Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, con domicilio in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, tramite il quale il -OMISSIS-ha disposto il non accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata in data 28 settembre 2024 ed integrata il 13 ottobre 2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti della ricorrente, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, tramite il quale il suddetto -OMISSIS- ha disposto il parziale non accoglimento dell''istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 e ss.mm. presentata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Vista la nota prot. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- datata -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS-;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data -OMISSIS-, -OMISSIS-, appuntato -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 23 gennaio 2025, con cui il -OMISSIS- ha rigettato la sua istanza di trasferimento presentata in data 28 settembre 2024 ed integrata il 13 ottobre 2024 nonché gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe.
Espone in fatto la ricorrente:
- di prestare servizio presso -OMISSIS- (-OMISSIS-) in qualità di addetto (-OMISSIS-);
- di essere coniugata con il Mar. Ca.-OMISSIS-, effettivo alla -OMISSIS- (-OMISSIS-);
- di avere due figli -OMISSIS-, nato il-OMISSIS- e -OMISSIS-, nata il -OMISSIS-;
- che -OMISSIS-, fin dallo screening neonatale, è risultato positivo alla fibrosi cistica, causata da due mutazioni del gene CFTR e, per tale ragione risulta seguito dal Centro Regionale di Fibrosi Cistica di -OMISSIS- con Day Hospital e follow up programmati con svariate complicanze cliniche, ivi comprese pancreatiti ricorrenti e bronchiectasie;
- che in data -OMISSIS- al piccolo -OMISSIS- veniva diagnosticata un’infezione cronica da batterio della Pseudomonas Auroginosa e che al fine di eradicare tale infezione e per prevenire l'insorgenza di un danno funzionale irreversibile, al bambino veniva prescritta terapia aerosolica con cicli on/off di 28 giorni per la durata minima di mesi sei;
- che, a fronte della grave situazione familiare rappresentata, -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, inoltrava istanza di trasferimento temporaneo "a domanda" al fine di assistere il figlio minore dopodiché, con decorrenza 02 aprile 2024 e fino al 02 agosto 2024, il militare prestava servizio presso la Sezione Amministrativa del -OMISSIS- -OMISSIS-, quale" addetto";
- che, terminato il periodo di assegnazione temporanea, permanendo le esigenze assistenziali del figlio, a cui nelle more si aggiungevano quelle relative al padre (affetto da patologie cardiache e metaboliche, nonché portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3, co. 1), in data 28 settembre 2024 presentava istanza di trasferimento ex art. 398 R.G.A., chiedendo di essere trasferita in -OMISSIS- e, segnatamente presso il -OMISSIS- Provinciale Carabinieri di -OMISSIS--Reparto Operativo-Nucleo Informativo; -OMISSIS- Provinciale Carabinieri di -OMISSIS--Reparto Operativo-Nucleo Investigativo; -OMISSIS- Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- - Ufficio -OMISSIS- - Sezione Operazioni e Logistica; -OMISSIS- Provinciale Carabinieri di -OMISSIS- - Ufficio -OMISSIS- - Sez.Amm.va; -OMISSIS- Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-;
- che, trasmessa la domanda per via gerarchica al competente -OMISSIS- -OMISSIS-, corredata dai pareri favorevoli della Compagnia CC di -OMISSIS- e del -OMISSIS- Provinciale CC di -OMISSIS-, il -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 12 dicembre 2024, comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento, concedendo la facoltà all’istante di produrre osservazioni;
- che, nonostante gli elementi d’informazione resi, in data 23 gennaio 2025 il citato -OMISSIS- si determinava nel senso del diniego;
- che al fine di difendere i propri interessi in giudizio, il militare in data 28 febbraio 2025, presentava istanza di accesso agli atti, chiedendo in particolare di conoscere eventuali movimenti di personale, a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza (-OMISSIS-), posizioni organiche previste ed effettive di pari ruolo e/o di pari incarico in entrata presso le sedi di gradimento da lei indicate nonché atti del procedimento avviato a seguito della sua istanza di trasferimento, ivi compresi gli atti endoprocedimentali, appunti e/o note, relativi allegati e tutti i pareri della linea gerarchica;
