TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6566/2021 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, via G. D'Annunzio n.125, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Andrea Miceli, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: CP_1
, QUALE TITOLARE DELL , con sede in C.F._2 Controparte_2
Cesarò, via Nazionale n. 51, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Riolo del Foro di Patti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: giusta Email_1
memoria di costituzione di nuovo procuratore depositata nel fascicolo telematico il 12.05.2023
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 18.06.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.10.2021, in breve, ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che ha lavorato alle dipendenze della ditta ininterrottamente CP_1 dall'8.06.2020 al 13.08.2020 e dal 25.08.2020 al 30.04.2021, prestando mansioni di operaio qualificato – selciatore, riconducibili al 2° livello CCNL Edilizia Artigianato, segnatamente, occupandosi di rivestire in pietra i muri di contenimento presso il cantiere di IS (Me) della costruenda strada Anas Nord-Sud e, all'occorrenza, di spostare i bancali del materiale di rivestimento mediante bobcat e/o altri mezzi presenti in cantiere;
- che lo stesso ha reso le proprie prestazioni dal lunedì al venerdì –con esclusione del sabato e della domenica–, dalle ore 05,30 alle ore 18,45-19,00 con un'ora di pausa per il pranzo, per un totale di almeno 63 ore settimanali, sempre sotto la direzione specifica del datore di lavoro, restando assoggettato al potere direttivo e gerarchico di quest'ultimo nell'osservanza di precisi orari di lavoro, con conseguente limitazione della propria autonomia;
- che, nello specifico, lo stesso era tenuto a recarsi a Cesarò alle ore 5,30 presso il deposito
CP_ della resistente, ove insieme ad alcuni colleghi di lavoro, era tenuto a scaricare l'attrezzatura riportata dal cantiere il giorno precedente ed a caricare l'attrezzatura necessaria allo svolgimento dei lavori sull'automezzo aziendale con cui era condotto fino al punto di ritrovo nel cantiere di IS - Strada Nord-Sud al quale era addetto, ove alle ore 7,00 tutti i dipendenti della erano obbligati a ritrovarsi per essere poi distribuiti lungo il Parte_2 cantiere stradale, esteso per alcuni chilometri e lì espletare l'attività lavorativa.
- che, una volta terminata l'attività lavorativa presso il cantiere, alle ore 17,30 tutti gli operai erano tenuti a recarsi nuovamente presso il punto di ritrovo ed ai colleghi giunti con le proprie autovetture era consentito andare via, mentre lo stesso, unitamente agli altri dipendenti partiti da Cesarò con il mezzo aziendale, era consentito lasciare il cantiere solo intorno le ore 17,45 circa, dopo aver provveduto a caricare su detto mezzo l'attrezzatura “eventualmente eccedente”, restando di fatto ricondotto al deposito aziendale intorno alle 18,45-19,00;
- che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro, rientrando nell'attività lavorativa vera e propria, va sommato al normale orario di lavoro come straordinario, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione nel caso in cui, come nella specie, il dipendente è obbligato a presentarsi presso la sede aziendale per essere di volta in volta destinato nelle diverse località in cui svolgere la propria prestazione lavorativa;
- che, inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondergli la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo integrativo provinciale e dall'accordo migliorativo espressamente pattuito in deroga con le OO.SS. di categoria per il cantiere di IS, mentre, in realtà, la retribuzione corrisposta non si è uniformata ad essi, così come lo stesso è ancora creditore delle differenze ”; Parte_3
Pagina 2 - che, inoltre, la ditta resistente non gli ha corrisposto l'indennità per lavori in alta montagna
–prevista nella misura pari al 10% della retribuzione- con riguardo ai lavori espletati nei cantieri ubicati ad un'altitudine di oltre 900 metri e, quanto all'indennità di mensa, contrattualmente pattuita in euro 5,00 giornalieri, essa è stata pagata solo per i mesi di giugno, luglio, agosto 2020 ed aprile 2021;
- che, ancora, nel periodo ricompreso dall'8.06.2020 al 13.08.2020, lo stesso non ha goduto di ferie né ha percepito l'indennità sostitutiva di esse.
