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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G. 311/2019
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 6 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2019 R.G. avente ad oggetto: azione di ripetizione in materia bancaria
PROMOSSA DA
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della società “Cazzanedda Snc”, e
[...]
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2 legale rappresentante della società già Cazzanedda Snc”, CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Pesce ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Messina ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori evocavano in giudizio la Controparte_2
sul presupposto, in relazione al contratto di conto corrente n. 129671 ordinario affidato, dell'usurarietà degli interessi corrispettivi convenuti
Pag. 2 all'atto della stipula e all'atto dell'esercizio dello ius variandi, dell'applicazione di interessi anatocistici non legittimi, oltre che per l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate, con conseguente richiesta di condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. A sostegno della domanda depositavano, oltre alla documentazione contrattuale e agli estratti conto, perizia di parte sulla quale basavano integralmente la domanda. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare: 1) La nullità degli oneri usurari per violazione dell'art.
644 co. 1 e 4 c.p., della L. 108/96 co. 1 e 4, dell'art. 2 L. 24/2001 e dell'art. 6 Delibera CICR 9/02/2000, con conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 1815, co. 2 c.c.; 2) La nullità di ogni altra clausola contrattuale contraria alle prescrizioni di legge.
- Accertare 3) La nullità dei relativi addebiti in base alle clausole dichiarate nulle o, comunque, difettanti di una conforme previsione contrattuale.
- Accertare e Dichiarare 4) l'applicazione di interessi usurari da parte della banca nel rapporto di c/c n. 129671; 5) in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che i sigg.ri Pt_1
e sono creditori della somma che andrà
[...] Parte_2
determinata in corso di causa;
6) la violazione da parte della CP_2
Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di c/c intercorso con l'attore, con ogni conseguenza di legge;
- Ritenere e Dichiarare 7) non dovute le somme addebitate dalla banca convenuta in violazione della normativa vigente in materia di usura oggettiva;
- Verificare 8) in ogni caso, come la banca convenuta, abbia agito in totale dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura,
Pag. 3 trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- Stornare 9) Tutte le annotazioni indebite, con conseguente ricalcolo del rapporto dare-avere;
- Rideterminare 10) il saldo effettivo del conto corrente n. 129671 calcolando sin dall'apertura e per tutta la durata del rapporto, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, ed eliminando le somme addebitate e non dovute per usura oggettiva (art. 644 co. 1 e 3 prima parte); e per l'effetto
- Condannare 11) la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, prudentemente quantificate in €
12.498,33, oltre spese di CTP, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
12) la banca convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da usura finanziaria;
13) la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in relazione agli artt. 1337,
1338, 1366 e 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
14) la banca convenuta ex art. 96 co. 3, c.p.c., a favore di parte attrice, per non aver esplicitato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità a dar corso al procedimento di mediazione;
15) in ogni caso, la banca convenuta al risarcimento di ogni eventuale danno patrimoniale, non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dall'odierno attore in conseguenza degli illeciti addebiti da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice oltre interessi e svalutazione monetaria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la banca convenuta che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c in quanto generico, e nel merito contestava, per
Pag. 4 quanto ricavabile dall'atto introduttivo, le eccezioni mosse provvedendo a specificare in maniera puntuale le condizioni economiche applicate, le specificazioni in merito all'insussistenza della invocata usura, ed individuava in maniera dettagliata le rimesse solutorie eccependo la prescrizione decennale.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c., le richieste istruttorie di parte attrice venivano disattese.
Veniva fissata, pertanto, udienza per la precisazione delle conclusioni e successivamente fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del giudizio essendo stato documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, per cui le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice devono basarsi su atti e fatti dimostrati dall'attore, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio.
Invero, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass., n. 26151/11). Inoltre, “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova
Pag. 5 di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., n.
3130/2011). Infine, la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, sicché ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (ex multis, Cass., n.5091/2016; Cass.,
n.15129/2007).
Nel caso di specie, con riferimento all'applicazione di interessi usurari,
l'eccezione è infondata in quanto, generica priva di riscontri probatori e non supportata da alcuna allegazione obiettiva sul punto. Per costante giurisprudenza, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura.
Infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli
Pag. 6 interessi ritenuti usurari. Nella fattispecie, parte attrice al di là del richiamo astratto in merito alla disciplina in materia di usura e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nulla ha specificato in relazione alla fattispecie in esame, in termini di individuazione del tasso soglia, del suo sforamento (se originario o sopravvenuto) e dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del TAEG. Parte attrice si è limitata a richiamare una CTP allegata (all. 3 fascicolo di parte attrice) che non effettua alcun riferimento concreto all' eventuale applicazione di tassi di interessi usurari, ma incentra la sua analisi sul ricalcolo del saldo alla luce della dedotta illegittima applicazione dell'anatocismo bancario.
