Ordinanza collegiale 11 marzo 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03411/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2024, proposto da
AU MA, in proprio, con domicilio digitale all’indirizzo PEC faustocomande@superpec.it;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale – Circoscrizione I – Italia nord-occidentale (valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – presso la Corte d’appello di Milano, comunicato al ricorrente il 16 ottobre 2024, con cui è stata respinta la domanda di accesso civico generalizzato del 17 settembre 2024;
del provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia del 19 novembre 2024, comunicato al ricorrente in pari data, recante diniego dell’istanza di riesame della domanda di accesso civico generalizzato del 17 settembre 2024;
di ogni altro atto antecedente o successivo connesso ai due sopra;
con la condanna ad esibire i seguenti documenti amministrativi:
verbale delle operazioni di scrutinio del seggio elettorale istituito presso l’ufficio elettorale circoscrizionale presso la corte d’appello di Milano con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti provenienti dalla circoscrizione consolare della Finlandia, seggio elettorale n. 1 (Helsinki);
tabelle di scrutinio relative alle operazioni di cui al punto precedente (alternativamente, tabelle di scrutinio con frontespizio nero o rosso).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, cittadino italiano, residente ad Helsinki, Finlandia, ha presentato in data 17.9.2024 istanza di accesso ai sensi dell’art.5 del d.lgs. 33/2013 (c.d. accesso civico generalizzato), alla cancelleria della Corte d’appello di Milano, al fine di ottenere copia dei seguenti atti relativi alle elezioni Europee:
verbale delle operazioni di scrutinio del seggio elettorale istituito presso l’ufficio elettorale circoscrizionale per l’Italia nord-occidentale, competente dello scrutinio dei voti provenienti dalla circoscrizione consolare della Finlandia;
tabelle di scrutinio relative alle suddette operazioni elettorali.
La domanda veniva respinta con il provvedimento a firma del Presidente dell’ufficio elettorale circoscrizionale – Circoscrizione I – Italia nord-occidentale (valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – presso la Corte d’appello di Milano, del 16 ottobre 2024, sull’assunto che l’Ufficio Elettorale non rientrerebbe “ nel novero delle amministrazioni funzionali, che perseguono funzioni istituzionali”.
Anche l’istanza di riesame del 17 settembre 2024 è stata respinta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia con atto del 19 novembre 2024, in cui si conferma la non applicabilità dell’accesso civico generalizzato, in quanto “ tutti gli uffici elettorali italiani (compreso l’ufficio elettorale circoscrizionale per le elezioni europee), secondo l’orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa hanno natura di organo straordinario e temporaneo in posizione neutra, investito solo del compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale, esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti”.
Il ricorrente ha quindi presentato il presente ricorso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di rigetto e l’accertamento del diritto ad ottenere l’esibizione ai sensi dell’art. 116, c. 4 c.p.a. della documentazione richiesta con l’accesso civico generalizzato.
Si è costituto in giudizio il Ministero intimato, sollevando in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto instaurato nei confronti del Ministero della giustizia, in luogo del Ministero dell’interno, amministrazione dotata di legittimazione passiva.
Nel merito ha chiesto il rigetto, “ non sussistendo il diritto del ricorrente all’accesso nei termini in cui è stato richiesto”.
Alla camera di consiglio del 4 marzo 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 866 del giorno 11.3.2025, il Collegio ha sollevato l’eccezione di difetto di competenza del TAR Lombardia, a favore del TAR Lazio, richiamando il combinato disposto degli artt. 126, 135 comma 1 lett. n) c.p.a., in base al quale le controversie relative alle elezioni Europee sono di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, come già previsto dall’art. 42 L. n. 18/1979.
Le parti hanno depositato memorie sulla questione sollevata,
Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio, anche alla luce delle argomentazioni giuridiche articolate nelle memorie delle parti, conferma la competenza del Tribunale adito.
Il presente ricorso infatti è configurato come azione avverso il diniego di accesso, al fine di ottenere
l’esibizione dei documenti richiesti, relativi al procedimento elettorale.
Tuttavia, a differenza dell’accesso difensivo, la richiesta della documentazione non ha carattere strumentale, per cui è inidoneo a incidere sull’esito delle elezioni.
In assenza di un rapporto di presupposizione-strumentalità tra il procedimento di accesso de quo e l’ipotetico futuro ricorso elettorale, la competenza deve essere determinata in base all’art 13 c.p.a., in base al criterio generale della sede dell’organo che ha emesso il provvedimento oggetto di reclamo al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia.
Pertanto, poiché il diniego è a firma del Presidente dell’Ufficio elettorale della Corte d’appello di Milano, il ricorso è stato correttamente proposto avanti al TAR Lombardia.
2.1 L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, in quanto le attribuzioni in materia elettorale, anche con riferimento all’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo, spettano al
Ministero dell’interno, non è fondata.