Su tali premesse, il ricorrente ha convenuto in giudizio la ditta per sentire CP_1
“… dichiarare che nel periodo dal 8/6/2020 al 13/8/2020 e dal 25/8/2020 al 30/4/2021, è intercorso (inter partes) un rapporto di lavoro di tipo subordinato …. nell'ambito del quale …
(lo stesso) ha svolto le mansioni di operaio selciatore, II livello di cui al CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini – aziende artigiane e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1
… titolare della omonima ditta … al pagamento, in (suo) favore … della somma di
[...]
€.13.239,46, o di quella maggiore o minore che si riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme così rivalutate, dalla maturazione sino al soddisfo. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre ex art.93 c.p.c. a favore del … procuratore anticipatario”.
Con memoria depositata il 18.02.2022 si è ritualmente costituito in giudizio CP_1
in sintesi, deducendo:
[...]
- che il ricorrente non ha svolto attività lavorativa eccedente le ore indicate nelle buste paga, in quanto , insieme ad altri dipendenti, era solito avvalersi liberamente di un “passaggio” Pt_1
da Cesarò al campo base di IS (e viceversa) con i mezzi della , senza che Parte_2
sussistesse alcun obbligo in capo agli stessi di recarsi al punto di raccolta alle ore 5,30 né, al termine dell'attività lavorativa, di ritornare in cantiere, ma solo quello di osservare l'orario di lavoro fissato dalle 7,00 alle 16,30 fruendo di una pausa colazione di circa mezz'ora e di un pausa pranzo di circa un'ora;
- che, del resto, l'accesso al punto di raccolta non era indispensabile rispetto alla prestazione lavorativa né rispondente ad alcuna esigenza aziendale;
- che l'indennità di alta montagna non è stata corrisposta in quanto è residente in un Pt_1
Paese la cui altitudine è maggiore rispetto a quella in cui è ubicato il cantiere e, ove ritenuta spettante, comunque, sarebbe pari ad euro 1.152,76;
- che i calcoli “cassa edile” e TFR sono falsati dal preteso pagamento dell'attività di lavoro straordinario e, comunque, i conteggi esatti relativi alle differenze retributive, all'indennità di ferie non godute e all'indennità di mensa è pari ad un totale di euro 728,91.
Pagina 3 Conseguentemente, la ditta resistente ha chiesto il rigetto del ricorso ed eventualmente di riconoscere a la somma di euro 1.881,67 a titolo di differenze retributive, indennità di Pt_1
ferie non godute, indennità di mensa ed indennità di alta montagna, con vittoria di spese e compensi.
Tentata infruttuosamente la definizione bonaria tra le parti, con le note depositate il
31.03.2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla singola domanda relativa al pagamento delle “differenze , insistendo per il resto in quanto ulteriormente Parte_3
chiesto in ricorso.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali nonché l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio; quindi all'udienza in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429
c.p.c..
________________________
Sul piano fattuale, è pacifico che è stato assunto alle dipendenze della ditta Parte_1
dall'8.06.2020 al 13.08.2020 e dal 25.08.2020 al 30.04.2021 e che, durante i CP_1
periodi in parola, abbia svolto a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, mansioni di selciatore, inquadrate nel II livello del CCNL Edilizia –Artigianato, sì come risulta dalla disamina delle comunicazioni unilav e delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente nel fascicolo telematico.
E' in contestazione tra le parti il regolare adempimento dell'obbligazione retributiva da parte della ditta datrice di lavoro, atteso che il lavoratore ha lamentato di aver ricevuto un trattamento economico non proporzionato rispetto alla quantità e alla qualità delle prestazioni di lavoro espletate. In particolare, il nucleo centrale della vicenda controversa è incentrato sulla riconducibilità, nel lavoro straordinario, del tempo impiegato dal ricorrente sia per raggiungere da Cesarò il cantiere di IS presso cui era svolta la propria attività lavorativa sia per rientrare da siffatto cantiere a Cesarò, assumendo al riguardo di essere stato in concreto a Pt_1
disposizione della parte datoriale non dalle ore 7,00 alle ore 16,30 sì come prospettato da quest'ultima, bensì dalle ore 5,30 fino le ore 18,45 –19,00, in quanto era tenuto a recarsi presso il deposito della ditta sito a Cesarò e, successivamente, a ritornare presso tale deposito, per scaricare/caricare dal/nel mezzo aziendale l'occorrente per espletare le attività lavorative in cantiere.
