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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2338/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8689/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367/36630 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in data 8.5.2025, notificato a
Municipia S.p.a. in data 22.5.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI n.
17536736630, anno d'imposta 2019. Con decreto reso in data 26.11.2025, il ricorrente veniva invitato alla regolarizzazione del ricorso, inviato in forma cartacea a mezzo posta raccomandata, in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorrente, tuttavia, non ottemperava a quanto prescritto dalla Corte.
Alla pubblica udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorrente, infatti, pur invitato alla regolarizzazione del deposito del ricorso, erroneamente inviato a mezzo posta raccomandata ed in forma cartacea, in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs 546/1992, ometteva di ottemperare a quanto prescritto nel decreto reso in data 26.11.2025 e regolarmente comunicato a cura della segreteria della Corte. Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Restano a carico del ricorrente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti di Municipia S.p.a., ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8689/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175367/36630 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli in data 8.5.2025, notificato a
Municipia S.p.a. in data 22.5.2025, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento TARI n.
17536736630, anno d'imposta 2019. Con decreto reso in data 26.11.2025, il ricorrente veniva invitato alla regolarizzazione del ricorso, inviato in forma cartacea a mezzo posta raccomandata, in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorrente, tuttavia, non ottemperava a quanto prescritto dalla Corte.
Alla pubblica udienza del 9.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del
Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992. Il ricorrente, infatti, pur invitato alla regolarizzazione del deposito del ricorso, erroneamente inviato a mezzo posta raccomandata ed in forma cartacea, in violazione dell'art. 16 bis D.Lgs 546/1992, ometteva di ottemperare a quanto prescritto nel decreto reso in data 26.11.2025 e regolarmente comunicato a cura della segreteria della Corte. Il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Restano a carico del ricorrente le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal ricorrente nei confronti di Municipia S.p.a., ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 9.2.2026.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete