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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 232/25 Registro generale Appello Lavoro n. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Moglia, discussa all'udienza collegiale del 13 marzo 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Francesco Simoneschi, Alessandro Crosta e Enrico Maria Giarda, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Milano, via Monte di Pietà, n. 15
APPELLANTE
CONTRO
e eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cristina Gulisano, Stefano Zoia, ed
[...] elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Durini n. 25
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1.IN VIA PRELIMINARE:
1.1. In accoglimento di quanto eccepito dal Dott. , disporre la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva Parte_1 della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 e, per l'effetto, delle procedure esecutive azionate dagli Considerato il gravissimo pregiudizio in cui Parte_2 potrebbe incorrere l'odierno appellante, si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'appello disponga di anticipare la decisione sull'istanza di sospensione prima dell'udienza di discussione o emetta il provvedimento anche inaudita altera parte;
1.2. Per tutti i motivi dedotti al precedente paragrafo 2., dichiarare la nullità della notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché di tutti gli atti successivi, fino alla Sentenza e per l'effetto disporre la rimessione della controversia avanti al Tribunale di primo grado, ritenuto competente in ragione dell'oggetto della domanda, per ogni conseguente provvedimento.
2.IN SUBORDINE, NEL MERITO:
2.1. previa dichiarazione di ammissibilità del presente ricorso in appello per tutto quanto esposto sub § 2. del presente atto e previo ogni opportuno provvedimento ritenuto, riformare la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U.
[1] Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitorie avanzate da parte appellata, per tutto quanto esposto sub § 3. e 4. del presente atto di appello;
2.2. in via subordinata, nel caso di rigetto parziale del presente ricorso in appello, in riforma della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate, rideterminare il grado di responsabilità in capo al Dott. nella causazione dell'evento morte in ragione della condotta Parte_1 tenuta dal Sig. da qualificarsi quantomeno nei termini del concorso di responsabilità, e per l'effetto limitare CP_2 l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dall'odierno appellante agli eredi in misura non superiore al 25% del CP_2 danno patito e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2.3. in via di ulteriore subordine, di integrale rigetto del presente ricorso in appello e di conferma delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella Sentenza e fatte oggetto di specifica impugnazione per il tramite del presente atto, rideterminare in ogni caso, in riforma della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal Dott. per tutto Parte_1 quando esposto sub § 5. e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
3. IN OGNI CASO:
3.1. con vittoria di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio e riforma della Sentenza anche in punto spese, senza alcun riconoscimento a favore della difesa avversaria.”
PER GLI APPELLATI:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Espungere i documenti prodotti da controparte n. 5, 5A e 5B, 6, 7 perché inammissibili in quanto contrari all'art. 345 cpc che vieta espressamente la produzione di documenti nuovi in appello, nonché respingere le invocate prove testimoniali per lo stesso motivo. NEL MERITO
1) Dichiarare inammissibile la presente impugnazione in quanto tardiva essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato.
2) Dichiarare inammissibile la presente impugnazione in quanto erroneamente introdotta con atto d'appello e non in base al procedimento per revocazione straordinaria essendo la sentenza passata in giudicato.
3) Attesa l'infondatezza dell'appello per i motivi dedotti ed appurata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado e di tutta la successiva attività espletata, respingere la richiesta di rimessione della causa al Giudice di prime cure. In ogni caso rigettare l'appello interposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando interamente la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1716/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Moglia), pubblicata il 3/4/2024, ha accolto il ricorso proposto dai sigg. e Controparte_1 CP_2
e , eredi del sig. , nei confronti di
[...] CP_3 CP_4 Persona_1 [...]
accertando la responsabilità di quest'ultimo nella Parte_1 causazione della morte del sig. e dichiarando il Persona_1 Parte_1 responsabile nella causazione del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti in qualità di familiari del defunto, nonché del danno patrimoniale subito per le spese sostenute. Il danno da perdita del rapporto parentale è stato così quantificato in € 265.835,00 per la coniuge;
in € 264.780,90 nei confronti del Controparte_1 figlio in € 225.554,10, ciascuno, per la figlia e CP_2 Persona_2
. Inoltre, il Tribunale ha condannato il sig. al pagamento Persona_3 Parte_1 delle spese funerarie sostenute e dei diritti cimiteriali e delle altre somme corrisposte al per un totale di € 8.737,30. Il primo giudice ha dunque CP_5 condannato il alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 18.000,00 Parte_1 oltre accessori e contributo unificato da distrarre in favore dei procuratori antistatari. In particolare, gli eredi di deducevano nel ricorso di primo grado che il Parte_1 loro congiunto, dall'anno 2006, ormai a riposo dal lavoro, aveva iniziato a svolgere attività lavorativa con carattere di continuità e soggezione nei confronti del presso le sue abitazioni site in SI de' Pecchi (MI) e Sant'Agata (VA) Parte_1
[2] come addetto al verde e tuttofare, secondo orari e direttive impartite dal , Parte_1 venendo poi pagato da quest'ultimo in contanti a fine lavori, oppure con assegni girati al , oppure decurtando il dovuto dal costo delle cure odontoiatriche Parte_1 che quest'ultimo, in quanto dentista, prestava allo stesso CP_2
Il 12 maggio 2022, su ordine del , il era salito su di una scala Parte_1 CP_2 per potare una pianta e nello svolgimento di tale attività cadeva a terra perdendo la vita. Gli eredi proponevano dunque ricorso ritenendo che la responsabilità dell'accadimento fosse da ricondurre al poiché aveva affidato lavori Parte_1 pericolosi a una persona di 75 anni e priva di particolare perizia, fornendo peraltro una scala non idonea. Il sig. , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_1
Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'infortunio, il Tribunale ha ritenuto di particolare importanza la conversazione telefonica intercorsa, nell'immediatezza dei fatti, tra il e l'operatore del servizio 118, la cui trascrizione è agli atti. Parte_1
Dall'esame di tale conversazione telefonica e dagli accertamenti svolti dagli operanti intervenuti nell'immediatezza, emergeva che il fosse caduto da CP_2 un'altezza di circa 5 metri e che la sua morte avesse trovato causa nel colpo subito alla testa a seguito di tale caduta. Così come risultava pacifico che i fatti fossero avvenuti all'interno del giardino dell'abitazione di SI de' Pecchi del
. Parte_1
Il primo giudice ha dunque proceduto alla valutazione circa la responsabilità del nella causazione dell'evento morte e ha ammesso, a tal fine, la prova Parte_1 testimoniale. Dalle deposizioni dei testi e è emerso come la presenza del Tes_1 Tes_2 presso la proprietà del la mattina della morte del primo fosse da CP_2 Parte_1 ricondurre a un'esplicita richiesta del e che la scala a pioli utilizzata dal Parte_1 fosse quella di alluminio appoggiata su un albero ad alto fusto vista dal CP_2 sig. . Il teste inoltre, ha affermato che si trattava dell'unico Tes_1 Tes_2 albero ad alto fusto presente nel giardino. Lo stesso ha dichiarato di aver accompagnato in alcuni casi il Tes_2
e di averlo aiutato nell'espletamento degli incarichi affidati dal , CP_2 Parte_1 confermando che il relativo pagamento era effettuato a fine giornata. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto provato che il fosse salito sulla CP_2 scala su preciso incarico del . Parte_1
Dalle prove in atti, non risultava peraltro che il indossasse imbragature o CP_2 casco protettivo;
la scala a pioli non risultava avere appoggi e non erano state incaricate altre persone per tenere ferma la scala. Tuttavia, la scala era rimasta appoggiata all'albero, sicché la caduta a terra, e conseguentemente la morte, non sarebbe da ricondurre al rovesciamento della scala. Piuttosto, l'evento morte sarebbe da ricondurre al colpo che aveva ricevuto alla testa cadendo a CP_2 terra. Il colpo alla testa emerge dalle concitate parole del riferite Parte_1
[3] all'operatore del 118 e il certificato di morte tratta di decesso per arresto cardiocircolatorio post traumatico. Il Tribunale ha dunque rilevato che laddove il avesse indossato un casco
CP_2 protettivo, esso avrebbe potuto evitare l'evento o attenuarne significativamente le conseguenze. Il non solo non indossava il casco, ma non aveva nemmeno
CP_2 altre forme di protezione che consentissero una salita in quota in condizioni di sicurezza. Il Giudice, trattando successivamente della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il e il , ha rilevato come esso fosse riconducibile
CP_2 Parte_1 al lavoro autonomo, considerata la libertà attribuita al in merito a
CP_2 quando e a come svolgere i lavori. Cionondimeno, il Tribunale ha accertato la responsabilità del ai sensi Parte_1 dell'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008. Tale norma stabilisce due specifici obblighi in capo al committente: la verifica circa l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare mediante contratto d'opera e la necessità di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Quanto al primo, non risultava che avesse specifiche esperienze nei lavori
CP_2 in quota. Così come non vi sarebbe stata prova di quali accertamenti il avesse Parte_1 svolto prima di assegnare l'incarico al Certamente il non si era
CP_2 Parte_1 sincerato che il avesse indossato dispositivi di protezione adatti o,
CP_2 comunque, non si era curato di segnalare al la mancanza e di impedire la
CP_2 salita di quest'ultimo. Allo stesso modo, non sarebbe emerso che il avesse reso edotto il Parte_1 dei rischi relativi al lavoro, limitandosi a fornire una scala e senza
CP_2 affiancarlo ad altre persone. Il Giudice ha dunque ritenuto provato il nesso causale tra le condotte omissive del e l'evento morte e ha rilevato la responsabilità del per il Parte_1 Parte_1 danno da perdita del rapporto parentale cagionato alla moglie e ai figli del
CP_2
e ha liquidato il danno, per ciascun erede, in via equitativa come indicato supra, basando la propria decisione sugli ulteriori parametri dell'età della vittima (75 anni), dell'età di ciascun parente (74 anni la moglie, 50 anni la figlia , 49 CP_3 anni la figli , 46 anni il figlio , della convivenza con il defunto (che CP_4 CP_2 valeva solo per la moglie sig.ra e il figlio e della presenza di altri CP_1 CP_2 familiari (tre persone).
