Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civili riunite iscritte ai nn °4569 /2022, 4719/2022, 4657/2022 R.G.L., promosse
DA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv.to FASANO ANGELA MARIA e FASANO STEFANIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in VIA GIACOMO CUSMANO, 28
a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
;
[...]
-convenuto contumace-
Controparte_2
;
[...]
- convenuto contumace-
[...]
Controparte_3
; in persona
[...] dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore rappresentato dalla Dott.ssa giusta delega del Dirigente Generale pro tempore del suindicato Persona_1
, Dott. e domiciliato Controparte_4 Persona_2
1
Siciliana n. 4600.
[...]
OP
, in persona della dott.ssa
[...]
(C.F. ) domiciliata presso la sede del Controparte_7 C.F._1 predetto Dipartimento, in Palermo, via Praga n. 29.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 16/06/2025 trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con separati ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti in epigrafe avendo premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore dapprima dell' di Palermo Controparte_2
(dal 1987 al 2019 il Sig. e dal 1986 al 2015 il Sig. Parte_1 Parte_2
, chiesero che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
[...]
Rurale e della Pesca Mediterranea e l' , venissero Controparte_1
condannati al pagamento degli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL
2006 di settore ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 (integrativo del CCNL di settore)
e poi dall'art. 4 del successivo contratto approvato nel 2018 sulla base dell'anzianità di servizio, nonché, in ogni caso, al versamento in favore dell dei contributi CP_8 consequenziali.
Chiesero, altresì che venisse dichiarata accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi con l'amministrazione regionale, con conseguente condanna dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea al risarcimento del c.d. danno comunitario
“commisurato agli anni di servizio svolti oltre i 36 mesi come documentato dai certificati allegati e quindi dichiarare il diritto al pagamento in favore del ricorrente di una indennità pari a 10/12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai
2 sensi dell'art. 31, comma 5, L. 183/2010 goduta allo scadere dell'incarico”, oltre accessori.
Il Sig. convenne altresì in giudizio l' Parte_2 [...]
[...]
OP
chiedendo il “riconoscimento del servizio militare di leva ai
[...] fini dell'anzianità di servizio e del relativo computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica distrettuale regionale, anche ai fini contributivi e previdenziali, con conseguente dichiarazione di illegittimità della graduatoria nella parte in cui non riconosce il punteggio documentato”, nonché l'annullamento della relativa graduatoria.
A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti, lavoratori forestali di cui alla L.R.
16/1996, denunciarono la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con separate e tempestive memorie di costituzione l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea chiese il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza e, in ogni caso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati in data antecedente alla notifica dell'atto introduttivo.
L'assessorato eccepì il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e la prescrizione quinquennale delle pretese maturate, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
L'
[...]
OP
, chiese a sua volta il rigetto del ricorso, con la
[...]
precisazione che alla data di pubblicazione della graduatoria unica distrettuale regionale, 28.03.2022, all'amministrazione non era pervenuta alcuna istanza per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio militare, da parte del Sig. . Pt_2
Le cause, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., sono state decise all'esito della suddetta udienza.
3 Preliminarmente, va rilevata la contumacia dell'
[...]
AR
, che seppure ritualmente convenuti in giudizio non si sono
[...]
costituiti.
Nel merito i ricorsi vanno parzialmente accolti nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda concernente la richiesta di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a tempo determinato deve essere rigettata.
A tal proposito, deve ritenersi del tutto condivisibile l'orientamento già espresso da questo Tribunale in diversa composizione che, con sent. 2404/2025 del 22/05/2025, ha escluso la violazione della disciplina comunitaria in ambito di reiterazione dei contratti a termine, sulla scorta del carattere stagionale dei contratti di lavoro dei ricorrenti.
Va riportato, ex art. 118 disp. att. cpc, il condivisibile iter argomentativo seguito dal Tribunale: “La domanda volta al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non può trovare accoglimento, atteso che i contratti a termine stipulati dal ricorrente sono di natura stagionale e che non è stata fornita prova della adibizione in concreto del ricorrente a mansioni incompatibili con il carattere stagionale dei contratti;
quest'ultimo carattere stagionale, di converso, si ricava dalle stesse allegazioni contenute in ricorso in relazione alle attività svolte dal lavoratore.