La domanda è stata correttamente presentata alla Corte d’appello di Milano, in quanto lo stesso articolo 5 bis comma 3 prevede che l’istanza possa essere alternativamente presentata ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
Nel caso in esame la documentazione richiesta, è depositata presso la cancelleria della Corte d’appello presso la quale l’ufficio elettorale circoscrizionale era costituito, cioè la Corte d’appello di Milano.
L’art. 23 della L. 18/79 prevede infatti che il processo verbale di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, deve essere redatto in quattro copie, di cui una è depositata nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, mentre le altre sono trasmesse alla segreteria del Parlamento europeo, all'ufficio elettorale nazionale e alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Poiché il ricorrente ha correttamente scelto di chiedere copia alla Corte d’appello di Milano, presso cui il verbale è depositato, parte resistente nel presente giudizio è l'Ufficio elettorale istituito presso la Corte di appello, del resto in piena coerenza con le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza, benché avendo riguardo ad un contesto normativo differente da quello attualmente operante, secondo cui " Spetta all'ufficio elettorale nazionale la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione dei risultati delle elezioni europee, in virtù della sua qualità di autorità che emana l'atto di proclamazione degli eletti " (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 23/12/2010, n.38637; T.A.R. Lazio, sez. I, 12 dicembre 1994, n. 1950).
Nel caso in esame non si contesta il risultato elettorale, ma si chiede l’accesso ai verbali di scrutinio, redatti dall’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Milano e conservati presso la stessa Corte d’appello.
Per giurisprudenza pacifica e consolidata, gli uffici elettorali, stante la loro natura di organi straordinari e temporanei in posizione neutra, investiti solo del compito di dichiarare la volontà del corpo elettorale, esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti; ne consegue che nel presente giudizio la legittimazione passiva debba essere riconosciuta al Ministero della Giustizia.
2.2 Passando all’esame del ricorso, il fuoco della questione è l’accertamento del diritto ad avere copia della documentazione richiesta con una istanza di accesso civico generalizzato rispetto ai documenti di un procedimento elettorale, che ha una disciplina speciale, sia sostanziale sia processuale.
Come pacificamente riconosciuto, l’accesso civico generalizzato ha la finalità di assicurare la più ampia accessibilità alle informazioni o ai documenti , riconoscendo una legittimazione ampia, senza necessità di puntuale motivazione sull’interesse.
Le cause di esclusione sono indicate tassativamente nell'articolo 5-bis.
2.3 Ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto ad avere copia della documentazione richiesta.
L’accesso civico generalizzato, per la finalità voluta dal legislatore, non può essere escluso in relazione alla tipologia dei procedimenti, in quanto le ipotesi di esclusione sono previste nella legge stessa in relazione agli atti richiesti.
Pertanto, al di fuori dei casi in cui non vi sia una espressa esclusione normativa, il diritto di accesso generalizzato, al pari del diritto di accesso difensivo, può sempre essere esercitato, fatti salvi i casi di esclusione espressamente previsti dalla legge, in particolare per quanto attiene al primo dall’art. 5 bis del d. lvo. 33/2013, per il secondo dall’art. 24 L. 241/90.
Introdurre ipotesi di esclusione all’accesso civico generalizzato, in assenza di una espressa previsione normativa, si pone in contrasto con la finalità dell’istituto di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nonché di promuovere la partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, id est la c.d. “cittadinanza attiva”.
Partecipazione che si deve riconoscere anche rispetto alle operazioni elettorali di scrutinio dei voti, fase che tra l’altro è pubblica e a cui tutti i cittadini possono partecipare.
Accesso difensivo e accesso civico generalizzato sono due strumenti per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
La volontà del legislatore di “equiparare” le due tipologie di accesso, seppur con differenti presupposti, trova conferma nella recente disciplina dei contratti pubblici e in particolare nell’art. 35 comma 1 D. Lvo n. 36/2023, dove l’accesso agli atti delle procedure è garantito ai sensi degli articoli 3 bis e 22 L. 241/90 e degli articoli 5 e 5 bis d. lvo. 33/2013.
2.4 Una volta ritenuta ammissibile la domanda di accesso civico generalizzato rispetto al procedimento elettorale, diviene rilevante esaminare se nel caso in esame sussistano ragioni ostative di cui all’art. 5 bis comma 2, in particolare se il diniego era necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Nel caso di specie l’ipotesi che può astrattamente configurarsi sarebbe quella della lett. a), cioè la protezione dei dati personali, intesi, trattandosi di una elezione, dati che possono rivelare il voto e quindi l’opinione politica.
Ritiene il Collegio che la documentazione richiesta non sia idonea a rivelare alcun dato personale sottratto all’accesso, in quanto si tratta di ottenere il verbale delle operazioni elettorali, dello spoglio e dello scrutinio dei voti del seggio di Helsinki e le relative tabelle di scrutinio, in cui non si fa alcun riferimento ad elementi idonei a rivelare i nominativi degli elettori, né è possibile risalire alle preferenze espressa.
3) Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto, deve essere ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere sull'istanza del ricorrente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della novità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina il rilascio della documentazione richiesta al Ministero intimato, con le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO