Ordinanza collegiale 14 giugno 2017
Sentenza 27 agosto 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 14/06/2017, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2017
N. 02305/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ikea Italia Property s.r.l., Ikea Italia Retail s.r.l. e Iko 2 Commerciale s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dagli avvocati Francesca Petronio, Laura Corti, Giuseppe Sileci e Guido Corso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Sileci in IA, via L. Rizzo, n. 29;
contro
Comune di IA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso per legge rappresentato e difeso dall'avv. Donata Deodati, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in IA, via Umberto, n. 151;
Regione Siciliana e Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria per legge in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
Provincia Regionale di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Antonio Salemi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale, in IA, via Centuripe, n. 8;
Camera di Commercio di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Harald Bonura, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Francesco Crispi, n. 225;
Ministero Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti di
IKO 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Armao, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Branca in IA, corso Sicilia, n. 56;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- dell’“ autorizzazione n. 4 per esercizio di commercio al dettaglio centro commerciale ” rilasciata dal Comune di IA - Direzione Sviluppo Attività Produttive - Ufficio Tutela del Consumatore il 30 maggio 2012 alla società IKO 2 s.r.l. per l’apertura di un centro commerciale da realizzare in IA via Passo Cavaliere , contrada Buttaceto;
- della “ deliberazione della conferenza di servizi IKO 2 S.r.l. per l’esame istanza rilascio autorizzazione per l’apertura di una Grande Struttura di Vendita alimentare e non alimentare presentata dalla Ditta: “IKO 2 S.r.l. (RETAIL PARK CATANIA)”, impianto sito in IA, C.daButtaceto Via Passo Cavaliere ”, come risultante dal verbale dell’8 marzo 2012 di cui all’atto del Comune di IA - Direzione Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del Consumatore - Sportello Unico per le Imprese, prot. n. 90974 del 15 marzo 2012;
- della “ deliberazione della conferenza di servizi ditta IKO 2 S.r.l. per l’esame dell’istanza di rilascio di autorizzazione per l’apertura di una Grande Struttura di Vendita alimentare e non alimentare presentata dalla Ditta: “IKO 2 S.r.l. (RETAIL PARK CATANIA)”, impianto sito in IA, C.da Buttaceto - Via Passo Cavaliere ”, come risultante dal verbale del 15 marzo 2012 di cui all’atto del Comune di IA - Direzione Sviluppo Attività Produttive - Ufficio Tutela del Consumatore -Sportello Unico per le Imprese, prot. n. 177279 del 30 maggio 2012;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti
- del parere della Provincia Regionale di IA prot. n. 26577 del 29 marzo 2010;
- della Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio Area Sviluppo Industriale di IA n. 56 del 19 giugno 2009;
- della Determinazione del Dirigente Area Tecnica del Consorzio Area Sviluppo Industriale di IA n. 81/11 del 4 luglio 2011;
- del verbale - parere di conformità di massima del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di IA datato 19 gennaio 2010, prot. n. 0005855 del 15 febbraio 2010;
- del progetto di massima “ dichiarazione di conformità L. 13/89, DM 236/89 s.m.i.”, presentato da IKO 2 S.r.l. al Comune (prot. n. 247618 del 30 ottobre 2009);
- del progetto di massima “ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte DM 22 gennaio 2006 n. 37 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ” presentato da IKO 2 s.r.l. al Comune (prot. n. 6410 del 9 gennaio 2012);
- del parere dell'Avvocatura del Comune di IA, prot. n. 271004 del 23 ottobre 2010;
- dell’attestato di compatibilità urbanistica emesso dal Comune di IA il 16 maggio 2011, allegato alla lettera del Comune di IA, prot. n. 125794 del 19 maggio 2011;
- della Relazione istruttoria per autorizzazione amministrativa del Comune di IA - Direzione Attività Produttive, prot. n. 61300 del 21 febbraio 2012;
- del parere del Comune di IA - Direzione Attività Produttive e Partecipate, prot. n. 284935/09 - MGC - 160485 del 25 maggio 2011;
- dell’istanza di autorizzazione commerciale presentata da IKO 2 S.r.l. al Comune di IA, prot. n. 258198 del 12 novembre 2009;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti
- della scheda istruttoria della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di IA P.O. Concessioni Edilizie - progetto n. 1154/09, priva di data e di sottoscrizione (foglio numerato come pagina “ 1 ”);
- della Relazione datata 16 febbraio 2012, a firma dell’Istruttore Tecnico Geometra F. Campolo (fogli numerati come pagine “ 2-3-4 ”);
- del documento recante “ esito dell'istruttoria ” datato 6 marzo 2012, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Bonaccorsi (foglio numerato come pagina “ 5 ”);
- del documento intitolato “ parere dirigente ” reso in relazione al progetto 1154/09 della ditta IKO 2, recante “ parere favorevole condizionato alle condizioni elencate nella scheda istruttoria ”, datato 6 marzo 2012;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti
- della “ Relazione Tecnica di progetto ” datata 20 dicembre 2011 e depositata da IKO 2 s.r.l. al Comune di IA il 9 gennaio 2012 (prot. Comune n. 6410) recante l’attestazione “ allegato alla Concessione Edilizia n. Urb. 07/558 del 19.4.2012 ”;
- della tavola PC006, datata 20 dicembre 2011 e depositata da IKO 2 s.r.l. al Comune di IA il 9 gennaio 2012 (prot. Comune n. 6410) recante l’attestazione “ allegato alla Concessione Edilizia n. Urb. 07/558 del 19.4.2012 ” a firma del Dirigente del Servizio Attuazione della Pianificazione del Comune di IA;
- della tavola PC014, datata 20 gennaio 2012 e depositata da IKO 2 s.r.l. al Comune di IA il 21 febbraio 2012 (n. prot. Comune non indicato) recante l’attestazione “ allegato alla Concessione Edilizia n. Urb. 07/558 del 19.4.2012 ” a firma del Dirigente del Servizio Attuazione della Pianificazione del Comune di IA;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IA, della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di IA, dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e di IKO 2 s.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il presente giudizio ruoti principalmente intorno all’accertamento circa le modalità con cui la conferenza di servizi abbia correttamente individuato il bacino di attrazione del realizzando centro commerciale per cui è causa, preliminarmente verificando la congruità di quello individuato nello studio di impatto presentato dalla controinteressata IKO 2 s.r.l.;
Ritenuto, pertanto, indispensabile al fine di decidere acquisire presso la Camera di Commercio di IA nonché, per quanto di competenza, presso l’Assessorato Regionale della Attività Produttive ed il Comune di IA documentati e dettagliati chiarimenti in ordine alle modalità con cui in sede di conferenza di servizi si sia calcolato il bacino di attrazione del nuovo centro commerciale, allegando ogni relativo supporto documentale nonché specificando, in particolare, quanto segue:
- se effettivamente si sia assunto quale punto di partenza ai fini del calcolo del relativo contingente non alimentare (comprendente tutti i comuni entro 40 minuti di auto) non già la sede della nuova iniziativa bensì il limitrofo aereoporto di Fontanarossa, non rimodulando, dunque, sul punto i criteri proposti dalla controinteressata IKO 2 s.r.l. nel proprio studio di impatto;
- se la distanza tra la sede del nuovo centro commerciale e l’aereoporto (che parte ricorrente riferisce essere pari a 6,6 km) sia effettivamente rilevante ai fini dell’inclusione o meno del Comune di Melilli e del Comune di Belpasso all’interno dell’area da considerare;
- se ed in che misura la considerazione di tali comuni nel bacino di attrazione effettivamente avrebbe determinato, nel caso di specie, un superamento del contingente disponibile ed, in particolare, dei limiti della superficie di vendita autorizzabile per il settore non alimentare, avendo cura di verificare la correttezza dei calcoli riportati alle pagine 22 e 23 del ricorso principale (non specificamente contestati dalle amministrazioni resistenti costituitesi in giudizio), da cui sembrerebbe che l’impugnata autorizzazione n. 4/2012 avrebbe illegittimamente autorizzato 13.324 metri quadri per il settore non alimentare a fronte di un residuo disponibile per lo stesso settore di 11.498 metri quadri;
Ritenuto che al predetto adempimento le amministrazioni dovranno provvedere mediante deposito della relativa documentazione presso la Segreteria della Sezione nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, evidenziando che per l’ipotesi di inadempimento della presente richiesta istruttoria potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all’art. 116 c.p.c.;
Ritenuto, poi, di fissare per il prosieguo della trattazione del giudizio l’udienza pubblica del 7 dicembre 2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 7 dicembre 2017, ore di rito.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Eleonora Monica, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO