Sentenza 17 giugno 1988
Massime • 1
Per effetto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, che ha dettato una disciplina organica delle imprese artigiane, la qualifica "artigiana" può essere attribuita anche a società cooperative e a società, purché non per azioni o a responsabilità limitata o in accomandita semplice o in accomandita per azioni, se la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. Ne consegue che anche per il socio di cooperativa artigiana - al pari del titolare di un'impresa artigiana individuale - trova applicazione lo speciale regime previdenziale dettato per gli artigiani e non già quello previsto per i lavoratori subordinati. ( V 2242/88, mass n 458053; ( V 5090/85, mass n 442409).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/1988, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1988 |
Testo completo
Per effetto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, che ha dettato una disciplina organica delle imprese artigiane, la qualifica "artigiana" può essere attribuita anche a società cooperative e a società, purché non per azioni o a responsabilità limitata o in accomandita semplice o in accomandita per azioni, se la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale. Ne consegue che anche per il socio di cooperativa artigiana - al pari del titolare di un'impresa artigiana individuale - trova applicazione lo speciale regime previdenziale dettato per gli artigiani e non già quello previsto per i lavoratori subordinati. ( V 2242/88, mass n 458053; ( V 5090/85, mass n 442409).*