Ciò posto, giova ricordare che la regolamentazione dell'orario di lavoro, per quanto rileva nel presente giudizio, trova la sedes materiae nel d.lgs. n.66/2003 che, in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/104/CE, ha sostituito la precedente disciplina, stabilendo all'art. 2
Pagina 4 comma 1 lett. a) che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, mentre ai sensi della lett. b) costituisce periodo di riposo “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”, sicché integra lavoro straordinario “il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro”.
Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, i parametri valutativi che assumono un espresso rilievo sono il tempo della “prestazione effettiva” e il tempo della “disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro”, ed operano indistintamente anche nell'ambito dei lavori discontinui o di semplice attesa e custodia contraddistinti per il fatto che il dipendente può reintegrare le energie psicofisiche consumate con pause di riposo, la cui incidenza nella determinazione della durata dell'orario di lavoro resta condizionata dalla sussistenza o meno di discrezionalità, da parte del prestatore, nel disporre della propria persona, in quanto non obbligato giuridicamente ad eseguire alcuna istruzione del proprio datore di lavoro né ad espletare la propria attività per il medesimo.
Richiamando espressamente la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente (rectius
Cass. 14 marzo 2006 n. 5496), la Suprema Corte ha meglio chiarito che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro si considera lavorativo “unicamente nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (Cass. 26.07.2010 n.17511.
Conf., tra le varie, Cass. 13.10.2021 n. 27920).
La Suprema Corte, peraltro, ha osservato che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro rientrano nel tempo retribuito quando necessarie e obbligatorie per l'attuazione della stessa attività lavorativa sicché, a questo fine, il lavoratore resta assoggettato al potere direttivo e disciplinare della parte datoriale.
Di qui, nel rapporto di lavoro occorre distinguere accanto ad una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, la fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c. comma 2) e autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale, per esempio, potrebbe sin anche rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 13.04.2015 n. 7396).
L'accertamento del carattere funzionale dello spostamento rispetto alla prestazione in sé considerata si risolve in una indagine di fatto da condursi alla luce di una valutazione globale del quadro probatorio relativo alle concrete modalità di svolgimento dello spostamento, con la conseguenza che qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria in ordine al
Pagina 5 numero di ore effettivamente svolte, il giudice deve ritenere che l'onere della prova del lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, gravante sul lavoratore, non sia stato assolto, avendo già chiarito la Suprema che non sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova le eventuali -ma non decisive- ammissioni del datore di lavoro (Cass. 16.02.2009 n. 3714; Cass.
29.01.2003 n. 1389; Cass. 17.10.2001 n.12695).
Né, peraltro, la valutazione equitativa del giudice potrebbe supplire il difetto di prova nell'an, in quanto i criteri di liquidazione equitativa possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda (Cass. 14.05.2015 n. 9906), dovendosi ritenersi non assolto l'incombente probatorio da parte del lavoratore a fronte della generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario (Cass. 19.06.2018 n. 16150).
Fermi i superiori rilievi, alla luce della disamina complessiva delle risultanze istruttorie non
è possibile affermare che alle 5,30 del mattino era obbligato ad essere fisicamente Pt_1
presente presso il deposito di Cesarò né comunque che a tale ora era a disposizione della parte datoriale sì da essere tenuto a fornire la propria immediata opera.
