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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 567/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 567/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via G. Verdi n. 18, presso e nello studio dell'avv. Roberto Colagrande del foro di
L'Aquila il quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e TE difesa dagli avv.ti Concetta Sorrentino, Antonio Boccaccino, Paola Ranieri, Giovanni
Desideri e Enzo Paolini tutti del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA , in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila nei cui uffici domicilia ope legis in via Buccio da RA (complesso monumentale “S. Domenico”)
APPELLATA
in persona del presidente del Controparte_3 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Vico della Luna n. 7, presso e nello studio dell'avv. Sergio Menna il quale la rappresenta e difende in forza di procura del 2.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA con socio unico, in persona del presidente del consiglio di CP_4 amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Mauro Ruffolo del foro di Cosenza con domicilio digitale Email_1 giusta procura del 31.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 777/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
13.12.2023 – cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante : Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- In via principale, accogliere il proposto appello per tutti i motivi esplicitati e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte;
- Sempre in via principale, respingere le argomentazioni e conclusioni rassegnate dalle controparti processuali siccome inammissibili e, comunque, destituite di fondamento fattuale e giuridico;
- Ancora in via principale, accogliere l'istanza di restituzione articolata in calce al medesimo atto di appello dando atto dei versamenti nel frattempo intervenuti, come da allegata documentazione.
Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con il riconoscimento delle spese generali nonché del diritto alla refusione degli esborsi anticipati”. Per l'appellata – appellante incidentale nonché appellante incidentale in via condizionata
TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, rigettare l'appello promosso dalla in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Voglia, altresì, la Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
a parziale modifica della impugnata Sentenza n. 777/23, accertare e TE dichiarare il diritto dell'odierna appellante agli interessi legali di mora ex art 4 e 5 dlgs
231/2002 anche in relazione all'anno 2008 e per l'effetto condannare la Parte_3 al pagamento della ulteriore somma di € 115.523,76 (di cui alla fattura n. 110/2 e alla
[...] fattura n. 61/1) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ai sensi dell'art 1284 comma 4 codice civile;
In ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dalla in Parte_2 punto alla sussistenza della legittimazione passiva della e/o della , Controparte_2 CP_3 voglia la Corte di appello adita, a modifica della impugnata Sentenza n. 777/23, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, condannare la e/o la Controparte_2
in via esclusiva oppure in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva quota CP_3 di competenza, al pagamento della somma di € 395.541,07 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di interessi legali di mora ex dlgs 231/2002 sulle prestazioni degli anni 2006, 2007 e 2008 il tutto oltre interessi ai sensi dell'art 1284 comma
4 codice civile;
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare ogni e qualsivoglia pretesa azionata in appello nei confronti della , siccome inammissibile ovvero infondata;
con conferma Controparte_2 delle statuizioni rese dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila in favore di essa . In CP_2 ogni caso, in riproposizione della relativa questione siccome dichiarata assorbita dal primo
Giudice voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della . Con ogni Controparte_2 conseguenza in ordine alle spese”.
Per l'appellata – appellante incidentale in via condizionata
[...]
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigettare ogni qualsivoglia pretesa azionata in appello nei confronti della siccome inammissibile ovvero infondata, e CP_3 confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di L'Aquila n. 777/2023 pubblicata il 13.12.2023.
Nella denegata ipotesi di riforma – anche parziale- della sentenza gravata nei confronti della
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila dare in ingresso alla qui spiegata CP_3 domanda di appello incidentale condizionato e, per l'effetto, scrutinate le ragioni sostenute in primo grado dalla odierna deducente, così provvedere:
- preliminarmente dichiarare la prescrizione del credito per cui è causa nei confronti della
CP_3
- nel merito dare ingresso alle conclusioni rassegnate in primo grado dalla CP_3 che qui abbiansi per integralmente trascritte ed estese – per quanto possa occorrere – a tutte le parti in causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per l'appellata on socio unico: CP_4
“Voglia la Corte D'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dall' Parte_4
e, per l 'effetto, confermare l 'impugnata Sentenza.
In via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, TE voglia l' adita Corte D 'appello condannare l , la Parte_4
e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore della deducente Controparte_2 CP_3
e per le causali di cui in narrativa (interessi di mora sulle somme pagate in ritardo), CP_4 della complessiva somma di € 395.541,07 ,, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c..
Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3194/2019 promosso dalla contro Parte_5 [...] con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 561/2019 (con il quale le era stato CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 395.541,07 a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 oltre accessori e spese di procedura in favore della , giudizio dell'ambito TE del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione TE
e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della e della (poi CP_3 Controparte_2 costituitesi in giudizio con richiesta di rigetto della domanda avanzata nei loro confronti), ed aveva spiegato intervento la il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1. Revoca Controparte_4 il decreto ingiuntivo del Tribunale di L'Aquila n. 561/2019 del 25/10/2019. 2. Accerta e dichiara il credito della nei confronti della TE [...]
, in misura di € 282.032,34 per interessi ex d.lgs. Controparte_5
231/2002 relativi al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 e nel 2007; per l'effetto, condanna la Controparte_5
a versare alla il predetto importo di € 282.032,34, oltre interessi di TE legge ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda.
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della 4. Dichiara la Controparte_3 prescrizione del credito per cui è causa nei confronti della Regione Abruzzo. 5.
Dichiara inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti di Controparte_2
6. Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale condizionata CP_4 proposta dalla 7. Compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_4 [...]
e .
8. Condanna CP_1 Controparte_5
a rifondere in favore della e della TE Controparte_2 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 Controparte_3 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9. Condanna la
a rifondere in favore della le spese di lite, che si Controparte_2 CP_4 liquidano in € 12.046,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Mauro Ruffolo.”
1.1 Il Tribunale in primo luogo procedeva ad una disamina dei fatti involti in giudizio, in primis di quelli posti a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio, con la quale
[...] aveva dedotto: - che la quale proprietaria e gestrice della CP_1 CP_4 [...]
della aveva eseguito, dal 2006 al 2008, prestazioni Controparte_6 Controparte_7 sanitarie di ricovero in regime di accreditamento con la , emettendo Controparte_2 regolari fatture pagate tuttavia in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel contratto e dal D.Lgs.
n. 231/2002; - che con atto sottoscritto il 21.06.2019, notificato il 29.07.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 85 del 20.07.2019, la le aveva ceduto i crediti vantati nei confronti CP_4 della e quest'ultima aveva omesso di corrisponderle gli Parte_6 importi relativi agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate dal 2006 al 2008 per cui, sulla base di tali prospettazioni, il Tribunale di
L'Aquila aveva emesso il richiamato decreto ingiuntivo n. 561/2019. Parte 1.2 Dava poi atto che con l'atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo la aveva dedotto: - la carenza di legittimazione attiva della per gli anni 2006-2007, TE per non essere stato l'atto di cessione approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 13 del contratto regolante le prestazioni sanitarie nel biennio 2006-2007; - per l'anno 2008,
l'inesigibilità degli interessi a causa della mancata sottoscrizione di un contratto relativo a detta annualità; - in ogni caso la non imputabilità dell'inadempimento, scaturente dai controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate effettuati da - l'erroneità del calcolo della CP_3 decorrenza degli interessi;
- l'erroneità della base di calcolo degli interessi effettuato senza considerare la decurtazione del 10% dei compensi prevista dalla normativa di settore.
Aveva pertanto concluso chiedendo dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 561/2019 per carenza delle condizioni di ammissibilità, nel merito revocarsi o annullarsi lo stesso per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione spiegata nei suoi confronti, l'insussistenza e comunque la inesigibilità, non liquidità e esorbitanza del credito dalla opposta vantato.
1.3 Dava ancora atto che si era costituita la contestando i motivi di TE
Parte opposizione della formulando istanza di chiamata in causa dei terzi Controparte_2
e nonché concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la CP_3
Parte condanna della opponente, della e della , in solido CP_3 Controparte_2 ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento della somma di cui al richiamato provvedimento monitorio.
1.4 Dava altresì atto che si erano costituite in giudizio le parti terze chiamate, deducendo: la - la propria carenza di legittimazione passiva;
- il difetto di legittimazione CP_3 attiva della con riferimento agli anni 2006-2007; - l'inesigibilità dei crediti TE per interessi maturati sulle prestazioni del 2008, in mancanza di contratto relativo a detta annualità; - la prescrizione quinquennale del credito per interessi a norma dell'art. 2948 n.
4) c.c. e in ogni caso l'operatività della prescrizione decennale;
- nel merito, l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002 all'erogazione delle prestazioni sanitarie;
la CP_2
: - la carenza di legittimazione attiva della in relazione alle
[...] TE annualità 2006-2007; - la carenza di legittimazione passiva della per essere CP_2 soggetto estraneo al contratto e non tenuta al pagamento;
- la prescrizione quinquennale del credito per interessi a norma dell'art. 2948 n. 4) e in ogni caso l'operatività della prescrizione decennale.
1.5. Dava infine atto che la era stata autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2 provvedendovi però tardivamente;
che tuttavia quest'ultima aveva CP_4 spiegato intervento volontario al fine di formulare domanda riconvenzionale subordinata per il riconoscimento, in suo favore, dei crediti de quibus nel caso in cui fosse stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva della chiedendo in ogni caso il TE rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla in Controparte_2 quanto infondata ed inammissibile, nonché il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della la TE
Parte condanna della opponente, della e della , in solido, al CP_3 Controparte_2 pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
1.6 Ciò detto il Tribunale richiamava i principi che regolano, in materia di responsabilità contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova, rilevando altresì che le parti sono tenute a provare solo i fatti oggetto di specifica contestazione, potendosi altrimenti avvalere del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Alla luce di tale principio, riteneva che nel giudizio de quo i fatti incontestati fossero i seguenti: 1) aveva erogato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento CP_4 negli anni 2006-2008, emettendo regolari fatture e l'intera sorte capitale le era stata pagata;
2) per il 2006 e il 2007 le prestazioni erano state rese in conformità al contratto da essa sottoscritto con la , mentre per il 2008 nessun contratto era stato stipulato;
Controparte_2
3) i crediti per interessi derivanti dal tardivo pagamento delle fatture erano stati ceduti nel
2019 da alla ed erano ancora da pagare;
4) nessuna CP_4 TE contestazione era stata avanzata sulle singole poste di interessi oggetto del prospetto di calcolo allegato dalla ad eccezione di quanto esposto in generale sulla TE decorrenza degli stessi in relazione ai principi di appropriatezza.