Con ricorso, depositato il 2.1.2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
[4] Nullità della notificazione del ricorso e della Sentenza. Ammissibilità del presente ricorso in appello. La notifica della Sentenza al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292, co. 4, cod.civ. Con la prima censura, in via pregiudiziale, l'appellante lamenta la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. In particolare, il rileva che la notifica del ricorso sarebbe stata eseguita Parte_1
a mezzo PEC all'indirizzo estratto Email_1 dall'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC), presso cui il dott. è censito come appartenente all' “Ordine dei Medici Chirurghi e Parte_1 degli Odontoiatri di Milano” (cfr. screenshot del sito INI-PEC, prodotto da controparte con nota di deposito del 4 settembre 2023). Tuttavia, l'azione esperita dagli eredi non avrebbe alcuna attinenza con la professione medica e, peraltro, il sarebbe pensionato dal 22 ottobre Parte_1
2013. Ciò comporterebbe la radicale nullità della notifica. Infatti, per i professionisti la PEC rappresenterebbe un domicilio speciale, obbligatorio ex lege per tutte le notificazioni attinenti all'esercizio della loro professione e non un domicilio generale, a meno che non sia effettuata una specifica elezione in tal senso su richiesta del professionista stesso, mediante iscrizione in apposito elenco diverso da INI-PEC. Il chiede dunque che la causa sia rimessa al giudice di prime cure. Parte_1
Inoltre, il rileva che nonostante l'atto di appello sia stato depositato il Parte_1
2.1.2025, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3.4.2024, il primo sarebbe comunque tempestivo, dal momento che gli appellati non avrebbero adempiuto tempestivamente all'obbligo di notificare personalmente la sentenza alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 u.c. c.p.c. Tale notifica sarebbe stata eseguita solo il 4 dicembre 2024, sicché il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. sarebbe scaduto il 3.1.2025. Circa l'infondatezza della pretesa degli appellati. Il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P. nel procedimento penale recante n. 15867/2022 R.G.N.R., n. 22810/2023 R.G.G.I.P.. Con il secondo motivo, nel merito, preliminarmente l'appellante lamenta l'errata ricostruzione in fatto della sentenza, atteso che le risultanze delle indagini condotte nei mesi successivi all'evento mortale dalla PG avrebbero portato alla successiva archiviazione per l'abnormità della condotta tenuta dal (Docc. CP_2
n. 5, 5A e 5B - trasmissione da parte della Procura della Repubblica delle copie documenti del fascicolo inerente al proc. pen. n. 15867/2022 R.G.N.R. di Milano, n. 22810/2023 R.G.G.I.P). L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità della documentazione prodotta dagli appellati in primo grado, in quanto riportante annotazioni scritte di pugno della sig.ra , moglie del CP_1 CP_2
Invero, secondo la ricostruzione dei fatti emersa dalle indagini preliminari, non solo la scala sarebbe stata di proprietà della famiglia ma CP_2 Per_1 sarebbe stato anche accompagnato nello svolgimento dell'incarico di
[...]
[5] potatura dal sig. il quale si occupava di legare con una corda i rami da Pt_3 tagliare per direzionarne la caduta dopo il taglio. Tuttavia, in un momento in cui il si era allontanato per procurarsi Pt_3 un'altra corda nel deposito attrezzi, il avrebbe proceduto in autonomia e CP_2 senza corda al taglio di un altro ramo in altezza, che non era tra quelli più bassi di cui si sarebbe dovuto occupare, contrassegnati da segni di vernice verde. Il ramo così tagliato sarebbe caduto addosso al provocandone uno CP_2 sbilanciamento che lo avrebbe fatto cadere dalla scala a pioli. A tali fatti così circostanziati avrebbe assistito anche la sig.ra , addetta alle pulizie nella Tes_3 casa del , la quale avrebbe altresì esortato il a scendere. Parte_1 CP_2
Le indagini avrebbero inoltre accertato che le piante da sistemare fossero solo quelle di basso fusto, contrassegnate con vernice verde, mentre la potatura dei rami più alti sarebbe stata assegnata a una impresa esterna, che avrebbe dovuto tagliarli nella giornata del 14 maggio 2022 (vedi pag. 35 doc. 5B). Lo stesso avrebbe dichiarato in presenza dei sigg. e il CP_2 Pt_3 Tes_4 quale si occupava di altre operazioni di manutenzione, che aveva intenzione di
“fare una sorpresa al dottore”, lasciando intendere che il non fosse al Parte_1 corrente della prestazione che il primo stava per effettuare. Nell'ambito del procedimento penale, lo stesso GIP avrebbe ritenuto che “il nesso causale tra le mansioni affidate e l'evento in concreto verificatosi dovrebbe dirsi, in ogni caso, interrotto dall'iniziativa imprudente del che ha CP_2 autonomamente deciso di procedere alla potatura di un albero di alto fusto mediante l'utilizzo di attrezzi evidentemente inadeguati (una scala a pioli ed una motosega di sua proprietà), al di fuori dell'incarico ricevuto e senza essere a ciò né implicitamente né esplicitamente autorizzato dal ” (cfr. pag. 1 doc. Parte_1
5A). Conseguentemente, il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento, senza alcuna opposizione. Tale ricostruzione del fatto, fondata sul concetto di “abnormità” della condotta del dovrebbe ritenersi definitivamente accertata, assumendo efficacia CP_2 determinante anche per il Giudice civile. Secondo l'appellante, di essa il Giudice civile avrebbe dovuto tenere conto anche al fine di garantire il rispetto del principio di non contraddizione delle decisioni penali e civili. L'abnormità della condotta di menzionata avrebbe dunque innescato un CP_2 nesso di causalità del tutto autonomo rispetto a quello dell'incarico conferito dall'appellante. Circa l'infondatezza della pretesa degli appellati. La (non) applicabilità del D. Lgs. n. 81/2008 nel caso di specie e l'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rilevato la responsabilità dell'accadimento in capo al sulla base delle sole Parte_1 circostanze riferite da due testi dei ricorrenti in primo grado, i quali hanno dichiarato di avere udito il parlare al telefono la sera dell'11 maggio 2022 CP_2 con il . Parte_1
[6] Secondo l'appellante, non solo non vi sarebbe prova che il “dottore” con cui aveva parlato il la sera dell'11 maggio 2022 fosse effettivamente il , CP_2 Parte_1 atteso che prestava la propria attività a favore di diverse famiglie CP_2 nell'ambito comunale, ma non sarebbe stata raggiunta nemmeno l'evidenza circa la committenza e la fornitura della scala da parte del . Parte_1
Altresì, l'appellante contesta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, condividendo quanto osservato dal PM nella richiesta di archiviazione, rilevando che nel caso specifico non vi sarebbero responsabilità riconducibili a violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che si deve escludere anche l'ipotesi nella quale il Parte_1 si possa inquadrare come committente, non trattandosi di lavori edili o di ingegneria civile elencati all'all. X del d.lgs. 81/2008. Non riscontrandosi alcuna violazione delle regole che disciplinano la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche il disposto di cui all'art. 2087 c.c. non potrebbe essere invocato dagli eredi CP_2
In via subordinata nel merito: sulla riduzione dell'importo del risarcimento liquidato dal Tribunale di Milano In subordine, l'appellante chiede una riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale di Milano, considerando la sussistenza del concorso di colpa del prestatore d'opera ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_2
L'appellante propone altresì istanza affinché la Corte territoriale ordini agli eredi l'esibizione e comunicazione di ogni eventuale importo da loro ricevuto in CP_2 relazione all'evento in oggetto, il cui importo dovrà essere detratto da quello del risarcimento. Inoltre, censura la condanna alla rifusione delle spese funerarie e relative ai diritti cimiteriali asseritamente sostenute dagli eredi in quanto non CP_2 sussisterebbe la prova di tali esborsi. In ulteriore subordine, l'appellante chiede la riforma della sentenza per aver liquidato il massimo grado di danno senza aver indagato in alcun modo i rapporti tra gli eredi del sig. CP_2
In particolare, la sentenza non avrebbe specificato i punti di danno complessivi che sono stati riconosciuti a ciascun erede a titolo di risarcimento per danni morali, rendendo impossibile per la difesa ripercorrere l'iter logico seguito. La sentenza sarebbe dunque viziata per violazione dell'obbligo di motivazione. Peraltro, in riferimento alla sig.ra non risulterebbe provato il Persona_2 rapporto di parentela, posto che il certificato di stato di famiglia versato in atti dai ricorrenti non la vedeva annoverata tra i congiunti del defunto.
Con memoria difensiva del 28.2.2025 gli eredi di si sono Persona_1 costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile o comunque infondato.
[7] In particolare, gli appellati rilevano innanzitutto la validità della notificazione del ricorso in primo grado. Infatti, la notifica a mezzo PEC sarebbe valida anche se estranea all'ambito imprenditoriale riferibile alla stessa PEC. Il nuovo articolo 3-ter della legge n. 53/1994, introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022, prevede che l'avvocato esegua la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, o abbia eletto domicilio digitale presso l'INAD. Dal testo della norma, nonché dalle linee guida emanate dall' Controparte_6
il 7 luglio 2022, si comprende che, per quanto riguarda le notificazioni
[...] successive al 28 febbraio 2023, non vi sia alcuna limitazione all'invio di atti anche estranei all'attività professionale svolta dal destinatario. In effetti, considerato che i professionisti già presenti su INIPEC e Reginde devono essere obbligatoriamente presenti su INAD con lo stesso indirizzo p.e.c., non dovrebbero sussistere limitazioni in tal senso. Da un accesso ad Inad del 31/1/2025, si può vedere che il sig. ha eletto Parte_1 domicilio digitale, tanto che alla consultazione appare la videata con la stessa identità pec che compare su inipec. Da ciò discenderebbe che vi è sovrapposizione tra la mail certificata personale e professionale del sig. , quindi qualsivoglia argomentazione fatta propria Parte_1 dall'appellante volta in senso contrario, specificatamente le argomentazioni contenute nel capitolo 2.1. dell'atto di appello, sarebbe, all'effetto, sconfessata. Prive di pregio sarebbero le considerazioni inerenti all'età e alla posizione lavorativa del , il quale, peraltro sarebbe stato richiamato in servizio Parte_1 dopo la pensione. Per tali ragioni, l'impugnazione sarebbe tardiva e quindi inammissibile. Anche il richiamo all'art. 292 c.p.c. dell'appellante sarebbe inconferente, atteso che esso si riferirebbe alla mancata conoscenza incolpevole del procedimento da parte del convenuto contumace per nullità dell'atto introduttivo o della notificazione. Quindi, l'appellante sarebbe incorso in errore nel ritenere che il processo notificatorio al contumace sia comunque dovuto ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento definitorio del giudizio di primo grado. La ratio sarebbe così sintetizzabile: è onere di ciascuna parte curare la propria vicenda processuale e il sig. non l'ha fatto perché colposamente non Parte_1 avrebbe controllato il suo indirizzo di posta digitale dove la notificazione dell'atto introduttivo si è perfezionata correttamente, come statuito dal Tribunale. La notificazione ai sensi dell'art. 292 cpc andava svolta alla parte personalmente (e non presso il domicilio del procuratore attesa la contumacia), laddove gli odierni appellati avessero voluto ridurre i tempi per l'impugnazione e la conseguente esecuzione. La notificazione della sentenza effettuata in data 4/12/2024 sarebbe stata posta in essere ai soli fini di cui all'art 479 cpc, unitamente all'atto di precetto, come
[8] attività prodromica all'esecuzione e non certo ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Di conseguenza, la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato e l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre revocazione straordinaria avendo sostenuto la nullità o l'inesistenza della notifica. Nel merito, gli appellati seguono sostanzialmente l'iter logico-argomentativo del primo giudice con alcune specifiche e ulteriori contestazioni a quanto allegato dall'appellante, in relazione alle risultanze del procedimento penale. In primo luogo, rilevano l'inattendibilità delle dichiarazioni del sig. Pt_3 peraltro rese in via stragiudiziale. Inoltre, osservano che la stessa sig.ra avrebbe dichiarato che già altre volte Pt_4 aveva visto il tagliare alberi ad alto fusto su di una scala (pag. 4 doc. 5b). CP_2
Rileva, altresì, che il decreto di archiviazione non potrebbe fare stato nel giudizio civile. Infine, in riferimento alla domanda svolta in via subordinata circa la rideterminazione del danno, rileva la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'appello nonché la connessa questione dell'asserita irregolarità della notifica del ricorso di primo grado effettuata all'indirizzo pec del dott. . Parte_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto che la notifica del ricorso di primo grado, eseguita a mezzo PEC all'indirizzo Email_1 estratto dall'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC), presso cui il dott. risulta censito come appartenente all' “Ordine dei Medici Parte_1
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano”, sarebbe nulla in quanto l'azione esperita dagli eredi non avrebbe alcuna attinenza con la professione medica, CP_2 essendo, peraltro, il dott. in pensione dal 22 ottobre 2013. Parte_1
Ad avviso dell'appellante, la PEC rappresenterebbe per i professionisti un domicilio speciale, obbligatorio ex lege per tutte le notificazioni attinenti all'esercizio della loro professione e non un domicilio generale, a meno che non sia effettuata una specifica elezione in tal senso su richiesta del professionista stesso, mediante iscrizione in apposito elenco diverso da INI-PEC. La tesi dell'appellante è infondata. La Suprema Corte ha ormai chiarito, superando le iniziali oscillazioni verificatesi nella giurisprudenza di merito, che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art. 3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per
[9] perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (vedi, da ultimo, Cass., 22/01/2025, n.1615 che ha ritenuto valida la notifica della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tramite la PEC professionale, precedentemente attivata per l'attività medica).
