TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
N. 70/2024 R.G.
All'udienza del 27.3.2025 innanzi al dott. Bottallo compare per parte ricorrente l'avv. Fregni, il quale precisa le conclusioni come da foglio depositato nel fascicolo telematico, richiamando altresì la nota spese che dichiara di aver depositato ieri;
l'avv. Fregni discute oralmente la causa.
Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, elettivamente domiciliata in Cuneo, piazza Galimberti n. 2, presso lo studio e la persona Parte_1 dell'avv. Fabrizio Fregni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- parte ricorrente -
CONTRO
CP_1
- parte resistente contumace -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha convenuto in giudizio la sig.ra esponendo: di essere Parte_1 CP_1 comproprietaria, unitamente alla resistente, per la quota di ½ ciascuna, degli immobili siti in Narzole, via Cavour n. 49, costituiti da un appartamento con cantina e dall'autorimessa di pertinenza, censiti al
N.C.E.U. al F. 25, mappale 692 sub. 7, piani S1-2, cat. A/3, cl. U vani 5 R.C. € 211,75 e F. 25 mappale 692 sub. 9, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq 13, R.C. € 29,54; che nel mese di aprile del 2022 la resistente aveva sostituito la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento, rifiutandosi di consegnare le chiavi alla sig.ra e impedendole così a partire da quella data di accedere Pt_1 all'immobile; che la resistente si opponeva inoltre a concordare con la ricorrente qualunque modalità di utilizzo del bene in comunione.
La ricorrente ha chiesto, pertanto: i) di condannare la sig.ra a consegnarle le chiavi CP_1 dell'immobile e di fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di € 190,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del predetto obbligo di consegna;
ii) di condannare la resistente al pagamento della pagina 1 di 4 somma di € 3.800,00 per l'occupazione illegittima esclusiva da maggio 2022 sino alla data del ricorso e di ulteriori € 190,00 mensili a decorrere da gennaio 2024 sino alla cessazione dell'illegittima occupazione;
iii) in subordine, di stabilire che gli immobili oggetto di causa venissero utilizzati in via esclusiva dalla solo previo pagamento in favore dell'attrice di corrispettivo per l'uso esclusivo CP_1 di € 190,00 mensili da adeguarsi secondo gli indici Istat.
La sig.ra non ha svolto difese, essendo rimasta contumace. CP_1
Ciò premesso, la domanda di condanna della resistente alla consegna delle chiavi dell'immobile oggetto di causa è fondata alla luce delle seguenti considerazioni.
È innanzitutto documentalmente provato che le parti siano comproprietarie nella misura di ½ ciascuna degli immobili siti nel comune di Narzole, censiti al N.C.E.U. al F. 25, mappale 692 sub. 7, piani S1-2, cat. A/3, cl. U vani 5 R.C. € 211,75 e F. 25 mappale 692 sub. 9, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq 13, R.C. €
29,54 (v. doc. 1, 3 e 4).
Risulta altresì provata l'occupazione esclusiva del suddetto immobile da parte della resistente sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste sorella della ricorrente, la quale ha riferito di Tes_1 aver accompagnato quest'ultima nel mese di aprile 2022 presso l'immobile in questione per ritirare dei vestiti, ma che la ricorrente non riuscì a entrare perché era stata cambiata la serratura e la sig.ra dall'interno dell'abitazione, iniziò a insultarla, dicendole inoltre che la sua valigia si trovava CP_1 davanti al garage;
la teste ha altresì riferito che sua sorella, prima della sostituzione della serratura, era sempre riuscita a entrare nell'appartamento con le chiavi di cui era in possesso, che le erano state date dal precedente proprietario.
Anche il teste , titolare di un'agenzia immobiliare cui la ricorrente si era rivolta nella Tes_2 primavera del 2023 in quanto interessata a vendere l'appartamento, ha riferito di essersi recato insieme a quest'ultima presso l'immobile per visitarlo, ma che era stato impossibile accedervi in quanto sebbene sembrasse occupato, atteso che le finestre erano aperte, nessuno gli aprì.
In tema di utilizzo della cosa comune l'art. 1102 c.c. dispone che "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto".
