Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Vetere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del provvedimento di D.A.S.P.O. n. -OMISSIS- del 13.5.2025 e notificato in pari data nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. NO De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento D.A.S.P.O. recante nei confronti del ricorrente il divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di anni 8 (otto).
2. Il ricorrente ha rappresentato che il provvedimento impugnato era stato adottato per i fatti verificatisi durante la partita di calcio tra “ -OMISSIS- vs -OMISSIS- ” di serie -OMISSIS-, tenutasi in data 9.5.2025 presso lo Stadio -OMISSIS- – -OMISSIS- di -OMISSIS-, a causa delle contestazioni dei tifosi del -OMISSIS- nei confronti dei vertici societari e della squadra in ragione dell’avvenuta retrocessione; che dall’impugnato provvedimento risultava che: “…alle ore 20.35 circa, in Via -OMISSIS-ultrà della -OMISSIS- sud accendevano numerosi fumogeni, petardi, che causavano una densa nube colorata di rosso e successivamente venivano accessi e lanciati tre razzi con stelo in legno, che terminavano la loro gittata all’interno del terreno di gioco […] mentre era in svolgimento la partita di calcio e che solo per mera fortuna non causavano danni a cose o persone. Per tali motivi il direttore di gara sospendeva l’incontro per circa 5 minuti… ”; che dopo il lancio dei razzi - attribuito ai tifosi del gruppo “ Curva Sud ” - cui il ricorrente era stato ricondotto-, era stato eseguito il lancio di altri razzi dai componenti del gruppo “ Curva Nord ”; che il personale delle forze di polizia si era spostato su Via -OMISSIS- nei pressi dei luoghi individuati per l’accensione dei fumogeni e il lancio dei razzi - e dunque anche in Via -OMISSIS- ove era riunito il gruppo “ Curva Sud ”, ove erano state rinvenute parti dei razzi e dei fumogeni prontamente sequestrati e si era proceduto all’identificazione dei presenti, tra i quali vi era il ricorrente; che dalle immagini di video sorveglianza al predetto tifoso era stato contestato che: “ Nello specifico si aveva modo di individuare -OMISSIS- che alle ore 20.37.38, accendere e lanciare un fumogeno, che cadeva nell’intercinta della curva sud dell’impianto sportivo senza causare ulteriori conseguenze ”; che la predetta condotta era stata ritenuta pericolosa per la sicurezza e per l’ordine pubblico.
3. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Violazione di legge per difetto dei presupposti ex art. 6 L. 401/89 – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – difetto di motivazione ”, il ricorrente ha denunciato che la sua condotta non aveva generato la coltre di fumo con tutto ciò che ne era conseguito in termini di turbamento per la sicurezza e l’ordine pubblico; che difettava la proporzionalità tra il fatto contestato e le sue conseguenze in termini di pericolosità e turbamento per l’ordine e, quindi, la quantificazione della misura applicata non era proporzionata.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza del 4 settembre 2025, n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per difetto del requisito del “ periculum in mora ”.
6. Alla udienza dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso è fondato nei limiti che si indicano.
8. Giova premettere che l’art. 6, comma 1, lett. a) e b) L. n. 401/1989 prevede che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a) ”.
8.1. In termini generali, la giurisprudenza ha, quindi, chiarito che “ ai sensi dell’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, il Daspo nel nostro ordinamento può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945).
8.2. È stato inoltre precisato che il “ il d.a.spo. si atteggia a misura di prevenzione, che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge ” ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2023, 3880).
8.3. Ancora, il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
9. Trasponendo alla fattispecie i richiamati principi ermeneutici, il Collegio rileva che l’impugnato provvedimento risulta resistere alle censure formulate dal ricorrente relativamente alla sussistenza del requisito della pericolosità della condotta.
Dalla documentazione in atti è dato, infatti, concludere che:
- i tifosi ultrà della “ Curva Sud ” e il ricorrente non erano entrati nella struttura sportiva;
- durante lo svolgimento della partita i tifosi alle 20,35 in Via -OMISSIS- avevano acceso prima numerosi fumogeni e petardi che avevano causato una densa nube colorata di rosso e, poi, avevano acceso e lanciato tre razzi con stelo in legno, che avevano terminato la loro gittata all’interno del terreno di gioco (due di essi si erano conficcati nella metà campo lato curva Nord, poco distante dai giocatori);
- il direttore di gara aveva, quindi, sospeso l’incontro per circa 5 minuti ed erano sopraggiunte sul luogo le Forze dell’ordine;
- il ricorrente aveva acceso e lanciato un fumogeno alle ore 20.37.38 che era caduto nell’intercinta della curva sud.
10. Il Collegio ritiene che, a fronte dei fatti posti in essere dai tifosi alle ore 20,35, la successiva condotta posta in essere dal ricorrente, come ricavabile dalla comunicazione di notizia di reato e dalle rappresentazioni video-fotografiche, vada a collocarsi in un quadro complessivo di condotte connotate da gravità.
11. Pertanto, nella complessiva valutazione dei fatti gravi accaduti, anche l’accensione e il lancio di un solo fumogeno (non esplodente) da parte del ricorrente, caduto nell’intercinta della curva sud dell’impianto sportivo, dunque in area non direttamente pericolosa e seppure successivamente al lancio dei razzi, vale a suffragare la ragionevolezza, coerenza e congruità della motivazione dell’impugnato provvedimento sulla capacità dello stesso di poter generare con i propri comportamenti disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive.
12. Va, invece, ritenuta fondata la censura in ordine alla violazione del principio di proporzionalità in riferimento alla eccessiva durata dell’impugnata misura, quantificata nella misura di otto anni.
12.1. Occorre premettere che l’art. 6, comma 5, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 prescrive che, nei confronti della persona già destinataria di un D.A.S.P.O., “ la durata del nuovo divieto…, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni ”.
12.2. Nella fattispecie, a fronte del precedente D.A.S.P.O. già irrogato al ricorrente per la durata di anni 2 (due), il Questore ha fissato la durata del divieto in otto anni, cioè oltre la metà della forbice tra minimo e massimo edittali.
12.3. Tale periodo, tuttavia, in assenza di precipua motivazione, risulta meritevole di rivalutazione quanto alla sua proporzionalità e dunque nella sua dosimetria, e ciò in considerazione delle caratteristiche della condotta concretamente ascritta al ricorrente, che si è tradotta nel lancio singolo di un fumogeno nell’intercinta, e non è sfociata in ulteriori atti di violenza ( v. T.A.R. Calabria, Sez. I, 28 gennaio 2026, n. 182).
13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto precisato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui fissa nella misura di otto anni la durata del D.A.S.P.O. aggiuntivo, con conseguente dovere per l’Amministrazione di rideterminarsi ulteriormente.
14. La peculiare complessità degli accertamenti fattuali e i profili individuali di responsabilità del ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo RE, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
NO De OV, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NO De OV | Gerardo RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.