La Suprema Corte, in analoga controversia relativa ai lavoratori agricoli dell'ESA, con ordinanza n. 25395/2024 (che richiama numerosi precedenti conformi), ha posto i seguenti principi in tema di attività agricole svolte da Enti pubblici: “deve ritenersi - peraltro sia sulla scorta di numerose decisioni di questa Corte relative alla natura degli enti di sviluppo agricolo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6634 del 30/03/2005;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13481 del 16/09/2002, proprio in tema degli enti di sviluppo agricolo previsti dalla L.R. Sicilia n. 21/1965, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1416 del
27/01/2004; Cass. Sez. U, Sentenza n. 9970 del 14/11/1996) sia in virtù degli scopi e compiti delineati dagli artt. 2 e 3, della n. 21/1965, istitutiva dell'Ente CP_10 nonché delle ulteriori competenze stabilite dalla successiva L.R. Sicilia n. 73/1977 - che sia un ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, CP_11
4 come tale non qualificabile come imprenditore agricolo, secondo la definizione di cui all'art. 2135 c.c., ed invece assoggettato alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001; dall'esame della disciplina dettata in tema di contratti a termine - artt. 5 e 10, D.
Lgs. n. 368/2001; 19, 21 e 29, D. Lgs. n. 81/2015 - emerge che, nonostante le modifiche via via apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato, il concetto di attività stagionale deve essere inteso in senso rigoroso e quindi comprensivo delle sole
"situazioni aziendali collegate ad attivítà stagionali in senso stretto, ossía ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione)"
(cosi Cass. Sez. L - Ordinanza n. 34561 del 11/12/2023), le quali sono aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall'impresa, da ciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l'onere di dar prova del fatto che l'attività in concreto svolta dal lavoratore costituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratore assunto a termine a mansioni che esorbitino dall'ambito della lavorazione stagionale;
- ne deriva che l'elenco delle attività stagionali di cui al d.P.R. n. 1525/1963 è da considerarsi tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica, vincolo, questo, che si riflette anche sulla contrattazione collettiva di cui all'art. 5, comma 4-ter, D. Lgs.
368/2001, la quale deve, a propria volta, elencare in modo specifico le attività caratterizzate da stagionalità; la disciplina di cui all'art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti ben vale ad evidenziare come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine;
le previsioni della L.R. Sicilia n. 4/2006 non risultano in grado di operare una deroga alla disciplina nazionale dei contratti a termine di cui al D. Lgs. n. 368/2001 ed al D. Lgs. n. 81/2015.”.
Nel caso di specie, non è stata contestata specificamente dal ricorrente la circostanza - dedotta dall'Amministrazione in memoria di costituzione – per cui le causali dell'assunzione consistono, segnatamente, nella prevenzione passiva degli incendi, nonché nella conservazione, nella tutela, nella gestione e nel miglioramento del patrimonio boschivo demaniale.
5 Risulta provato, invece, con i documenti versati in atti, che il ricorrente ha sempre svolto le giornate lavorative di competenza (sulla scorta della graduatoria) nel medesimo periodo dell'anno, o subito prima del periodo dell'emergenza degli incendi boschivi e nel corso dello stesso (giugno-luglio-agosto- settembre-ottobre) o subito dopo detto periodo (settembre, ottobre, novembre, dicembre), in località in cui è presente il patrimonio boschivo regionale.
Nessuna allegazione è contenuta in ricorso circa lo svolgimento di mansioni diverse da quelle sopra accennate, di prevenzione incendi boschivi, conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo regionale, né con riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa in periodi dell'anno diversi da quelli dedicati all'attività di prevenzione degli incendi boschivi o di risistemazione del territorio.
Tali circostanze portano a ritenere che il ricorrente abbia sempre svolto mansioni a carattere strettamente stagionale, aggiuntive rispetto a quelle svolte dal personale a tempo indeterminato, nei soli periodi dell'anno in cui lo svolgimento di dette mansioni aggiuntive è necessario, per un numero di giornate di gran lunga inferiore ai 180 giorni e intervallate fra un contratto e l'altro da un periodo di circa nove mesi.