Inoltre, a fronte delle specificazioni con relativi conteggi effettuati dalla convenuta banca con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice, con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. non ha provveduto a contestazioni specifiche con la conseguenza dell'applicazione del dettato dell'art. 115 c.p.c..
In particolare, la non contestazione si applica ai fatti principali e a quelli secondari (conteggi) non essendovi ragione di distinguere in base ai tipi di fatti (ex multis, Cass., 13 giugno 2005, n. 12636). Pertanto, entrambi i tipi di fatti vanno contestati ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione.
Stesso discorso risulta da fare anche per quanto riguarda le doglianze, sempre generiche, di parte attrice in ordine alla pratica dell'anatocismo, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese.
Invero, l'assenza, già ab origine, di specifiche contestazioni osta a qualsiasi positiva disamina delle doglianze da parte del Tribunale considerato oltretutto che, com'è noto, non è possibile a tal fine fare riferimento all'allegata perizia di parte sulla quale, essenzialmente, parte attrice poggia l'intera iniziativa giudiziaria.
E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della
Pag. 7 propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico.
Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”
(Trib. Lagonegro, n. 190 del 20.06.2018; Trib. Lagonegro, n. 221 del
18.04.2025). Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (ex multis, Cass., 04.03.2025, n. 5667).
Ne consegue il rigetto di tutte le doglianze ed eccezioni avanzate da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra specificato, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza. Inoltre, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sussistono idonee ragioni per liquidare le spese di lite nella misura del
50%, secondo il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta.
PQM
Pag. 8 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 311/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che, già dimidiate, si liquidano Controparte_2 in €.1.698,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro, 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9
SEZIONE CIVILE
R.G. 311/2019
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 6 maggio 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 3 giugno 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 311/2019 R.G. avente ad oggetto: azione di ripetizione in materia bancaria
PROMOSSA DA
(C.F.: ), in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di legale rappresentante della società “Cazzanedda Snc”, e
[...]
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di Parte_2 C.F._2 legale rappresentante della società già Cazzanedda Snc”, CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. Laura Pesce ed elettivamente domiciliati come in atti
attori
CONTRO
(C.F e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Messina ed elettivamente domiciliata come in atti
convenuta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori evocavano in giudizio la Controparte_2
sul presupposto, in relazione al contratto di conto corrente n. 129671 ordinario affidato, dell'usurarietà degli interessi corrispettivi convenuti
Pag. 2 all'atto della stipula e all'atto dell'esercizio dello ius variandi, dell'applicazione di interessi anatocistici non legittimi, oltre che per l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate, con conseguente richiesta di condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. A sostegno della domanda depositavano, oltre alla documentazione contrattuale e agli estratti conto, perizia di parte sulla quale basavano integralmente la domanda. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Dichiarare: 1) La nullità degli oneri usurari per violazione dell'art.
644 co. 1 e 4 c.p., della L. 108/96 co. 1 e 4, dell'art. 2 L. 24/2001 e dell'art. 6 Delibera CICR 9/02/2000, con conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 1815, co. 2 c.c.; 2) La nullità di ogni altra clausola contrattuale contraria alle prescrizioni di legge.
- Accertare 3) La nullità dei relativi addebiti in base alle clausole dichiarate nulle o, comunque, difettanti di una conforme previsione contrattuale.
- Accertare e Dichiarare 4) l'applicazione di interessi usurari da parte della banca nel rapporto di c/c n. 129671; 5) in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in atti, che i sigg.ri Pt_1
e sono creditori della somma che andrà
[...] Parte_2
determinata in corso di causa;
6) la violazione da parte della CP_2
Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di c/c intercorso con l'attore, con ogni conseguenza di legge;
- Ritenere e Dichiarare 7) non dovute le somme addebitate dalla banca convenuta in violazione della normativa vigente in materia di usura oggettiva;
- Verificare 8) in ogni caso, come la banca convenuta, abbia agito in totale dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura,
Pag. 3 trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
- Stornare 9) Tutte le annotazioni indebite, con conseguente ricalcolo del rapporto dare-avere;
- Rideterminare 10) il saldo effettivo del conto corrente n. 129671 calcolando sin dall'apertura e per tutta la durata del rapporto, interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, ed eliminando le somme addebitate e non dovute per usura oggettiva (art. 644 co. 1 e 3 prima parte); e per l'effetto
- Condannare 11) la convenuta banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate
e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, prudentemente quantificate in €
12.498,33, oltre spese di CTP, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
12) la banca convenuta al risarcimento del danno patrimoniale da usura finanziaria;
13) la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore in relazione agli artt. 1337,
1338, 1366 e 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
14) la banca convenuta ex art. 96 co. 3, c.p.c., a favore di parte attrice, per non aver esplicitato le ragioni atte a giustificare l'impossibilità a dar corso al procedimento di mediazione;
15) in ogni caso, la banca convenuta al risarcimento di ogni eventuale danno patrimoniale, non patrimoniale, morale ed esistenziale subito dall'odierno attore in conseguenza degli illeciti addebiti da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice oltre interessi e svalutazione monetaria”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la banca convenuta che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c in quanto generico, e nel merito contestava, per
Pag. 4 quanto ricavabile dall'atto introduttivo, le eccezioni mosse provvedendo a specificare in maniera puntuale le condizioni economiche applicate, le specificazioni in merito all'insussistenza della invocata usura, ed individuava in maniera dettagliata le rimesse solutorie eccependo la prescrizione decennale.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c., le richieste istruttorie di parte attrice venivano disattese.