La Suprema Corte, esaminando la normativa applicabile, ha rilevato quanto segue: “L'art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che:
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196- undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) lettera soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
[10] Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal e, quindi, Controparte_7 indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, deve ritenersi che il ricorso in questione sia stato notificato correttamente - in conformità della predetta normativa - all'indirizzo pec del dott. , esgtratto dall'apposito Parte_1 elenco dei medici, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei. Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma del suddetto art. 3 bis, c.5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita. Dal testo della norma, nonché dalle linee guida emanate dall' Controparte_6
il 7 luglio 2022, si comprende che, per quanto riguarda le notificazioni
[...] successive al 28 febbraio 2023, non vi sia alcuna limitazione all'invio di atti anche estranei all'attività professionale svolta dal destinatario.
[11] In effetti, considerato che i professionisti già presenti su INIPEC e Reginde devono essere obbligatoriamente presenti su INAD con lo stesso indirizzo PEC, non v'è alcun motivo per il quale dovrebbero sussistere limitazioni in tal senso. Da un accesso ad INAD del 31/1/2025, risulta che l'appellante ha eletto domicilio digitale con la stessa identità PEC che compare su INIPEC. Anche consultando la visura storica si perviene al medesimo risultato. Da ciò discende inequivocabilmente che vi è sovrapposizione tra la e-mail certificata personale e quella professionale del dott. . Parte_1
Devono ritenersi prive di pregio le considerazioni inerenti all'età dell'appellante e all'attuale posizione lavorativa (richiamato in servizio dopo la pensione) che nulla rilevano sull'obbligo personale, ancorché professionale, di vigilare e consultare la propria posta certificata, anche, se del caso, delegando altra persona dell'incombente, qualora ritenuto gravoso per l'età (seppur risulta che, malgrado il pensionamento, l'appellante sia stato richiamato in servizio, continuando ad esercitare l'attività di medico di base). Come correttamente sostenuto dalla difesa degli appellati, la notificazione a mezzo pec, dopo la riforma, risulta sostanzialmente una scelta imposta, tanto che, allorquando si richiede notificazione in altra forma, va rilasciata agli ufficiali giudiziari una dichiarazione (ex art. 137 comma 7 cpc) con cui si attesta la mancanza da parte del destinatario del domicilio fiscale digitale. Conseguentemente, i ricorrenti, non avendo potuto attestare che il dott. Parte_1 fosse privo di indirizzo pec, hanno dovuto procedere alla notificazione dell'atto introduttivo a mezzo pec presso il domicilio digitale del resistente.
Sulla base di quanto esposto, il Collegio ritiene che l'indirizzo INI-PEC debba essere utilizzato anche per notifiche diverse da quelle relative alla professione del destinatario, mancando tra l'altro un domicilio digitale per ogni singolo atto. In termini più generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Corte di legittimità (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017), la notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della L. n. 53 del 1994 di un atto del processo – allestito fin dall'inizio in forma di documento informatico - implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (v. anche Cass. n. 15070/2014).
[12] Non può dunque dolersi l'odierno appellante della mancata lettura della pec contenente la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, posto che, sempre secondo l'uniforme giurisprudenza espressa dalla S.C., la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; Cass. n. 7029 del 2018; Cass. n. 13532 del 2019; Cass. n. 29851 del 2019).
Anche l'argomentazione sostenuta dall'appellante circa l'asserita tempestività dell'impugnazione per l'inosservanza dell'obbligo della notificazione al contumace ex art. 292 c.p.c., risulta destituita di fondamento. Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 6278 del 4/3/2019, hanno rilevato che “La previsione di un termine di impugnazione indipendente dalla iniziativa delle parti costituisce espressione della visione pubblicistica del fenomeno processuale che ha ispirato il vigente codice;
essa manifesta l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare - piuttosto - la sollecita formazione del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici. Il termine lungo di impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza, che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria (art. 133 c.p.c.), giacchè tale adempimento rende la sentenza conoscibile dalle parti, che ne hanno dunque conoscenza legale, essendo loro onere informarsi tempestivamente della decisione che le riguarda, mediante l'uso della ordinaria diligenza, dovuta in rebus suis. Il termine lungo in questione (di durata annuale, secondo l'originario testo dell'art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti (da ultimo, Cass., Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946; v. anche Corte Cost., sent. n. 297 del 2008, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., comma 1, in riferimento all'art. 24 Cost.; nonché Corte Cost., sent. n. 584 del 1990) e vale anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., 05/02/1999, n. 26) ... L'esigenza pubblicistica di accelerazione della formazione del giudicato, posta a fondamento della previsione codicistica di un termine lungo di impugnazione automaticamente decorrente - nei confronti di tutte le parti - per il mero fatto della pubblicazione della sentenza, trova ora nuovo fondamento nel principio costituzionale della "ragionevole durata" del processo di cui all'art. 111 Cost. (come modificato dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) ed è stata una delle ragioni ispiratrici della riforma del rito civile introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69”.
[13] La Corte, seppure chiamata a dirimere il problema della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, chiarisce, per quanto di nostro interesse, che il decorrere del termine ordinario dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza comporta l'inoppugnabilità della stessa, considerato che la decisione della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve viene legittimata dalla parte interessata solo per accelerare gli effetti della stessa. Quindi, non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui la notificazione della sentenza al contumace avrebbe dovuto essere comunque effettuata ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento definitorio del giudizio di primo grado. Nella specie, la notificazione della sentenza effettuata in data 4/12/2024 (oltre i 6 mesi del termine lungo) è stata posta in essere ai soli fini di cui all'art 479 c.p.c., unitamente all'atto di precetto, come attività prodromica all'esecuzione e non ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. In ogni caso, essendo ampiamente decorso il termine lungo, tale successiva notificazione diventa irrilevante e non può rimettere in termini l'appellante il quale non può invocare la sentenza della Suprema Corte (n. 5177/2018) che fa riferimento alla diversa ipotesi in cui l'appello, proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, era stato depositato entro il termine c.d. lungo. Né può essere decisivo nella specie il richiamo al principio secondo cui la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio (Cass. 6-4-2028, n. 8593; Cass., 23-1-2029, n. 1893). L'appellante, invero, non può invocare tale giurisprudenza in quanto, nella specie, manca sia la condizione oggettiva della nullità degli atti (essendo stato il ricorso notificato validamente presso l'indirizzo pec del dott. ), sia la condizione Parte_1 soggettiva (poichè la mancata conoscenza del processo è esclusivamente imputabile alla negligenza del dott. che ha omesso di consultare la Parte_1 propria casella postale certificata).
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto quando la sentenza impugnata era già passata in giudicato.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi
[14] professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[15]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Moglia, discussa all'udienza collegiale del 13 marzo 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Francesco Simoneschi, Alessandro Crosta e Enrico Maria Giarda, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Milano, via Monte di Pietà, n. 15
APPELLANTE
CONTRO
e eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_1
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cristina Gulisano, Stefano Zoia, ed
[...] elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Durini n. 25
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1.IN VIA PRELIMINARE:
1.1. In accoglimento di quanto eccepito dal Dott. , disporre la sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva Parte_1 della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 e, per l'effetto, delle procedure esecutive azionate dagli Considerato il gravissimo pregiudizio in cui Parte_2 potrebbe incorrere l'odierno appellante, si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'appello disponga di anticipare la decisione sull'istanza di sospensione prima dell'udienza di discussione o emetta il provvedimento anche inaudita altera parte;
1.2. Per tutti i motivi dedotti al precedente paragrafo 2., dichiarare la nullità della notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché di tutti gli atti successivi, fino alla Sentenza e per l'effetto disporre la rimessione della controversia avanti al Tribunale di primo grado, ritenuto competente in ragione dell'oggetto della domanda, per ogni conseguente provvedimento.
