Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00929/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2025, proposto da NA Esposito, rappresentata e difesa dall’Avvocato Aldo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Amalia Schiavone, non costituita in giudizio
Adele Tirelli, non costituita in giudizio
per la riforma
dell’ordinanza cautelare n. 5528 del 5 dicembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, resa tra le parti
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’Avvocato dello Stato Monica De Vergori.
- ritenuto che l’appello cautelare non è suscettibile di accoglimento in quanto la valutazione dei titoli, come ha già ben rilevato l’ordinanza impugnata, non appare erronea;
- osservato in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Master di I livello in “ Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei gruppi di apprendimento ” è stato dichiarato nella domanda sotto la categoria A.8, ove la Commissione lo ha valutato (0,5 punti) senza effettuare alcuno spostamento nella categoria A.7, perché quest’ultima categoria era satura, dato che l’odierna appellante in A.7 aveva già dichiarato un altro titolo che la Commissione ha riconosciuto;
- ritenuto altresì, anche sul piano del periculum in mora , non sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare, non potendo ritenersi il pregiudizio in re ipsa e dovendo altresì tenersi presente che la procedura, come ha bene osservato la sentenza impugnata, è stata ultimata con immissione in servizio dei dirigenti scolastici;
- considerato, comunque, che per la natura tecnica della controversia sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 880/2025).
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO