanze non si computano i balconi, i cornicioni, le gronde e le pensiline fino ad un aggetto di 1,5 m”.
Il CTU ha rilevato che l'aggetto del balcone al secondo piano è
pari a 1,5 m, tenuto conto della somma della larghezza dell'intradosso della soletta e della profondità del parapetto. La
misura di 1,585 m invocata dagli appellanti si riferisce, come reso evidente dalla planimetria allegata sub 16 alla CTU, alla profondità del piano calpestabile del balcone, che risulta maggiore di 1,5 m in ragione dell'arretramento del muro perimetrale del secondo piano rispetto alla sagoma della porzione di edificio sottostante.
Non vi è dubbio, inoltre, che il manufatto in questione sia
15
qualificabile come balcone ai fini di cui all'art. 1 delle norme di attuazione al PUC di Varna, risultando aperto su due lati e delimitato da una schermatura laterale in perlinato ligneo,
strutturalmente e visivamente permeabile, che non determina la creazione di un volume chiuso (cfr. rilievo fotografico allegato 19
alla CTU, in particolare foto n. 27).
Infine, deve rilevarsi che gli appellanti non impugnano specificamente la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto operante anche nei rapporti tra privati, al fine di valutare in concreto la sussistenza di una violazione delle distanze minime sotto il profilo civilistico, il limite di tolleranza costruttiva del 2%
previsto dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché dall'art. 89-bis della legge provinciale n. 9/2018, come introdotto dalla l.p. n. 1/2022.
Su tale punto la decisione di primo grado è dunque passata in giudicato.
Muovendo da tale premessa logica emerge dunque che l'aggetto di 1,525 m del balcone del primo piano eccede il limite legale di
1,5 m non computabile ai fini del rispetto delle distanze in misura non superiore alla soglia di tolleranza del 2%. Con riguardo al balcone posto al secondo piano dell'edificio degli appellati,
invece, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non si registra alcun superamento del limite legale di 1,5 m, per le ragioni già evidenziate in precedenza.
Anche con riguardo alla dedotta violazione dell'indice di
16
fabbricabilità previsto dall'art. 17 delle norme di attuazione al
PUC di Varna, le doglianze articolate dagli appellanti non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, la censura relativa all'omessa disapplicazione, da parte del primo giudice, dei titoli edilizi rilasciati ai convenuti risulta inconferente, nella misura in cui la sentenza impugnata non fonda il proprio convincimento sulla legittimità degli stessi,
bensì opera, in aderenza ai consolidati principi in materia, un autonomo scrutinio circa il rispetto della volumetria edificabile.
Ciò posto, va osservato come anche con riferimento alla presunta violazione dell'indice di fabbricabilità gli appellanti non abbiano assolto all'onere di allegazione e prova gravante sulla parte attrice che agisca in giudizio per il risarcimento del danno da illecito edilizio.
Nel caso di specie, gli attori in primo grado hanno dedotto nel proprio atto di citazione che l'intervento edilizio di sopraelevazione realizzato dai convenuti non sarebbe conforme all'indice di fabbricabilità di 1,7 m³/m² previsto dall'art. 17 delle norme di attuazione al PUC di Varna, essendo stata realizzata una cubatura eccedente di circa 100 mc, calcolata sulla base di una superficie fondiaria pari a 528 mq, di cui 70 mq destinati a verde privato [cubatura totale disponibile: (528 m² – 70 m²) * 1,7
m³/m² = 778,6 m³]. A fronte di una cubatura edificata preesistente di 587 mc e di una residua disponibilità di 192 mc,
l'intervento autorizzato avrebbe comportato un incremento
17
volumetrico pari a 292 mc, eccedente la cubatura assentibile.
Il medesimo calcolo è peraltro richiamato nella sentenza n.
241/2017 del TRGA di Bolzano, che ha annullato i titoli edilizi originari rilasciati ai convenuti (doc. 4 degli appellati).
Ciò posto, la difesa di parte convenuta nella comparsa di costituzione in primo grado, ha rilevato che, a seguito dell'intervenuta incorporazione della p.ed. 337 nella p.ed. 771,
avvenuta nel 2016, la superficie complessiva del lotto risulta pari a 913 mq, di cui 773 mq edificabili. Su tali basi, la cubatura massima assentibile ammonterebbe a 1.314,10 mc, a fronte di una volumetria complessivamente realizzata di 1.250,39 mc.
Gli odierni appellanti, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., si sono limitati a contestare che la superficie edificabile ammontasse effettivamente a 773 mq,
deducendo che dalla superficie complessiva avrebbe dovuto essere detratta un'area pari a 150 mq, destinata a verde privato.
Hanno, inoltre, affermato in via generica che, anche tenendo conto dell'intervenuta operazione di incorporazione, la cubatura complessivamente disponibile risultava già interamente utilizzata, senza tuttavia offrire specifiche allegazioni né produrre documentazione idonea a comprovare la sussistenza di un'eccedenza volumetrica residua.