Veniva fissata, pertanto, udienza per la precisazione delle conclusioni e successivamente fissata, ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, esaminate le note di trattazione depositate dalle parti, la causa viene decisa con l'emissione della presente sentenza.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del giudizio essendo stato documentato in atti l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel merito, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, per cui le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice devono basarsi su atti e fatti dimostrati dall'attore, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio.
Invero, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, “La consulenza non rientra nella disponibilità delle parti ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale esattamente decide di escluderla ogni qual volta si avveda che la richiesta della parte tende a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” (Cass., n. 26151/11). Inoltre, “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova
Pag. 5 di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., n.
3130/2011). Infine, la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, sicché ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (ex multis, Cass., n.5091/2016; Cass.,
n.15129/2007).
Nel caso di specie, con riferimento all'applicazione di interessi usurari,
l'eccezione è infondata in quanto, generica priva di riscontri probatori e non supportata da alcuna allegazione obiettiva sul punto. Per costante giurisprudenza, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura.
Infine, occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli
Pag. 6 interessi ritenuti usurari. Nella fattispecie, parte attrice al di là del richiamo astratto in merito alla disciplina in materia di usura e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, nulla ha specificato in relazione alla fattispecie in esame, in termini di individuazione del tasso soglia, del suo sforamento (se originario o sopravvenuto) e dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione del TAEG. Parte attrice si è limitata a richiamare una CTP allegata (all. 3 fascicolo di parte attrice) che non effettua alcun riferimento concreto all' eventuale applicazione di tassi di interessi usurari, ma incentra la sua analisi sul ricalcolo del saldo alla luce della dedotta illegittima applicazione dell'anatocismo bancario.
Inoltre, a fronte delle specificazioni con relativi conteggi effettuati dalla convenuta banca con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice, con la prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. non ha provveduto a contestazioni specifiche con la conseguenza dell'applicazione del dettato dell'art. 115 c.p.c..
In particolare, la non contestazione si applica ai fatti principali e a quelli secondari (conteggi) non essendovi ragione di distinguere in base ai tipi di fatti (ex multis, Cass., 13 giugno 2005, n. 12636). Pertanto, entrambi i tipi di fatti vanno contestati ai fini dell'assolvimento dell'onere di contestazione.
Stesso discorso risulta da fare anche per quanto riguarda le doglianze, sempre generiche, di parte attrice in ordine alla pratica dell'anatocismo, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese.
Invero, l'assenza, già ab origine, di specifiche contestazioni osta a qualsiasi positiva disamina delle doglianze da parte del Tribunale considerato oltretutto che, com'è noto, non è possibile a tal fine fare riferimento all'allegata perizia di parte sulla quale, essenzialmente, parte attrice poggia l'intera iniziativa giudiziaria.
E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la perizia di parte non assume valenza probatoria in merito ai fatti posti a fondamento della
Pag. 7 propria domanda, costituendo una mera difesa di carattere tecnico.
Questo giudice, infatti, aderisce al principio già enunciato dal Tribunale secondo cui “La perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto”
(Trib. Lagonegro, n. 190 del 20.06.2018; Trib. Lagonegro, n. 221 del
18.04.2025). Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (ex multis, Cass., 04.03.2025, n. 5667).
Ne consegue il rigetto di tutte le doglianze ed eccezioni avanzate da parte attrice.
Alla luce di quanto sopra specificato, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza. Inoltre, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, sussistono idonee ragioni per liquidare le spese di lite nella misura del
50%, secondo il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta.
PQM
Pag. 8 Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 311/2019, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che, già dimidiate, si liquidano Controparte_2 in €.1.698,50 per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre spese generali 15%, CNPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso in Lagonegro, 3 giugno 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 9