Non è corretto, dunque, affermare che i rapporti di lavoro in esame si riferiscono alla esecuzione di lavori programmati e ordinari, che richiederebbero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che le esigenze poste alla base dell'assunzione dei lavoratori forestali a tempo determinato riguardano periodi di tempo limitati e non possono essere considerate "ordinarie" solo in ragione del fatto che si ripresentano ogni anno, in quanto il carattere dell'ordinarietà reca con sé i connotati della continuità e della stabilità nel tempo, che nel caso di specie sono assenti.
Anche dal nuovo CCNL per i lavoratori idraulico forestali 2021 – 2024, del resto, che per la prima volta ha specificamente indicato le attività del settore con carattere stagionale, per le quali è legittima la stipula di contratti a tempo determinato, emerge che l'attività svolta dal ricorrente rientra fra quelle a carattere stagionale:
“Art. 46 – Assunzione Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato:
6 quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto.
L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, maturano il diritto, se richiesto dal lavoratore stesso, entro 60 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato, con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”
“Art. 46 bis - Attività di carattere stagionale Il D.Lgs. 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l'individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività. In aggiunta alle attività di cui al DPR
7/10/1963 n. 1525, il contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali potrà essere stipulato, per le attività di cui all'Allegato N. Tali attività devono: • Avere caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l'impresa; • Essere concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche. Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, articolo 21, comma 2 e articolo 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.”
“Visto quanto definito nell'art. 46 bis viene previsto il seguente allegato che riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle seguenti attività di seguito elencate:
1) Attività di prevenzione degli incendi mediante l'efficientamento dei viali parafuoco;
7 2) Attività di manutenzione dei sentieri e stradelle, presenti prevalentemente in territori montani, difficilmente raggiungibili nei mesi invernali;
3) Attività di manutenzione del soprassuolo forestale, finalizzato alla conservazione e tutela del patrimonio naturale esistente e della biodiversità, e alla rinaturalizzazione delle essenze autoctone del territorio;
4) Attività per l'impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
5) Attività stagionali di potatura e ripulitura delle aiuole, degli alberi e delle erbe infestanti annuali di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
6) Attività per la realizzazione e manutenzione di opere di ingegneria naturalistica quali: sentieri, muretti a secco, riattivazione del reticolo idrografico superficiale ecc.
…;”, nonché:
7) Attività di Interventi di spegnimento di incendi boschivi;
8) Attività di Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
9) Attività per la Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
10) Attività per la Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
11) Attività per la Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
12) Attività stagionali (autunno-inverno) di sistemazioni dei versanti instabili soggetti a fenomeni di smottamenti ed erosione superficiale, attraverso lavori e opere di ingegneria naturalistica e la piantumazione di essenze forestali autoctone;
13) Attività di cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione
(ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
14) Attività stagionali per la prevenzione degli incendi, mediante la ripulitura delle aree archeologiche e delle aree perimetrali dei siti;
15) Attività per interventi di natura agroforestale nei beni sottoposti a confisca non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
8 16) attività di cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi. Lavori stagionali (maggio-luglio) consistono nel taglio della vegetazione arborea, erbacea, ed arbustiva in alveo;
17) attività di spazzamento e sgombero neve.”.
L'indicazione ora contenuta nel nuovo CCNL non può ritenersi di natura innovativa, indicando attività che per loro natura devono ritenersi rientrare tra quelle di tipo stagionale, per lo svolgimento delle quali sono stati stipulati anche in precedenza i contratti a termine del ricorrente, contenuti in numero esiguo di giornate, collocate tutte nel medesimo periodo temporale coincidente con l'esigenza di prevenzione degli incendi boschivi e/o con quella di risistemazione del territorio boschivo.
La normativa eurounitaria – clausola 5 dell'Accordo Quadro - non fornisce un'unica indicazione, quella della durata superiore a 36 mesi, per ritenere illegittima la contrattazione di lavoro a tempo determinato, ma indica anche la causale di natura temporanea quale giustificazione della stipula del contratto di lavoro a termine, causale, qui della stagionalità, che appare essere presente nella successione di contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente, con la conseguenza che tali contratti appaiono legittimi, non potendo quindi dare luogo al fenomeno della reiterazione abusiva.