Riteneva pertanto che dovessero ritenersi dimostrati i fatti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche se doveva valutarsi la portata estintiva o modificativa della Parte pretesa in ragione dei motivi di opposizione articolati dalla di cui il primo giudice confermava la legittimazione passiva, poiché i contratti in atti erano stati sottoscritti dalla Parte
in nome e per conto della effettiva beneficiaria delle prestazioni e Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento, effettuato, per suo conto, dalla CP_3
1.7. Considerava poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
Parte con riferimento alle annualità 2006-2007, non avendo la provato che CP_1 quest'ultima fosse a conoscenza del patto limitativo della cessione del credito di cui all'art. 13 del contratto de quo, il quale restringeva la circolazione del credito in assenza del consenso della , per cui non era ad essa opponibile, e la incedibilità del Controparte_2 credito non poteva essere sostenuta neanche in forza di specifiche norme di legge, poiché la cessione era avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione disciplinata, quale lex specialis, dalla legge n. 130/1999. Parimenti, riteneva infondata la contestazione formulata dalla terza chiamata Controparte_3 con riferimento all'applicabilità, nella specie, della disciplina dettata in tema di interessi previsti dal d. lgs. n. 231/2022- richiamando all'uopo arresti della Suprema Corte di cassazione che confermavano la legittimità dell'applicazione di tali interessi anche al rimborso delle prestazioni sanitarie a condizione che il diritto di credito fosse fondato sul contratto di cui all'art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992. Parte Alla luce di tali pronunce, riteneva tuttavia di accogliere la contestazione sollevata dalla in relazione agli interessi riferiti all'annualità 2008, proprio perché non vi era stata la sottoscrizione di un contratto ma neppure di accordi aventi i requisiti di forma e sostanza di cui al richiamato art. 8 quinquies. Parte 1.8 Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione dedotti dalla il giudice di prime cure riteneva priva di pregio la questione relativa all'erroneo calcolo della decorrenza degli interessi, rilevando che nella specie trovavano applicazione gli artt. 4 e 7 del D. Lgs.
231/2002 (i quali prevedono i termini di pagamento (il primo) e le nullità delle previsioni contrattuali che li derogano (il secondo)), atteso che tali termini non possono in ogni caso superare 60 giorni dall'emissione della fattura e che la aveva conteggiato TE gli interessi a decorrere dal 61esimo giorno.
Disattendeva, altresì, il rilievo relativo alla mancata decurtazione del 10% delle tariffe, rilevando come gli interessi fossero stati computati sulle somme effettivamente erogate e non su quelle fatturate, così come priva di riscontro probatorio era rimasta la doglianza Parte riferita alla imputabilità del ritardo nei pagamenti alla e non ad essa CP_3
1.9 Passando all'esame delle posizioni delle altre parti presenti nel giudizio, il Tribunale:
- riteneva inammissibile la domanda spiegata dalla nei confronti di Controparte_2 attesa la tardività della chiamata in causa del terzo, non sanata neppure CP_4 dall'intervento volontario di quest'ultima;
- riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_3
non essendo quest'ultima firmataria del contratto né titolare del rapporto sostanziale
[...] dedotto in giudizio;
- con riferimento alla , riteneva, alla luce del principio della ragione più Controparte_2 liquida, fondata l'eccezione di prescrizione.
1.10 In definitiva, decideva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma con condanna Parte sempre della al pagamento del credito per interessi limitatamente alle annualità 2006
e 2007. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale la Parte_7
, chiedendone la riforma sulla base di due motivi di gravame con i
[...] quali ha denunciato: 1) la carenza di legittimazione passiva della in Controparte_5 relazione all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria in relazione alle tempistiche di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati gli interessi di mora.
Contestualmente, l'appellante ha formulato istanza di restituzione degli importi versati in esecuzione della impugnata sentenza.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata TE contestando il gravame e formulando appello incidentale con enunciazione di due motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione di norme di legge. Sul diritto al riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/02 per le prestazioni erogate nell'anno 2008; 2) sulla condanna alle spese di lite;
nonché appello incidentale condizionato con enunciazione Parte di due motivi: 1) sulla legittimazione passiva della della e della;
2) CP_3 CP_2 sulla prescrizione del credito nei confronti della . Controparte_2
Si è altresì costituita la Controparte_3 resistendo al gravame e formulando appello incidentale (condizionato) con enunciazione di due motivi riferiti: 1) alla prescrizione del credito (interessi moratori) ex artt. 2946 e 2948
c.c.; 2) al difetto della legittimazione attiva di per insussistenza TE dell'asserita qualità di “cessionario” delle case di cura private – totale infondatezza e non opponibilità delle domande esperite nei confronti della per violazione delle CP_3 norme pattizie e per difetto di esistenza di copertura contrattuale – omessa notifica della cessione alla CP_3
Si sono infine costituite la e la con socio unico, Controparte_2 CP_4 chiedendo il rigetto del gravame per quanto loro attinente;
quest'ultima reiterando la richiesta -subordinata all'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte di condanna della della e della al Controparte_8 Controparte_2 CP_3 pagamento, in solido e in suo favore, della somma accertata a titolo di interessi.
4. All'esito dell'udienza del 5.11.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 7.11.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte 5. Ritiene il Collegio che l'appello principale proposto dalla sia meritevole di accoglimento, attesa la fondatezza (nei termini che saranno di seguito specificati) dei motivi di gravame proposti dall'appellante, i quali si prestano ad una trattazione congiunta.
5.1. Con il primo motivo di gravame parte appellante deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, richiamando quanto argomentato negli scritti del giudizio di primo grado, unitamente alla normativa applicabile ed ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ed indica quale soggetto legittimato la . Controparte_2
Con il secondo motivo di gravame invece l'appellante lamenta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle tempistiche di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati gli interessi di mora, che riconduce alla e alla FI.R.A. Controparte_2
S.p.A.
5.2. Ritiene il Collegio, nel solco motivazionale già tracciato nei precedenti di questa Corte territoriale, di richiamare innanzi tutto i principi normativi e giurisprudenziali di legittimità applicabili alla fattispecie.
5.2.1. Sul versante della legislazione nazionale, l'art. 1 comma 10 D.L. 324/93 (convertito in
L. 423/93) ha stabilito che “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Come noto, poi, nel 1999 l'assetto del servizio sanitario nazionale ha subito un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore del D.Lvo n. 299.
A livello, invece, di legislazione regionale, l'art. 38 L.R. (Abruzzo) n. 146/96 ha inizialmente previsto “Il servizio di tesoreria è affidato con apposita convenzione, a trattativa privata di norma per la durata di un quinquennio, ad uno o più Istituti di credito di notoria solidità, dotati di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio, in linea con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche, la convenzione dovrà individuare la banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell' e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e CP_5 gli impegni derivanti dalla convenzione”.
Da ultimo, l'art. 122 della L.R. 15/04, modificando la norma sopra citata ha previsto che “ Il comma 1 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:<<
1. Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, CP_5 alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali>>.
2. Il comma 2 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente: << Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale
e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria>>.
3. All'art. 38, titolo VI, della L.R.
n. 146/1996 è aggiunto il seguente comma: << Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei Controparte_3 confronti delle e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli CP_5 adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione>>.
4. E' individuato nella CP_3
l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile
[...] della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per Parte competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231/2002”.
5.2.2. Sul piano giurisprudenziale la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 - come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a
Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della
Regione Calabria)” (Cfr. Cass Civ, sez III, 21.11.2022 n. 34155). Ed ancora, sempre nella parte motiva ha precisato (così rigettando il ricorso alla sentenza con cui questa Corte
Territoriale, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riformato la sentenza di primo grado) “E' appena il caso di precisare che alla L.R. n. 146 del 1996 non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto”.
Un'ulteriore argomentazione spesa per fondare la decisione è stata (seppur con i limiti evidenti del sindacato del giudice di legittimità) la interpretazione della clausola del contratto intercorso tra la e la struttura privata. Controparte_5
Invero nella fattispecie esaminata, così come in quella che ci occupa, tale clausola deve individuarsi nell'art. 10 sulle modalità di fatturazione e pagamenti. Essa prevede Parte chiaramente l'invio alla ai soli fini contabili, alla o meglio e più Controparte_2 correttamente al Nucleo Ispettivo di controllo per la verifica della congruità delle prestazioni CP_ effettuate ed a come soggetto chiaramente preposto al pagamento.
Ancora più di recente, e sempre in ambito di Legittimità, è stato ribadito “ la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento, previsto dal D.Lgs. n.
502 del 1992, art. 8 e poi integrato dal L. n. 724 del 1994, art. 6, non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della , in relazione ad una convenzione ormai definitivamente CP_2 caducata per effetto del citato decreto legislativo , art. 8, comma 7, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della L. 28 dicembre
1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti (cfr. Cass., Sez. III,
19/11/2015, n. 23657; 25/01/2011, n. 1740; Cass., Sez. I, 6/08/ 2014, n. 17711). Rilevato che i contratti stipulati dalla ricorrente con la Regione erano privi dei requisiti prescritti dall'art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, in quanto posti in essere senza l'osservanza del complesso iter amministrativo previsto dagli artt. 8, 8-ter e 8- quinquies del predetto decreto e della procedura standardizzata introdotta dalla delibera della Giunta regionale n.
753 del 2004, la Corte territoriale ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti della
Regione e della , aggiungendo che l'entrata in vigore della nuova disciplina aveva CP_3 determinato la caducazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, se non rinnovate con appositi provvedimenti. Non può condividersi l'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente, secondo cui le norme richiamate dalla sentenza impugnata non sono applicabili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti il regime di accreditamento definitivo, divenuto efficace a partire dall'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria 2007), e quindi inoperanti nel periodo di transizione dal regime di convenzionamento previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 a quello dell'accreditamento istituzionale introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 e ss.: in riferimento a tale periodo, disciplinato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, la prosecuzione dell'attività da parte delle strutture precedentemente convenzionate, nei confronti delle quali il D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 8, comma 7, aveva previsto la cessazione di tutti i rapporti a far data dal 30 giugno
1996, ha avuto infatti luogo in regime di accreditamento c.d. provvisorio, in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di confermare la perdurante operatività dei principi cui
s'ispira la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria con un espresso provvedimento di accreditamento e con un apposito accordo contrattuale
(cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/ 2018, n. 30917; 5/07/2018, n. 17588)” (cfr Cass Civ, sez I,
2.3.2023 n. 6300).
Nel prosieguo della motivazione si rileva ancora che “nell'ambito della , Controparte_2
l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale
24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a)
e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 10 Part gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ebbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative
(comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla
(comma 3), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo CP_3
Part sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4).
Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idonea a giustificare Part l'imputazione alla dell'obbligo di provvedere ai pagamenti di competenza delle cfr. CP_3
Cass., Sez. III, 21/11/2022, n. 34155), è entrata peraltro in vigore soltanto il 1 giugno 2004,
e non è quindi applicabile al periodo precedente, cui si riferiscono i corrispettivi delle Part prestazioni per le quali la sentenza impugnata ha confermato l'obbligo dell' i provvedere al pagamento. In riferimento al predetto periodo, trova invece applicazione il testo originario del medesimo art. 38, il quale non disponeva la confluenza in un unico soggetto delle Part obbligazioni facenti capo alle e dei flussi finanziari destinati all'effettuazione dei pagamenti, ma si limitava a disciplinare lo svolgimento del servizio di tesoreria delle singole Part prevedendone l'affidamento ad uno o più istituti di credito, e stabilendo che, in caso di affidamento a più istituti, la convenzione dovesse individuare la banca capofila, responsabile nei confronti dell'azienda e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione”.
5.3. I precedenti più recenti di questa Corte territoriale si sono rivelati aderenti a tale orientamento interpretativo, come già evidenziato da questa Corte nella pronuncia n.
914/2024 (che tali precedenti richiama).
In particolare, con la sentenza n. 1237 pubblicata il 19.09.2022, la Corte ha premesso che Parte
“si è più volte pronunciata sulla questione della legittimazione passiva delle in ordine ai crediti vantati dalle strutture private accreditate per le prestazioni effettuate in favore degli assistiti in forza dei contratti stipulati dalla . L'orientamento prevalente ha CP_2 riconosciuto la legittimazione passiva della sia sulla base delle previsioni contrattuali CP_3 sia della disciplina legislativa (vedi Corte d'Appello L'Aquila sentenze n. 326 del 2019, n.
197 del 2019, n. 29 del 2018, n. 1687 del 2017)”.
La Corte ha già in quelle occasioni “sottolineato che le disposizioni citate della legge regionale, così come le previsioni contrattuali, dovevano essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”, ente individuabile appunto nella La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la CP_3 disposizione di legge sopra indicata si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalle nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche Pt_8 successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali costituitesi in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti dai fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (vedi Cass. n. 18448 del 2007, Cass. n. 13333 del 2015,
Cass. n. 26959 del 2016, Cass. n. 17587 del 2018). La Corte d'appello ha evidenziato che
l'art. 38, comma 4, L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, così come modificato dall'art. 122 L.R.
Abruzzo n. 15 del 2004, attribuiva la “gestione finanziaria dei pagamenti” alla , la quale, CP_3
a seguito delle verifiche delle fatture e degli importi da erogare, dava le disposizione di Parte pagamento alla tesoreria della .
L'obbligo di pagamento in capo alla è stato individuato, nei casi esaminati in CP_3 precedenza dalla Corte, nel contratto stipulato dall'Ufficio Unico Acquisti della Regione, in particolare nell'art. 10, che stabiliva espressamente che le fatture fossero messe in pagamento “per conto della dalla nella sua qualità di Organismo di Pt_2 Controparte_3 monitoraggio e gestione finanziaria”, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 146 del 1996, conseguendone che “l'ente titolare della funzione centralizzata di erogazione dei pagamenti, Parte ai quali era tenuta ciascuna andava individuato, per legge e sulla scorta delle previsioni contrattuali, nella , alla quale, in virtù della disposizione legislativa sopra richiamata, CP_3 doveva essere riconosciuta la legittimazione passiva nell'azione” (ancora sent. Corte
d'appello L'Aquila, n. 1237/2022).
Ancora prima, la Corte ha ribadito la fermezza di tale tesi qualora sussista un valido contratto
“che ha dichiarato sussistente la legittimazione passiva della (causa CP_3 Controparte_9
, n. 1338/2011 R.G.; causa n.
[...] Parte_9
2086/2017 R.G.). Si era, in quella sede, osservato che la questione inerente la Parte legittimazione passiva della come proposta, attenesse alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 15759 del 10/07/2014). In tali casi, in ragione della funzione e delle competenze che all'epoca della stipula erano certamente assegnate alla dall'art. 38 della l.r. 146/1996, competenze in CP_3 materia di gestione finanziaria e centralizzata dei pagamenti, di monitoraggio finanziario della spesa, di smobilizzo dei crediti (funzioni qui confermate sussistenti fino a tutto il 2008 dalla stessa difesa della ), si era imposta la necessità di qualificare la stessa CP_3 CP_3 come soggetto obbligato in proprio ai pagamenti e non già con mere funzioni di
[...] tesoreria. In quella sede si osservò che le menzionate disposizioni di legge regionale, così come le previsioni di contratto, avrebbero dovuto essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 del d.l. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella l. 423/1993 che prevede espressamente che «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»; tale ente fu in quella occasione, per le ragioni di fatto esposte, individuato nella (Corte di appello di L'Aquila, sent. n. Controparte_3
1391/2019; sent. n. 272/2020).
5.4. Ne discende che per le prestazioni oggetto della controversia in esame va esclusa la legittimazione della rispetto alla richiesta di pagamento, sussistendo quella di Pt_10 [...] sicché l'appello principale deve trovare accoglimento, con conferma della revoca del CP_3
Pt_1 decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di non debenza da parte della appellante di alcuna somma.
Ne consegue la condanna dell'appellata a restituire alla appellante TE Pt_10 le somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
6. L'accoglimento dell'appello principale e la declaratoria di non debenza di alcuna somma Pt_1 da parte dell'appellante in favore di impone ora a questo Collegio di TE procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3 segnatamente del secondo motivo con il quale quest'ultima si duole del rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità in capo alla del credito per cui è causa. TE
L'esame di tale motivo di appello incidentale condizionato si impone in quanto l'appellata ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato con il quale, per TE
l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale svolto dalla in punto di sussistenza Pt_7 della legittimazione passiva della e/o della (evenienza Controparte_2 CP_3 quest'ultima poi verificatasi), chiede condannarsi e/o la “in via Controparte_2 CP_3 esclusiva oppure in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva quota di competenza, al pagamento della somma di € 395.541,07 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di interessi legali di mora ex dlgs 231/2002 sulle prestazioni degli anni
2006, 2007 e 2008 il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 codice civile”.
6.2 Il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto da è CP_3 fondato e va accolto, mentre il primo motivo di appello (con il quale viene riproposta l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla e non esaminata in CP_3 primo grado) verrà vagliato in sede di esame della domanda subordinata di pagamento diretto, proposta in primo grado (e riproposta nel presente grado) dalla CP_4
6.3. Come già evidenziato, ha agito in via monitoria al fine di ottenere il TE pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/02 per il ritardo nella corresponsione del compenso spettante alle case di Cura (di ) e (di , per le CP_6 CP_10 CP_7 Pt_3 prestazioni ambulatoriali effettuate per pazienti della Parte_11 nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, come da fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale posta creditoria è intervenuta la cessione in data 21.06.2019, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB) e in data 29 luglio 2019 notificata, a mezzo pec, alla . Parte_11
6.4. Va subito dato atto che di analoga questione questa Corte si è già occupata nell'ambito della causa di appello n. 241/2022 (definito con la sentenza, sopra richiamata, n. 914/2024)
6.4.1. In quella sede si è evidenziato che il punto di snodo della questione relativa al difetto di legittimazione attiva di (rectius della titolarità della situazione giuridica in capo a)
[...]
riguarda la incidenza della clausola contenuta all'art. 13 dei due contratti CP_1 sottoscritti nel marzo 2005 dalla con le case di cura Controparte_2 CP_6 CP_7 del seguente tenore: “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla , alla compente e alla Fira spa……La CP_2 Controparte_5 predetta cessione dovrà essere accettata dalla …..ai sensi e per gli effetti Controparte_2 degli articoli 69 e 70 Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
6.4.2. Si è dato atto che sulla questione la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass
29420/2023) ha ribadito i seguenti principi:
a) “Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 dispone che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento....Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio".
Il successivo art. 70 dispone che "Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F legge medesima".
A sua volta l'art. 9 allegato E dispone che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
b) “E' principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
(Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione,
l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola
(Cass. 2541/2007)”;
c) “E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”
6.4.3. Si è altresì rappresentato che in una vicenda sostanzialmente analoga la S.C.
(peraltro proprio pronunziandosi sul ricorso proposto ad una sentenza di questa Corte territoriale) ha chiarito ulteriormente che “….nel caso di specie, come la Corte stessa rileva, sono state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa di cui si è detto, posto che l'art. 13 del contratto del (Omissis), trascritto a pagina 34 del controricorso, prevede che "nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto relativamente all'anno (Omissis) nei limiti delle prestazioni verificate positivamente la struttura ha obbligo di notificare l'atto Parte di cessione alla La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale Parte della ai sensi e per gli effetti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 - 70".
Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con "assenso formale", così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione.
Ha errato pertanto la Corte di merito a ritenere che questo richiamo non comporti un
"aggravamento" della disciplina legale richiamata che non prevede(rebbe) formalità per
l'accettazione; le formalità sono imposte perché richiamando la normativa sulla contabilità di Stato le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la sola accettazione del debitore ceduto.
E sul punto è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto
(Cass. n. 27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022).” (cfr parte motiva Cass Civ 29420/23 già citata).
6.4.4. Ha ritenuto, in applicazione di tali principi, che nella specie in entrambi i contratti Parte prodotti fosse prevista la necessità della notifica non solo alla (incombente in effetti espletato), ma anche alla ed alla e, quanto alla prima, fosse Controparte_2 CP_3 stata prevista la necessità della sua accettazione.
6.4.5 Ha rilevato che il richiamo operato dalle parti, nell'ambito della loro autonomia, alla disciplina sulla contabilità dello Stato, inducesse a ritenere, in difetto di prova di accettazione della cessione da parte della , del difetto della legittimazione ed, in ogni caso, della CP_2 titolarità in capo alla della posizione giuridica fatta valere in giudizio. TE
6.5. Questo Collegio, dando continuità dal predetto indirizzo, ritiene che nel caso in esame, in difetto di prova dell'accettazione della cessione da parte della , debba pervenirsi CP_2 alla conclusione della inefficacia della cessione intervenuta tra e CP_4 CP_1
[...]
