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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4035/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIUSEPPE M.F. RAPISARDA. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: P_ C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. MARIA CRISTINA TULLI. C.F._3
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n.97/2020 con cui il BU ordinario di Civitavecchia ha accolto la domanda attrice dichiarando lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montalto di Castro, via delle
Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, ha assegnato la piena proprietà dell'immobile a P_ nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_2 ha condannato e a versare a la somma di euro P_ Controparte_2 Parte_1
82.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
ha condannato Pt_1
al pagamento della somma di euro 31.495,88 dal 18 aprile 2007 alla data della sentenza
[...]
a e quale indennità di occupazione;
ha rigettato le domande P_ Controparte_2 riconvenzionali proposte da e ha condannato al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese del giudizio sostenute da e liquidate in euro 13.430 oltre P_ Controparte_2 rimborso spese generali, IVA e CPA.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
1 «Con atto di citazione notificato il 18.4.2007, e convenivano P_ Controparte_2 in giudizio avanti codesto BU , per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_1 domande:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reijectis, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione riguardante l'immobile indiviso sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, attualmente di proprietà per 2/4 degli attori e per 2/4 di , con individuazione di due quote e cioè della metà indivisa Parte_1 appartenente ai coniugi e e della metà appartenente alla P_ Controparte_2 convenuta. Una volta individuate le porzioni esatte, si chiede che il Giudice, stante che una divisione fisica dell'immobile non è possibile perché se ne pregiudicherebbe il valore e la funzionalità, attribuisca l'intera proprietà o agli attori o alla convenuta, dietro il pagamento del relativo corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria. Con ordine alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari e Ufficio Territoriale del Catasto di provvedere alle relative trascrizioni e volturazioni. Si chiede altresì che il Giudice adito condanni la RA
al pagamento in favore degli attori della somma di euro 45.000,00 Parte_1
(Quarantacinquemila/00) a titolo di indennità di occupazione per il 45% dell'immobile che è stato goduto dalla stessa per l'intero da almeno 15 anni a questa parte. Il tutto con interessi legali come per Legge fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa”. Con comparsa di costituzione si costituiva che così concludeva: Parte_1
“Piaccia al BU, contrariis reiectis, rilevare in primo luogo la litispendenza;
nel merito respingere siccome infondata in fatto e in diritto ogni pretesa di parte attrice;
in via riconvenzionale dichiarare la proprietà della Sig.ra dell'appartamento sito in Parte_1
Montalto di Castro via delle Vele n. 21 distinto al NCEU del detto Comune al F. 72 particella
366 sub 2 Cat. A/3 in adempimento delle disposizioni del Sig. , alle intese CP_3 familiari e all'obbligazione assunta dagli attuali attori con la scrittura versata in atti;
in via riconvenzionale e in subordine dichiarare la proprietà della Sig.ra Parte_1 dell'appartamento innanzi indicato per acquisto fattone per usucapione ex art. 1158 c.c., in ambo le ipotesi con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione con esonero di responsabilità; in via riconvenzionale ed ancor più gradata condannare gli attori al pagamento dell'importo di euro 70.000,00 quale ristoro degli esborsi effettuati per migliorie, ristrutturazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via ancor più subordinata, nel caso di indivisibilità, assegnare l'immobile alla RA . In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”. All'udienza di prima comparizione del 9.10.2007 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e all'esito delle udienze del 15.7.2008, dell'11.11.2008 e del 9.1.2009, dopo il deposito di copia dell'atto di CTU e della comparsa di risposta relativi al giudizio inter partes allora pendente avanti il BU di Viterbo, non ammettendo le prove orali, disponeva CTU e rinviava al 5.6.2009 per il giuramento.
Espletata la CTU con i successivi chiarimenti richiesti dalle parti all'udienza del 23.1.2013 le parti concludevano e il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 16/17.05.2013 il Giudice, rilevato che la convenuta aveva Parte_1 proposto nel giudizio RG 930/2004 allora pendente inter partes avanti il BU di Viterbo domanda riconvenzionale volta a sentir condannare a trasferire gratuitamente P_ l'immobile di Montalto di Castro via delle Vele 21 per cui è causa, e ritenuto che la definizione della domanda riconvenzionale assumesse carattere pregiudiziale rispetto a quella della domanda di divisione, con il rischio di un contrasto di giudicati, sospendeva il processo ex art.
295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa pendente
2 avanti il BU di Viterbo già oggetto della sentenza di tale tribunale n.142/2010- r.g.
930/2004. Con sentenza della Corte di Appello di Roma n.5167/2013 veniva confermata la prima pronuncia. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello ma Parte_1 in data 30.11.2017, la Corte Suprema di Cassazione pronunciava la sentenza n.726-18 depositata il 15.01.2018, con cui rigettava il ricorso.