Il comportamento posto in essere dalla resistente, consistito nella sostituzione della serratura della porta di ingresso e nel successivo rifiuto di consegnare le chiavi alla ricorrente, divenuta nel mese di maggio 2022 piena proprietaria per la quota di ½, integra un'evidente violazione della suddetta disposizione, poiché in tal modo la sig.ra ha completamente escluso la ricorrente dall'utilizzo CP_1 dell'immobile, impedendole di accedere e anche di disporne, non essendo stato ad esempio possibile, nell'occasione cui ha fatto riferimento il teste effettuare la visita dello stesso ai fini della sua Tes_2 eventuale messa in vendita.
pagina 2 di 4 La resistente deve pertanto essere condannata a consegnare le chiavi di accesso alla ricorrente affinché quest'ultima possa esercitare il proprio diritto di fare parimenti uso del bene di cui è comproprietaria.
È parimenti fondata la richiesta di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione per l'illegittimo uso esclusivo del bene in comunione.
È stato, infatti, osservato, che se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (v. Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Nel caso di specie risulta che la ricorrente richiese formalmente le chiavi al fine di esercitare il proprio diritto di pari utilizzo dell'immobile con diffida del 6.10.2022 (doc. 5) ed è pertanto da tale data che decorre l'obbligo della sig.ra di pagare un'indennità di occupazione commisurata alla quota dei CP_1 frutti civili di competenza della sig.ra Pt_1
Al fine di determinare l'importo dell'indennità, da ragguagliarsi in sostanza al valore di locazione dell'immobile, è stata disposta una CTU da cui è emerso che esso è quantificabile in € 300,00 mensili, avuto riguardo all'intera quota di proprietà.
Essendo la ricorrente titolare della quota di ½, la sig.ra va conseguentemente condannata a CP_1 pagare la somma già maturata di € 4.350,00 (pari a € 150,00 * 29 mensilità da ottobre 2022 sino a febbraio 2025), così determinata già in moneta attuale, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo, nonché l'ulteriore somma di € 150,00 mensili a decorrere da marzo 2025 sino alla cessazione dell'illegittima occupazione esclusiva, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo famiglie operai-impiegati (prima rivalutazione marzo 2026).
Va altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dovuta dalla resistente in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna delle chiavi.
Considerato il tempo già trascorso, appare congruo fissare il termine di inizio di efficacia della misura nel 2.5.2025. Quanto alla somma, tenuto conto che il potenziale danno derivante dal ritardo è già ristorato dall'obbligo di pagamento dell'indennità di occupazione e considerata la finalità di deterrenza propria della misura in questione, si stima congruo determinarla in € 100,00 per ogni mese di ritardo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese, del valore della causa, dell'attività processuale espletata e dei criteri previsti dal D.M. 55/14, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte resistente.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate separatamente, vengono poste a carico delle parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della parte resistente.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione,
- condanna a consegnare a le chiavi degli immobili di loro proprietà CP_1 Parte_1 comune siti in Narzole, via Cavour n. 49, censiti al N.C.E.U. al F. 25, mappale 692 sub. 7, piani S1-2, cat. A/3, cl. U vani 5 R.C. € 211,75 e F. 25 mappale 692 sub. 9, piano T, cat. C/6, cl. 3, mq 13, R.C. €
29,54;
- dispone che per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del suddetto obbligo di consegna, a partire dal
2.5.2025, versi a ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di € 100,00; CP_1 Parte_1
- condanna a pagare in favore di la somma di € 4.350,00, oltre interessi CP_1 Parte_1 legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo, nonché l'ulteriore somma di € 150,00 mensili a decorrere da marzo 2025 sino alla cessazione dell'illegittima occupazione esclusiva, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo famiglie operai-impiegati (prima rivalutazione marzo 2026);
- condanna a pagare in favore di per le spese del presente giudizio, la CP_1 Parte_1 somma di € 4.000,00 per compenso professionale ed € 492,91 per esposti, nonché per le spese della procedura di mediazione la somma di € 441,00 per compenso professionale ed € 81,80 per spese, oltre pesi e accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico delle parti in via solidale e nei soli rapporti interni tra le parti a carico esclusivo della parte resistente.
Il Giudice
Marco Bottallo
pagina 4 di 4