Da ultimo, inoltre, nel medesimo senso si è espressa la Commissione Europea, che ha reso “Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CPLT (2013)02870 – Possibile abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato in Italia – Aggiornamento
La Commissione europea fa riferimento a una serie di denunce ricevute concernenti l'assenza di misure efficaci volte a prevenire l'abuso derivante da una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni in caso di abusi.
I lavoratori e i rapporti di lavoro interessati sono:
• il personale impiegato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze;
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
9 • i contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ("AFAM"), sottoposte alla vigilanza del
( ); Controparte_12 CP_13
• i contratti a tempo determinato stipulati con il personale degli istituti di ricerca pubblici;
• i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in particolare i lavoratori forestali;
• i vigili del fuoco volontari discontinui chiamati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Alcuni di questi lavoratori hanno anche denunciato condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi prestati nell'ambito di contratti a tempo determinato.
La Commissione ha esaminato la normativa italiana pertinente e ha concluso che essa non era conforme alle clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto deciso di avviare una procedura di infrazione (INFR(2014)4231)2 e il 17 luglio 2019 ha inviato una lettera di costituzione in mora. Il 3 dicembre 2020 è stata inviata un'ulteriore lettera di costituzione in mora.
Il 19 aprile 2023 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato poiché le spiegazioni fornite dal paese nelle sue risposte alle lettere di costituzione in mora del
17 luglio 2019 e del 3 dicembre 2020 non erano soddisfacenti. L'Italia ha inviato diverse risposte al parere motivato, l'ultima delle quali il 29 novembre 2024.
Questioni affrontate
Per quanto riguarda le seguenti questioni sollevate nella procedura INFR
(2014)4231, la Commissione è lieta di informare i denuncianti che, a seguito del parere motivato inviato dalla Commissione, l'Italia ha notificato ulteriori misure e informazioni in risposta alle violazioni …
Inoltre, per quanto riguarda il personale stagionale impiegato presso fondazioni lirico-sinfoniche, la Commissione ha preso in considerazione le informazioni fornite in risposta al parere motivato, secondo le quali le deroghe ai limiti di durata dei contratti
10 o dei rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano solo in caso di reali esigenze temporanee. In particolare, secondo le autorità italiane, i contratti stagionali sono utilizzati ad un livello rilevante solo ai fini del festival estivo organizzato presso l'Arena di Verona. A tale riguardo, un accordo sindacale del 2 maggio 2017 limita la possibilità di assumere lavoratori stagionali alle attività riguardanti esclusivamente il festival estivo che si svolge presso l'Arena. In tali casi, il ricorso a contratti a tempo determinato risulta oggettivamente giustificato. Inoltre i contratti a tempo determinato stipulati solo per un numero limitato di mesi all'anno non possono essere considerati successivi. In assenza di prove del fatto che la non applicabilità dei limiti all'utilizzo dei contratti a tempo determinato per attività stagionali comporti nella pratica un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per adottare ulteriori misure procedurali al riguardo.
Nella stessa ottica, le risposte al parere motivato hanno confermato che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato da parte delle aziende agricole e forestali è limitata a mesi specifici ogni anno. Per la regione Sicilia, ciò deriva in particolare dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Dato che vi sono intervalli di diversi mesi tra i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in tale settore, la Commissione ritiene che tali contratti o rapporti non possano essere qualificati come "successivi" ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, anche se rinnovati ogni anno con gli stessi lavoratori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito in particolare che un lasso di tempo pari a 60 giorni può generalmente essere considerato sufficiente a interrompere qualsiasi rapporto di lavoro esistente e tale da far sì che qualsiasi contratto sottoscritto posteriormente non sia considerato successivo. Secondo la Corte di giustizia sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” Sulla scorta di tali conclusioni la
Commissione ha attivato la procedura di archiviazione dell'infrazione relativa ai lavoratori forestali, in particolare della Regione Siciliana.
11 La domanda di risarcimento del cd. danno comunitario, quindi, non può essere accolta, non essendo qualificabile il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente come successione abusiva di contratti a tempo determinato, in relazione al carattere effettivamente stagionale dell'attività svolta dallo stesso e dedotta nei contratti, così legittimamente stipulati”.