Pertanto, la sentenza n.142/2010 del BU di Viterbo è passata in giudicato. A seguito di ricorso ex art. 297 c.p.c. proposto dagli odierni attori, la causa veniva riassunta e il Giudice disponeva la prosecuzione per l'udienza del 9.5.2018, dove si costituiva per la parte convenuta l'Avv. Bruno Belli con comparsa di costituzione di nuovo difensore. All'udienza veniva dichiarata l'interruzione del giudizio avendo la parte convenuta dichiarato il decesso dell'Avv. Bruno Belli. La causa veniva nuovamente riassunta dagli attori e con comparsa depositata il 31.5.2019 si costituiva il nuovo difensore della convenuta e all'udienza dell'11.7.2019 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
2.-A sostegno della decisione, il BU ha così ragionato:
“Con l'atto introduttivo del giudizio e NZ di GA hanno chiesto in via P_ principale dichiarare lo scioglimento della comunione riguardante l'immobile indiviso sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, attualmente di proprietà per 2/4 degli attori e per 2/4 di con attribuzione dell'intera proprietà o agli attori o alla Parte_1 convenuta, dietro il pagamento del relativo corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria. L'immobile è stato acquistato dalle sorelle e , ciascuna al 50% , dal Parte_1 P_ signor , per atto pubblico di compravendita del 07.05.1981 a rogito del Persona_1
Notaio Dr. rep.4013-racc.1866, così come risulta anche dalla visura catastale Persona_2 allegata all'atto di citazione. La quota acquistata da , essendo questa coniugata P_ in regime di comunione dei beni, è andata per la metà al coniuge . Controparte_2
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale Parte_1
l'accertamento della sua proprietà esclusiva sul bene che in origine rientrava nell'asse ereditario di . CP_3
Il BU di Viterbo con la citata sentenza passata in giudicato ha escluso che il bene oggetto di causa rientrasse nell'asse ereditario di ed ha escluso la validità dell'atto CP_3 sottoscritto dall'attrice di rinuncia alla sua quota di proprietà sullo stesso bene P_ trattandosi di atto di disposizione di bene immobile stipulato senza il rispetto delle forme di cui all'art. 1350 c.c. Pertanto il bene è di proprietà delle due sorelle che l'avevano acquistato con atto del 7 Pt_1 maggio 1981. La quota di è in comunione con il marito . P_ Controparte_2
La convenuta ha anche proposto domanda di usucapione sul bene oggetto di Parte_1 causa sostenendo di aver occupato l'immobile uti dominus dal 1983, e dunque per oltre vent'anni al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, dapprima con il padre e la madre poi solo con la madre, e CP_3 Persona_3 successivamente da sola.
Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice emerge che gli attori hanno reiteratamente rivendicato la propria quota di proprietà del bene lamentando il comportamento arbitrario della convenuta (cfr. allegati al n. 5 alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. della parte attrice). Le prove per testi formulate dalla parte convenuta sono generiche e deve, pertanto, condividersi il provvedimento del giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle. La prova della usucapione della quota di proprietà dell'immobile di cui non si è già proprietari deve essere particolarmente rigorosa.
3 Infatti il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri comproprietari è tenuto a provare in giudizio, non solo il corpus, l'animus e la decorrenza del tempo, ma anche un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Ai fini dell'usucapione del bene comune non è, quindi, sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Le prove formulate dalla convenuta erano del tutto inidonee a tal fine e la documentazione prodotta dagli attori porta ad escludere che sia intervenuto un mutamento nel titolo del possesso.
Pertanto la domanda attrice deve essere accolta, deve disporsi lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3 ed avendo gli attori formulato domanda di assegnazione dell'immobile, non formulata dalla parte convenuta fino alla precisazione delle conclusioni, lo stesso deve essere assegnato agli attori dietro il versamento alla convenuta della somma di euro 82.000,00.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 dicembre 2017 n. 29094) in sede di divisione l'obbligo di corresponsione dei frutti ovvero degli interessi sul conguaglio decorre, quale conseguenza dell'effetto dichiarativo della divisione – non dal momento della domanda di divisione, ma dalla pronuncia giudiziale.
La parte attrice ha poi proposto domanda di condanna della RA al Parte_1 pagamento in favore degli attori della somma di euro 45.000,00 a titolo di indennità di occupazione. Gli attori hanno dedotto la circostanza che l'immobile sia stato utilizzato dalla convenuta in via esclusiva contro la loro volontà prima della introduzione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”. Nel caso in esame non vi è tale prova ed anzi nell'atto di citazione si legge che gli attori “altri comproprietari hanno deciso di non procedere al recupero forzoso del loro possesso per non aggravare la già tesa situazione familiare”; la domanda deve essere, quindi, accolta limitatamente al periodo di utilizzazione esclusiva del bene protrattosi per la durata del giudizio dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza. Indipendentemente dal motivo per il quale si è creata questa sorta di godimento esclusivo del bene in comune, gli altri comproprietari hanno infatti diritto ad avere da colui che abita
l'immobile un "risarcimento" per il mancato godimento della propria quota del bene dal momento in cui hanno richiesto l'utilizzazione comune che, in mancanza della prova di una richiesta precedente, deve identificarsi con la proposizione della domanda introduttiva del giudizio.
Il CTU ha determinato il canone annuo di locazione in euro 5684,75 pari ad euro 473,73 mensili per l'anno 2007, in euro 5406,75 per l'anno 2008, in euro 5340,00 per l'anno 2009. Utilizzando lo stesso criterio usato dal CTU (coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT) si
4 perviene alla somma di euro 5489,62 per l'anno 2011, alla somma di euro 5446,80 per l'anno 2012, alla somma di euro 5.361,36 per l'anno 2013, alla somma di euro 5.323,98 per l'anno 2014, alla somma di euro 5.366,60 per l'anno 2015, alla somma di euro 5.372,04 per l'anno 2016, alla somma di euro 5.366,70 per l'anno 2017, alla somma di euro 5.372,04 per l'anno 2018, alla somma di euro 5.356,02 per l'anno 2019. La somma complessiva relativa al canone di locazione per il periodo in esame ammonta quindi ad euro 62.991,75. La quota spettante agli attori è di euro 31.495,88. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute da Pt_1 per manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per migliorie e ristrutturazioni, pari
[...] ad euro 70.000,00 oltre interessi maturati dalla domanda, nonché le spese sostenute per tasse
e imposte interamente pagate dalla convenuta dal 1983 ad oggi deve rilevarsi come il CTU ha determinato in euro 19.642,00 tali costi mentre non è stata documentato il pagamento esclusivo dell'ICI da parte della convenuta. Tuttavia per le spese che il comproprietario asserisce essere state necessarie, il rimborso è disciplinato dall'art. 1110 cod. civ., secondo cui "Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso". La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato in merito che:
"L'articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito, gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere delle prove sia della trascuranza che della necessità dei lavori."
(Cass. 6 ottobre 2014 n. 20988; Cass. 9 settembre 2013, n. 20652).
Nel caso in esame la parte convenuta non ha adempiuto a tale onere probatorio. Le spese seguono la soccombenza.”
