Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 19.10.2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 17.4.2024, promossa da:
, nata in [...] il [...] e residente a [...]
n. 41, elettivamente domiciliata presso l'avv F. Celano dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro nato a [...] il [...] e residente in [...]
per Colazza 41, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Verbania presso C.F._1
l'avv. S. Mora dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinte e previe le declaratorie tutte del caso:
1. Pronunciare la separazione personale della ricorrente dal coniuge Parte_1
Controparte_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , la quale deve Pt_1
accudire le figlie, tutte ancora in età scolastica;
3. Disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre stabilendo che il padre potrà far loro visita e tenerle con sé ogni volta che vorrà previo accordo con la madre, salvo il necessario preavviso e, in ogni caso compatibilmente con le superiori esigenze dei minori e, comunque, secondo i periodi qui di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00; i weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con comunicazione del periodo preciso entro il 31.05 di ogni anno;
le festività natalizie e quelle pasquali alternate di anno in anno;
4. Disporre che l'assegno unico e universale venga percepito interamente dalla madre in quanto priva di ulteriori entrate economiche e in quanto la medesima dovrà provvedere alle primarie esigenze di vita quotidiane delle tre figlie minori;
5. Disporre a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli minori un importo complessivo pari ad euro 750,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che il CP_1
versi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 100% delle spese relative al trasporto scolastico, ai buoni pasto e ai libri scolastici delle figlie, oltre al 50% spese straordinarie necessarie nell'interesse delle minori, previamente concordate dai coniugi e documentate.
Con riserva di produrre e dedurre nei termini di legge.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Per il resistente: “Piaccia al ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e previe le declaratorie del caso:
1) pronunziare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale al marito avendo la moglie abbandonato l'abitazione ormai da oltre due anni e disponendo di altra idonea situazione alloggiativa;
3) disporre l'affidamento congiunto delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo che il padre potrà vederle e tenerle con sè liberamente, ogni volta che vorrà, compatibilmente con le esigenze delle minori ed in ogni caso fissando periodi minimi;
4) disporre che l'assegno unico ed universale continui ad essere percepito interamene dal padre essendo il medesimo ad occuparsi prevalentemente della crescita delle figlie;
5) porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie un assegno mensile in misura non superiore ad euro 300,00 mensili, stante l'attuale situazione reddituale dei coniugi, oltre alle spese relative al trasporto scolastico buoni pasto e libri scolastici delle figlie e 50% delle spese straordinarie
Col favore delle spese ed onorari di giudizio”
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/10/2022 adiva l'intestato tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la separazione da con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Milano il 27.12.2011 e dal quale aveva avuto le tre figlie , nata il Per_1
17.09.2010, nata il [...] e nata il [...]. Per_2 Per_3
La ricorrente, evidenziato come la convivenza fossa da tempo divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e continue incomprensioni, come il marito lavorasse presso la
Edil MI. mentre lei non aveva una occupazione stabile e svolgeva lavori saltuari, CP_2 chiedeva disporsi l'affidamento delle tre figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso essa ricorrente, l'assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale con mobili ed arredi, la facoltà per il padre di tenere con sé le figlie un pomeriggio a settimana, il martedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00, i weekend alternati dalle ore 9,00 del sabato sino alle ore 18,00 della domenica;
quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con comunicazione del periodo preciso entro il 31.05 di ogni anno;
le festività natalizie e quelle pasquali alternate di anno in anno, un contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre di euro 750,00 mensili, con la previsione che l'assegno unico sarebbe stato da lei percepito, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie minori, ad eccezione di quelle relative al trasporto scolastico, ai buoni pasto e ai libri scolastici delle figlie da porsi integralmente a carico del padre.
Si costituiva in giudizio il convenuto, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo, quanto alle figlie, il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e modalità di visita libere da parte sua, assegnazione in uso in proprio favore della casa coniugale, contributo al mantenimento delle figlie da porsi a suo carico pari a complessivi euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e cona la previsione che l'assegno sarebbe stato da lui percepito. All'udienza presidenziale il resistente avanzava richiesta di collocamento prevalente delle figlie minori presso di sé in ragione della asserita inaffidabilità della madre e del fatto di essere lui ad occuparsi in via prevalente delle figlie.
