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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1376/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
depositato il 23.5.2024
DA
(C.F. ), con sede legale a Cividale del Friuli Parte_1 P.IVA_1
(Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Giovanni Battista Campeis del Foro di Udine,
domiciliatario;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con sede legale a San Donà di Piave Controparte_1 P.IVA_2
(Venezia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Ventura
del Foro di Venezia, domiciliatario;
resistente in punto: risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: nel merito: -a) accerti e dichiari il Tribunale che il contratto di locazione finanziaria n. 36965 si è risolto in forza di dichiarata volontà della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto;
-b) dichiari, in subordine, il Tribunale, la risoluzione del predetto contratto di locazione finanziaria per inadempimento di Controparte_1
alla obbligazione di pagamento dei canoni di locazione;
-c) condanni il Tribunale Controparte_1
a rilasciare a libera da persone e cose, anche interposte, l'unità immobiliare Parte_1
ubicata in Comune di San Donà di Piave-Via Como n. 58/7, catastalmente censita al predetto Comune
al F. 34, mapp. 431, sub 13, piano 1°, cat. A/10; -d) condanni il Tribunale la resistente Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Per la resistente: 1) In via preliminare: sospendere la presente causa ex art. 295 cpc sino alla risoluzione di quella attualmente pendente presso codesto Tribunale e iscritta al n. 1970/2024 R.G.; 2)
nel merito: respingere le domande avversarie per i motivi descritti in narrativa. Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 23.5.2024,
ha chiesto la condanna di al rilascio dell'unità Parte_1 Controparte_1
immobiliare ubicata nel Comune di San Donà di Piave-Via Como n. 58/7, catastalmente censita al predetto Comune al Fg. 34, mapp. 431, sub 13, piano 1, cat. A/10, unità oggetto del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 0036965, sottoscritto in data 15.10.2010, ciò previo accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. di tale contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni o, in subordine, pronuncia della risoluzione per inadempimento.
1.1 Si è costituita chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio, ex Controparte_1
art 295 c.p.c., in quanto in precedenza, aveva agito in via monitoria per Parte_1
pagina 2 di 5 ottenere il pagamento dei canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria n. 0036965 e di altri importi connessi ad un separato contratto di mutuo fondiario ed era pendente la causa di opposizione, nella quale erano stati eccepiti svariati vizi del contratto di locazione finanziaria, in ragione dei quali sussisteva un rapporto di pregiudizialità rispetto al presente giudizio. Nel merito, la resistente ha concluso per il rigetto delle domande avversarie, lamentando, in primo luogo, la genericità
della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 delle condizioni economiche ed operative del contratto in parola e la conseguente inefficacia della stessa. Ancora, la resistente ha negato la sussistenza del grave inadempimento, rinviando alle difese svolte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed affermando, altresì, di aver comunque versato alla l'importo di Parte_1
circa € 90.000,00 nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing, a fronte di un valore immobiliare pressoché uguale. La convenuta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione della presente causa ex art 295 c.p.c. e, nel merito, di respingere le domande avversarie.
1.2 Rigettate l'istanza di sospensione della presente causa ed altresì quella di riunione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG 1970/2024, formulate dalla convenuta, la causa è stata avviata a decisione;
le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui all'epigrafe e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e debbono trovare accoglimento.
3. Si osserva preliminarmente che non può chiedersi la sospensione ex art. 295 c.p.c.
quando, come nel caso di specie, i giudizi, tra i quali si sostenga sussistere il rapporto di pregiudizialità,
siano pendenti avanti al medesimo ufficio giudiziario, essendo, semmai, prospettabile la riunione. Nel
caso di specie, le due cause sono state entrambe chiamate avanti a questo giudice, che non ha disposto la riunione, in considerazione della diversità dei riti e dell'insussistenza di una situazione di pregiudizialità giuridica in senso tecnico, in quanto nel presente giudizio si chiede l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di leasing e la condanna alla restituzione dell'immobile, mentre nella causa R.G. n. 1970/2024 la banca ha svolto la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti pagina 3 di 5 prima della risoluzione, che la società utilizzatrice e il fideiussore hanno sostenuto non essere in tutto o in parte dovuti.
4. Con contratto n. 36965 del 15.10.2010, Civileasing s.p.a. concesse in locazione finanziaria a l'unità immobiliare sita nel Comune di San Donà di Piave, Controparte_1
(Venezia), località Calvecchia, Via Como n. 58/7, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di San
Donà di Piave, al Fg. 34, mapp. 431/13, piano 1. Alla data del 6.11.2023, la società utilizzatrice non aveva corrisposto i canoni per un importo complessivo di € 38.700,78 (il canone mensile era pari ad €
829,86, dunque il debito accumulato corrisponde ad un mancato versamento di oltre quarantacinque canoni mensili); con lettera del 6.11.2023, nella quale si era fusa per Parte_1
incorporazione la concedente Civileasing s.p.a., ha comunicato alla società utilizzatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di locazione finanziaria.