3.- La sentenza impugnata è stata oggetto di correzione su istanza delle parti come da verbale del 17.6.2020 Cron., procedimento R.G.1372/2017-1, per cui il BU di Civitavecchia:
“D I S P O N E che alla pag. 5 della sentenza n. 97/2020 del 17.01.2020 pubblicata il 22.01.2020 dopo le parole “Utilizzando lo stesso criterio usato dal CTU (coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT) si perviene” vengano aggiunte le parole “alla somma di euro 5436,12 per l'anno 2010”; che alla pag. 6 della sentenza la cifra di euro 62.991,75 sia sostituita dalla cifra di euro 68.427,87 e la cifra di euro 31.495,88 sia sostituita dalla cifra di euro 34.213,93; che alla pagina 7 della sentenza la data 13 marzo 1948 venga sostituita dalla data 15 ottobre 1945, la cifra di euro 31.495,88 sia sostituita dalla cifra di euro 34.213,93 e la data della sentenza 17 gennaio 2019 sia sostituita dalla data 17 gennaio 2020; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza”.
4.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
I. Assoluta contraddittorietà della motivazione sul punto della assegnazione a P_
e Di dell'immobile oggetto di giudizio. Nullità della sentenza impugnata. _2
Il BU avrebbe assegnato l'immobile agli odierni appellati sulla base della considerazione per cui la convenuta non avrebbe formulato la propria domanda di assegnazione Parte_1 dell'immobile fino alla precisazione delle conclusioni;
al contrario ella aveva richiesto, in via subordinata e nel caso di indivisibilità, l'assegnazione dell'immobile già nella comparsa di costituzione in primo grado, ribadite nella comparsa conclusionale.
5 Deduce inoltre che gli stessi appellati avevano manifestato la volontà di sciogliere la comunione chiedendo, solo in via alternativa, l'attribuzione dell'intera proprietà agli stessi o alla convenuta dietro il pagamento del corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria.
Assume che la richiesta di attribuzione dell'immobile sarebbe giustificata dal fatto che il bene sarebbe stato detenuto “uti dominus” sin dal 1981 per l'uso esclusivo della famiglia per le vacanze estive.
II. Erroneità e vizio della motivazione sul rigetto della domanda di usucapione formulata da . Parte_1
L'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure di rigetto la domanda di usucapione.
Il giudice avrebbe, al riguardo, negato che la casa sia stata occupata da uti dominus Parte_1 dal 1981 mentre dagli atti risulta che l'immobile è stato acquistato in data 7.5.1981 da entrambe ma goduto in via esclusiva da , tanto che in data 1.8.1983 acquistava Parte_1 P_ altro immobile sempre con denaro fornito dal padre (come da scrittura a firma di CP_3 del 13.6.1998), godendo di esso in via esclusiva.
[...]
Tale scrittura privata, mai contestata da controparte, vedrebbe impegnarsi a P_ trasferire a , a titolo gratuito, la propria quota del 50% dell'immobile, proprio perché la Pt_1 prima avrebbe preso consapevolezza del privilegio datole dal padre con tale donazione indiretta di denaro. I fatti di cui sopra sarebbero stati del tutto ignorati dal BU che avrebbe ritenuto anche che gli attori avevano “reiteratamente rivendicato la propria quota di proprietà del bene”, quando sarebbe comprovato, secondo l'appellante, che tali rivendicazioni sono successive al
2003 (quindi si sarebbe potuto ritenere comprovato il possesso continuato di per Parte_1 oltre 20 anni ai fini dell'acquisto per usucapione). La scrittura a firma di secondo P_
l'appellante dimostrerebbe, oltre al non uso dell'immobile, la volontà della stessa di cedere la quota di proprietà del bene a titolo gratuito a favore della sorella per cui l'ammissione delle prove orali richieste, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe chiarito la vicenda ed aiutato il tribunale decidere sul punto. Chiede, pertanto, anche ammettendo le prove orali dichiararsi l'appellante quale unica proprietaria dell'immobile per maturata usucapione ultraventennale.
5.- e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto P_ Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e in diritto non avendo l'appellante fornito alcuna prova valida del possesso utile all'acquisto per intervenuta usucapione secondo quanto previsto dall'art. 1158 del c.c., con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
6.- All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.12.2020, il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7.- In via pregiudiziale, si deve rilevare l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la ben nota ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che, nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17), ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
8.- Passando alla disamina dei motivi, appare pregiudiziale l'esame del secondo motivo di appello.
8.1.- Dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nn.142/2010 del BU di Viterbo che ha escluso che il bene oggetto di causa rientrasse nell'asse ereditario di
[...]
ed ha escluso la validità dell'atto sottoscritto dall'attrice di rinuncia alla CP_3 P_ sua quota di proprietà sullo stesso bene trattandosi di atto di disposizione di bene immobile stipulato senza il rispetto delle forme di cui all'art. 1350 c.c., ha rigettato la domanda di usucapione della quota indivisa di proprietà dei condividenti sulla base del rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di usucapione da parte del compossessore che qui si intende ribadire. Nell'odierno giudizio l'appellante non ha difatti dedotto, né tantomeno provato, di aver posto in essere atti di possesso univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Come la Suprema Corte ha già affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 3493 del 2024), infatti, lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a farlo ritenere funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Alla stregua di questo principio, la Corte di Cassazione ha, ad esempio, escluso l'usucapione con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (per tutte, Cass., Sez. 2, 20/9/2007, n. 19478; Cass., Sez. 2,
18/2/1999, n. 1367; Cass., Sez. 2, 27/7/1983, n. 5159). In proposito, è radicato orientamento della
Corte di legittimità quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2,
10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass.,
Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez.
2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315).
7 Con riguardo, poi, alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile ad usucapire, costituisce orientamento costante della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di comunione, non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un'interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l'art. 1102 cod. civ. pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere
"atti idonei a mutare il titolo del suo possesso" (cfr. Cass. 15.11.1973, n. 3045; Cass., Sez. 2,
12/4/2018, n. 9100, secondo cui non sono, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore;
in questi termini anche Cass., Sez. 2, 11/8/2005, n.