Sentite le figlie minori e (omessa quella di in ragione dell'età Per_1 Per_2 Per_3
anagrafica), con ordinanza in data 15.3.2023, veniva disposto, in via provvisoria ed urgente,
l'affido in via condivisa delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva, per l'effetto, assegnata in uso la casa coniugale con mobili ed arredi, riconosciuta al padre la facoltà di tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni alla settimana fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui non è previsto il weekend di sua competenza e un giorno alla settimana fino alle ore 21.00 quando il weekend è di sua competenza, 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
il Natale e la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore, posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma di 600,00 euro mensili (euro 200,00 per figlia), da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Torino, con la previsione che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla madre.
Acquisiti i documenti prodotti e ordinate ad entrambe le parti la produzione della documentazione comprovante le proprie entrate (per la ricorrente le buste paga dell'anno
2023 e per il resistente le CU 2021, 2022 e 2023), ordine non ottemperato dal Parente, all'udienza del 17.4.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
La domanda di separazione personale spiegata dalla ricorrente, alla quale il resistente ha aderito, appare meritevole di accoglimento, avendo entrambi riconosciuto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venire meno dell'unione coniugale
Venendo alle statuizioni relative alla prole minore non può che essere confermato, alla luce di quanto dichiarato dalle minori e e della totale assenza di elementi sulla Per_1 Per_2 asserita inaffidabilità della ricorrente, l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con il loro prevalente collocamento presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni alla settimana fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui non è previsto il weekend di sua competenza e un giorno alla settimana fino alle ore 21.00 quando il weekend è di sua competenza;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
il Natale e la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore.
Come dalla medesima richiesto, atteso il collocamento prevalente delle figlie minori presso di sé, va disposta l'assegnazione in uso alla ricorrente della casa coniugale con mobili ed arredi.
Quanto al contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del padre il medesimo, rimasto inottemperante all'ordine di produzione delle CU 2021, 2022, 2023 impartito con l'ordinanza in data 16.2.2024, ha di fatto violato quel dovere di leale collaborazione che governa il processo di famiglia, impedendo al tribunale di ricostruire la sua situazione economico-patrimoniale.
Valutate dunque le sole condizioni reddituali della ricorrente la quale, come risulta dalla documentazione prodotta, lavora come badante con una retribuzione di 1400,00 euro mensili circa ed è gravata dal canone di locazione della casa ove abita con le figlie pari ad euro 600,00 mensili, e considerate le potenzialità reddituali del resistente il quale, per quanto dichiarato all'udienza presidenziale, lavorava nel campo dell'edilizia con una propria ditta e temporaneamente era occupato nel bar ristorante del fratello, si ritiene di confermare il contributo al mantenimento delle tre figlie previsto in sede di provvedimenti provvisori.
Il Parente dovrà inoltre corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie, facendo applicazione di quanto previsto nel Protocollo del Tribunale di Verbania.
Attesa la natura del giudizio e l'esito dello stesso le spese di lite si dichiarano compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: pronuncia la separazione personale tra , nata in [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Milano Controparte_1
il 27.12.2011; affida le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
assegna in uso alla medesima la casa coniugale con mobili ed arredi e con facoltà per il marito di asportare i propri beni ed effetti personali;
dà facoltà al padre di tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, due giorni alla settimana fino alle ore 21.00 nelle settimane in cui non è previsto il weekend di sua competenza e un giorno alla settimana fino alle ore 21.00 quando il weekend è di sua competenza;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
il Natale e la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la complessiva somma di 600,00 euro mensili (euro 200,00 per figlia), da annualmente rivalutarsi in base agli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Verbania;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite
Così deciso in Verbania il 18.12.2024
Il Presidente est dr Monica Barco