2.IN SUBORDINE, NEL MERITO:
2.1. previa dichiarazione di ammissibilità del presente ricorso in appello per tutto quanto esposto sub § 2. del presente atto e previo ogni opportuno provvedimento ritenuto, riformare la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U.
[1] Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate e, per l'effetto, rigettare le domande risarcitorie avanzate da parte appellata, per tutto quanto esposto sub § 3. e 4. del presente atto di appello;
2.2. in via subordinata, nel caso di rigetto parziale del presente ricorso in appello, in riforma della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate, rideterminare il grado di responsabilità in capo al Dott. nella causazione dell'evento morte in ragione della condotta Parte_1 tenuta dal Sig. da qualificarsi quantomeno nei termini del concorso di responsabilità, e per l'effetto limitare CP_2 l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dall'odierno appellante agli eredi in misura non superiore al 25% del CP_2 danno patito e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2.3. in via di ulteriore subordine, di integrale rigetto del presente ricorso in appello e di conferma delle ragioni di fatto e di diritto esposte nella Sentenza e fatte oggetto di specifica impugnazione per il tramite del presente atto, rideterminare in ogni caso, in riforma della sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano, Sez. Lav., G.U. Dott.ssa Moglia, resa nel giudizio recante R.G. n. 8001/2023 nelle parti impugnate, l'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal Dott. per tutto Parte_1 quando esposto sub § 5. e/o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
3. IN OGNI CASO:
3.1. con vittoria di competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio e riforma della Sentenza anche in punto spese, senza alcun riconoscimento a favore della difesa avversaria.”
PER GLI APPELLATI:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Espungere i documenti prodotti da controparte n. 5, 5A e 5B, 6, 7 perché inammissibili in quanto contrari all'art. 345 cpc che vieta espressamente la produzione di documenti nuovi in appello, nonché respingere le invocate prove testimoniali per lo stesso motivo. NEL MERITO
1) Dichiarare inammissibile la presente impugnazione in quanto tardiva essendo la sentenza di primo grado passata in giudicato.
2) Dichiarare inammissibile la presente impugnazione in quanto erroneamente introdotta con atto d'appello e non in base al procedimento per revocazione straordinaria essendo la sentenza passata in giudicato.
3) Attesa l'infondatezza dell'appello per i motivi dedotti ed appurata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado e di tutta la successiva attività espletata, respingere la richiesta di rimessione della causa al Giudice di prime cure. In ogni caso rigettare l'appello interposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando interamente la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1716/2024 il Tribunale di Milano (Dott. Moglia), pubblicata il 3/4/2024, ha accolto il ricorso proposto dai sigg. e Controparte_1 CP_2
e , eredi del sig. , nei confronti di
[...] CP_3 CP_4 Persona_1 [...]
accertando la responsabilità di quest'ultimo nella Parte_1 causazione della morte del sig. e dichiarando il Persona_1 Parte_1 responsabile nella causazione del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti in qualità di familiari del defunto, nonché del danno patrimoniale subito per le spese sostenute. Il danno da perdita del rapporto parentale è stato così quantificato in € 265.835,00 per la coniuge;
in € 264.780,90 nei confronti del Controparte_1 figlio in € 225.554,10, ciascuno, per la figlia e CP_2 Persona_2
. Inoltre, il Tribunale ha condannato il sig. al pagamento Persona_3 Parte_1 delle spese funerarie sostenute e dei diritti cimiteriali e delle altre somme corrisposte al per un totale di € 8.737,30. Il primo giudice ha dunque CP_5 condannato il alla rifusione delle spese legali, liquidate in € 18.000,00 Parte_1 oltre accessori e contributo unificato da distrarre in favore dei procuratori antistatari. In particolare, gli eredi di deducevano nel ricorso di primo grado che il Parte_1 loro congiunto, dall'anno 2006, ormai a riposo dal lavoro, aveva iniziato a svolgere attività lavorativa con carattere di continuità e soggezione nei confronti del presso le sue abitazioni site in SI de' Pecchi (MI) e Sant'Agata (VA) Parte_1
[2] come addetto al verde e tuttofare, secondo orari e direttive impartite dal , Parte_1 venendo poi pagato da quest'ultimo in contanti a fine lavori, oppure con assegni girati al , oppure decurtando il dovuto dal costo delle cure odontoiatriche Parte_1 che quest'ultimo, in quanto dentista, prestava allo stesso CP_2
Il 12 maggio 2022, su ordine del , il era salito su di una scala Parte_1 CP_2 per potare una pianta e nello svolgimento di tale attività cadeva a terra perdendo la vita. Gli eredi proponevano dunque ricorso ritenendo che la responsabilità dell'accadimento fosse da ricondurre al poiché aveva affidato lavori Parte_1 pericolosi a una persona di 75 anni e priva di particolare perizia, fornendo peraltro una scala non idonea. Il sig. , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Parte_1
Ai fini della ricostruzione della dinamica dell'infortunio, il Tribunale ha ritenuto di particolare importanza la conversazione telefonica intercorsa, nell'immediatezza dei fatti, tra il e l'operatore del servizio 118, la cui trascrizione è agli atti. Parte_1
Dall'esame di tale conversazione telefonica e dagli accertamenti svolti dagli operanti intervenuti nell'immediatezza, emergeva che il fosse caduto da CP_2 un'altezza di circa 5 metri e che la sua morte avesse trovato causa nel colpo subito alla testa a seguito di tale caduta. Così come risultava pacifico che i fatti fossero avvenuti all'interno del giardino dell'abitazione di SI de' Pecchi del
. Parte_1
Il primo giudice ha dunque proceduto alla valutazione circa la responsabilità del nella causazione dell'evento morte e ha ammesso, a tal fine, la prova Parte_1 testimoniale. Dalle deposizioni dei testi e è emerso come la presenza del Tes_1 Tes_2 presso la proprietà del la mattina della morte del primo fosse da CP_2 Parte_1 ricondurre a un'esplicita richiesta del e che la scala a pioli utilizzata dal Parte_1 fosse quella di alluminio appoggiata su un albero ad alto fusto vista dal CP_2 sig. . Il teste inoltre, ha affermato che si trattava dell'unico Tes_1 Tes_2 albero ad alto fusto presente nel giardino. Lo stesso ha dichiarato di aver accompagnato in alcuni casi il Tes_2
e di averlo aiutato nell'espletamento degli incarichi affidati dal , CP_2 Parte_1 confermando che il relativo pagamento era effettuato a fine giornata. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto provato che il fosse salito sulla CP_2 scala su preciso incarico del . Parte_1
Dalle prove in atti, non risultava peraltro che il indossasse imbragature o CP_2 casco protettivo;
la scala a pioli non risultava avere appoggi e non erano state incaricate altre persone per tenere ferma la scala. Tuttavia, la scala era rimasta appoggiata all'albero, sicché la caduta a terra, e conseguentemente la morte, non sarebbe da ricondurre al rovesciamento della scala. Piuttosto, l'evento morte sarebbe da ricondurre al colpo che aveva ricevuto alla testa cadendo a CP_2 terra. Il colpo alla testa emerge dalle concitate parole del riferite Parte_1
[3] all'operatore del 118 e il certificato di morte tratta di decesso per arresto cardiocircolatorio post traumatico. Il Tribunale ha dunque rilevato che laddove il avesse indossato un casco
CP_2 protettivo, esso avrebbe potuto evitare l'evento o attenuarne significativamente le conseguenze. Il non solo non indossava il casco, ma non aveva nemmeno
CP_2 altre forme di protezione che consentissero una salita in quota in condizioni di sicurezza. Il Giudice, trattando successivamente della qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra il e il , ha rilevato come esso fosse riconducibile
CP_2 Parte_1 al lavoro autonomo, considerata la libertà attribuita al in merito a
CP_2 quando e a come svolgere i lavori. Cionondimeno, il Tribunale ha accertato la responsabilità del ai sensi Parte_1 dell'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008. Tale norma stabilisce due specifici obblighi in capo al committente: la verifica circa l'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare mediante contratto d'opera e la necessità di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Quanto al primo, non risultava che avesse specifiche esperienze nei lavori
CP_2 in quota. Così come non vi sarebbe stata prova di quali accertamenti il avesse Parte_1 svolto prima di assegnare l'incarico al Certamente il non si era
CP_2 Parte_1 sincerato che il avesse indossato dispositivi di protezione adatti o,
CP_2 comunque, non si era curato di segnalare al la mancanza e di impedire la
CP_2 salita di quest'ultimo. Allo stesso modo, non sarebbe emerso che il avesse reso edotto il Parte_1 dei rischi relativi al lavoro, limitandosi a fornire una scala e senza
CP_2 affiancarlo ad altre persone. Il Giudice ha dunque ritenuto provato il nesso causale tra le condotte omissive del e l'evento morte e ha rilevato la responsabilità del per il Parte_1 Parte_1 danno da perdita del rapporto parentale cagionato alla moglie e ai figli del
CP_2
e ha liquidato il danno, per ciascun erede, in via equitativa come indicato supra, basando la propria decisione sugli ulteriori parametri dell'età della vittima (75 anni), dell'età di ciascun parente (74 anni la moglie, 50 anni la figlia , 49 CP_3 anni la figli , 46 anni il figlio , della convivenza con il defunto (che CP_4 CP_2 valeva solo per la moglie sig.ra e il figlio e della presenza di altri CP_1 CP_2 familiari (tre persone).