Né può ritenersi che nella specie il patto di cui all'art. 13 dei contratti che esclude la libera cedibilità del credito non sia opponibile, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., alla
[...]
sì da doversi pervenire al riconoscimento della sua legittimazione. CP_1
Va invero rilevato che è stata la stessa a produrre i contratti intercorsi fra TE
Parte la sua dante causa, la e la dimostrando così di averne la disponibilità Controparte_2
e di conoscerne il contenuto, non avendo neanche dedotto di esserne entrata in possesso successivamente alla stipula del contratto cessione, ferma restando la scarsa credibilità che un operatore professionale acquisti un credito ignorandone la fonte e la disciplina contrattuale (in tali esatti termini, relativamente ad analoga questione, si è pronunciato questo Collegio con la sentenza n. 223/2025 nell'ambito del giudizio di appello n. 204/2023).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, va accolto il motivo svolto da con CP_3 conseguente declaratoria del difetto di legittimazione attiva in capo a TE
7. Si può ora procedere all'esame dell'appello incidentale e dell'appello incidentale condizionato proposti da TE
7.1. Il dato assolutamente assorbente delle considerazioni svolte in sede di accoglimento dell'appello principale svolto dalla e del secondo motivo dell'appello incidentale Pt_10 proposto da conduce alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale CP_3 condizionato proposto dalla con riferimento alla posizione di TE CP_3
7.2. Quanto invece alla posizione della (che non ha proposto appello Controparte_2 incidentale avverso la decisione del Tribunale in punto di validità ed efficacia della cessione dei crediti operata da in favore di si rileva che il primo CP_4 TE giudice ha rigettato la domanda subordinata proposta da sul rilievo TE dirimente della prescrizione del relativo credito e che ha proposto appello TE incidentale condizionato avverso detta statuizione (secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto dalla lamentando l'erroneità della decisione del TE primo giudice laddove non ha riconosciuto che gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati Parte alla non avessero spiegato efficacia anche nei confronti della . CP_2 Il motivo in esame si rivela tuttavia infondato alla luce di quanto sopra chiarito in ordine al difetto di legittimazione passiva della rispetto alle pretese creditorie di Pt_10 CP_1 ed alla luce del rilievo che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al soggetto
[...] non debitore non può spiegare effetti nei confronti di altri soggetti che dovessero essere riconosciuti come effettivi debitori in giudizio.
7.3. Quanto invece ai due motivi dell'appello incidentale (non condizionato) formulati
[...] si rileva che l'accoglimento dell'appello principale proposto dalla ed il rigetto CP_1 Pt_10 dell'appello incidentale condizionato proposto da consentano di ritenere TE assorbito sia il primo motivo di gravame, sia il secondo motivo di gravame (dovendo il regolamento delle spese processuali, in caso di riforma della sentenza di primo grado, essere disposto dal giudice dell'appello in base all'esito definitivo del giudizio).
8. Va ora esaminata la richiesta formulata dalla sin dal primo grado di giudizio, CP_4 nel quale è intervenuta sia ad adiuvandum rispetto alla posizione di sia TE1 per proporre (in via subordinata e solo per l'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della Controparte_8 cessione dei crediti) richiesta di condanna diretta di , Parte_4 della e della , in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della Controparte_2 CP_3 somma di cui all'originario provvedimento monitorio per interessi di mora sugli importi pagati in ritardo.
8.1. Al riguardo -richiamato quanto sopra evidenziato in punto di difetto di legittimazione Parte passiva della e della in ordine alla richiesta di pagamento degli importi indicati CP_2 nel decreto ingiuntivo (per essere la legittimazione passiva riconoscibile in capo alla CP_3
, sicché la domanda proposta nei confronti di si rivela infondata- si
[...] Parte_12 rileva, quanto alla richiesta avanzata nei confronti della che il relativo credito CP_3 risulta prescritto.
8.2. Va subito disattesa l'eccezione sollevata da di inammissibilità di CP_3 riproposizione della domanda subordinata di pagamento spiegata da nei CP_4 confronti di essa deducente, rilevando per un verso la tardività di costituzione della CP_4 nel giudizio di appello e per altro verso la mancata proposizione da parte della predetta
[...] di appello incidentale.
8.2.1 Si premette che nel primo grado di giudizio la (che nel 2019 aveva CP_4 ceduto a il credito successivamente da questa azionato in via monitoria TE
Parte nei confronti della è intervenuta in data 30.04.2022 al fine di sostenere le ragioni di in subordine proponendo (per l'ipotesi di accoglimento della eccezione TE Parte sollevata dalla opponente di difetto di legittimazione attiva della per TE
Parte inefficacia/invalidità della cessione dei crediti) domanda nei confronti di
[...] di pagamento, in solido tra loro ed in favore di essa Parte_13 CP_4 del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
8.2.2. Tale domanda deve ritenersi tempestivamente proposta in primo grado in quanto l'intervento è avvenuto entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata dalla interveniente
(Cass. 31939/2019), “chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum;
né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio;
infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato di fatto in cui si trova, non può dedurre –ove sia già intervenuta la relativa preclusione- nuove prove e, di conseguenza non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”.
8.2.3. La domanda in argomento non è stata esaminata dal primo giudice, in quanto assorbita, sicché, in difetto di pronunce sul punto, privo di pregio si rivela il rilievo della secondo cui avrebbe dovuto proporre appello incidentale, CP_3 CP_4 dovendo al riguardo rilevarsi che nella specie trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 346 c.c.
Oltretutto la riproposizione della domanda nel presente grado è avvenuta con memoria di costituzione depositata in data 4.11.2024 a fronte della prima udienza di comparizione fissata per il giorno 5.11.2024, sicché la stessa risulta tempestiva alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, che, nella pronuncia n. 7940/2019, ha chiarito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi dalla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.) a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo
e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado. 8.3 Ciò detto si evidenzia che non ha proposto appello incidentale rispetto alla CP_4 decisione del primo giudice di dichiarazione di prescrizione del credito nei confronti della
, mentre la ha riproposto (peraltro svolgendo un non necessario CP_2 CP_3 appello incidentale) l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2946 e 2948 c.c. (vedi primo motivo appello incidentale . CP_12
8.3.1. La ha invero rilevato che la ha chiesto ed ottenuto il CP_3 TE decreto ingiuntivo poi opposto dalla per la complessiva somma di € 395.541,07, Pt_7 reclamando il diritto di esigere il pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati in relazione al ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie di ricovero rese dalla casa di Cura e negli anni 2006-2007-2008. CP_6 Controparte_7
Ha dato atto che il primo giudice ha già rigettato la pretesa relativa all'anno 2008.
Ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna richiesta in merito al pagamento delle prestazioni e tanto meno degli interessi moratori che, ove dovuti, dovrebbero considerarsi prescritti essendo decorsi oltre 11 anni dalla scadenza dell'ultima fattura.
8.3.2. Il Collegio, premesso che nella specie non trova applicazione la prescrizione quinquennale ma la prescrizione decennale ordinaria, già applicata con riferimento alla posizione della , rileva che in giudizio sono stati prodotti gli atti interruttivi Controparte_2
Parte nei soli confronti della appellante (da ultimo nel 2015) di cui l'appellata CP_1 ha anche dato prova dell'avvenuta ricezione a mezzo posta certificata;
tuttavia, atteso
[...] il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e la mancanza di diffide inviate alla CP_2
e alla in ogni caso deve ritenersi maturata la prescrizione del credito
[...] CP_3 nei confronti di queste ultime (quella della è stata dichiarata dal primo Controparte_2 giudice), non potendo spiegare effetti interruttivi nei confronti di queste ultime le diffide di pagamento inviate alla (che non è, per quanto sopra detto debitore solidale). Pt_10
8.4 Va da sé pertanto che la richiesta formulata dalla in via subordinata e CP_4 solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, di condanna della TE
, della e della al pagamento, in solido tra loro ed in Pt_7 Controparte_2 CP_3 suo favore, della somma di cui all'originario provvedimento monitorio per interessi di mora sugli importi pagati in ritardo non può trovare accoglimento, atteso il difetto di legittimazione passiva della e l'intervenuta prescrizione del credito (in assenza di atti interruttivi) nei Pt_10 confronti della e della Controparte_2 CP_3
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio l'appellata e l'appellata TE debbono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_4 lite in favore dell'appellante e delle appellate e , Pt_7 CP_3 Controparte_2 liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione, per il primo grado, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (attesa la ridotta attività istruttoria svolta) e riduzione, per la (che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti Controparte_2 conclusionali), della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50%; con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione e riduzione, per la
(che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti conclusionali), Controparte_2 della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50%.
10. Dal rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto dalla appellata CP_1 consegue inoltre, trattandosi di impugnazione incidentale e condizionata proposta in
[...] data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE, per le causali di cui in narrativa, l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto legittimazione passiva della
[...]
; Parte_14
2) ACCOGLIE, per le causali di cui in narrativa, l'appello incidentale condizionato formulato dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CP_3 dichiara il difetto di legittimazione attiva della TE
3) RIGETTA, per le causali di cui in narrativa, l'appello incidentale condizionato proposto da e dichiara assorbito quello incidentale;
TE
4) RIGETTA, per le causali di cui in narrativa, la domanda di pagamento formulata dalla
CP_4
5) CONDANNA e in solido tra loro, al TE CP_4 pagamento delle spese del primo e secondo grado in favore della di Pt_10 CP_3
e della che liquida: quanto al primo grado di giudizio: in
[...] Controparte_2 favore della;
in complessivi € 17.959,00, di cui Parte_14
€ 607,00 per esborsi ed € 17.352,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della Abruzzo in CP_2 complessivi € 14.170,00 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della in complessivi € CP_3
17.352,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio: in favore della
[...]
, in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a Parte_14 rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della in complessivi € 10.690,00 per competenze, oltre a rimborso Controparte_2 forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore di CP_3 in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6) CONDANNA alla restituzione, in favore della TE [...]
, degli importi da questa versati in esecuzione Parte_14 dell'impugnata sentenza, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quello della restituzione.
7) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per
[...]
l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 567/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, in persona del Parte_1 direttore generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
L'Aquila, Via G. Verdi n. 18, presso e nello studio dell'avv. Roberto Colagrande del foro di
L'Aquila il quale la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e TE difesa dagli avv.ti Concetta Sorrentino, Antonio Boccaccino, Paola Ranieri, Giovanni
Desideri e Enzo Paolini tutti del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Roma, Largo Arrigo VII n. 4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA , in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila nei cui uffici domicilia ope legis in via Buccio da RA (complesso monumentale “S. Domenico”)
APPELLATA
in persona del presidente del Controparte_3 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, Vico della Luna n. 7, presso e nello studio dell'avv. Sergio Menna il quale la rappresenta e difende in forza di procura del 2.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE IN VIA CONDIZIONATA con socio unico, in persona del presidente del consiglio di CP_4 amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Mauro Ruffolo del foro di Cosenza con domicilio digitale Email_1 giusta procura del 31.10.2024 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 777/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
13.12.2023 – cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti:
Per l' appellante : Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- In via principale, accogliere il proposto appello per tutti i motivi esplicitati e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte;
- Sempre in via principale, respingere le argomentazioni e conclusioni rassegnate dalle controparti processuali siccome inammissibili e, comunque, destituite di fondamento fattuale e giuridico;
- Ancora in via principale, accogliere l'istanza di restituzione articolata in calce al medesimo atto di appello dando atto dei versamenti nel frattempo intervenuti, come da allegata documentazione.
Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con il riconoscimento delle spese generali nonché del diritto alla refusione degli esborsi anticipati”. Per l'appellata – appellante incidentale nonché appellante incidentale in via condizionata
TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, rigettare l'appello promosso dalla in quanto infondato in Parte_2 fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
Voglia, altresì, la Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
a parziale modifica della impugnata Sentenza n. 777/23, accertare e TE dichiarare il diritto dell'odierna appellante agli interessi legali di mora ex art 4 e 5 dlgs
231/2002 anche in relazione all'anno 2008 e per l'effetto condannare la Parte_3 al pagamento della ulteriore somma di € 115.523,76 (di cui alla fattura n. 110/2 e alla
[...] fattura n. 61/1) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi ai sensi dell'art 1284 comma 4 codice civile;
In ipotesi di accoglimento dell'appello promosso dalla in Parte_2 punto alla sussistenza della legittimazione passiva della e/o della , Controparte_2 CP_3 voglia la Corte di appello adita, a modifica della impugnata Sentenza n. 777/23, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, condannare la e/o la Controparte_2
in via esclusiva oppure in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva quota CP_3 di competenza, al pagamento della somma di € 395.541,07 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di interessi legali di mora ex dlgs 231/2002 sulle prestazioni degli anni 2006, 2007 e 2008 il tutto oltre interessi ai sensi dell'art 1284 comma
4 codice civile;
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare ogni e qualsivoglia pretesa azionata in appello nei confronti della , siccome inammissibile ovvero infondata;
con conferma Controparte_2 delle statuizioni rese dalla sentenza del Tribunale di L'Aquila in favore di essa . In CP_2 ogni caso, in riproposizione della relativa questione siccome dichiarata assorbita dal primo
Giudice voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della . Con ogni Controparte_2 conseguenza in ordine alle spese”.
Per l'appellata – appellante incidentale in via condizionata
[...]
Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila rigettare ogni qualsivoglia pretesa azionata in appello nei confronti della siccome inammissibile ovvero infondata, e CP_3 confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di L'Aquila n. 777/2023 pubblicata il 13.12.2023.
Nella denegata ipotesi di riforma – anche parziale- della sentenza gravata nei confronti della
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila dare in ingresso alla qui spiegata CP_3 domanda di appello incidentale condizionato e, per l'effetto, scrutinate le ragioni sostenute in primo grado dalla odierna deducente, così provvedere:
- preliminarmente dichiarare la prescrizione del credito per cui è causa nei confronti della
CP_3
- nel merito dare ingresso alle conclusioni rassegnate in primo grado dalla CP_3 che qui abbiansi per integralmente trascritte ed estese – per quanto possa occorrere – a tutte le parti in causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per l'appellata on socio unico: CP_4
“Voglia la Corte D'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dall' Parte_4
e, per l 'effetto, confermare l 'impugnata Sentenza.
In via subordinata e solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, TE voglia l' adita Corte D 'appello condannare l , la Parte_4
e la , in solido tra loro, al pagamento, in favore della deducente Controparte_2 CP_3
e per le causali di cui in narrativa (interessi di mora sulle somme pagate in ritardo), CP_4 della complessiva somma di € 395.541,07 ,, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma c.c..
Vinte, in ogni caso, le spese tutte di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3194/2019 promosso dalla contro Parte_5 [...] con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 561/2019 (con il quale le era stato CP_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 395.541,07 a titolo di interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 oltre accessori e spese di procedura in favore della , giudizio dell'ambito TE del quale si era costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione TE
e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della e della (poi CP_3 Controparte_2 costituitesi in giudizio con richiesta di rigetto della domanda avanzata nei loro confronti), ed aveva spiegato intervento la il Tribunale di L'Aquila così statuiva: “1. Revoca Controparte_4 il decreto ingiuntivo del Tribunale di L'Aquila n. 561/2019 del 25/10/2019. 2. Accerta e dichiara il credito della nei confronti della TE [...]
, in misura di € 282.032,34 per interessi ex d.lgs. Controparte_5
231/2002 relativi al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel 2006 e nel 2007; per l'effetto, condanna la Controparte_5
a versare alla il predetto importo di € 282.032,34, oltre interessi di TE legge ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda.
3. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della 4. Dichiara la Controparte_3 prescrizione del credito per cui è causa nei confronti della Regione Abruzzo. 5.
Dichiara inammissibile la domanda proposta dalla nei confronti di Controparte_2
6. Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale condizionata CP_4 proposta dalla 7. Compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_4 [...]
e .
8. Condanna CP_1 Controparte_5
a rifondere in favore della e della TE Controparte_2 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 17.252,00 Controparte_3 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
9. Condanna la
a rifondere in favore della le spese di lite, che si Controparte_2 CP_4 liquidano in € 12.046,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Mauro Ruffolo.”
1.1 Il Tribunale in primo luogo procedeva ad una disamina dei fatti involti in giudizio, in primis di quelli posti a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio, con la quale
[...] aveva dedotto: - che la quale proprietaria e gestrice della CP_1 CP_4 [...]
della aveva eseguito, dal 2006 al 2008, prestazioni Controparte_6 Controparte_7 sanitarie di ricovero in regime di accreditamento con la , emettendo Controparte_2 regolari fatture pagate tuttavia in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel contratto e dal D.Lgs.
n. 231/2002; - che con atto sottoscritto il 21.06.2019, notificato il 29.07.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 85 del 20.07.2019, la le aveva ceduto i crediti vantati nei confronti CP_4 della e quest'ultima aveva omesso di corrisponderle gli Parte_6 importi relativi agli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture relative alle prestazioni sanitarie erogate dal 2006 al 2008 per cui, sulla base di tali prospettazioni, il Tribunale di
L'Aquila aveva emesso il richiamato decreto ingiuntivo n. 561/2019. Parte 1.2 Dava poi atto che con l'atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo la aveva dedotto: - la carenza di legittimazione attiva della per gli anni 2006-2007, TE per non essere stato l'atto di cessione approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 13 del contratto regolante le prestazioni sanitarie nel biennio 2006-2007; - per l'anno 2008,
l'inesigibilità degli interessi a causa della mancata sottoscrizione di un contratto relativo a detta annualità; - in ogni caso la non imputabilità dell'inadempimento, scaturente dai controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate effettuati da - l'erroneità del calcolo della CP_3 decorrenza degli interessi;
- l'erroneità della base di calcolo degli interessi effettuato senza considerare la decurtazione del 10% dei compensi prevista dalla normativa di settore.
Aveva pertanto concluso chiedendo dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 561/2019 per carenza delle condizioni di ammissibilità, nel merito revocarsi o annullarsi lo stesso per l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione spiegata nei suoi confronti, l'insussistenza e comunque la inesigibilità, non liquidità e esorbitanza del credito dalla opposta vantato.
1.3 Dava ancora atto che si era costituita la contestando i motivi di TE
Parte opposizione della formulando istanza di chiamata in causa dei terzi Controparte_2
e nonché concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la CP_3
Parte condanna della opponente, della e della , in solido CP_3 Controparte_2 ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento della somma di cui al richiamato provvedimento monitorio.
1.4 Dava altresì atto che si erano costituite in giudizio le parti terze chiamate, deducendo: la - la propria carenza di legittimazione passiva;
- il difetto di legittimazione CP_3 attiva della con riferimento agli anni 2006-2007; - l'inesigibilità dei crediti TE per interessi maturati sulle prestazioni del 2008, in mancanza di contratto relativo a detta annualità; - la prescrizione quinquennale del credito per interessi a norma dell'art. 2948 n.
4) c.c. e in ogni caso l'operatività della prescrizione decennale;
- nel merito, l'inapplicabilità degli interessi ex d.lgs. 231/2002 all'erogazione delle prestazioni sanitarie;
la CP_2
: - la carenza di legittimazione attiva della in relazione alle
[...] TE annualità 2006-2007; - la carenza di legittimazione passiva della per essere CP_2 soggetto estraneo al contratto e non tenuta al pagamento;
- la prescrizione quinquennale del credito per interessi a norma dell'art. 2948 n. 4) e in ogni caso l'operatività della prescrizione decennale.
1.5. Dava infine atto che la era stata autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2 provvedendovi però tardivamente;
che tuttavia quest'ultima aveva CP_4 spiegato intervento volontario al fine di formulare domanda riconvenzionale subordinata per il riconoscimento, in suo favore, dei crediti de quibus nel caso in cui fosse stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva della chiedendo in ogni caso il TE rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla in Controparte_2 quanto infondata ed inammissibile, nonché il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della la TE
Parte condanna della opponente, della e della , in solido, al CP_3 Controparte_2 pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.
1.6 Ciò detto il Tribunale richiamava i principi che regolano, in materia di responsabilità contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova, rilevando altresì che le parti sono tenute a provare solo i fatti oggetto di specifica contestazione, potendosi altrimenti avvalere del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..
Alla luce di tale principio, riteneva che nel giudizio de quo i fatti incontestati fossero i seguenti: 1) aveva erogato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento CP_4 negli anni 2006-2008, emettendo regolari fatture e l'intera sorte capitale le era stata pagata;
2) per il 2006 e il 2007 le prestazioni erano state rese in conformità al contratto da essa sottoscritto con la , mentre per il 2008 nessun contratto era stato stipulato;
Controparte_2
3) i crediti per interessi derivanti dal tardivo pagamento delle fatture erano stati ceduti nel
2019 da alla ed erano ancora da pagare;
4) nessuna CP_4 TE contestazione era stata avanzata sulle singole poste di interessi oggetto del prospetto di calcolo allegato dalla ad eccezione di quanto esposto in generale sulla TE decorrenza degli stessi in relazione ai principi di appropriatezza.
Riteneva pertanto che dovessero ritenersi dimostrati i fatti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche se doveva valutarsi la portata estintiva o modificativa della Parte pretesa in ragione dei motivi di opposizione articolati dalla di cui il primo giudice confermava la legittimazione passiva, poiché i contratti in atti erano stati sottoscritti dalla Parte
in nome e per conto della effettiva beneficiaria delle prestazioni e Controparte_2 soggetto tenuto al pagamento, effettuato, per suo conto, dalla CP_3
1.7. Considerava poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della
[...]
