Articolo 1 della Legge 19 maggio 1967, n. 512
Articolo 2
Versione
23 luglio 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.
Entrata in vigore il 23 luglio 1967