Con ricorso, depositato il 2.1.2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
[4] Nullità della notificazione del ricorso e della Sentenza. Ammissibilità del presente ricorso in appello. La notifica della Sentenza al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292, co. 4, cod.civ. Con la prima censura, in via pregiudiziale, l'appellante lamenta la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure. In particolare, il rileva che la notifica del ricorso sarebbe stata eseguita Parte_1
a mezzo PEC all'indirizzo estratto Email_1 dall'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC), presso cui il dott. è censito come appartenente all' “Ordine dei Medici Chirurghi e Parte_1 degli Odontoiatri di Milano” (cfr. screenshot del sito INI-PEC, prodotto da controparte con nota di deposito del 4 settembre 2023). Tuttavia, l'azione esperita dagli eredi non avrebbe alcuna attinenza con la professione medica e, peraltro, il sarebbe pensionato dal 22 ottobre Parte_1
2013. Ciò comporterebbe la radicale nullità della notifica. Infatti, per i professionisti la PEC rappresenterebbe un domicilio speciale, obbligatorio ex lege per tutte le notificazioni attinenti all'esercizio della loro professione e non un domicilio generale, a meno che non sia effettuata una specifica elezione in tal senso su richiesta del professionista stesso, mediante iscrizione in apposito elenco diverso da INI-PEC. Il chiede dunque che la causa sia rimessa al giudice di prime cure. Parte_1
Inoltre, il rileva che nonostante l'atto di appello sia stato depositato il Parte_1
2.1.2025, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 3.4.2024, il primo sarebbe comunque tempestivo, dal momento che gli appellati non avrebbero adempiuto tempestivamente all'obbligo di notificare personalmente la sentenza alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 u.c. c.p.c. Tale notifica sarebbe stata eseguita solo il 4 dicembre 2024, sicché il termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. sarebbe scaduto il 3.1.2025. Circa l'infondatezza della pretesa degli appellati. Il decreto di archiviazione disposto dal G.I.P. nel procedimento penale recante n. 15867/2022 R.G.N.R., n. 22810/2023 R.G.G.I.P.. Con il secondo motivo, nel merito, preliminarmente l'appellante lamenta l'errata ricostruzione in fatto della sentenza, atteso che le risultanze delle indagini condotte nei mesi successivi all'evento mortale dalla PG avrebbero portato alla successiva archiviazione per l'abnormità della condotta tenuta dal (Docc. CP_2
n. 5, 5A e 5B - trasmissione da parte della Procura della Repubblica delle copie documenti del fascicolo inerente al proc. pen. n. 15867/2022 R.G.N.R. di Milano, n. 22810/2023 R.G.G.I.P). L'appellante contesta, inoltre, l'attendibilità della documentazione prodotta dagli appellati in primo grado, in quanto riportante annotazioni scritte di pugno della sig.ra , moglie del CP_1 CP_2
Invero, secondo la ricostruzione dei fatti emersa dalle indagini preliminari, non solo la scala sarebbe stata di proprietà della famiglia ma CP_2 Per_1 sarebbe stato anche accompagnato nello svolgimento dell'incarico di
[...]
[5] potatura dal sig. il quale si occupava di legare con una corda i rami da Pt_3 tagliare per direzionarne la caduta dopo il taglio. Tuttavia, in un momento in cui il si era allontanato per procurarsi Pt_3 un'altra corda nel deposito attrezzi, il avrebbe proceduto in autonomia e CP_2 senza corda al taglio di un altro ramo in altezza, che non era tra quelli più bassi di cui si sarebbe dovuto occupare, contrassegnati da segni di vernice verde. Il ramo così tagliato sarebbe caduto addosso al provocandone uno CP_2 sbilanciamento che lo avrebbe fatto cadere dalla scala a pioli. A tali fatti così circostanziati avrebbe assistito anche la sig.ra , addetta alle pulizie nella Tes_3 casa del , la quale avrebbe altresì esortato il a scendere. Parte_1 CP_2
Le indagini avrebbero inoltre accertato che le piante da sistemare fossero solo quelle di basso fusto, contrassegnate con vernice verde, mentre la potatura dei rami più alti sarebbe stata assegnata a una impresa esterna, che avrebbe dovuto tagliarli nella giornata del 14 maggio 2022 (vedi pag. 35 doc. 5B). Lo stesso avrebbe dichiarato in presenza dei sigg. e il CP_2 Pt_3 Tes_4 quale si occupava di altre operazioni di manutenzione, che aveva intenzione di
“fare una sorpresa al dottore”, lasciando intendere che il non fosse al Parte_1 corrente della prestazione che il primo stava per effettuare. Nell'ambito del procedimento penale, lo stesso GIP avrebbe ritenuto che “il nesso causale tra le mansioni affidate e l'evento in concreto verificatosi dovrebbe dirsi, in ogni caso, interrotto dall'iniziativa imprudente del che ha CP_2 autonomamente deciso di procedere alla potatura di un albero di alto fusto mediante l'utilizzo di attrezzi evidentemente inadeguati (una scala a pioli ed una motosega di sua proprietà), al di fuori dell'incarico ricevuto e senza essere a ciò né implicitamente né esplicitamente autorizzato dal ” (cfr. pag. 1 doc. Parte_1
5A). Conseguentemente, il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento, senza alcuna opposizione. Tale ricostruzione del fatto, fondata sul concetto di “abnormità” della condotta del dovrebbe ritenersi definitivamente accertata, assumendo efficacia CP_2 determinante anche per il Giudice civile. Secondo l'appellante, di essa il Giudice civile avrebbe dovuto tenere conto anche al fine di garantire il rispetto del principio di non contraddizione delle decisioni penali e civili. L'abnormità della condotta di menzionata avrebbe dunque innescato un CP_2 nesso di causalità del tutto autonomo rispetto a quello dell'incarico conferito dall'appellante. Circa l'infondatezza della pretesa degli appellati. La (non) applicabilità del D. Lgs. n. 81/2008 nel caso di specie e l'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha rilevato la responsabilità dell'accadimento in capo al sulla base delle sole Parte_1 circostanze riferite da due testi dei ricorrenti in primo grado, i quali hanno dichiarato di avere udito il parlare al telefono la sera dell'11 maggio 2022 CP_2 con il . Parte_1
[6] Secondo l'appellante, non solo non vi sarebbe prova che il “dottore” con cui aveva parlato il la sera dell'11 maggio 2022 fosse effettivamente il , CP_2 Parte_1 atteso che prestava la propria attività a favore di diverse famiglie CP_2 nell'ambito comunale, ma non sarebbe stata raggiunta nemmeno l'evidenza circa la committenza e la fornitura della scala da parte del . Parte_1
Altresì, l'appellante contesta l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, condividendo quanto osservato dal PM nella richiesta di archiviazione, rilevando che nel caso specifico non vi sarebbero responsabilità riconducibili a violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che si deve escludere anche l'ipotesi nella quale il Parte_1 si possa inquadrare come committente, non trattandosi di lavori edili o di ingegneria civile elencati all'all. X del d.lgs. 81/2008. Non riscontrandosi alcuna violazione delle regole che disciplinano la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, anche il disposto di cui all'art. 2087 c.c. non potrebbe essere invocato dagli eredi CP_2
