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Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2024, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
N. 5973/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5973/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]del Greco (NA) Parte_1
alla via Procida n. 8, c.f. , rappresentata e difesa – in virtù di procura in C.F._1 calce al presente atto – dall'avvocato Paola Grado (c.f. - Fax 081/8823207 CodiceFiscale_2
- p.e.c. , con studio in Torre del Greco alla Via Cesare Battisti n. 54, Email_1
presso cui elettivamente domicilia.
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, Dott. corrente presso la sede Comunale di Palazzo Baronale ed elett. Persona_1 dom. presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla
Chiesa, Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati (C.F. ) C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta del 25 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha evocato in giudizio il Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentir accertare la responsabilità Controparte_1
per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il giorno 30 agosto 2021 alle ore 9.45 circa in
TORRE DEL GRECO al Corso Vittorio Emanuele all'altezza del punto il marciapiede di detta via interseca Via Anzio quando “improvvisamente inciampava in un'asperità – non segnalata e né
protetta – del manto stradale e finiva rovinosamente a terra”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando la domanda attorea, denunciandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
All'esito delle istanze istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per conclusioni all'udienza del 25 giugno 2024. Disposta la trattazione scritta con decreto il Giudice ,
ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini 190 cpc.
2. In rito.
Preliminarmente occorre confermare il rigetto dell'istanza di parte attrice diretta all'ammissione dei mezzi istruttori. Nel caso in esame occorre rilevare che mentre i capi 1 e 5 , delle memorie 183 VI
n. 2 articolate da parte attrice, risultano per tabulas , i restanti sono irrilevanti alla luce della documentazione depositata in atti (foto dei luoghi) e della dinamica del sinistro così come descritta.
3. Nel merito.
Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti del , Controparte_1
occorre premettere che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile
2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è
causalmente collegabile alla cattiva manutenzione della strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod.
civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emergono una serie di indizi gravi previsi e concordanti in base ai quali è possibile escludere in nesso di causalità tra la caduta e la dedotta “cattiva manutenzione” del manto stradale.
Dall'esame del materiale fotografico innanzitutto si evince infatti che il marciapiede in questione si presenta ampio, regolare e rettilineo, ed è prevista la eliminazione della barriera architettonica per la discesa dallo stesso (cfr. scivolo ) .
Parte attrice ha poi provveduto nelle foto , depositate, a cerchiare il punto della caduta , tuttavia lo stesso non è sul marciapiede , a differenza di quanto descritto in citazione, ma lontano dallo stesso e si tratta di una mera irregolarità dovuta all'accostamento di diversi materiali e cioè la fila di basoli e l'asfalto ( cfr. foliario attoreo). Inoltre parte attrice allega che la caduta sarebbe avvenuta alle ore 9.45 del 30 agosto 2021, e dunque in presenza di ottimale luce solare, né sono stati allegati eventi atmosferici che avrebbero potuto influire sulla verificazione dell'evento dannoso.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio della strada nel momento in cui si appresta a percorrerla, e tanto anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti, nonché dell'ampio e comodo passaggio destinato ai pedoni come si evince dalle foto prodotte nella relazione tecnica depositata dall'ente comunale che danno una visione più ampia dei luoghi di causa.
Infatti, in considerazione dell'ora in cui è avvenuta la dedotta caduta (ore 9.45 e dunque pieno giorno) e tenuto conto delle condizioni metereologiche ( nessun evento meteorologico avverso è
stato dedotto ed era piena estate), non poteva non essere visibile ad un utente della strada di diligenza media la presenza del tipo di strada – realizzata in sanpietrini di pietra lavica, accostati ad asfalto e basoli di pietra lavica – e dunque la irregolarità del suolo intrinseca alla natura del materiale di costruzione della stessa (cfr. foliario attoreo).
Del resto la attrice risiede nel predetto comune e non potevano non esserle noti i luoghi di causa, né
la irregolarità intrinseca degli stessi, in particolare l'ente comunale ha dimostrato che trattasi di luogo distante pochi metri dalla abitazione dell'attrice ( cfr l'estratto di google maps versato in atti dall'ente).
