Art. 93.
Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 62.
Per un periodo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 62.