In via subordinata nel merito: sulla riduzione dell'importo del risarcimento liquidato dal Tribunale di Milano In subordine, l'appellante chiede una riduzione dell'importo liquidato dal Tribunale di Milano, considerando la sussistenza del concorso di colpa del prestatore d'opera ai sensi dell'art. 1227 c.c. CP_2
L'appellante propone altresì istanza affinché la Corte territoriale ordini agli eredi l'esibizione e comunicazione di ogni eventuale importo da loro ricevuto in CP_2 relazione all'evento in oggetto, il cui importo dovrà essere detratto da quello del risarcimento. Inoltre, censura la condanna alla rifusione delle spese funerarie e relative ai diritti cimiteriali asseritamente sostenute dagli eredi in quanto non CP_2 sussisterebbe la prova di tali esborsi. In ulteriore subordine, l'appellante chiede la riforma della sentenza per aver liquidato il massimo grado di danno senza aver indagato in alcun modo i rapporti tra gli eredi del sig. CP_2
In particolare, la sentenza non avrebbe specificato i punti di danno complessivi che sono stati riconosciuti a ciascun erede a titolo di risarcimento per danni morali, rendendo impossibile per la difesa ripercorrere l'iter logico seguito. La sentenza sarebbe dunque viziata per violazione dell'obbligo di motivazione. Peraltro, in riferimento alla sig.ra non risulterebbe provato il Persona_2 rapporto di parentela, posto che il certificato di stato di famiglia versato in atti dai ricorrenti non la vedeva annoverata tra i congiunti del defunto.
Con memoria difensiva del 28.2.2025 gli eredi di si sono Persona_1 costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto inammissibile o comunque infondato.
[7] In particolare, gli appellati rilevano innanzitutto la validità della notificazione del ricorso in primo grado. Infatti, la notifica a mezzo PEC sarebbe valida anche se estranea all'ambito imprenditoriale riferibile alla stessa PEC. Il nuovo articolo 3-ter della legge n. 53/1994, introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022, prevede che l'avvocato esegua la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, o abbia eletto domicilio digitale presso l'INAD. Dal testo della norma, nonché dalle linee guida emanate dall' Controparte_6
il 7 luglio 2022, si comprende che, per quanto riguarda le notificazioni
[...] successive al 28 febbraio 2023, non vi sia alcuna limitazione all'invio di atti anche estranei all'attività professionale svolta dal destinatario. In effetti, considerato che i professionisti già presenti su INIPEC e Reginde devono essere obbligatoriamente presenti su INAD con lo stesso indirizzo p.e.c., non dovrebbero sussistere limitazioni in tal senso. Da un accesso ad Inad del 31/1/2025, si può vedere che il sig. ha eletto Parte_1 domicilio digitale, tanto che alla consultazione appare la videata con la stessa identità pec che compare su inipec. Da ciò discenderebbe che vi è sovrapposizione tra la mail certificata personale e professionale del sig. , quindi qualsivoglia argomentazione fatta propria Parte_1 dall'appellante volta in senso contrario, specificatamente le argomentazioni contenute nel capitolo 2.1. dell'atto di appello, sarebbe, all'effetto, sconfessata. Prive di pregio sarebbero le considerazioni inerenti all'età e alla posizione lavorativa del , il quale, peraltro sarebbe stato richiamato in servizio Parte_1 dopo la pensione. Per tali ragioni, l'impugnazione sarebbe tardiva e quindi inammissibile. Anche il richiamo all'art. 292 c.p.c. dell'appellante sarebbe inconferente, atteso che esso si riferirebbe alla mancata conoscenza incolpevole del procedimento da parte del convenuto contumace per nullità dell'atto introduttivo o della notificazione. Quindi, l'appellante sarebbe incorso in errore nel ritenere che il processo notificatorio al contumace sia comunque dovuto ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento definitorio del giudizio di primo grado. La ratio sarebbe così sintetizzabile: è onere di ciascuna parte curare la propria vicenda processuale e il sig. non l'ha fatto perché colposamente non Parte_1 avrebbe controllato il suo indirizzo di posta digitale dove la notificazione dell'atto introduttivo si è perfezionata correttamente, come statuito dal Tribunale. La notificazione ai sensi dell'art. 292 cpc andava svolta alla parte personalmente (e non presso il domicilio del procuratore attesa la contumacia), laddove gli odierni appellati avessero voluto ridurre i tempi per l'impugnazione e la conseguente esecuzione. La notificazione della sentenza effettuata in data 4/12/2024 sarebbe stata posta in essere ai soli fini di cui all'art 479 cpc, unitamente all'atto di precetto, come
[8] attività prodromica all'esecuzione e non certo ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Di conseguenza, la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato e l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre revocazione straordinaria avendo sostenuto la nullità o l'inesistenza della notifica. Nel merito, gli appellati seguono sostanzialmente l'iter logico-argomentativo del primo giudice con alcune specifiche e ulteriori contestazioni a quanto allegato dall'appellante, in relazione alle risultanze del procedimento penale. In primo luogo, rilevano l'inattendibilità delle dichiarazioni del sig. Pt_3 peraltro rese in via stragiudiziale. Inoltre, osservano che la stessa sig.ra avrebbe dichiarato che già altre volte Pt_4 aveva visto il tagliare alberi ad alto fusto su di una scala (pag. 4 doc. 5b). CP_2
Rileva, altresì, che il decreto di archiviazione non potrebbe fare stato nel giudizio civile. Infine, in riferimento alla domanda svolta in via subordinata circa la rideterminazione del danno, rileva la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'appello nonché la connessa questione dell'asserita irregolarità della notifica del ricorso di primo grado effettuata all'indirizzo pec del dott. . Parte_1
In particolare, l'appellante ha sostenuto che la notifica del ricorso di primo grado, eseguita a mezzo PEC all'indirizzo Email_1 estratto dall'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC), presso cui il dott. risulta censito come appartenente all' “Ordine dei Medici Parte_1
Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano”, sarebbe nulla in quanto l'azione esperita dagli eredi non avrebbe alcuna attinenza con la professione medica, CP_2 essendo, peraltro, il dott. in pensione dal 22 ottobre 2013. Parte_1
Ad avviso dell'appellante, la PEC rappresenterebbe per i professionisti un domicilio speciale, obbligatorio ex lege per tutte le notificazioni attinenti all'esercizio della loro professione e non un domicilio generale, a meno che non sia effettuata una specifica elezione in tal senso su richiesta del professionista stesso, mediante iscrizione in apposito elenco diverso da INI-PEC. La tesi dell'appellante è infondata. La Suprema Corte ha ormai chiarito, superando le iniziali oscillazioni verificatesi nella giurisprudenza di merito, che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/94, art. 3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per
[9] perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (vedi, da ultimo, Cass., 22/01/2025, n.1615 che ha ritenuto valida la notifica della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tramite la PEC professionale, precedentemente attivata per l'attività medica).