5. La società resistente non contesta il mancato pagamento dei canoni alle scadenze, ma sostiene l'inefficacia della clausola risolutiva espressa in quanto talmente generica da farla ritenere clausola di stile. La deduzione deve ritenersi infondata, atteso che l'art. 10 del contratto individua,
mediante richiamo alla clausola 5, il mancato pagamento del canone quale inadempimento legittimante la risoluzione di diritto, rendendo irrilevante l'accertamento della gravità dell'inadempimento -peraltro pacificamente sussistente, attesa l'entità e la reiterazione dello stesso- e il parziale adempimento invocato rispetto al corrispettivo complessivamente dovuto. Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti a questo giudice sono state svolte deduzioni in buona parte inconferenti -
essendo testualmente riferite a un rapporto di conto corrente estraneo ai giudizi- e comunque totalmente generiche in ordine al tasso d'interesse, con patente inadempimento agli oneri di allegazione.
6. Deve pertanto accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto, per l'inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di leasing immobiliare n. 36965 del 15.10.2010; Controparte_1
la società utilizzatrice deve conseguentemente essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile che ne costituisce oggetto nella disponibilità della società concedente.
pagina 4 di 5 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori minimi, attesa la semplicità della causa, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c., del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 36965 stipulato dalle parti il 15.10.2010, per inadempimento dell'utilizzatrice condanna quest'ultima al rilascio immediato, Controparte_1
in favore di dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di San Donà di Piave Parte_1
(Venezia), Via Como n. 58/7, censita nel catasto fabbricati del predetto Comune al F. 34, mapp. 431,
sub 13, piano 1°, cat. A/10, libera da cose e persone, anche interposte;
B) condanna a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 786,00 per anticipazioni e in € 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 5 di 5
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 1376/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
depositato il 23.5.2024
DA
(C.F. ), con sede legale a Cividale del Friuli Parte_1 P.IVA_1
(Udine), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Giovanni Battista Campeis del Foro di Udine,
domiciliatario;
ricorrente
CONTRO
(C.F. , con sede legale a San Donà di Piave Controparte_1 P.IVA_2
(Venezia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Ventura
del Foro di Venezia, domiciliatario;
resistente in punto: risoluzione del contratto di leasing immobiliare.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: nel merito: -a) accerti e dichiari il Tribunale che il contratto di locazione finanziaria n. 36965 si è risolto in forza di dichiarata volontà della società concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto;
-b) dichiari, in subordine, il Tribunale, la risoluzione del predetto contratto di locazione finanziaria per inadempimento di Controparte_1
alla obbligazione di pagamento dei canoni di locazione;
-c) condanni il Tribunale Controparte_1
a rilasciare a libera da persone e cose, anche interposte, l'unità immobiliare Parte_1
ubicata in Comune di San Donà di Piave-Via Como n. 58/7, catastalmente censita al predetto Comune
al F. 34, mapp. 431, sub 13, piano 1°, cat. A/10; -d) condanni il Tribunale la resistente Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Per la resistente: 1) In via preliminare: sospendere la presente causa ex art. 295 cpc sino alla risoluzione di quella attualmente pendente presso codesto Tribunale e iscritta al n. 1970/2024 R.G.; 2)
nel merito: respingere le domande avversarie per i motivi descritti in narrativa. Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. all'intestato Tribunale, depositato il 23.5.2024,
ha chiesto la condanna di al rilascio dell'unità Parte_1 Controparte_1
immobiliare ubicata nel Comune di San Donà di Piave-Via Como n. 58/7, catastalmente censita al predetto Comune al Fg. 34, mapp. 431, sub 13, piano 1, cat. A/10, unità oggetto del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 0036965, sottoscritto in data 15.10.2010, ciò previo accertamento della risoluzione ex art. 1456 c.c. di tale contratto per inadempimento dell'utilizzatrice all'obbligo di pagamento dei canoni o, in subordine, pronuncia della risoluzione per inadempimento.