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la Suprema Corte (proprio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc
sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato
nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è
tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso. Diversamente si può
configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del
comportamento del danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 del 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' dell'art. 1227, 2 c., c.c..
In buona sostanza il comportamento, non diligente, della sarebbe tale da rappresentare Pt_1
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza
di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato
il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue
caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la Suprema Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte dello stesso
danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415
del 2019) .
Pertanto sulla base delle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza della prova del nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce dell'utilizzo della strada senza la normale diligenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base del Dm 55/14 e 147/22, in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi tenuto conto della ridotta attività svolta e della semplicità e serialità delle questioni giuridiche esaminate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali oltre spese generali Controparte_1
al 15% , iva e cpa .
Così deciso in Torre Annunziata, il 21 novembre 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione seconda civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5973/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]del Greco (NA) Parte_1
alla via Procida n. 8, c.f. , rappresentata e difesa – in virtù di procura in C.F._1 calce al presente atto – dall'avvocato Paola Grado (c.f. - Fax 081/8823207 CodiceFiscale_2
- p.e.c. , con studio in Torre del Greco alla Via Cesare Battisti n. 54, Email_1
presso cui elettivamente domicilia.
ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, Dott. corrente presso la sede Comunale di Palazzo Baronale ed elett. Persona_1 dom. presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla
Chiesa, Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati (C.F. ) C.F._3
giusta procura rilasciata su foglio separato
CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni CONCLUSIONI:
come da verbale di trattazione scritta del 25 giugno 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato ha evocato in giudizio il Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentir accertare la responsabilità Controparte_1
per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi il giorno 30 agosto 2021 alle ore 9.45 circa in
TORRE DEL GRECO al Corso Vittorio Emanuele all'altezza del punto il marciapiede di detta via interseca Via Anzio quando “improvvisamente inciampava in un'asperità – non segnalata e né
protetta – del manto stradale e finiva rovinosamente a terra”.
Il si è costituito regolarmente in giudizio impugnando e Controparte_1
contestando la domanda attorea, denunciandone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
All'esito delle istanze istruttorie il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per conclusioni all'udienza del 25 giugno 2024. Disposta la trattazione scritta con decreto il Giudice ,
ha riservato la causa in decisione, con la concessione dei termini 190 cpc.
2. In rito.
Preliminarmente occorre confermare il rigetto dell'istanza di parte attrice diretta all'ammissione dei mezzi istruttori. Nel caso in esame occorre rilevare che mentre i capi 1 e 5 , delle memorie 183 VI
n. 2 articolate da parte attrice, risultano per tabulas , i restanti sono irrilevanti alla luce della documentazione depositata in atti (foto dei luoghi) e della dinamica del sinistro così come descritta.
3. Nel merito.
Con riferimento alla domanda di risarcimento nei confronti del , Controparte_1
occorre premettere che ai sensi dell'art. 2051 cc. all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (È bene ricordare che tuttavia la Suprema Corte, anche in relazione all'ipotesi di responsabilità gravante sul custode, ha affermato che il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode - v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile
2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, n. 4476).
Ne consegue che in relazione alla fattispecie in esame è necessario stabilire se l'evento è
causalmente collegabile alla cattiva manutenzione della strada o derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, infatti corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod.
civ..è quella dettata dall'art. 1227 cod. civ., comma 1.
Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti emergono una serie di indizi gravi previsi e concordanti in base ai quali è possibile escludere in nesso di causalità tra la caduta e la dedotta “cattiva manutenzione” del manto stradale.
Dall'esame del materiale fotografico innanzitutto si evince infatti che il marciapiede in questione si presenta ampio, regolare e rettilineo, ed è prevista la eliminazione della barriera architettonica per la discesa dallo stesso (cfr. scivolo ) .