- che, a fronte della formale richiesta del militare, in data 13 marzo 2025 l’amministrazione forniva un riscontro parziale negando la documentazione afferente: “ a. agli atti contenenti tutti i dati dei trasferimenti di Appuntati e Carabinieri verso le sedi indicate nella sua istanza di trasferimento, a decorrere dal 28 settembre 2021, con specifica indicazione della motivazione, tenuto conto che il soddisfacimento di tale richiesta comporterebbe, in modo oggettivo, un serio aggravio burocratico che interferirebbe, in modo immediato, sul buon funzionamento dell'amministrazione ed, inoltre, andrebbe ad inficiare la riservatezza di interessi privati e la protezione dei dati personali; b. alle posizioni organiche previste e quelle di forza effettiva di pari grado/ruolo dell'istante, relative ai reparti richiesti nell'ambito del -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 10,18 e 1049 del DPR 90/2010 ” e concedendo l’accesso solo ad alcuni atti del procedimento, impedendo così una difesa effettiva dei propri interessi.
Sulla scorta di tali causali la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidandone le sorti ai seguenti motivi di diritto:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE, DI CUI ALL’ ART. 3 L. 241/1990; 6 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 398 R.G.A., ECCESSO DI POTERE PER INCOGRUITA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA; ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE ESIGENZE CONTRAPPOSTE, CONDOTTA CONTRARIA ALLE TUTELE COSTITUZIONALI DEI MINORI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE SUL PRESUPPOSTO, CONDOTTA CONTRARIA AL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: con il primo motivo la deducente si duole della generica ed apodittica affermazione, nel gravato provvedimento di diniego, della sussistenza di “prioritarie esigenze di servizio del reparto di appartenenza”, priva di descrizione in dettaglio e di motivazione atta a consentire di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione che l’avrebbe indotta a ritenere recessivo, in un’ottica di bilanciamento, il comprovato bisogno assistenziale sotteso alla richiesta di trasferimento, nonostante i pareri favorevoli della linea gerarchica.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE, DI CUI ALL’ART. 22, 24, COMMA 7 E 25 DELLA L. N. 241/90 E SS.MM., VIOLAZIONE DEL DIRITTO A DIFESA, VIOLAZIONE ART. 1049 CO. 2. LET. B. D.P.R. 90/2010, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO: con tale censura, espressamente riferita al diniego di accesso agli atti richiesti, l’esponente si duole dell’illegittimità del diniego parziale di accesso agli atti a cagione della compressione del diritto di difesa.
2. Si è costituita in data -OMISSIS- l’amministrazione resistente che, con memoria del-OMISSIS- ha articolato difese e chiesto la reiezione del gravame.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-questo Collegio ha accolto l’istanza di tutela cautelare interinale, ai fini di un remand , con la seguente motivazione: “ Rilevato, ad un sommario esame, che:
- l’invocato art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma del Carabinieri non fonda una pretesa incondizionata del militare al trasferimento per ragioni personali e familiari, dovendo le preferenze del militare necessariamente contemperarsi con le preminenti esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza;
- queste ultime costituiscono, un limite al positivo apprezzamento del trasferimento a domanda quando occorra scongiurare un pregiudizio per l’attività istituzionale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 19/11/2014 n.-OMISSIS-;
- la ragione del diniego sulla domanda di trasferimento può consistere nella scopertura di organico presso la sede ricoperta ovvero dalla presenza di organico saturo presso la sede di destinazione, o da inutilità, ai fini dell’interesse pubblico connesso al servizio da rendere, di una ulteriore aggiunta all’organico di tale ultima sede (Consiglio di Stato, sez. IV – 1/7/2015 n. -OMISSIS-);
Ritenuto, tuttavia, che:
- se è ben vero che, nell’indagare le conseguenze del trasferimento rientrano nel raggio principale della valutazione i disservizi presso gli uffici che utilizzano le prestazioni lavorative del dipendente, si rende altresì indispensabile un esame esteso al quadro fattuale complessivo anche per ciò che concerne le dotazioni organiche globali che, nel caso di specie, si riferiscono a ben cinque sedi oggetto di preferenza espressa dalla ricorrente;