Infatti, dalla consultazione delle comunicazioni Unilav resta accertato che il ricorrente era stabilmente assegnato presso il cantiere “PA 42/08 ITIN. Controparte_3
–S.S. 117 Centrale Sicula –F251 –IS-98073” e dalla deposizione resa dai testi
[...]
e cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare-, si apprende Tes_1 Testimone_2
che tutti i lavoratori –senza eccezione per il ricorrente- erano liberi di recarsi al campo base, ubicato a circa 10 minuti dal cantiere, avvalendosi di un proprio mezzo e, solo una volta giunti al predetto campo base di IS, erano tenuti a lasciare presso di esso il proprio veicolo per recarsi con il camion aziendale all'area del cantiere –lungo circa 8Km- ove rendere le rispettive prestazioni secondo le direttive datoriali, precisando entrambi i predetti testimoni che lo spostamento dal deposito di Cesarò al campo base con il mezzo aziendale era rimesso alla discrezionalità dei dipendenti, essendo diretto sostanzialmente a soddisfare il loro interesse a fruire del “passaggio”, in quanto, come ha precisato il teste , “Noi fruivamo del Tes_1 passaggio perché così non pagavamo il carburante che non ci sarebbe stato rimborsato”, tanto che “intorno le 17,00 … chi aveva la macchina poteva andare via”, restando conformemente ribadito dal teste che “la scelta di andare con il furgone dell'azienda era una scelta Tes_2
economica per non pagare i 30 euro di benzina e se lo avessi avuto pure io un passaggio ne avrei fruito così risparmiavo i soldi del mezzo, ma devo precisare che coloro che lavoravamo a
Capizzi non lo abbiamo comunque chiesto”.
Pagina 6 Non sussiste prova neppure della necessità dell'azienda resistente di trasportare il ricorrente da Cesarò a mezzo del pullman ovvero della station wagon aziendale o del camion, essendo emerso, peraltro, dalla deposizione del teste che il ricorrente ha provveduto, solo una Tes_1
volta, a caricare una pala, un secchio e del cemento sul camion in partenza da Cesarò verso
IS, senza che vi siano elementi per ritenere la doverosità di tale condotta a fronte dell'episodicità di essa e tenuto conto che sia il teste (che era solito Testimone_3
recarsi con la propria vettura al campo base che si trova vicino al cantiere) sia il teste
[...]
hanno riferito che il camion era caricato “ogni giorno” direttamente al campo base e il Tes_4
teste neppure ha saputo riferire cosa il camion riportasse a Cesarò alla fine della Tes_1
giornata di lavoro, restando coerentemente precisato dal teste che il cantiere è Tes_5 comunque un area controllata a mezzo delle telecamere di sicurezza ubicate all'ingresso e all'uscita di esso.
Nel contesto considerato, tutti i testimoni escussi –come dichiarato dallo stesso CP_1
in sede di interrogatorio formale- hanno confermato che i lavoratori erano tenuti ad
[...]
arrivare al campo base di IS, con i propri mezzi o con quelli aziendali, alle 7,00 e, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, deve ritenersi che da quel momento in poi la discrezionalità dei dipendenti nella gestione del tempo era sottratta agli stessi essendo tenuti a conformarsi agli interessi aziendali correlati al disbrigo degli adempimenti burocratici, alle operazioni di vestizione e svestizione ed a ricevere i compiti da svolgere (v. deposizione del teste ) nonché ad uniformarsi alle direttive aziendali funzionali all'esecuzione delle Tes_4
rispettive prestazioni lavorative.
Alla stessa stregua, la prestazione di lavoro deve ritenersi cessata una volta che i lavoratori intorno alle 17,00 hanno fatto rientro al campo base di IS, atteso che successivamente a tale ora gli stessi erano liberi di mettersi alla guida dei rispettivi veicoli ovvero di fruire dei passaggi dai colleghi, senza bisogno di recarsi presso la sede aziendale di Cesarò e, dunque, di spostarsi secondo i loro personali interessi, non sussistendo in atti elementi per ritenere che, cessata l'attività, prima, in cantiere e, poi, al detto campo base, i lavoratori rimanessero ulteriormente a disposizione della parte datoriale nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni né tenuti a garantire la loro presenza sui luoghi di lavoro.