16841). Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso,
l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9/4/1990, n.
2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20/6/1996, n. 5687, secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
anche Cass., Sez.22, 29/5/2015, n. 11277 cit.), senza che sia sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (in tal senso Cass., Sez.
2, 8/4/2021, n. 9359, che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, ha escluso che costituisca prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre e che aveva iniziato a possedere animo proprio e a titolo di comproprietà, avesse continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità).
La Suprema Corte ha dunque compendiato i principi in materia «nel senso che la valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, che la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune» (Cass. n. 3493 del 2024).
Sulla base di queste premesse, le prove articolate dall'appellante – volte a riconoscere la permanenza per alcuni decenni nell'immobile per cui è causa e di essersi occupata della cura e della manutenzione dell'immobile nonché dell'astensione del comproprietario nell'uso del bene -
8 senza verificare in che modo quest'ultimo avesse manifestato in modo inequivoco di volere possedere in via esclusiva il bene, sì da trasformare il possesso uti condominus in possesso esclusivo, alla luce del rapporto di parentale e affinità tra i comproprietari non sono idonee a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione nel caso che ci occupa.
8.2.- É di contro fondato il primo motivo di gravame.
Al riguardo, ha addotto la contraddittorietà e l'erroneità della decisione impugnata Parte_1 la quale, in buona sostanza, non avrebbe tenuto conto della richiesta di attribuzione del bene immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione e, in particolare, anche delle domande degli stessi attori-appellati i quali avevano chiesto l'attribuzione del bene in via alternativa a loro stessi o alla parte convenuta in giudizio.
Il BU avrebbe, pertanto, illogicamente attribuito a piena proprietà del bene immobile agli attori e preferendo questi ultimo a chi in realtà aveva posseduto P_ Controparte_2
l'immobile per molti anni in quanto destinato ad alloggio estivo per sé e la propria famiglia.
La censura è fondata.
Anche a voler prescindere dalla formulazione della domanda di assegnazione nell'atto introduttivo e nelle comparse conclusionali, rileva questa Corte che detta domanda, attenendo alle modalità di scioglimento della comunione, non costituisce “novum”, e potrebbe comunque proporsi per la prima volta in appello (Cass. n. 14750 del 2016).
In considerazione della circostanza che l'assegnazione in proprietà a risponde alla Pt_1 situazione di fatto protrattasi del tempo, in quanto occupata per le vacanze estive, e dell'esistenza di una proprietà analoga in capo agli altri condividenti utilizzata per i medesimi fini, ritiene questa Corte che l'assegnazione a meglio risponda agli interessi dei Pt_1 condividenti, cristallizzati nell'assetto già esistente.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto di ad ottenere l'assegnazione dell'intera Parte_1 proprietà del bene e l'obbligo della medesima appellante di corrispondere agli altri comproprietari, il valore della quota dell'immobile nonché l'indennità di occupazione dovuta, oltre agli interessi.
Ne consegue che dovrà corrispondere a ciascuno degli appellati e Parte_1 P_ [...]
la somma di €.41.000,00, importo corrispondente al 50 % del valore di _2 proprietà dell'intera quota dovuta di €.82.000,00 determinata nel giudizio di primo grado e non contestata, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
dovrà, altresì, corrispondere a favore di ciascuno degli appellati e Parte_1 P_ [...]
la somma di Euro 17.106,97, quale importo corrispondente al valore _2 dell'indennità di occupazione dovuta di €.34.213,93, oltre gli interessi legali.
9.- La natura della controversia e l'esito dell'odierno gravame giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4035 del 2020, in parziale riforma della sentenza del BU di
Civitavecchia n. 97 del 2020, che per il resto conferma:
9 -) dichiara sciolta la comunione tra i condividenti e Parte_1 P_ _2
;
[...]
-) assegna la piena proprietà dell'immobile sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, a nata a [...] il [...]; Parte_1
-) determina il conguaglio in denaro a carico in euro 41.000,00 per e Parte_1 P_ in euro 41.000 per oltre gli interessi dalla data della presente sentenza al Controparte_2 saldo, subordinando al relativo pagamento l'assegnazione di cui al precedente capo di sentenza;
-) condanna a corrispondere a favore degli appellati e Parte_1 P_ _2
la somma di euro 17.106,97 a ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla presente
[...] sentenza al saldo;
-) compensa le spese di lite tra le parti;
-) manda alla Cancelleria di curare la trascrizione della presente sentenza ed autorizza il competente Conservatore del Registri Immobiliari a compiere le prescritte formalità, con esonero da responsabilità.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4035/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), con l'avv. GIUSEPPE M.F. RAPISARDA. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ) e (C.F.: P_ C.F._2 Controparte_2
), con l'avv. MARIA CRISTINA TULLI. C.F._3
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza Parte_1
n.97/2020 con cui il BU ordinario di Civitavecchia ha accolto la domanda attrice dichiarando lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montalto di Castro, via delle
Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, ha assegnato la piena proprietà dell'immobile a P_ nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Controparte_2 ha condannato e a versare a la somma di euro P_ Controparte_2 Parte_1
82.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;
ha condannato Pt_1
al pagamento della somma di euro 31.495,88 dal 18 aprile 2007 alla data della sentenza
[...]
