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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.1.25, a seguito di trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1541/24 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. GIANNI Parte_1
CECCARELLI;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO/A/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI NORD n° 1604/24 ed ha affidato lo stesso ai motivi di cui al ricorso.
All'odierna udienza -previa rituale comunicazione il decreto di fissazione ai sensi dell'art. 435 cpc in data 16.7.24 - nonostante la comunicazione del decreto che dispone la trattazione cartolare avvenuta in data 10.12.24, non sono pervenute le relative note, il che equivale alla mancata comparizione delle parti.
La Corte ha deciso la controversia come segue.
L'appello è improcedibile per l'assorbente motivo che segue.
Il ricorso in appello non risulta essere stato notificato e il/i convenuto/oi non si è/sono costituito/i.
In atti risulta allegato solo il ricorso notificato di primo grado.
E' principio consolidato nell'insegnamento giurisprudenziale quello secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile
2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008).
Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2018, n. 17368). Nella specie alcuna circostanza derogatoria alla regola si è verificata, parte appellante neppure è comparsa in udienza, anche mediante le modalità della trattazione cartolare, nonostante la rituale comunicazione del decreto che la ha disposta.
Non è stato allegato il ricorso notificato, anzi in data
Sicchè si impone la declaratoria di improcedibilità.
Il motivo espresso è assorbente e preliminare.
Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, e salva la verifica di esenzioni, deputate ad altri, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Nulla per le spese;
3) contributo unificato come in motivazione.
In Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente