Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
19 aprile 2016
15 luglio 2016
24 giugno 2017
1 luglio 2023
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 150
- 1. La pubblicità dell’atto amministrativoMarcella Biondi · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2021
[…] La norma cita infatti la data della comunicazione ai sensi dell'art. 79 del previgente Codice dei Contratti Pubblici, la data della pubblicazione ai sensi dell'art. 66 del previgente Codice dei Contratti Pubblici, ed infine la conoscenza. […]
Leggi di più… - 2. Malfunzionamento del MEPA e riapertura dei termini della garaAccesso limitatoMarco Porcu · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2023
- 3. La PEC costituisce strumento legalmente idoneo a comunicare l’aggiudicazione di una gara d’appaltoDimt · https://www.dimt.it/ · 16 gennaio 2014
[…] L'articolo 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo stabilisce che il termine di trenta giorni per impugnare gli atti delle procedure di affidamento decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del Codice dei Contratti Pubblici; ovvero, dalla conoscenza – legale, ancorché non effettiva – dell'atto. […]
Leggi di più… - 4. TAR Lazio, sezione I, sentenza 30 giugno 2022, n. 8904https://www.eius.it/articoli/ · 13 luglio 2022
[…] Tale clausola sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 79, comma 2, del codice dei contratti pubblici, il quale impone, in caso di sopralluogo, la previsione di termini congrui e più lunghi di quelli minimi previsti dagli artt. 60 e ss. per la presentazione delle offerte. […]
Leggi di più… - 5. TAR Puglia, sezione III, sentenza 7 marzo 2023, n. 440https://www.eius.it/articoli/ · 13 marzo 2023
[…] L'interpretazione testuale e logica dell'art. 83, comma 8, e dell'art. 79, comma 2, del codice dei contratti pubblici induce a propendere per il secondo orientamento. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 31/07/2020, n. 3437Provvedimento: […] I. Violazione di legge. Contrarietà all'art. 1, comma 1 lett. l) e all'art. 9 comma 6 lett. a) del D.M. 226/2011. Violazione dei principi di concorrenza, par condicio, massima partecipazione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria. Violazione art. 79 del Codice. Violazione dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici.Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/10/2019, n. 12291Provvedimento: […] Ritenuto che la stazione appaltante, nel determinare la misura della proroga del termine per la presentazione delle offerte abbia correttamente applicato l'articolo 79 del codice dei contratti pubblici che, al comma 3, dispone che “le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte… se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara” e al comma 4 prevede che “la durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche”; […]Leggi di più...
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- 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/05/2019, n. 436Provvedimento: […] Con l'unico motivo, il ricorrente ha invocato la violazione dell'art. 79 del codice dei contratti pubblici, evidenziando come la proroga in questione non rientri nei casi di cui al co. 3 e 4 di tale disposizione.Leggi di più...
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- 5. TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/06/2016, n. 2863Provvedimento: […] Per costante giurisprudenza anche di questo Tribunale, l'eventuale violazione dell'art. 79, Codice dei contratti pubblici, per la mancata comunicazione dell'aggiudicazione della gara d'appalto, rileva ai soli fini della determinazione della tempestività dell'impugnazione, laddove abbia determinato una non piena conoscenza del contenuto degli atti di gara, ma non incide sulla legittimità dell'affidamento (T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 29 aprile 2015, n. 2435).Leggi di più...
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- art. 79 del d.lgs. 163/2006·
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- subentro nell'esecuzione del contratto·
- art. 121 e 122 del c.p.a.