a e quale indennità di occupazione;
ha rigettato le domande P_ Controparte_2 riconvenzionali proposte da e ha condannato al pagamento delle Parte_1 Parte_1 spese del giudizio sostenute da e liquidate in euro 13.430 oltre P_ Controparte_2 rimborso spese generali, IVA e CPA.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
1 «Con atto di citazione notificato il 18.4.2007, e convenivano P_ Controparte_2 in giudizio avanti codesto BU , per ivi sentire accogliere le seguenti Parte_1 domande:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reijectis, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, dichiarare lo scioglimento della comunione riguardante l'immobile indiviso sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, attualmente di proprietà per 2/4 degli attori e per 2/4 di , con individuazione di due quote e cioè della metà indivisa Parte_1 appartenente ai coniugi e e della metà appartenente alla P_ Controparte_2 convenuta. Una volta individuate le porzioni esatte, si chiede che il Giudice, stante che una divisione fisica dell'immobile non è possibile perché se ne pregiudicherebbe il valore e la funzionalità, attribuisca l'intera proprietà o agli attori o alla convenuta, dietro il pagamento del relativo corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria. Con ordine alla competente Conservatoria dei Registri immobiliari e Ufficio Territoriale del Catasto di provvedere alle relative trascrizioni e volturazioni. Si chiede altresì che il Giudice adito condanni la RA
al pagamento in favore degli attori della somma di euro 45.000,00 Parte_1
(Quarantacinquemila/00) a titolo di indennità di occupazione per il 45% dell'immobile che è stato goduto dalla stessa per l'intero da almeno 15 anni a questa parte. Il tutto con interessi legali come per Legge fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa”. Con comparsa di costituzione si costituiva che così concludeva: Parte_1
“Piaccia al BU, contrariis reiectis, rilevare in primo luogo la litispendenza;
nel merito respingere siccome infondata in fatto e in diritto ogni pretesa di parte attrice;
in via riconvenzionale dichiarare la proprietà della Sig.ra dell'appartamento sito in Parte_1
Montalto di Castro via delle Vele n. 21 distinto al NCEU del detto Comune al F. 72 particella
366 sub 2 Cat. A/3 in adempimento delle disposizioni del Sig. , alle intese CP_3 familiari e all'obbligazione assunta dagli attuali attori con la scrittura versata in atti;
in via riconvenzionale e in subordine dichiarare la proprietà della Sig.ra Parte_1 dell'appartamento innanzi indicato per acquisto fattone per usucapione ex art. 1158 c.c., in ambo le ipotesi con ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione con esonero di responsabilità; in via riconvenzionale ed ancor più gradata condannare gli attori al pagamento dell'importo di euro 70.000,00 quale ristoro degli esborsi effettuati per migliorie, ristrutturazioni e manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via ancor più subordinata, nel caso di indivisibilità, assegnare l'immobile alla RA . In Parte_1 ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”. All'udienza di prima comparizione del 9.10.2007 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., e all'esito delle udienze del 15.7.2008, dell'11.11.2008 e del 9.1.2009, dopo il deposito di copia dell'atto di CTU e della comparsa di risposta relativi al giudizio inter partes allora pendente avanti il BU di Viterbo, non ammettendo le prove orali, disponeva CTU e rinviava al 5.6.2009 per il giuramento.
Espletata la CTU con i successivi chiarimenti richiesti dalle parti all'udienza del 23.1.2013 le parti concludevano e il Giudice tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 16/17.05.2013 il Giudice, rilevato che la convenuta aveva Parte_1 proposto nel giudizio RG 930/2004 allora pendente inter partes avanti il BU di Viterbo domanda riconvenzionale volta a sentir condannare a trasferire gratuitamente P_ l'immobile di Montalto di Castro via delle Vele 21 per cui è causa, e ritenuto che la definizione della domanda riconvenzionale assumesse carattere pregiudiziale rispetto a quella della domanda di divisione, con il rischio di un contrasto di giudicati, sospendeva il processo ex art.
295 c.p.c. in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato della causa pendente
2 avanti il BU di Viterbo già oggetto della sentenza di tale tribunale n.142/2010- r.g.
930/2004. Con sentenza della Corte di Appello di Roma n.5167/2013 veniva confermata la prima pronuncia. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello ma Parte_1 in data 30.11.2017, la Corte Suprema di Cassazione pronunciava la sentenza n.726-18 depositata il 15.01.2018, con cui rigettava il ricorso.
Pertanto, la sentenza n.142/2010 del BU di Viterbo è passata in giudicato. A seguito di ricorso ex art. 297 c.p.c. proposto dagli odierni attori, la causa veniva riassunta e il Giudice disponeva la prosecuzione per l'udienza del 9.5.2018, dove si costituiva per la parte convenuta l'Avv. Bruno Belli con comparsa di costituzione di nuovo difensore. All'udienza veniva dichiarata l'interruzione del giudizio avendo la parte convenuta dichiarato il decesso dell'Avv. Bruno Belli. La causa veniva nuovamente riassunta dagli attori e con comparsa depositata il 31.5.2019 si costituiva il nuovo difensore della convenuta e all'udienza dell'11.7.2019 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
2.-A sostegno della decisione, il BU ha così ragionato:
“Con l'atto introduttivo del giudizio e NZ di GA hanno chiesto in via P_ principale dichiarare lo scioglimento della comunione riguardante l'immobile indiviso sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, attualmente di proprietà per 2/4 degli attori e per 2/4 di con attribuzione dell'intera proprietà o agli attori o alla Parte_1 convenuta, dietro il pagamento del relativo corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria. L'immobile è stato acquistato dalle sorelle e , ciascuna al 50% , dal Parte_1 P_ signor , per atto pubblico di compravendita del 07.05.1981 a rogito del Persona_1
Notaio Dr. rep.4013-racc.1866, così come risulta anche dalla visura catastale Persona_2 allegata all'atto di citazione. La quota acquistata da , essendo questa coniugata P_ in regime di comunione dei beni, è andata per la metà al coniuge . Controparte_2
La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale Parte_1
l'accertamento della sua proprietà esclusiva sul bene che in origine rientrava nell'asse ereditario di . CP_3
Il BU di Viterbo con la citata sentenza passata in giudicato ha escluso che il bene oggetto di causa rientrasse nell'asse ereditario di ed ha escluso la validità dell'atto CP_3 sottoscritto dall'attrice di rinuncia alla sua quota di proprietà sullo stesso bene P_ trattandosi di atto di disposizione di bene immobile stipulato senza il rispetto delle forme di cui all'art. 1350 c.c. Pertanto il bene è di proprietà delle due sorelle che l'avevano acquistato con atto del 7 Pt_1 maggio 1981. La quota di è in comunione con il marito . P_ Controparte_2
La convenuta ha anche proposto domanda di usucapione sul bene oggetto di Parte_1 causa sostenendo di aver occupato l'immobile uti dominus dal 1983, e dunque per oltre vent'anni al momento della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, dapprima con il padre e la madre poi solo con la madre, e CP_3 Persona_3 successivamente da sola.
Tuttavia dalla documentazione versata in atti dalla parte attrice emerge che gli attori hanno reiteratamente rivendicato la propria quota di proprietà del bene lamentando il comportamento arbitrario della convenuta (cfr. allegati al n. 5 alla memoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c. della parte attrice). Le prove per testi formulate dalla parte convenuta sono generiche e deve, pertanto, condividersi il provvedimento del giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle. La prova della usucapione della quota di proprietà dell'immobile di cui non si è già proprietari deve essere particolarmente rigorosa.
3 Infatti il comproprietario che intenda usucapire la quota degli altri comproprietari è tenuto a provare in giudizio, non solo il corpus, l'animus e la decorrenza del tempo, ma anche un quid pluris, ovvero di aver goduto della res attraverso un'attività incompatibile con il possesso altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. Ai fini dell'usucapione del bene comune non è, quindi, sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene, ma occorre dimostrare di aver sottratto il bene medesimo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione attraverso una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà.
Le prove formulate dalla convenuta erano del tutto inidonee a tal fine e la documentazione prodotta dagli attori porta ad escludere che sia intervenuto un mutamento nel titolo del possesso.
Pertanto la domanda attrice deve essere accolta, deve disporsi lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3 ed avendo gli attori formulato domanda di assegnazione dell'immobile, non formulata dalla parte convenuta fino alla precisazione delle conclusioni, lo stesso deve essere assegnato agli attori dietro il versamento alla convenuta della somma di euro 82.000,00.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 dicembre 2017 n. 29094) in sede di divisione l'obbligo di corresponsione dei frutti ovvero degli interessi sul conguaglio decorre, quale conseguenza dell'effetto dichiarativo della divisione – non dal momento della domanda di divisione, ma dalla pronuncia giudiziale.
La parte attrice ha poi proposto domanda di condanna della RA al Parte_1 pagamento in favore degli attori della somma di euro 45.000,00 a titolo di indennità di occupazione. Gli attori hanno dedotto la circostanza che l'immobile sia stato utilizzato dalla convenuta in via esclusiva contro la loro volontà prima della introduzione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”. Nel caso in esame non vi è tale prova ed anzi nell'atto di citazione si legge che gli attori “altri comproprietari hanno deciso di non procedere al recupero forzoso del loro possesso per non aggravare la già tesa situazione familiare”; la domanda deve essere, quindi, accolta limitatamente al periodo di utilizzazione esclusiva del bene protrattosi per la durata del giudizio dalla data della notifica dell'atto di citazione alla data della sentenza. Indipendentemente dal motivo per il quale si è creata questa sorta di godimento esclusivo del bene in comune, gli altri comproprietari hanno infatti diritto ad avere da colui che abita
l'immobile un "risarcimento" per il mancato godimento della propria quota del bene dal momento in cui hanno richiesto l'utilizzazione comune che, in mancanza della prova di una richiesta precedente, deve identificarsi con la proposizione della domanda introduttiva del giudizio.
Il CTU ha determinato il canone annuo di locazione in euro 5684,75 pari ad euro 473,73 mensili per l'anno 2007, in euro 5406,75 per l'anno 2008, in euro 5340,00 per l'anno 2009. Utilizzando lo stesso criterio usato dal CTU (coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT) si
4 perviene alla somma di euro 5489,62 per l'anno 2011, alla somma di euro 5446,80 per l'anno 2012, alla somma di euro 5.361,36 per l'anno 2013, alla somma di euro 5.323,98 per l'anno 2014, alla somma di euro 5.366,60 per l'anno 2015, alla somma di euro 5.372,04 per l'anno 2016, alla somma di euro 5.366,70 per l'anno 2017, alla somma di euro 5.372,04 per l'anno 2018, alla somma di euro 5.356,02 per l'anno 2019. La somma complessiva relativa al canone di locazione per il periodo in esame ammonta quindi ad euro 62.991,75. La quota spettante agli attori è di euro 31.495,88. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale di rimborso delle spese sostenute da Pt_1 per manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per migliorie e ristrutturazioni, pari
[...] ad euro 70.000,00 oltre interessi maturati dalla domanda, nonché le spese sostenute per tasse
e imposte interamente pagate dalla convenuta dal 1983 ad oggi deve rilevarsi come il CTU ha determinato in euro 19.642,00 tali costi mentre non è stata documentato il pagamento esclusivo dell'ICI da parte della convenuta. Tuttavia per le spese che il comproprietario asserisce essere state necessarie, il rimborso è disciplinato dall'art. 1110 cod. civ., secondo cui "Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso". La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato in merito che:
"L'articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito, gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere delle prove sia della trascuranza che della necessità dei lavori."
(Cass. 6 ottobre 2014 n. 20988; Cass. 9 settembre 2013, n. 20652).
Nel caso in esame la parte convenuta non ha adempiuto a tale onere probatorio. Le spese seguono la soccombenza.”
3.- La sentenza impugnata è stata oggetto di correzione su istanza delle parti come da verbale del 17.6.2020 Cron., procedimento R.G.1372/2017-1, per cui il BU di Civitavecchia:
“D I S P O N E che alla pag. 5 della sentenza n. 97/2020 del 17.01.2020 pubblicata il 22.01.2020 dopo le parole “Utilizzando lo stesso criterio usato dal CTU (coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT) si perviene” vengano aggiunte le parole “alla somma di euro 5436,12 per l'anno 2010”; che alla pag. 6 della sentenza la cifra di euro 62.991,75 sia sostituita dalla cifra di euro 68.427,87 e la cifra di euro 31.495,88 sia sostituita dalla cifra di euro 34.213,93; che alla pagina 7 della sentenza la data 13 marzo 1948 venga sostituita dalla data 15 ottobre 1945, la cifra di euro 31.495,88 sia sostituita dalla cifra di euro 34.213,93 e la data della sentenza 17 gennaio 2019 sia sostituita dalla data 17 gennaio 2020; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza”.