La Suprema Corte, esaminando la normativa applicabile, ha rilevato quanto segue: “L'art. 3 bis L. n. 53/94, dispone che:
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196- undecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
b) lettera soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
[10] Sulla scorta della citata normativa, nella giurisprudenza della Suprema Corte è stato affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45 bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D.Lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal e, quindi, Controparte_7 indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E. (Cass., n. 2460/2021). In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita;
n. 12134/2024).
Nella specie, sulla base dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, cui il Collegio intende dare continuità, deve ritenersi che il ricorso in questione sia stato notificato correttamente - in conformità della predetta normativa - all'indirizzo pec del dott. , esgtratto dall'apposito Parte_1 elenco dei medici, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis, c.1, L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei. Invero, nella relata di notifica in esame il difensore ha indicato, a norma del suddetto art. 3 bis, c.5, l'indirizzo risultante dal pubblico elenco INI-PEC, cui la notifica è stata regolarmente eseguita. Dal testo della norma, nonché dalle linee guida emanate dall' Controparte_6
il 7 luglio 2022, si comprende che, per quanto riguarda le notificazioni
[...] successive al 28 febbraio 2023, non vi sia alcuna limitazione all'invio di atti anche estranei all'attività professionale svolta dal destinatario.
[11] In effetti, considerato che i professionisti già presenti su INIPEC e Reginde devono essere obbligatoriamente presenti su INAD con lo stesso indirizzo PEC, non v'è alcun motivo per il quale dovrebbero sussistere limitazioni in tal senso. Da un accesso ad INAD del 31/1/2025, risulta che l'appellante ha eletto domicilio digitale con la stessa identità PEC che compare su INIPEC. Anche consultando la visura storica si perviene al medesimo risultato. Da ciò discende inequivocabilmente che vi è sovrapposizione tra la e-mail certificata personale e quella professionale del dott. . Parte_1
Devono ritenersi prive di pregio le considerazioni inerenti all'età dell'appellante e all'attuale posizione lavorativa (richiamato in servizio dopo la pensione) che nulla rilevano sull'obbligo personale, ancorché professionale, di vigilare e consultare la propria posta certificata, anche, se del caso, delegando altra persona dell'incombente, qualora ritenuto gravoso per l'età (seppur risulta che, malgrado il pensionamento, l'appellante sia stato richiamato in servizio, continuando ad esercitare l'attività di medico di base). Come correttamente sostenuto dalla difesa degli appellati, la notificazione a mezzo pec, dopo la riforma, risulta sostanzialmente una scelta imposta, tanto che, allorquando si richiede notificazione in altra forma, va rilasciata agli ufficiali giudiziari una dichiarazione (ex art. 137 comma 7 cpc) con cui si attesta la mancanza da parte del destinatario del domicilio fiscale digitale. Conseguentemente, i ricorrenti, non avendo potuto attestare che il dott. Parte_1 fosse privo di indirizzo pec, hanno dovuto procedere alla notificazione dell'atto introduttivo a mezzo pec presso il domicilio digitale del resistente.
Sulla base di quanto esposto, il Collegio ritiene che l'indirizzo INI-PEC debba essere utilizzato anche per notifiche diverse da quelle relative alla professione del destinatario, mancando tra l'altro un domicilio digitale per ogni singolo atto. In termini più generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Corte di legittimità (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017), la notifica a mezzo PEC ex art. 3 bis della L. n. 53 del 1994 di un atto del processo – allestito fin dall'inizio in forma di documento informatico - implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto;
peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (v. anche Cass. n. 15070/2014).
[12] Non può dunque dolersi l'odierno appellante della mancata lettura della pec contenente la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, posto che, sempre secondo l'uniforme giurisprudenza espressa dalla S.C., la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; Cass. n. 7029 del 2018; Cass. n. 13532 del 2019; Cass. n. 29851 del 2019).
Anche l'argomentazione sostenuta dall'appellante circa l'asserita tempestività dell'impugnazione per l'inosservanza dell'obbligo della notificazione al contumace ex art. 292 c.p.c., risulta destituita di fondamento. Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 6278 del 4/3/2019, hanno rilevato che “La previsione di un termine di impugnazione indipendente dalla iniziativa delle parti costituisce espressione della visione pubblicistica del fenomeno processuale che ha ispirato il vigente codice;
essa manifesta l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare - piuttosto - la sollecita formazione del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici. Il termine lungo di impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorre dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza, che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria (art. 133 c.p.c.), giacchè tale adempimento rende la sentenza conoscibile dalle parti, che ne hanno dunque conoscenza legale, essendo loro onere informarsi tempestivamente della decisione che le riguarda, mediante l'uso della ordinaria diligenza, dovuta in rebus suis. Il termine lungo in questione (di durata annuale, secondo l'originario testo dell'art. 327 c.p.c.) decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dal rispetto, da parte della cancelleria, degli obblighi di comunicazione alle parti (da ultimo, Cass., Sez. 5, 08/03/2017, n. 5946; v. anche Corte Cost., sent. n. 297 del 2008, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c., comma 1, in riferimento all'art. 24 Cost.; nonché Corte Cost., sent. n. 584 del 1990) e vale anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., 05/02/1999, n. 26) ... L'esigenza pubblicistica di accelerazione della formazione del giudicato, posta a fondamento della previsione codicistica di un termine lungo di impugnazione automaticamente decorrente - nei confronti di tutte le parti - per il mero fatto della pubblicazione della sentenza, trova ora nuovo fondamento nel principio costituzionale della "ragionevole durata" del processo di cui all'art. 111 Cost. (come modificato dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) ed è stata una delle ragioni ispiratrici della riforma del rito civile introdotta dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69”.
[13] La Corte, seppure chiamata a dirimere il problema della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, chiarisce, per quanto di nostro interesse, che il decorrere del termine ordinario dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza comporta l'inoppugnabilità della stessa, considerato che la decisione della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve viene legittimata dalla parte interessata solo per accelerare gli effetti della stessa. Quindi, non è fondata la tesi dell'appellante secondo cui la notificazione della sentenza al contumace avrebbe dovuto essere comunque effettuata ai fini della decorrenza del termine per impugnare il provvedimento definitorio del giudizio di primo grado. Nella specie, la notificazione della sentenza effettuata in data 4/12/2024 (oltre i 6 mesi del termine lungo) è stata posta in essere ai soli fini di cui all'art 479 c.p.c., unitamente all'atto di precetto, come attività prodromica all'esecuzione e non ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. In ogni caso, essendo ampiamente decorso il termine lungo, tale successiva notificazione diventa irrilevante e non può rimettere in termini l'appellante il quale non può invocare la sentenza della Suprema Corte (n. 5177/2018) che fa riferimento alla diversa ipotesi in cui l'appello, proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, era stato depositato entro il termine c.d. lungo. Né può essere decisivo nella specie il richiamo al principio secondo cui la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone l'onere di fornire la relativa prova a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio (Cass. 6-4-2028, n. 8593; Cass., 23-1-2029, n. 1893). L'appellante, invero, non può invocare tale giurisprudenza in quanto, nella specie, manca sia la condizione oggettiva della nullità degli atti (essendo stato il ricorso notificato validamente presso l'indirizzo pec del dott. ), sia la condizione Parte_1 soggettiva (poichè la mancata conoscenza del processo è esclusivamente imputabile alla negligenza del dott. che ha omesso di consultare la Parte_1 propria casella postale certificata).
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto quando la sentenza impugnata era già passata in giudicato.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi
[14] professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 1716/2024 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre a favore dell'avvocato antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[15]