Sentenza 16 gennaio 1976
Massime • 1
Qualora il termine per l'adempimento di un'obbligazione non sia stato convenzionalmente fissato, la parte in cui favore la prestazione deve essere eseguita, ancorche non si sia avvalsa, ai sensi dell'art 1183 cod civ, della facolta di chiedere al giudice la fissazione del termine di adempimento, puo far valere l'inadempimento del debitore della prestazione medesima, ove risulti che questa non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, in considerazione della natura del rapporto e delle finalita che le parti hanno avuto di mira nel porlo in essere. (nella specie, trattavasi di un mandato collettivo per arbitrato irrituale. I giudici del merito avevano dichiarato la nullita del lodo arbitrale, aderendo alla tesi di uno dei mandanti sulla validita ed efficacia della revoca per giusta causa del mandato stesso, a norma dell'art 1726 cod civ, intervenuta quando gli arbitri avevano lasciato inutilmente decorrere un piu che congruo lasso di tempo, senza espletare l'incarico loro affidato. La suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, perche conforme al principio di cui sopra ed adeguatamente motivata sul punto della non ragionevolezza e giustificabilita del ritardo degli arbitri nell'eseguire il mandato). ( V 9/74, mass n 367496; ( V 962/72, mass n 357246).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1976, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1976 |
Testo completo
Qualora il termine per l'adempimento di un'obbligazione non sia stato convenzionalmente fissato, la parte in cui favore la prestazione deve essere eseguita, ancorche non si sia avvalsa, ai sensi dell'art 1183 cod civ, della facolta di chiedere al giudice la fissazione del termine di adempimento, puo far valere l'inadempimento del debitore della prestazione medesima, ove risulti che questa non sia stata eseguita in un lasso di tempo eccedente il ragionevole e normale limite di tolleranza, in considerazione della natura del rapporto e delle finalita che le parti hanno avuto di mira nel porlo in essere. (nella specie, trattavasi di un mandato collettivo per arbitrato irrituale. I giudici del merito avevano dichiarato la nullita del lodo arbitrale, aderendo alla tesi di uno dei mandanti sulla validita ed efficacia della revoca per giusta causa del mandato stesso, a norma dell'art 1726 cod civ, intervenuta quando gli arbitri avevano lasciato inutilmente decorrere un piu che congruo lasso di tempo, senza espletare l'incarico loro affidato. La suprema Corte ha ritenuto corretta la statuizione, perche conforme al principio di cui sopra ed adeguatamente motivata sul punto della non ragionevolezza e giustificabilita del ritardo degli arbitri nell'eseguire il mandato). ( V 9/74, mass n 367496; ( V 962/72, mass n 357246).*