Parte con riferimento alle annualità 2006-2007, non avendo la provato che CP_1 quest'ultima fosse a conoscenza del patto limitativo della cessione del credito di cui all'art. 13 del contratto de quo, il quale restringeva la circolazione del credito in assenza del consenso della , per cui non era ad essa opponibile, e la incedibilità del Controparte_2 credito non poteva essere sostenuta neanche in forza di specifiche norme di legge, poiché la cessione era avvenuta nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione disciplinata, quale lex specialis, dalla legge n. 130/1999. Parimenti, riteneva infondata la contestazione formulata dalla terza chiamata Controparte_3 con riferimento all'applicabilità, nella specie, della disciplina dettata in tema di interessi previsti dal d. lgs. n. 231/2022- richiamando all'uopo arresti della Suprema Corte di cassazione che confermavano la legittimità dell'applicazione di tali interessi anche al rimborso delle prestazioni sanitarie a condizione che il diritto di credito fosse fondato sul contratto di cui all'art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992. Parte Alla luce di tali pronunce, riteneva tuttavia di accogliere la contestazione sollevata dalla in relazione agli interessi riferiti all'annualità 2008, proprio perché non vi era stata la sottoscrizione di un contratto ma neppure di accordi aventi i requisiti di forma e sostanza di cui al richiamato art. 8 quinquies. Parte 1.8 Proseguendo nella disamina dei motivi di opposizione dedotti dalla il giudice di prime cure riteneva priva di pregio la questione relativa all'erroneo calcolo della decorrenza degli interessi, rilevando che nella specie trovavano applicazione gli artt. 4 e 7 del D. Lgs.
231/2002 (i quali prevedono i termini di pagamento (il primo) e le nullità delle previsioni contrattuali che li derogano (il secondo)), atteso che tali termini non possono in ogni caso superare 60 giorni dall'emissione della fattura e che la aveva conteggiato TE gli interessi a decorrere dal 61esimo giorno.
Disattendeva, altresì, il rilievo relativo alla mancata decurtazione del 10% delle tariffe, rilevando come gli interessi fossero stati computati sulle somme effettivamente erogate e non su quelle fatturate, così come priva di riscontro probatorio era rimasta la doglianza Parte riferita alla imputabilità del ritardo nei pagamenti alla e non ad essa CP_3
1.9 Passando all'esame delle posizioni delle altre parti presenti nel giudizio, il Tribunale:
- riteneva inammissibile la domanda spiegata dalla nei confronti di Controparte_2 attesa la tardività della chiamata in causa del terzo, non sanata neppure CP_4 dall'intervento volontario di quest'ultima;
- riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_3
non essendo quest'ultima firmataria del contratto né titolare del rapporto sostanziale
[...] dedotto in giudizio;
- con riferimento alla , riteneva, alla luce del principio della ragione più Controparte_2 liquida, fondata l'eccezione di prescrizione.
1.10 In definitiva, decideva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma con condanna Parte sempre della al pagamento del credito per interessi limitatamente alle annualità 2006
e 2007. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale la Parte_7
, chiedendone la riforma sulla base di due motivi di gravame con i
[...] quali ha denunciato: 1) la carenza di legittimazione passiva della in Controparte_5 relazione all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria in relazione alle tempistiche di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati gli interessi di mora.
Contestualmente, l'appellante ha formulato istanza di restituzione degli importi versati in esecuzione della impugnata sentenza.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita l'appellata TE contestando il gravame e formulando appello incidentale con enunciazione di due motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione di norme di legge. Sul diritto al riconoscimento degli interessi ex d. lgs. 231/02 per le prestazioni erogate nell'anno 2008; 2) sulla condanna alle spese di lite;
nonché appello incidentale condizionato con enunciazione Parte di due motivi: 1) sulla legittimazione passiva della della e della;
2) CP_3 CP_2 sulla prescrizione del credito nei confronti della . Controparte_2
Si è altresì costituita la Controparte_3 resistendo al gravame e formulando appello incidentale (condizionato) con enunciazione di due motivi riferiti: 1) alla prescrizione del credito (interessi moratori) ex artt. 2946 e 2948
c.c.; 2) al difetto della legittimazione attiva di per insussistenza TE dell'asserita qualità di “cessionario” delle case di cura private – totale infondatezza e non opponibilità delle domande esperite nei confronti della per violazione delle CP_3 norme pattizie e per difetto di esistenza di copertura contrattuale – omessa notifica della cessione alla CP_3
Si sono infine costituite la e la con socio unico, Controparte_2 CP_4 chiedendo il rigetto del gravame per quanto loro attinente;
quest'ultima reiterando la richiesta -subordinata all'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva della Parte di condanna della della e della al Controparte_8 Controparte_2 CP_3 pagamento, in solido e in suo favore, della somma accertata a titolo di interessi.
4. All'esito dell'udienza del 5.11.2024 celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, giusta ordinanza del 7.11.2024, ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. Parte 5. Ritiene il Collegio che l'appello principale proposto dalla sia meritevole di accoglimento, attesa la fondatezza (nei termini che saranno di seguito specificati) dei motivi di gravame proposti dall'appellante, i quali si prestano ad una trattazione congiunta.
5.1. Con il primo motivo di gravame parte appellante deduce la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'obbligazione di pagamento degli interessi moratori, richiamando quanto argomentato negli scritti del giudizio di primo grado, unitamente alla normativa applicabile ed ai principi enunciati dalla Suprema Corte, ed indica quale soggetto legittimato la . Controparte_2
Con il secondo motivo di gravame invece l'appellante lamenta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle tempistiche di pagamento delle fatture sulle quali sono stati conteggiati gli interessi di mora, che riconduce alla e alla FI.R.A. Controparte_2
S.p.A.
5.2. Ritiene il Collegio, nel solco motivazionale già tracciato nei precedenti di questa Corte territoriale, di richiamare innanzi tutto i principi normativi e giurisprudenziali di legittimità applicabili alla fattispecie.
5.2.1. Sul versante della legislazione nazionale, l'art. 1 comma 10 D.L. 324/93 (convertito in
L. 423/93) ha stabilito che “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Come noto, poi, nel 1999 l'assetto del servizio sanitario nazionale ha subito un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore del D.Lvo n. 299.
A livello, invece, di legislazione regionale, l'art. 38 L.R. (Abruzzo) n. 146/96 ha inizialmente previsto “Il servizio di tesoreria è affidato con apposita convenzione, a trattativa privata di norma per la durata di un quinquennio, ad uno o più Istituti di credito di notoria solidità, dotati di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio, in linea con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche, la convenzione dovrà individuare la banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell' e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e CP_5 gli impegni derivanti dalla convenzione”.
Da ultimo, l'art. 122 della L.R. 15/04, modificando la norma sopra citata ha previsto che “ Il comma 1 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:<<
1. Le provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, CP_5 alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali>>.
2. Il comma 2 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente: << Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale
e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria>>.
3. All'art. 38, titolo VI, della L.R.
n. 146/1996 è aggiunto il seguente comma: << Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell'incarico alla affinché coordini l'attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei Controparte_3 confronti delle e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli CP_5 adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione>>.
4. E' individuato nella CP_3
l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale organismo è responsabile
[...] della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per Parte competenza alle singole In particolare assolve alle seguenti funzioni: 1) gestione finanziaria dei pagamenti;
2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n. 231/2002”.
5.2.2. Sul piano giurisprudenziale la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n. 13333/2015 - come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a
Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della
Regione Calabria)” (Cfr. Cass Civ, sez III, 21.11.2022 n. 34155). Ed ancora, sempre nella parte motiva ha precisato (così rigettando il ricorso alla sentenza con cui questa Corte
Territoriale, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riformato la sentenza di primo grado) “E' appena il caso di precisare che alla L.R. n. 146 del 1996 non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto”.
Un'ulteriore argomentazione spesa per fondare la decisione è stata (seppur con i limiti evidenti del sindacato del giudice di legittimità) la interpretazione della clausola del contratto intercorso tra la e la struttura privata. Controparte_5
Invero nella fattispecie esaminata, così come in quella che ci occupa, tale clausola deve individuarsi nell'art. 10 sulle modalità di fatturazione e pagamenti. Essa prevede Parte chiaramente l'invio alla ai soli fini contabili, alla o meglio e più Controparte_2 correttamente al Nucleo Ispettivo di controllo per la verifica della congruità delle prestazioni CP_ effettuate ed a come soggetto chiaramente preposto al pagamento.
Ancora più di recente, e sempre in ambito di Legittimità, è stato ribadito “ la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento, previsto dal D.Lgs. n.
502 del 1992, art. 8 e poi integrato dal L. n. 724 del 1994, art. 6, non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della , in relazione ad una convenzione ormai definitivamente CP_2 caducata per effetto del citato decreto legislativo , art. 8, comma 7, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della L. 28 dicembre
1995, n. 549), la cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti (cfr. Cass., Sez. III,
19/11/2015, n. 23657; 25/01/2011, n. 1740; Cass., Sez. I, 6/08/ 2014, n. 17711). Rilevato che i contratti stipulati dalla ricorrente con la Regione erano privi dei requisiti prescritti dall'art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, in quanto posti in essere senza l'osservanza del complesso iter amministrativo previsto dagli artt. 8, 8-ter e 8- quinquies del predetto decreto e della procedura standardizzata introdotta dalla delibera della Giunta regionale n.
753 del 2004, la Corte territoriale ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti della
Regione e della , aggiungendo che l'entrata in vigore della nuova disciplina aveva CP_3 determinato la caducazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, se non rinnovate con appositi provvedimenti. Non può condividersi l'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente, secondo cui le norme richiamate dalla sentenza impugnata non sono applicabili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti il regime di accreditamento definitivo, divenuto efficace a partire dall'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria 2007), e quindi inoperanti nel periodo di transizione dal regime di convenzionamento previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 a quello dell'accreditamento istituzionale introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 e ss.: in riferimento a tale periodo, disciplinato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, la prosecuzione dell'attività da parte delle strutture precedentemente convenzionate, nei confronti delle quali il D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 8, comma 7, aveva previsto la cessazione di tutti i rapporti a far data dal 30 giugno
1996, ha avuto infatti luogo in regime di accreditamento c.d. provvisorio, in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di confermare la perdurante operatività dei principi cui
s'ispira la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria con un espresso provvedimento di accreditamento e con un apposito accordo contrattuale
(cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/ 2018, n. 30917; 5/07/2018, n. 17588)” (cfr Cass Civ, sez I,
2.3.2023 n. 6300).
Nel prosieguo della motivazione si rileva ancora che “nell'ambito della , Controparte_2
l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale
24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a)
e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 10 Part gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle ebbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico-organizzative
(comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato alla
(comma 3), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo CP_3
Part sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4).
Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idonea a giustificare Part l'imputazione alla dell'obbligo di provvedere ai pagamenti di competenza delle cfr. CP_3
Cass., Sez. III, 21/11/2022, n. 34155), è entrata peraltro in vigore soltanto il 1 giugno 2004,
e non è quindi applicabile al periodo precedente, cui si riferiscono i corrispettivi delle Part prestazioni per le quali la sentenza impugnata ha confermato l'obbligo dell' i provvedere al pagamento. In riferimento al predetto periodo, trova invece applicazione il testo originario del medesimo art. 38, il quale non disponeva la confluenza in un unico soggetto delle Part obbligazioni facenti capo alle e dei flussi finanziari destinati all'effettuazione dei pagamenti, ma si limitava a disciplinare lo svolgimento del servizio di tesoreria delle singole Part prevedendone l'affidamento ad uno o più istituti di credito, e stabilendo che, in caso di affidamento a più istituti, la convenzione dovesse individuare la banca capofila, responsabile nei confronti dell'azienda e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione”.
5.3. I precedenti più recenti di questa Corte territoriale si sono rivelati aderenti a tale orientamento interpretativo, come già evidenziato da questa Corte nella pronuncia n.
914/2024 (che tali precedenti richiama).
In particolare, con la sentenza n. 1237 pubblicata il 19.09.2022, la Corte ha premesso che Parte
“si è più volte pronunciata sulla questione della legittimazione passiva delle in ordine ai crediti vantati dalle strutture private accreditate per le prestazioni effettuate in favore degli assistiti in forza dei contratti stipulati dalla . L'orientamento prevalente ha CP_2 riconosciuto la legittimazione passiva della sia sulla base delle previsioni contrattuali CP_3 sia della disciplina legislativa (vedi Corte d'Appello L'Aquila sentenze n. 326 del 2019, n.
197 del 2019, n. 29 del 2018, n. 1687 del 2017)”.
La Corte ha già in quelle occasioni “sottolineato che le disposizioni citate della legge regionale, così come le previsioni contrattuali, dovevano essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”, ente individuabile appunto nella La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la CP_3 disposizione di legge sopra indicata si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalle nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche Pt_8 successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali costituitesi in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti dai fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (vedi Cass. n. 18448 del 2007, Cass. n. 13333 del 2015,
Cass. n. 26959 del 2016, Cass. n. 17587 del 2018). La Corte d'appello ha evidenziato che
l'art. 38, comma 4, L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, così come modificato dall'art. 122 L.R.
Abruzzo n. 15 del 2004, attribuiva la “gestione finanziaria dei pagamenti” alla , la quale, CP_3
a seguito delle verifiche delle fatture e degli importi da erogare, dava le disposizione di Parte pagamento alla tesoreria della .
L'obbligo di pagamento in capo alla è stato individuato, nei casi esaminati in CP_3 precedenza dalla Corte, nel contratto stipulato dall'Ufficio Unico Acquisti della Regione, in particolare nell'art. 10, che stabiliva espressamente che le fatture fossero messe in pagamento “per conto della dalla nella sua qualità di Organismo di Pt_2 Controparte_3 monitoraggio e gestione finanziaria”, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 146 del 1996, conseguendone che “l'ente titolare della funzione centralizzata di erogazione dei pagamenti, Parte ai quali era tenuta ciascuna andava individuato, per legge e sulla scorta delle previsioni contrattuali, nella , alla quale, in virtù della disposizione legislativa sopra richiamata, CP_3 doveva essere riconosciuta la legittimazione passiva nell'azione” (ancora sent. Corte
d'appello L'Aquila, n. 1237/2022).
Ancora prima, la Corte ha ribadito la fermezza di tale tesi qualora sussista un valido contratto
“che ha dichiarato sussistente la legittimazione passiva della (causa CP_3 Controparte_9
, n. 1338/2011 R.G.; causa n.
[...] Parte_9
2086/2017 R.G.). Si era, in quella sede, osservato che la questione inerente la Parte legittimazione passiva della come proposta, attenesse alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 15759 del 10/07/2014). In tali casi, in ragione della funzione e delle competenze che all'epoca della stipula erano certamente assegnate alla dall'art. 38 della l.r. 146/1996, competenze in CP_3 materia di gestione finanziaria e centralizzata dei pagamenti, di monitoraggio finanziario della spesa, di smobilizzo dei crediti (funzioni qui confermate sussistenti fino a tutto il 2008 dalla stessa difesa della ), si era imposta la necessità di qualificare la stessa CP_3 CP_3 come soggetto obbligato in proprio ai pagamenti e non già con mere funzioni di
[...] tesoreria. In quella sede si osservò che le menzionate disposizioni di legge regionale, così come le previsioni di contratto, avrebbero dovuto essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 del d.l. 27 agosto 1993 n. 324 convertito nella l. 423/1993 che prevede espressamente che «nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»; tale ente fu in quella occasione, per le ragioni di fatto esposte, individuato nella (Corte di appello di L'Aquila, sent. n. Controparte_3
1391/2019; sent. n. 272/2020).
5.4. Ne discende che per le prestazioni oggetto della controversia in esame va esclusa la legittimazione della rispetto alla richiesta di pagamento, sussistendo quella di Pt_10 [...] sicché l'appello principale deve trovare accoglimento, con conferma della revoca del CP_3
Pt_1 decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di non debenza da parte della appellante di alcuna somma.
Ne consegue la condanna dell'appellata a restituire alla appellante TE Pt_10 le somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
6. L'accoglimento dell'appello principale e la declaratoria di non debenza di alcuna somma Pt_1 da parte dell'appellante in favore di impone ora a questo Collegio di TE procedere all'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dalla CP_3 segnatamente del secondo motivo con il quale quest'ultima si duole del rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità in capo alla del credito per cui è causa. TE
L'esame di tale motivo di appello incidentale condizionato si impone in quanto l'appellata ha a sua volta proposto appello incidentale condizionato con il quale, per TE
l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale svolto dalla in punto di sussistenza Pt_7 della legittimazione passiva della e/o della (evenienza Controparte_2 CP_3 quest'ultima poi verificatasi), chiede condannarsi e/o la “in via Controparte_2 CP_3 esclusiva oppure in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di rispettiva quota di competenza, al pagamento della somma di € 395.541,07 ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia a titolo di interessi legali di mora ex dlgs 231/2002 sulle prestazioni degli anni
2006, 2007 e 2008 il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 codice civile”.
6.2 Il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto da è CP_3 fondato e va accolto, mentre il primo motivo di appello (con il quale viene riproposta l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata dalla e non esaminata in CP_3 primo grado) verrà vagliato in sede di esame della domanda subordinata di pagamento diretto, proposta in primo grado (e riproposta nel presente grado) dalla CP_4
6.3. Come già evidenziato, ha agito in via monitoria al fine di ottenere il TE pagamento degli interessi ex D.L.gs n. 231/02 per il ritardo nella corresponsione del compenso spettante alle case di Cura (di ) e (di , per le CP_6 CP_10 CP_7 Pt_3 prestazioni ambulatoriali effettuate per pazienti della Parte_11 nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, come da fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Per tale posta creditoria è intervenuta la cessione in data 21.06.2019, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB) e in data 29 luglio 2019 notificata, a mezzo pec, alla . Parte_11
6.4. Va subito dato atto che di analoga questione questa Corte si è già occupata nell'ambito della causa di appello n. 241/2022 (definito con la sentenza, sopra richiamata, n. 914/2024)
6.4.1. In quella sede si è evidenziato che il punto di snodo della questione relativa al difetto di legittimazione attiva di (rectius della titolarità della situazione giuridica in capo a)
[...]
riguarda la incidenza della clausola contenuta all'art. 13 dei due contratti CP_1 sottoscritti nel marzo 2005 dalla con le case di cura Controparte_2 CP_6 CP_7 del seguente tenore: “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla , alla compente e alla Fira spa……La CP_2 Controparte_5 predetta cessione dovrà essere accettata dalla …..ai sensi e per gli effetti Controparte_2 degli articoli 69 e 70 Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
6.4.2. Si è dato atto che sulla questione la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass
29420/2023) ha ribadito i seguenti principi:
a) “Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 dispone che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento....Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio".
Il successivo art. 70 dispone che "Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo
1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F legge medesima".
A sua volta l'art. 9 allegato E dispone che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
b) “E' principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
(Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione,
l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola
(Cass. 2541/2007)”;
c) “E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)”
6.4.3. Si è altresì rappresentato che in una vicenda sostanzialmente analoga la S.C.
(peraltro proprio pronunziandosi sul ricorso proposto ad una sentenza di questa Corte territoriale) ha chiarito ulteriormente che “….nel caso di specie, come la Corte stessa rileva, sono state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa di cui si è detto, posto che l'art. 13 del contratto del (Omissis), trascritto a pagina 34 del controricorso, prevede che "nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto relativamente all'anno (Omissis) nei limiti delle prestazioni verificate positivamente la struttura ha obbligo di notificare l'atto Parte di cessione alla La cessione potrà essere accettata solo mediante assenso formale Parte della ai sensi e per gli effetti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 - 70".
Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con "assenso formale", così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione.
Ha errato pertanto la Corte di merito a ritenere che questo richiamo non comporti un
"aggravamento" della disciplina legale richiamata che non prevede(rebbe) formalità per
l'accettazione; le formalità sono imposte perché richiamando la normativa sulla contabilità di Stato le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la sola accettazione del debitore ceduto.
E sul punto è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto
(Cass. n. 27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite (Cass. 2091/2022).” (cfr parte motiva Cass Civ 29420/23 già citata).
6.4.4. Ha ritenuto, in applicazione di tali principi, che nella specie in entrambi i contratti Parte prodotti fosse prevista la necessità della notifica non solo alla (incombente in effetti espletato), ma anche alla ed alla e, quanto alla prima, fosse Controparte_2 CP_3 stata prevista la necessità della sua accettazione.
6.4.5 Ha rilevato che il richiamo operato dalle parti, nell'ambito della loro autonomia, alla disciplina sulla contabilità dello Stato, inducesse a ritenere, in difetto di prova di accettazione della cessione da parte della , del difetto della legittimazione ed, in ogni caso, della CP_2 titolarità in capo alla della posizione giuridica fatta valere in giudizio. TE
6.5. Questo Collegio, dando continuità dal predetto indirizzo, ritiene che nel caso in esame, in difetto di prova dell'accettazione della cessione da parte della , debba pervenirsi CP_2 alla conclusione della inefficacia della cessione intervenuta tra e CP_4 CP_1
[...]