4.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
I. Assoluta contraddittorietà della motivazione sul punto della assegnazione a P_
e Di dell'immobile oggetto di giudizio. Nullità della sentenza impugnata. _2
Il BU avrebbe assegnato l'immobile agli odierni appellati sulla base della considerazione per cui la convenuta non avrebbe formulato la propria domanda di assegnazione Parte_1 dell'immobile fino alla precisazione delle conclusioni;
al contrario ella aveva richiesto, in via subordinata e nel caso di indivisibilità, l'assegnazione dell'immobile già nella comparsa di costituzione in primo grado, ribadite nella comparsa conclusionale.
5 Deduce inoltre che gli stessi appellati avevano manifestato la volontà di sciogliere la comunione chiedendo, solo in via alternativa, l'attribuzione dell'intera proprietà agli stessi o alla convenuta dietro il pagamento del corrispettivo stabilito nel corso dell'istruttoria.
Assume che la richiesta di attribuzione dell'immobile sarebbe giustificata dal fatto che il bene sarebbe stato detenuto “uti dominus” sin dal 1981 per l'uso esclusivo della famiglia per le vacanze estive.
II. Erroneità e vizio della motivazione sul rigetto della domanda di usucapione formulata da . Parte_1
L'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure di rigetto la domanda di usucapione.
Il giudice avrebbe, al riguardo, negato che la casa sia stata occupata da uti dominus Parte_1 dal 1981 mentre dagli atti risulta che l'immobile è stato acquistato in data 7.5.1981 da entrambe ma goduto in via esclusiva da , tanto che in data 1.8.1983 acquistava Parte_1 P_ altro immobile sempre con denaro fornito dal padre (come da scrittura a firma di CP_3 del 13.6.1998), godendo di esso in via esclusiva.
[...]
Tale scrittura privata, mai contestata da controparte, vedrebbe impegnarsi a P_ trasferire a , a titolo gratuito, la propria quota del 50% dell'immobile, proprio perché la Pt_1 prima avrebbe preso consapevolezza del privilegio datole dal padre con tale donazione indiretta di denaro. I fatti di cui sopra sarebbero stati del tutto ignorati dal BU che avrebbe ritenuto anche che gli attori avevano “reiteratamente rivendicato la propria quota di proprietà del bene”, quando sarebbe comprovato, secondo l'appellante, che tali rivendicazioni sono successive al
2003 (quindi si sarebbe potuto ritenere comprovato il possesso continuato di per Parte_1 oltre 20 anni ai fini dell'acquisto per usucapione). La scrittura a firma di secondo P_
l'appellante dimostrerebbe, oltre al non uso dell'immobile, la volontà della stessa di cedere la quota di proprietà del bene a titolo gratuito a favore della sorella per cui l'ammissione delle prove orali richieste, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe chiarito la vicenda ed aiutato il tribunale decidere sul punto. Chiede, pertanto, anche ammettendo le prove orali dichiararsi l'appellante quale unica proprietaria dell'immobile per maturata usucapione ultraventennale.
5.- e si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto P_ Controparte_2 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e in diritto non avendo l'appellante fornito alcuna prova valida del possesso utile all'acquisto per intervenuta usucapione secondo quanto previsto dall'art. 1158 del c.c., con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
6.- All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 23.12.2020, il collegio ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
7.- In via pregiudiziale, si deve rilevare l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, dovendosi, viceversa, ritenere i motivi di appello sufficientemente specifici e meritevoli di esame nel merito. In proposito occorre richiamare la ben nota ordinanza della Suprema Corte (Cass. ord. n. 13535/18) che, nel ribadire quanto già in precedenza affermato dalle sezioni Unite (Cass S U, n. 27199/17), ha rilevato come l'art. 342 c.p.c. (nel testo post riforma del 2012) deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
6 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
8.- Passando alla disamina dei motivi, appare pregiudiziale l'esame del secondo motivo di appello.
8.1.- Dopo aver dato atto del passaggio in giudicato della sentenza nn.142/2010 del BU di Viterbo che ha escluso che il bene oggetto di causa rientrasse nell'asse ereditario di
[...]
ed ha escluso la validità dell'atto sottoscritto dall'attrice di rinuncia alla CP_3 P_ sua quota di proprietà sullo stesso bene trattandosi di atto di disposizione di bene immobile stipulato senza il rispetto delle forme di cui all'art. 1350 c.c., ha rigettato la domanda di usucapione della quota indivisa di proprietà dei condividenti sulla base del rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di usucapione da parte del compossessore che qui si intende ribadire. Nell'odierno giudizio l'appellante non ha difatti dedotto, né tantomeno provato, di aver posto in essere atti di possesso univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
Come la Suprema Corte ha già affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 3493 del 2024), infatti, lo stato di fatto derivante dal godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a farlo ritenere funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui. Alla stregua di questo principio, la Corte di Cassazione ha, ad esempio, escluso l'usucapione con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell'altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (per tutte, Cass., Sez. 2, 20/9/2007, n. 19478; Cass., Sez. 2,
18/2/1999, n. 1367; Cass., Sez. 2, 27/7/1983, n. 5159). In proposito, è radicato orientamento della
Corte di legittimità quello secondo cui, nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., Sez. 2,
10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass.,
Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498), mentre il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez.
2, 29/5/2015, n. 11277; Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315).