La censura sollevata dagli appellanti in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, nella parte in cui si assume che la stessa non avrebbe accertato i valori contestati,
18
risulta infondata.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, grava sugli attori che agiscono in giudizio per il risarcimento del danno derivante da un illecito urbanistico l'onere di allegare compiutamente e provare la sussistenza della violazione lamentata. Nel caso di specie, gli appellanti non hanno assolto tale onere né sotto il profilo allegatorio né sotto quello probatorio,
omettendo in particolare di fornire un calcolo alternativo della cubatura disponibile fondato su dati oggettivi e verificabili. La
mera contestazione dei dati utilizzati per il calcolo – quali la superficie del terreno ovvero la cubatura già realizzata – si limita a prospettare un dubbio sulla correttezza dell'accertamento tecnico espletato, senza tuttavia introdurre elementi concretamente idonei a metterne in discussione l'attendibilità o a giustificare un rinnovato approfondimento istruttorio. In
assenza di specifiche allegazioni sul punto, ogni ulteriore accertamento si configurerebbe come meramente esplorativo e,
pertanto, inammissibile, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio sopperire alle carenze assertive e probatorie della parte,
secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. 6, 12/04/2019, n. 10373, Rv.
653459 - 01).
Alla luce della documentazione in atti, il primo giudice ha quindi correttamente ritenuto che la cubatura realizzata sulla p.ed. 771,
pari a 1.250,39 mc, risulti conforme all'indice volumetrico di
19
zona (1,70 m³/m²) applicato su una superficie edificabile residua di 763 mq (913 mq – 150 mq di verde privato), corrispondente ad una volumetria assentibile di 1.297,10 mc (763 m² *1,70 m³/m²).
Ne consegue che non risulta provata alcuna violazione della normativa urbanistica vigente, né alcuna eccedenza volumetrica rilevante ai fini risarcitori.
Infine, anche con riferimento all'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'ampliamento edilizio (2015) e l'avvenuta incorporazione del fondo (2016), con riferimento al quale è
effettivamente predicabile una violazione dell'indice di fabbricabilità con eccedenza volumetrica di 100 mq, nei termini prospettati dagli appellanti nel proprio atto di citazione, va confermato il rigetto della pretesa risarcitoria disposto con la sentenza gravata.
In particolare, gli appellanti non hanno specificamente impugnato la statuizione sul punto del primo giudice che ha ritenuto che l'intervenuta regolarizzazione della volumetria a seguito dell'incorporazione della p.ed. 337 nella p.ed. 771 ha determinato il venir meno della violazione e dell'ingiustizia del danno, con conseguente inconfigurabilità di un pregiudizio permanente consistente nella perdita di valore della proprietà
degli attori.
La sentenza impugnata va pertanto confermata nella parte in cui ha respinto le domande di riduzione in pristino e risarcitorie che necessariamente presuppongono l'accertamento di un illecito
20
urbanistico.
4. Va infine accolto il quinto e ultimo motivo di gravame,
con cui gli appellanti hanno censurato la statuizione del primo giudice in ordine alla liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui è stata riconosciuta la maggiorazione del compenso professionale in favore dei procuratori degli odierni convenuti, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, per l'utilizzo di tecniche informatiche idonee a facilitare la consultazione della documentazione depositata.
Risulta, infatti, dagli atti che i convenuti hanno effettivamente predisposto collegamenti ipertestuali ( ) per agevolare Email_1
l'accesso ai documenti allegati, inseriti nella comparsa di costituzione e risposta, nella terza memoria ex art. 183, comma
6, c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale, ma tale attività
ha riguardato un numero estremamente limitato di documenti (5
su 49).
L'apporto di detta attività si è dunque tradotto in una semplificazione solo marginale dell'esame del materiale istruttorio e non risulta idoneo a giustificare la maggiorazione nella misura massima del 30%, come invece riconosciuto dal primo giudice. Appare pertanto congruo rideterminare tale aumento nella misura del 5%, ferma restando, per il resto, la liquidazione delle spese di lite come operata in primo grado.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado gravano sugli appellanti soccombenti e
21
vengono liquidate in complessivi euro 12.154,00 (tab. n. 12 –
scaglione di valore: da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 –
valori medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, con riduzione del 50% per la fase istruttoria), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Non sussistono i presupposti per disporre la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55 del 2014, non risultando che gli appellanti abbiano fatto uso nel presente grado di giudizio di tecniche informatiche idonee a facilitare la consultazione della documentazione depositata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, , Controparte_2 Controparte_1 CP_4
, e
[...] Controparte_5 CP_6
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 746/2022,
pubblicata in data 27/07/2022, così provvede:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
1. condanna e , Parte_1 Parte_2
tra loro in solido, a rifondere a , Controparte_2
, , Controparte_1 Controparte_4
e le spese Controparte_5 CP_6
del primo grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 12.221,30, oltre 15% per spese
22
generali, IVA e CAP come per legge;
2. conferma per il resto la sentenza gravata;
3. condanna e Parte_1 Pt_2
, tra loro in solido, a rifondere a
[...] [...]
, , CP_2 Controparte_1 CP_4
, e
[...] Controparte_5 CP_6
le spese del presente grado di giudizio che si
[...]
liquidano nell'importo complessivo di euro 12.154,00,
oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
9.4.2025
La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
23