Quanto al riposo fruito dai dipendenti durante lo svolgimento della giornata lavorativa, muovendo dai principi di diritto sopra richiamati, occorre distinguere il tempo non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, dalla semplice situazione di inerzia, computabile, invece, a tali fini, e ciò in base alla condizione in cui si trova il lavoratore e, quindi, ricondotto nel primo gruppo quelle situazioni in cui il dipendente può “disporre
Pagina 7 liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità” (Cass. 02.03.2009 n. 5023).
Alla luce di tali principi, va affermato che la temporanea inattività del lavoratore direttamente influenzata dal potere organizzativo e direttivo della parte datoriale ricade nell'area del lavoro effettivo e come tale da retribuirsi.
Dando applicazione alle direttive ermeneutiche sopra tracciate, è pacifico tra le parti che il ricorrente, nel corso della giornata lavorativa, era legittimato a fruire di un'ora di tempo libero coincidente con l'ora del pranzo, mentre, con riferimento all'assunto godimento di una ulteriore pausa di circa mezz'ora –c.d. “pausa colazione” –, non vi sono evidenze probatorie precise e concordanti per poter affermare che l'arco temporale in parola, trascorso dal lavoratore medesimo in cantiere nelle more dell'espletamento delle mansioni affidategli, comunque non era eterodiretto.
A tal proposito, in disparte che i testi di parte ricorrente hanno negato lo svolgimento di un break per fare colazione, va osservato che i testi di parte resistente –tutti legati al da CP_1
rapporti di stretta parentela- si sono limitati a fornire una contrapposta versione che, tuttavia, per la genericità di essa, non consente di ritenere che il ricorrente durante la mezz'ora in questione era libero di autodeterminarsi ovvero non era assoggettato al potere gerarchico di o di un suo preposto. A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese dal teste CP_1
appaiono de relato actoris, avendo riferito lo stesso di aver iniziato a lavorare presso la Tes_5
ditta del resistente a far data dal 24.04.2021 (e dunque appena 5 giorni lavorativi prima della cessazione del rapporto di lavoro oggetto di causa), specificando di non essere a conoscenza di cosa facesse il ricorrente in cantiere “perché non lavoravo con lui”, ed inoltre che il teste ha dichiarato di lavorare di norma nell'ufficio di IS e di recarsi in cantiere Tes_4
“ogni tanto”, “per farmi un giro”, proprio perché “io stavo in prevalenza al campo base”, tanto che “vi erano tanti operai e io non li inquadravo tutti, io non sono originario di Cesarò e gli abitanti di Cesarò li conosco solo alcuni, peraltro di vista”.
In considerazione di quanto precede, va riconosciuta parzialmente meritevole di tutela la pretesa del ricorrente volta a conseguire il pagamento delle differenze retributive per le prestazioni lavorative espletate dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa pranzo e, per l'effetto, riscontrato lo svolgimento di lavoro straordinario diurno per complessive 5 ore settimanali.
Pagina 8 Ciò posto, dalla lettura dell'accordo sindacale del 20.11.2019 resta accertato che la ditta resistente si è obbligata con le sigle sindacali e con i CP_4 CP_5 CP_6 rappresentanti dei lavoratori a corrispondere “
1. L'indennità sostitutiva mensa … in euro 5,00 giornalieri in quanto le condizioni logistiche del cantiere non consentono la somministrazione ai lavoratori del suddetto servizio. Tale indennità verrà corrisposta a tutti i lavoratori a decorrere dal 01/11/2019.
2. Tenuto conto che il cantiere è situato oltre i 900 mt, verrà riconosciuta a tutti i lavoratori
l'indennità di alta montagna nella misura del 10% come stabilito dal contratto integrativo provinciale (CCPL Messina)”.
Segnatamente, a norma dell'art. 8 del CCPL di Messina, rubricato “lavori in alta montagna”,
“L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 9,5%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione del punto 3 dell'art. 24 sub a) e art. 44 del CCNL del
19.04.2010. Per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine supera i mille metri la misura sarà dell'11,50%.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora”.