Parte attrice ha poi provveduto nelle foto , depositate, a cerchiare il punto della caduta , tuttavia lo stesso non è sul marciapiede , a differenza di quanto descritto in citazione, ma lontano dallo stesso e si tratta di una mera irregolarità dovuta all'accostamento di diversi materiali e cioè la fila di basoli e l'asfalto ( cfr. foliario attoreo). Inoltre parte attrice allega che la caduta sarebbe avvenuta alle ore 9.45 del 30 agosto 2021, e dunque in presenza di ottimale luce solare, né sono stati allegati eventi atmosferici che avrebbero potuto influire sulla verificazione dell'evento dannoso.
L'attrice, dunque, avrebbe dovuto adottare le cautele necessarie, che si richiedono all'utente medio della strada nel momento in cui si appresta a percorrerla, e tanto anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo emerse dall'istruttoria in atti, nonché dell'ampio e comodo passaggio destinato ai pedoni come si evince dalle foto prodotte nella relazione tecnica depositata dall'ente comunale che danno una visione più ampia dei luoghi di causa.
Infatti, in considerazione dell'ora in cui è avvenuta la dedotta caduta (ore 9.45 e dunque pieno giorno) e tenuto conto delle condizioni metereologiche ( nessun evento meteorologico avverso è
stato dedotto ed era piena estate), non poteva non essere visibile ad un utente della strada di diligenza media la presenza del tipo di strada – realizzata in sanpietrini di pietra lavica, accostati ad asfalto e basoli di pietra lavica – e dunque la irregolarità del suolo intrinseca alla natura del materiale di costruzione della stessa (cfr. foliario attoreo).
Del resto la attrice risiede nel predetto comune e non potevano non esserle noti i luoghi di causa, né
la irregolarità intrinseca degli stessi, in particolare l'ente comunale ha dimostrato che trattasi di luogo distante pochi metri dalla abitazione dell'attrice ( cfr l'estratto di google maps versato in atti dall'ente).
Sul punto, si aggiunge che, peraltro, la Suprema Corte (proprio in tema di responsabilità della pubblica amministrazione) ha chiarito infatti che “sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 cc
sia in quella di responsabilità aquiliana, il comportamento colposo del soggetto danneggiato
nell'uso del bene demaniale può escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, se è
tale da interrompere ogni nesso tra la causa del danno ed il danno stesso. Diversamente si può
configurare un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell'incidenza causale del
comportamento del danneggiato” (cfr. sent. N. 20827 del 26.9.2006).
Non vi e' infatti ragione in questa ipotesi di escludere, con riferimento all'art. 2051 c.c.,
l'applicabilita' dell'art. 1227, 2 c., c.c..
In buona sostanza il comportamento, non diligente, della sarebbe tale da rappresentare Pt_1
esso stesso un "caso fortuito" che esclude dalla responsabilità il soggetto che detiene le cose in custodia. Si aderisce, come detto, all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "l'esistenza
di un comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato
il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue
caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso”. (Cass. 26 aprile
1994, n. 3957; Cass. 7 giugno 2000, n. 7727 ed ancora Cass.15779/06 e n. 5669/10).
Di recente la Suprema Corte ha peraltro ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso la adozione da parte dello stesso
danneggiato di normali cautele , tanto più incidente sarà l'efficienza causale del comportamento
imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno” (cfr. Cass. Sez. VI civile n. 18415
del 2019) .
Pertanto sulla base delle suddette argomentazioni la domanda deve essere rigettata per mancanza di prova del nesso di causalità.
Le predette argomentazioni comportano dunque , a maggior ragione, il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 cc in assenza della prova del nesso di causalità ed, in ogni caso, alla luce dell'utilizzo della strada senza la normale diligenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , di ufficio sulla base del Dm 55/14 e 147/22, in assenza di nota spese depositata, applicando i minimi tenuto conto della ridotta attività svolta e della semplicità e serialità delle questioni giuridiche esaminate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione seconda civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 2.540,00 per competenze professionali oltre spese generali Controparte_1
al 15% , iva e cpa .
Così deciso in Torre Annunziata, il 21 novembre 2024
Il Giudice
(dott. ssa Luisa Zicari)