Né può ritenersi che nella specie il patto di cui all'art. 13 dei contratti che esclude la libera cedibilità del credito non sia opponibile, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., alla
[...]
sì da doversi pervenire al riconoscimento della sua legittimazione. CP_1
Va invero rilevato che è stata la stessa a produrre i contratti intercorsi fra TE
Parte la sua dante causa, la e la dimostrando così di averne la disponibilità Controparte_2
e di conoscerne il contenuto, non avendo neanche dedotto di esserne entrata in possesso successivamente alla stipula del contratto cessione, ferma restando la scarsa credibilità che un operatore professionale acquisti un credito ignorandone la fonte e la disciplina contrattuale (in tali esatti termini, relativamente ad analoga questione, si è pronunciato questo Collegio con la sentenza n. 223/2025 nell'ambito del giudizio di appello n. 204/2023).
Dunque, alla luce di tali considerazioni, va accolto il motivo svolto da con CP_3 conseguente declaratoria del difetto di legittimazione attiva in capo a TE
7. Si può ora procedere all'esame dell'appello incidentale e dell'appello incidentale condizionato proposti da TE
7.1. Il dato assolutamente assorbente delle considerazioni svolte in sede di accoglimento dell'appello principale svolto dalla e del secondo motivo dell'appello incidentale Pt_10 proposto da conduce alla pronuncia di rigetto dell'appello incidentale CP_3 condizionato proposto dalla con riferimento alla posizione di TE CP_3
7.2. Quanto invece alla posizione della (che non ha proposto appello Controparte_2 incidentale avverso la decisione del Tribunale in punto di validità ed efficacia della cessione dei crediti operata da in favore di si rileva che il primo CP_4 TE giudice ha rigettato la domanda subordinata proposta da sul rilievo TE dirimente della prescrizione del relativo credito e che ha proposto appello TE incidentale condizionato avverso detta statuizione (secondo motivo dell'appello incidentale condizionato proposto dalla lamentando l'erroneità della decisione del TE primo giudice laddove non ha riconosciuto che gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati Parte alla non avessero spiegato efficacia anche nei confronti della . CP_2 Il motivo in esame si rivela tuttavia infondato alla luce di quanto sopra chiarito in ordine al difetto di legittimazione passiva della rispetto alle pretese creditorie di Pt_10 CP_1 ed alla luce del rilievo che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al soggetto
[...] non debitore non può spiegare effetti nei confronti di altri soggetti che dovessero essere riconosciuti come effettivi debitori in giudizio.
7.3. Quanto invece ai due motivi dell'appello incidentale (non condizionato) formulati
[...] si rileva che l'accoglimento dell'appello principale proposto dalla ed il rigetto CP_1 Pt_10 dell'appello incidentale condizionato proposto da consentano di ritenere TE assorbito sia il primo motivo di gravame, sia il secondo motivo di gravame (dovendo il regolamento delle spese processuali, in caso di riforma della sentenza di primo grado, essere disposto dal giudice dell'appello in base all'esito definitivo del giudizio).
8. Va ora esaminata la richiesta formulata dalla sin dal primo grado di giudizio, CP_4 nel quale è intervenuta sia ad adiuvandum rispetto alla posizione di sia TE1 per proporre (in via subordinata e solo per l'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della Controparte_8 cessione dei crediti) richiesta di condanna diretta di , Parte_4 della e della , in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della Controparte_2 CP_3 somma di cui all'originario provvedimento monitorio per interessi di mora sugli importi pagati in ritardo.
8.1. Al riguardo -richiamato quanto sopra evidenziato in punto di difetto di legittimazione Parte passiva della e della in ordine alla richiesta di pagamento degli importi indicati CP_2 nel decreto ingiuntivo (per essere la legittimazione passiva riconoscibile in capo alla CP_3
, sicché la domanda proposta nei confronti di si rivela infondata- si
[...] Parte_12 rileva, quanto alla richiesta avanzata nei confronti della che il relativo credito CP_3 risulta prescritto.
8.2. Va subito disattesa l'eccezione sollevata da di inammissibilità di CP_3 riproposizione della domanda subordinata di pagamento spiegata da nei CP_4 confronti di essa deducente, rilevando per un verso la tardività di costituzione della CP_4 nel giudizio di appello e per altro verso la mancata proposizione da parte della predetta
[...] di appello incidentale.
8.2.1 Si premette che nel primo grado di giudizio la (che nel 2019 aveva CP_4 ceduto a il credito successivamente da questa azionato in via monitoria TE
Parte nei confronti della è intervenuta in data 30.04.2022 al fine di sostenere le ragioni di in subordine proponendo (per l'ipotesi di accoglimento della eccezione TE Parte sollevata dalla opponente di difetto di legittimazione attiva della per TE
Parte inefficacia/invalidità della cessione dei crediti) domanda nei confronti di
[...] di pagamento, in solido tra loro ed in favore di essa Parte_13 CP_4 del credito oggetto di decreto ingiuntivo.
8.2.2. Tale domanda deve ritenersi tempestivamente proposta in primo grado in quanto l'intervento è avvenuto entro l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata dalla interveniente
(Cass. 31939/2019), “chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum;
né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio;
infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato di fatto in cui si trova, non può dedurre –ove sia già intervenuta la relativa preclusione- nuove prove e, di conseguenza non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”.
8.2.3. La domanda in argomento non è stata esaminata dal primo giudice, in quanto assorbita, sicché, in difetto di pronunce sul punto, privo di pregio si rivela il rilievo della secondo cui avrebbe dovuto proporre appello incidentale, CP_3 CP_4 dovendo al riguardo rilevarsi che nella specie trova invece applicazione la previsione di cui all'art. 346 c.c.
Oltretutto la riproposizione della domanda nel presente grado è avvenuta con memoria di costituzione depositata in data 4.11.2024 a fronte della prima udienza di comparizione fissata per il giorno 5.11.2024, sicché la stessa risulta tempestiva alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, che, nella pronuncia n. 7940/2019, ha chiarito che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi dalla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.) a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo
e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado. 8.3 Ciò detto si evidenzia che non ha proposto appello incidentale rispetto alla CP_4 decisione del primo giudice di dichiarazione di prescrizione del credito nei confronti della
, mentre la ha riproposto (peraltro svolgendo un non necessario CP_2 CP_3 appello incidentale) l'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2946 e 2948 c.c. (vedi primo motivo appello incidentale . CP_12
8.3.1. La ha invero rilevato che la ha chiesto ed ottenuto il CP_3 TE decreto ingiuntivo poi opposto dalla per la complessiva somma di € 395.541,07, Pt_7 reclamando il diritto di esigere il pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati in relazione al ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie di ricovero rese dalla casa di Cura e negli anni 2006-2007-2008. CP_6 Controparte_7
Ha dato atto che il primo giudice ha già rigettato la pretesa relativa all'anno 2008.
Ha rappresentato di non aver ricevuto alcuna richiesta in merito al pagamento delle prestazioni e tanto meno degli interessi moratori che, ove dovuti, dovrebbero considerarsi prescritti essendo decorsi oltre 11 anni dalla scadenza dell'ultima fattura.
8.3.2. Il Collegio, premesso che nella specie non trova applicazione la prescrizione quinquennale ma la prescrizione decennale ordinaria, già applicata con riferimento alla posizione della , rileva che in giudizio sono stati prodotti gli atti interruttivi Controparte_2
Parte nei soli confronti della appellante (da ultimo nel 2015) di cui l'appellata CP_1 ha anche dato prova dell'avvenuta ricezione a mezzo posta certificata;
tuttavia, atteso
[...] il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e la mancanza di diffide inviate alla CP_2
e alla in ogni caso deve ritenersi maturata la prescrizione del credito
[...] CP_3 nei confronti di queste ultime (quella della è stata dichiarata dal primo Controparte_2 giudice), non potendo spiegare effetti interruttivi nei confronti di queste ultime le diffide di pagamento inviate alla (che non è, per quanto sopra detto debitore solidale). Pt_10
8.4 Va da sé pertanto che la richiesta formulata dalla in via subordinata e CP_4 solo nell'ipotesi di accoglimento della sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della per inefficacia/invalidità della cessione dei crediti, di condanna della TE
, della e della al pagamento, in solido tra loro ed in Pt_7 Controparte_2 CP_3 suo favore, della somma di cui all'originario provvedimento monitorio per interessi di mora sugli importi pagati in ritardo non può trovare accoglimento, atteso il difetto di legittimazione passiva della e l'intervenuta prescrizione del credito (in assenza di atti interruttivi) nei Pt_10 confronti della e della Controparte_2 CP_3
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio l'appellata e l'appellata TE debbono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_4 lite in favore dell'appellante e delle appellate e , Pt_7 CP_3 Controparte_2 liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con riduzione, per il primo grado, della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione nella misura del 50% (attesa la ridotta attività istruttoria svolta) e riduzione, per la (che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti Controparte_2 conclusionali), della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50%; con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione e riduzione, per la
(che non ha precisato le conclusioni né depositato scritti conclusionali), Controparte_2 della voce relativa alla fase decisoria nella misura del 50%.
10. Dal rigetto dell'appello incidentale condizionato proposto dalla appellata CP_1 consegue inoltre, trattandosi di impugnazione incidentale e condizionata proposta in
[...] data successiva al 31.01.2013, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE, per le causali di cui in narrativa, l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto legittimazione passiva della
[...]
; Parte_14
2) ACCOGLIE, per le causali di cui in narrativa, l'appello incidentale condizionato formulato dalla e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, CP_3 dichiara il difetto di legittimazione attiva della TE
3) RIGETTA, per le causali di cui in narrativa, l'appello incidentale condizionato proposto da e dichiara assorbito quello incidentale;
TE
4) RIGETTA, per le causali di cui in narrativa, la domanda di pagamento formulata dalla
CP_4
5) CONDANNA e in solido tra loro, al TE CP_4 pagamento delle spese del primo e secondo grado in favore della di Pt_10 CP_3
e della che liquida: quanto al primo grado di giudizio: in
[...] Controparte_2 favore della;
in complessivi € 17.959,00, di cui Parte_14
€ 607,00 per esborsi ed € 17.352,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della Abruzzo in CP_2 complessivi € 14.170,00 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della in complessivi € CP_3
17.352,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio: in favore della
[...]
, in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a Parte_14 rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore della in complessivi € 10.690,00 per competenze, oltre a rimborso Controparte_2 forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
in favore di CP_3 in complessivi € 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
6) CONDANNA alla restituzione, in favore della TE [...]
, degli importi da questa versati in esecuzione Parte_14 dell'impugnata sentenza, oltre agli interessi dalla data del pagamento a quello della restituzione.
7) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per
[...]
l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15.07.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)