Art. 42. ((La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.))
Versione
14 febbraio 1979
14 febbraio 1979
>
Versione
16 settembre 2010
16 settembre 2010
Commentari • 2
- 1. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 12/02/2010, n. 147Provvedimento: […] Peraltro, il contenzioso elettorale nel cui ambito è consentita la suddetta eccezionale azione popolare è quello disciplinato dal DPR n. 570 del 1960, dalla legge n. 1147 del 1966, dalla legge n. 108 del 1968 e dall'art. 42 e ss. della legge n. 18 del 1979, relativi alle elezioni dei consigli comunali, provinciali, regionali e dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo; non sono comprese nell'ambito di applicazione del rito speciale elettorale e, dunque, sono disciplinate dal rito ordinario di legittimità anche quanto alla disciplina delle condizioni dell'azione, le impugnazioni dei provvedimenti relativi all'elezione degli organi degli altri pubblici, tra cui i consorzi di bonifica.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- inammissibilità del ricorso·
- art. 21 e 26 legge 1034/71·
- difetto di legittimazione attiva·
- legittimazione attiva·
- contenzioso elettorale·
- art. 42 e ss. legge n. 18 del 1979·
- legge n. 108 del 1968·
- legge n. 1147 del 1966·
- DPR n. 570 del 1960·
- processo amministrativo di legittimità·
- azione popolare·
- statuto consortile·
- legge regionale