7 Con riguardo, poi, alle modalità con le quali il compossesso può trasformarsi in possesso esclusivo utile ad usucapire, costituisce orientamento costante della Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di comunione, non è ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso né un'interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, giacché l'art. 1102 cod. civ. pone, in caso di compossesso, una deroga alla regola della interversio possessionis, intesa in senso propriamente tecnico, dato che il compossessore, se intende estendere il suo possesso esclusivo sul bene comune, non ha alcuna necessità di fare opposizione al diritto dei condomini, così come, invece, previsto nel caso di vera e propria interversio possessionis, ma può limitarsi a compiere
"atti idonei a mutare il titolo del suo possesso" (cfr. Cass. 15.11.1973, n. 3045; Cass., Sez. 2,
12/4/2018, n. 9100, secondo cui non sono, al riguardo, sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che comportano solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, siccome inidonei a dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore;
in questi termini anche Cass., Sez. 2, 11/8/2005, n.
16841). Ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione, è, invece, idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso,
l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e denoti, per altro verso, inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9/4/1990, n.
2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria, Cass. 20/6/1996, n. 5687, secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
anche Cass., Sez.22, 29/5/2015, n. 11277 cit.), senza che sia sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (in tal senso Cass., Sez.
2, 8/4/2021, n. 9359, che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, ha escluso che costituisca prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre e che aveva iniziato a possedere animo proprio e a titolo di comproprietà, avesse continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità).
La Suprema Corte ha dunque compendiato i principi in materia «nel senso che la valenza probatoria della durata della relazione di fatto col bene, pur potendo costituire elemento presuntivo della sussistenza del possesso, si affievolisce allorché si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, che la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, pur non richiedendo l'interversione nel possesso, postula comunque la sussistenza di una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da estrinsecare attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari della volontà di intendere possedere in via esclusiva, e che, a tal fine, non ha alcuna rilevanza l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune» (Cass. n. 3493 del 2024).
Sulla base di queste premesse, le prove articolate dall'appellante – volte a riconoscere la permanenza per alcuni decenni nell'immobile per cui è causa e di essersi occupata della cura e della manutenzione dell'immobile nonché dell'astensione del comproprietario nell'uso del bene -
8 senza verificare in che modo quest'ultimo avesse manifestato in modo inequivoco di volere possedere in via esclusiva il bene, sì da trasformare il possesso uti condominus in possesso esclusivo, alla luce del rapporto di parentale e affinità tra i comproprietari non sono idonee a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione nel caso che ci occupa.
8.2.- É di contro fondato il primo motivo di gravame.
Al riguardo, ha addotto la contraddittorietà e l'erroneità della decisione impugnata Parte_1 la quale, in buona sostanza, non avrebbe tenuto conto della richiesta di attribuzione del bene immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione e, in particolare, anche delle domande degli stessi attori-appellati i quali avevano chiesto l'attribuzione del bene in via alternativa a loro stessi o alla parte convenuta in giudizio.
Il BU avrebbe, pertanto, illogicamente attribuito a piena proprietà del bene immobile agli attori e preferendo questi ultimo a chi in realtà aveva posseduto P_ Controparte_2
l'immobile per molti anni in quanto destinato ad alloggio estivo per sé e la propria famiglia.
La censura è fondata.
Anche a voler prescindere dalla formulazione della domanda di assegnazione nell'atto introduttivo e nelle comparse conclusionali, rileva questa Corte che detta domanda, attenendo alle modalità di scioglimento della comunione, non costituisce “novum”, e potrebbe comunque proporsi per la prima volta in appello (Cass. n. 14750 del 2016).
In considerazione della circostanza che l'assegnazione in proprietà a risponde alla Pt_1 situazione di fatto protrattasi del tempo, in quanto occupata per le vacanze estive, e dell'esistenza di una proprietà analoga in capo agli altri condividenti utilizzata per i medesimi fini, ritiene questa Corte che l'assegnazione a meglio risponda agli interessi dei Pt_1 condividenti, cristallizzati nell'assetto già esistente.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto di ad ottenere l'assegnazione dell'intera Parte_1 proprietà del bene e l'obbligo della medesima appellante di corrispondere agli altri comproprietari, il valore della quota dell'immobile nonché l'indennità di occupazione dovuta, oltre agli interessi.
Ne consegue che dovrà corrispondere a ciascuno degli appellati e Parte_1 P_ [...]
la somma di €.41.000,00, importo corrispondente al 50 % del valore di _2 proprietà dell'intera quota dovuta di €.82.000,00 determinata nel giudizio di primo grado e non contestata, oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
dovrà, altresì, corrispondere a favore di ciascuno degli appellati e Parte_1 P_ [...]
la somma di Euro 17.106,97, quale importo corrispondente al valore _2 dell'indennità di occupazione dovuta di €.34.213,93, oltre gli interessi legali.
9.- La natura della controversia e l'esito dell'odierno gravame giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4035 del 2020, in parziale riforma della sentenza del BU di
Civitavecchia n. 97 del 2020, che per il resto conferma:
9 -) dichiara sciolta la comunione tra i condividenti e Parte_1 P_ _2
;
[...]
-) assegna la piena proprietà dell'immobile sito in Montalto di Castro, via delle Vele n. 21, distinto al N.C.E.U. del Comune di Montalto di Castro, distinto al Foglio 72, particella n. 366 sub 2 categ. A/3, a nata a [...] il [...]; Parte_1
-) determina il conguaglio in denaro a carico in euro 41.000,00 per e Parte_1 P_ in euro 41.000 per oltre gli interessi dalla data della presente sentenza al Controparte_2 saldo, subordinando al relativo pagamento l'assegnazione di cui al precedente capo di sentenza;
-) condanna a corrispondere a favore degli appellati e Parte_1 P_ _2
la somma di euro 17.106,97 a ciascuno di essi, oltre interessi legali dalla presente
[...] sentenza al saldo;
-) compensa le spese di lite tra le parti;
-) manda alla Cancelleria di curare la trascrizione della presente sentenza ed autorizza il competente Conservatore del Registri Immobiliari a compiere le prescritte formalità, con esonero da responsabilità.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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