Art. 42. ((La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))
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14 febbraio 1979
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16 settembre 2010
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Commentario • 1
- 1. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 12/02/2010, n. 147Provvedimento: […] Peraltro, il contenzioso elettorale nel cui ambito è consentita la suddetta eccezionale azione popolare è quello disciplinato dal DPR n. 570 del 1960, dalla legge n. 1147 del 1966, dalla legge n. 108 del 1968 e dall'art. 42 e ss. della legge n. 18 del 1979, relativi alle elezioni dei consigli comunali, provinciali, regionali e dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo; non sono comprese nell'ambito di applicazione del rito speciale elettorale e, dunque, sono disciplinate dal rito ordinario di legittimità anche quanto alla disciplina delle condizioni dell'azione, le impugnazioni dei provvedimenti relativi all'elezione degli organi degli altri pubblici, tra cui i consorzi di bonifica.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- inammissibilità del ricorso·
- art. 21 e 26 legge 1034/71·
- difetto di legittimazione attiva·
- legittimazione attiva·
- contenzioso elettorale·
- art. 42 e ss. legge n. 18 del 1979·
- legge n. 108 del 1968·
- legge n. 1147 del 1966·
- DPR n. 570 del 1960·
- processo amministrativo di legittimità·
- azione popolare·
- statuto consortile·
- legge regionale
- 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/03/2010, n. 1667Provvedimento: […] 6. Invero l'articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce espressamente, al primo comma, che “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.Leggi di più...
- sospensione del giudizio·
- impugnazione di atti infraprocedimentali·
- interpretazione delle norme europee·
- esclusione dalle consultazioni elettorali·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- diritto fondamentale dell'uomo e del cittadino·
- art. 42 legge 24 gennaio 1979, n. 18·
- compensazione delle spese di giudizio·
- questioni di costituzionalità·
- inammissibilità delle impugnative
- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/03/2010, n. 1666Provvedimento: […] 6. Invero l'articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce espressamente, al primo comma, che “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.Leggi di più...
- diritto di difesa nelle elezioni·
- candidature individuali·
- esclusione dalle consultazioni elettorali·
- soglia minima di sbarramento·
- proclamazione degli eletti·
- art. 42 legge 24 gennaio 1979, n. 18·
- decreto di convocazione dei comizi elettorali·
- costituzionalità delle norme elettorali·
- giurisprudenza elettorale·
- inammissibilità delle impugnative infraprocedimentali·
- impugnazione atti elettorali·
- principi fondamentali dell'Unione Europea
- 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/03/2010, n. 1668Provvedimento: […] 6. Invero l'articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce espressamente, al primo comma, che “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.Leggi di più...
- diritto fondamentale all'autodeterminazione·
- esclusione dalle consultazioni elettorali·
- proclamazione degli eletti·
- art. 42 legge 24 gennaio 1979, n. 18·
- costituzionalità delle norme elettorali·
- compensazione delle spese di giudizio·
- impugnativa atti infraprocedimentali·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- inammissibilità delle impugnative
- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/03/2010, n. 1665Provvedimento: […] 6. Invero l'articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce espressamente, al primo comma, che “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.Leggi di più...
- principi dell'Unione Europea·
- candidature individuali·
- impugnazioni di atti infraprocedimentali·
- soglia minima di sbarramento·
- esclusione da consultazioni elettorali·
- proclamazione degli eletti·
- diritti fondamentali·
- costituzionalità delle norme elettorali·
- giurisprudenza elettorale·
- inammissibilità delle impugnative·
- interpretazione delle norme