- al di là della ragione indicata nel provvedimento di preavviso di rigetto (“tenuto conto delle prioritarie esigenze di servizio del reparto di appartenenza dove peraltro lei è giunto “a domanda” solamente in data 30 novembre 2021), mancherebbe l’esplicitazione di dati riferiti alla asserita carenza di personale presso la sede di attuale assegnazione (Stazione di -OMISSIS-, -OMISSIS-) nonché il riferimento alla situazione di organico relativa alle cinque sedi indicate dalla richiedente e, dunque, la prova di una compiuta istruttoria prodromica all’adozione del gravato diniego, ciò che non consentirebbe a questo organo giudicante, pur nel doveroso rispetto dei limiti di sindacato consentitogli e dei poteri valutativi di esclusiva pertinenza dell’amministrazione della difesa, di verificare la correttezza dell’iter logico giuridico seguìto dalla stessa;
Ritenuto, altresì, che:
- le comprovate e del tutto peculiari circostanze fattuali in cui versa la ricorrente (coniuge anch’egli appartenente all’Arma, due figli minori di cui il primogenito affetto da fibrosi cistica, genitore cardiopatico con riconoscimento di invalidità ex Legge n. 104/92) consentano di ravvisare gli indici di quella situazione di eccezionalità che normativamente consentirebbe all’amministrazione, pur sempre nell’esercizio della discrezionalità riconosciutale ed anche a prescindere dal periodo di permanenza del militare in una determinata sede, di derogare alle ordinarie procedure per la mobilità del personale;
Rilevata, infine:
- la presenza di pareri favorevoli al trasferimento espressi da referenti della linea gerarchica che, seppur non contemplati dalla procedura ex art. 398 ma solo da quella dei trasferimenti c.d. ordinari ex art. 397 del Regolamento dell’Arma, non potrebbero non rilevare sul piano della completezza del quadro di elementi fattuali sottoposti all’esame di questo organo giudicante, essendo stati acquisiti e versati dall’interessata agli atti di causa ed entrati, dunque, a pieno titolo nel corredo documentale da esaminare compiutamente per addivenire ad una decisione razionale e motivata;
Ritenuto che:
- per i motivi esposti e per il ravvisato pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente, possa accordarsi l’invocata tutela cautelare nella forma di un remand affinchè l’amministrazione resistente, riesaminata la situazione nel suo complesso - anche alla luce di eventuali sopravvenienze - si ridetermini entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; ”
4. In data -OMISSIS- la ricorrente ha depositato la Nota del -OMISSIS- prot. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- con cui, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stato convocato il militare e, al fine di venire incontro alle problematiche familiari, disposto il suo trasferimento “a domanda” presso il Nucleo -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- quale addetto senza ASGI, con immediata movimentazione.
5. In data -OMISSIS- la ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione da remoto.
6. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene che la situazione rappresentata in giudizio mediante il deposito della nota prot. -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS- consenta di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a., in base al quale « Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ».
7.1. Difatti, per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n.-OMISSIS-), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n.-OMISSIS-), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020,-OMISSIS-; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. -OMISSIS-; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. -OMISSIS-; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n.-OMISSIS-).
7.2. Nella fattispecie in esame il bene della vita ottenuto dalla parte ricorrente in seguito all’instaurazione del giudizio è proprio quello anelato con il presente ricorso.
In tale situazione, dunque, può trovare applicazione l’art. 34, comma 5, c.p.a. ed esser dichiarata cessata la materia del contendere.
8. La natura, nonché la rapida definizione della controversia, consentono di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, al netto del contributo unificato da porre a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.