1.1 Si è costituita chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio, ex Controparte_1
art 295 c.p.c., in quanto in precedenza, aveva agito in via monitoria per Parte_1
pagina 2 di 5 ottenere il pagamento dei canoni insoluti relativi al contratto di locazione finanziaria n. 0036965 e di altri importi connessi ad un separato contratto di mutuo fondiario ed era pendente la causa di opposizione, nella quale erano stati eccepiti svariati vizi del contratto di locazione finanziaria, in ragione dei quali sussisteva un rapporto di pregiudizialità rispetto al presente giudizio. Nel merito, la resistente ha concluso per il rigetto delle domande avversarie, lamentando, in primo luogo, la genericità
della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 10 delle condizioni economiche ed operative del contratto in parola e la conseguente inefficacia della stessa. Ancora, la resistente ha negato la sussistenza del grave inadempimento, rinviando alle difese svolte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed affermando, altresì, di aver comunque versato alla l'importo di Parte_1
circa € 90.000,00 nel corso dell'esecuzione del contratto di leasing, a fronte di un valore immobiliare pressoché uguale. La convenuta ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione della presente causa ex art 295 c.p.c. e, nel merito, di respingere le domande avversarie.
1.2 Rigettate l'istanza di sospensione della presente causa ed altresì quella di riunione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo RG 1970/2024, formulate dalla convenuta, la causa è stata avviata a decisione;
le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui all'epigrafe e discusso la causa riportandosi ai rispettivi atti.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e debbono trovare accoglimento.
3. Si osserva preliminarmente che non può chiedersi la sospensione ex art. 295 c.p.c.
quando, come nel caso di specie, i giudizi, tra i quali si sostenga sussistere il rapporto di pregiudizialità,
siano pendenti avanti al medesimo ufficio giudiziario, essendo, semmai, prospettabile la riunione. Nel
caso di specie, le due cause sono state entrambe chiamate avanti a questo giudice, che non ha disposto la riunione, in considerazione della diversità dei riti e dell'insussistenza di una situazione di pregiudizialità giuridica in senso tecnico, in quanto nel presente giudizio si chiede l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di leasing e la condanna alla restituzione dell'immobile, mentre nella causa R.G. n. 1970/2024 la banca ha svolto la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti pagina 3 di 5 prima della risoluzione, che la società utilizzatrice e il fideiussore hanno sostenuto non essere in tutto o in parte dovuti.
4. Con contratto n. 36965 del 15.10.2010, Civileasing s.p.a. concesse in locazione finanziaria a l'unità immobiliare sita nel Comune di San Donà di Piave, Controparte_1
(Venezia), località Calvecchia, Via Como n. 58/7, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di San
Donà di Piave, al Fg. 34, mapp. 431/13, piano 1. Alla data del 6.11.2023, la società utilizzatrice non aveva corrisposto i canoni per un importo complessivo di € 38.700,78 (il canone mensile era pari ad €
829,86, dunque il debito accumulato corrisponde ad un mancato versamento di oltre quarantacinque canoni mensili); con lettera del 6.11.2023, nella quale si era fusa per Parte_1
incorporazione la concedente Civileasing s.p.a., ha comunicato alla società utilizzatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto di locazione finanziaria.
5. La società resistente non contesta il mancato pagamento dei canoni alle scadenze, ma sostiene l'inefficacia della clausola risolutiva espressa in quanto talmente generica da farla ritenere clausola di stile. La deduzione deve ritenersi infondata, atteso che l'art. 10 del contratto individua,
mediante richiamo alla clausola 5, il mancato pagamento del canone quale inadempimento legittimante la risoluzione di diritto, rendendo irrilevante l'accertamento della gravità dell'inadempimento -peraltro pacificamente sussistente, attesa l'entità e la reiterazione dello stesso- e il parziale adempimento invocato rispetto al corrispettivo complessivamente dovuto. Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti a questo giudice sono state svolte deduzioni in buona parte inconferenti -
essendo testualmente riferite a un rapporto di conto corrente estraneo ai giudizi- e comunque totalmente generiche in ordine al tasso d'interesse, con patente inadempimento agli oneri di allegazione.
6. Deve pertanto accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto, per l'inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di leasing immobiliare n. 36965 del 15.10.2010; Controparte_1
la società utilizzatrice deve conseguentemente essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile che ne costituisce oggetto nella disponibilità della società concedente.
pagina 4 di 5 7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della domanda, assunti ai valori minimi, attesa la semplicità della causa, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto, ai sensi dell'art 1456 c.c., del contratto di locazione finanziaria di beni immobili n. 36965 stipulato dalle parti il 15.10.2010, per inadempimento dell'utilizzatrice condanna quest'ultima al rilascio immediato, Controparte_1
in favore di dell'unità immobiliare ubicata nel Comune di San Donà di Piave Parte_1
(Venezia), Via Como n. 58/7, censita nel catasto fabbricati del predetto Comune al F. 34, mapp. 431,
sub 13, piano 1°, cat. A/10, libera da cose e persone, anche interposte;
B) condanna a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che Controparte_1
liquida in € 786,00 per anticipazioni e in € 7.052,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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