Nella fattispecie concreta, considerato che il rapporto di lavoro si è svolto nel 2020 e nel
2021, a fronte della previsione della contrattazione integrativa aziendale sopra richiamata, il ricorrente è legittimato a fruire dell'indennità di mensa, avendo svolto il servizio presso il cantiere aziendale sopportando l'esborso necessariamente correlato alla necessità di consumare il pasto fuori di casa.
Inoltre, considerato che l'indennità di alta montagna è funzionale a compensare le maggiori difficoltà e disagi legati alla prestazione lavorativa in condizioni disagiate nel caso in cui, come nella specie, l'ubicazione della sede di lavoro si trova ad alta quota e non coincide con il
Comune di “abituale dimora” del lavoratore, compete al ricorrente l'indennità in parola non sussistendo in atti elementi per escludere la maggiore gravosità o il particolare disagio del lavoro svolto dallo stesso presso il predetto cantiere.
Ancora, compete a l'indennità sostitutiva per ferie non godute. Pt_1
La contrattazione collettiva di categoria all'art. 18 del CCNL citato stabilisce testualmente
“La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario di lavoro normale per gli operaio di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuo, sopra indicato per ogni mese
Pagina 9 intero di anzianità maturata presso le imprese.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente …
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie …”.
Uniformandosi ai principi affermati dalla Corte di Giustizia il 6.11.2018 con la sent. C-
684/16, la Suprema Corte ha osservato che “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore –a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro- e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. 08.07.2022 n. 21780).
La giurisprudenza europea, inoltre, ha meglio chiarito che “Il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo” (Corte Giustizia Unione Europea
Sez. I, 14/12/2023, n. 206/22): invero, “… il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata) … Come dichiarato dalla Corte, l'articolo
7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro
e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-
684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). … il motivo della cessazione del rapporto di lavoro non è rilevante ai fini del diritto all'indennità finanziaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C-233/20,
EU:C:2021:960, punti 32 e 34). …” (Corte Giustizia Unione Europea 18.01.2024 n. 218/22).
In considerazione di quanto precede e non rinvenendosi in atti prova che la CP_7
abbia consentito al ricorrente di godere di periodi di non lavoro retribuito sì da
[...]
consentirgli il recupero delle proprie energie psicofisiche, resta comprovato il diritto del
Pagina 10 lavoratore a fruire, in rapporto alla durata del servizio prestato, di ferie annuali retribuite e, alla cessazione del rapporto di lavoro, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Infine, a norma dell'art. 2120 c.c., sussiste il diritto di al trattamento di fine rapporto, Pt_1
essendo incontestata in atti la cessazione del rapporto di lavoro.
Con ordinanza del 15.11.2024 è stato conferito incarico ad un consulente tecnico d'ufficio per l'esatta quantificazione dei crediti retributivi in ipotesi sussistenti a favore del ricorrente per l'attività di lavoro prestata dall'8.06.2020 al 13.08.2020 e dal 25.08.2020 al 30.04.2021 avendo CP_ cura di detrarre gli importi corrisposti dalla resistente risultanti dalla disamina complessiva della documentazione in atti.
Aderendo al mandato conferito e dando applicazione alle disposizioni del CCNL Edilizia
Artigianato con riferimento ai dipendenti appartenenti al livello II per come integrate dal contratto integrativo per la Provincia di Messina e dall'accordo migliorativo in deroga espressamente pattuito tra l'azienda resistente e le OO.SS. di Categoria per il cantiere di
IS, il tecnico d'ufficio ha calcolato per i periodi oggetto di causa le differenze retributive spettanti al lordo a escludendo le voci di Cassa edile e, quanto al trattamento di fine Pt_1
rapporto, a seguito delle osservazioni mosse dalla difesa del ricorrente, ha elaborato un primo conteggio senza considerare la retribuzione straordinaria dovuta dalla parte resistente ed un secondo conteggio tenendo conto di quest'ultima.
