Articolo 23 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 21Articolo 24
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14 febbraio 1979
Art. 23.
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.
Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.
Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.
Il terzo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
Il quarto esemplare e' trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979
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