Le superiori argomentazioni ben si attagliano al caso odierno, in cui i ricorrenti deducono di essere stati addetti a mansioni di operaio forestale, assimilabili a quelle svolte dagli operai a tempo indeterminato, senza descriverne le caratteristiche e quindi dimostrare l'adibizione a mansioni differenti, incompatibili con il carattere stagionale della prestazione, pertanto, per le ragioni già esposte, la domanda di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine non può essere accolta.
La domanda concernente i benefici retributivi legati agli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL 2006 va ugualmente respinta perché, sotto questo profilo, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra i ricorrenti, lavoratori a tempo determinato, e gli omologhi lavoratori a tempo indeterminato, che, non possono che essere operai come lui. Va rilevato, infatti, che il beneficio retributivo anelato è riconosciuto dalla contrattazione collettiva esclusivamente in favore degli impiegati (e non anche degli operai), con la conseguenza che la disparità denunciata non è tra due categorie di lavoratori comparabili, ma tra due categorie del tutto diverse (cfr. Trib.
Caltanissetta, sentenza n. 471/2020 del 7 dicembre 2020 nella parte in cui ha efficacemente affermato che “gli scatti di anzianità sono previsti solo in favore degli impiegati mentre nessuna previsione riguarda gli operai, siano essi a tempo determinato che indeterminato”).
Va, invece, ritenuta fondata la pretesa azionata in via subordinata (concernente l'indennità professionale) per le ragioni già espresse da questo stesso Tribunale, in diversa composizione (cfr., fra le altre, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022:
“Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES,
UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri
12 dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n.
247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo
2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs. n.
368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento
13 differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_3
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo
Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere
14 giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio- occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la
Suprema Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire
15 “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione e, per alcuni ricorrenti, in una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par. 122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED.
3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi
16 amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.
2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”.
Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL
2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati
Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4° Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti
17 qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2° Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie
(…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”. Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro. Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva il giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte di ciascuno dei ricorrenti – tutti operai forestali a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato. Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile
18 dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. La
Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla Regione
(cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del
27.2.2020, in atti). Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato. Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a
L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel
19 contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”. Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori
“comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.”), e, tra gli uffici giudiziari di secondo grado, dalla Corte d'Appello di
Catania (cfr. sentenza n. 150/2020: “Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio
20 rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni
21 lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che
“Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter,
l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio
22 antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_14
(già della titolarità dei rapporti di
[...] Controparte_15
lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali
(cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli
OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di
23 servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Esattamente come nei precedenti citati, poi, il credito dei lavoratori va riconosciuto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, visto che non sussiste alcun dubbio circa il decorso del termine prescrizionale dalla maturazione del singolo credito retributivo (il primo atto interruttivo, può dirsi subito, va individuato nelle notifiche dei ricorsi avvenute a mezzo pec il 22.12.2020: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020, secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”).
La prescrizione, tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità, che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i crediti maturati nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata (cfr. sul punto il più articolato ed esaustivo ragionamento svolto dai precedenti già richiamati).
Alla luce delle considerazioni che precedono ogni pretesa relativa al periodo antecedente al 9 maggio 2017, per il Sig. , e al periodo antecedente il 13 Parte_1 maggio 2017, per il Sig. , va dichiarato prescritto, mentre l'Assessorato Pt_2
Regionale dello sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea va condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387
24 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal
19 gennaio 2016 alla data di deposito del ricorso (8 gennaio 2021), calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”, cioè quelle dal 2001 fino al 2016: cfr. ancora Corte d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché
l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Va, infine, rigettata la domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio militare avanzata dal sig. . Pt_2
Parte ricorrente, infatti, non ha fornito alcun elemento idoneo a fondare la pretesa fatta valere, al contrario, dai documenti in atti emerge che le istanze presentate all'ufficio competente dallo stesso per il riconoscimento dell'anno di servizio militare, sono successive alla pubblicazione della graduatoria impugnata e quindi palesemente tardive.
Sussistono giusti motivi, connessi alla reciproca soccombenza ed all'esistenza di precedenti difformi, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell'
[...]
. AR
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'
[...]
Controparte_16
al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle
[...] indennità previste in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui
25 all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione
Siciliana il 19 ottobre 2018 maturate dal 22 dicembre 2015 per tutti i ricorrenti alla data di deposito dei singoli ricorsi, calcolando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni (conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”).
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo il 26.06.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
26