Come già detto, la determinazione del TFR, che compete ai lavoratori “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”, è frutto di un'operazione aritmetica regolata nel dettaglio dall'art. 2120 c.c., a tenore del quale esso “… si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5” e, ai fini del predetto calcolo, “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua … comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese”.
A norma dell'art. 38 del CCNL sopra detto resta ribadito che “Il trattamento di fine rapporto
è regolato dalla legge legge 20 maggio 1982, n. 297, Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. –sub art. 1 della legge
n.297 …”.
Alla luce di quanto precede, appare evidente che il trattamento di fine rapporto deve essere rapportato all'intera retribuzione globale di fatto, composta dagli elementi retributivi di carattere continuativo e costituenti competenze costanti e sistematiche del rapporto di lavoro per cui è causa, sì come peraltro evidenziato anche dall'art. 25 comma 5 della contrattazione
Pagina 11 collettiva di categoria, per cui, in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che debbano essere inserite nella base di calcolo dell'aliquota non solo i compensi ordinari, ma anche le quote di mensilità aggiuntive nonché i compensi per il lavoro straordinario quando questi ultimi costituiscono poste economiche fisse e continuative (tra le tante, Cass. 13.12.1991 n. 13456).
Nella fattispecie concreta, all'esito dell'istruttoria, è rimasto accertato che lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del ricorrente non era occasionale ma un dato costante e
CP_ continuativo delle prestazioni espletate presso la resistente, per cui esso legittimamente va incluso nella base di computo del trattamento di fine rapporto
Dando continuità al richiamato indirizzo di legittimità, in linea con le osservazioni svolte di parte attrice, ritiene questo giudice di dover condividere la seconda ricostruzione contabile elaborata dal CTU, in cui cioè si tiene conto dell'importo del TFR progressivamente acquisito da , calcolato conteggiando tutte le competenze economiche costanti e sistematiche Pt_1
CP_ maturate dal lavoratore per la concreta attività lavorativa prestata alle dipendenze della resistente.
In ragione di quanto precede, pertanto, va affermato che il ricorrente è creditore per i rapporti di lavoro oggetto di causa della complessiva somma (già decurtata di cassa edile) di euro 4.393,74 a titolo di differenze retributive (di cui euro 435,00 per indennità mensa;
euro
1.136,16 per indennità lavori in alta montagna ed euro 885,76 per indennità sostitutiva delle ferie non godute), oltre ad euro 245,52 a titolo di TFR.
La metodologia con cui è stata condotta l'indagine peritale in parola appare immune da vizi logici ed essendo rispettosa delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva resta condivisa da questo Giudice, per cui la ditta va condannata al pagamento della CP_1
somma complessiva di euro 4.639,26, oltre rivalutazione ed interessi come per legge
Le spese del presente giudizio sono compensate per un terzo tra le parti stante la reciproca soccombenza delle stesse rispetto a quanto hic et nunc dedotto nei rispettivi scritti introduttivi, mentre, i restanti due terzi sono regolate secondo il criterio della soccombenza e perciò liquidate a carico della ditta assumendo quale referente lo scaglione del valore CP_1
effettivo della procedura ed avendo riguardo dello svolgimento di istruttoria orale e dell'attività difensiva prestata in atti, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 DM 55/2014 e successive modifiche
Le spese di CTU nei rapporti tra le parti e l'ausiliario dell'Ufficio sono poste in solido tra le prime, mentre, nei rapporti interni tra le stesse, secondo la regola della soccombenza, restano a carico della ditta resistente.
Pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
CONDANNA la ditta a corrispondere a l'importo CP_1 Parte_1
complessivo di euro 4.639,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per le causali di cui in parte motiva
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE in via definitiva le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico della ditta resistente
COMPENSA per un terzo le spese processuali tra le parti
CONDANNA la a rifondere i restanti due terzi della spese processuali Controparte_7
sostenute da che quantifica in euro 1.000.00 oltre 15 % spese generali, iva e CPA Parte_1
come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi in ricorso antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Così deciso e letto in Catania, all'udienza del 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 13