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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 1022/2024 promossa da:
(già , C.F. , con sede in Milano, via Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Domenichino 5, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, con Studio in Milano, corso Magenta, n. 84; parte appellante contro
, con sede in via M. Coppino, Controparte_1 CP_1
26, C.F. in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Bruna Bogetti del Foro di ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio legale CP_1 dell'Azienda in Corso Brunet, 19/a; CP_1
parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
«Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata
n. 89/24 pubblicata dal Tribunale di Cuneo il 29.01.24 nel giudizio instaurato da Parte_1 nei confronti di RG 2273/21 e non Controparte_1 notificata: IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
:
[...]
• € 17.579,02 per sorte capitale, di cui alle seguenti 14 fatture emesse dalle società ivi indicate Part e da esse cedute a elenco che è il medesimo allegato alla citazione nel giudizio di primo grado ma ora relativo alle sole fatture costituenti la predetta sorte capitale:
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 560 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 14 fatture costituenti la predetta sorte capitale
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall e indicata nell'elenco che si produce sub doc. 1, CP_1
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall e indicata nel CP_1 predetto prospetto sub doc. 1, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato
a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall e indicata nel predetto CP_1 prospetto sub doc. 1
• € 4.783,50 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati
e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i seguenti 4 documenti denominati Note Debito:
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 12.160 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 304 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito condannare
[...]
al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna di Controparte_1 Part
a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di
[...] lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_1
l'effetto, condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1 la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per
[...]
Note Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.»
Per parte appellata
«Voglia il Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, azione o eccezione, dichiarare inammissibile e comunque infondato l'appello proposto e, per l'effetto, lo rigetti e confermi la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 89/2024 pubblicata in data 29.1.2024, all'esito del giudizio
R.G. 2273/2021.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.»
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 4 agosto 2021, la società già Parte_1 Parte_2
(d'ora in avanti, per brevità, ), in qualità di cessionaria di numerosi crediti vantati
[...] Pt_1 da alcune società operanti in ambito sanitario, conveniva innanzi al Tribunale di Cuneo l
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, , chiedendo la condanna Controparte_1 CP_2 di quest'ultima al pagamento in proprio favore dei seguenti importi:
a) euro 82.406,25, per sorte capitale, afferente al mancato pagamento di fatture relative a prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente;
b) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorta capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorta capitale sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., nella misura degli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione medesimo;
d) euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 231/2002 in ragione di euro
40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto sub. doc. n. 2;
e) euro 6.319,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a) e portati dalle note di debito di cui al doc.3;
f) ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g) euro 12.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di euro 40,00 CP_ per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto aveva generato gli interessi di cui alla precedente lettera e).
1.1. In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento delle Pt_1 diverse somme accertande in corso di causa, dovute per le medesime causali;
in estremo subordine, nell'ipotesi in cui l'Ente convenuto avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande proposte in via principale, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e sino al saldo. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , la quale nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto delle domande proposte dalla parte attrice e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle avverse domande, di limitare la condanna alla minor somma accertata nel corso del giudizio.
2.1 In particolare, la convenuta contestava: a) in via pregiudiziale, l'ammissibilità stessa delle domande attoree, attesa la genericità delle deduzioni svolte da parte attrice nell'atto introduttivo Part del giudizio;
b) in via preliminare, la legittimazione attiva di attesa la genericità della documentazione da quest'ultima prodotta attestante le intervenute cessioni dei crediti azionati in giudizio;
c) nel merito: i) la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla controparte, della quale assumeva l'inidoneità a dimostrare i fatti costitutivi relativi alla pretesa azionata in giudizio, in quanto composta da “meri elenchi autoprodotti di fatture”; ii) la debenza delle somme richieste in quanto afferenti a crediti già corrisposti in favore delle società Part appaltatrici o di medesima, a crediti stornati con emissione di rispettive note di credito, a crediti inesigibili poiché portati da fatture mai trasmesse all o, comunque, Controparte_1 irregolari (incomplete o formalmente errate) o, infine, a crediti inesigibili e contestati poiché relativi ad inadempimenti contrattuali da parte delle società appaltatrici;
iii) l'esattezza degli importi richiesti a titolo di interessi moratori e anatocistici, rappresentando l'assenza di indicazione delle relative modalità di calcolo;
iv) l'importo richiesto in applicazione della norma di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 231/2002, come interpretato dalla Commissione Europea a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2011/7/UE, evidenziando il mancato assolvimento da parte della società attrice dell'onere probatorio sulla stessa gravante in relazione alla spesa sostenuta per il recupero di tali crediti.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con nota di deposito successiva allo scadere del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., parte attrice produceva agli atti del giudizio ulteriore documentazione (documenti da n. 11 a n. 210) avente ad oggetto fatture e DDT afferenti ai crediti azionati, evidenziando di essere incorsa in tale decadenza per causa alla stessa non imputabile, connessa ad un malfunzionamento del sistema informatico, e chiedendo altresì di essere rimessa in termini in relazione a tale attività.
4. Successivamente, parte attrice, con il deposito della comparsa conclusionale, previa reiterazione dell'istanza di rimessione in termini, rappresentava che l'ammontare del credito in linea capitale per fatture impagate si era ridotto dall'importo di euro 82.406,25 all'importo di euro 17.656,06; per l'effetto, riduceva la richiesta di condanna al capitale, ferma la debenza degli interessi moratori, maturati e maturandi, ed anatocistici.
5. Con sentenza n. 89 del 2024, pubblicata il 29/1/2024, il Tribunale di Cuneo rigettava integralmente le domande di . Pt_1
5.1 In via pregiudiziale, riteneva infondata l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma
2 c.p.c., non avendo parte attrice fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che la decadenza nella quale aveva assunto di essere incorsa fosse dipesa da una causa a sé non imputabile;
e, per l'effetto, riteneva inammissibile, in quanto tardivamente prodotta, la documentazione depositata da con nota del 29 marzo 2023, ovverosia allorquando erano già maturate Pt_1 le preclusioni inerenti all'attività probatoria.
5.2 Nel merito, statuiva il Tribunale che le domande di pagamento delle fatture azionate non meritassero accoglimento, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, atteso che si era affermata Pt_1 creditrice producendo solo alcuni contratti di cessione del credito e meri elenchi riassuntivi di fatture insolute e di note di debito, ma senza produrre i contratti intercorsi tra la società cedente e l comprovanti l'effettiva esistenza del credito ceduto. Né i comportamenti Controparte_1 stragiudiziali della convenuta (quali, ad es., i pagamenti di alcune fatture) ovvero le difese spiegate in giudizio, aventi valenza confessoria dell'esistenza del credito, potevano supplire alle carenze probatorie di parte attrice, in quanto, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 2440/1923, i contratti stipulati con la P.A. devono necessariamente rivestire forma scritta ad substantiam e, pertanto, in assenza di prova (e forma) scritta del titolo, il credito non può dirsi provato e, addirittura, nemmeno sorto.
5.3 Infine, il Tribunale rigettava altresì la domanda ex art. 2041, proposta in via subordinata, ritenendola inammissibile per difetto di residualità nei casi, come quello in esame, in cui la domanda proposta in via principale sia stata rigettata per difetto del titolo posto a suo fondamento.
6. Avverso tale sentenza propone appello a fronte del quale si è regolarmente Pt_1 costituita l CP_2
7. Con il primo motivo (par. 2 dell'atto di citazione) l'appellante critica la sentenza per avere il Part Tribunale ritenuto che non avesse allegato e provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, i contratti intercorsi tra le società cedenti e l
[...]
, volti a dimostrare l'effettiva debenza della sorte capitale insoluta (euro 17.579,02) CP_1
e delle somme correlate (interessi moratori, anatocistici e somme ex art. 6, d.lgs. 231/2002, queste ultime pari ad euro 560,00).
7.1 In particolare, con un primo sub-motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per Part avere il Tribunale ritenuto che non avesse allegato e provato in modo specifico e intelligibile gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, i contratti intercorsi tra società fornitrici Part e A.O. e per aver ritenuto tardivo il deposito da parte di della documentazione sub docc. da
11 a 210 volta a dimostrare esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
7.1.1 Con riferimento al primo profilo, obietta parte appellante che il Tribunale avrebbe omesso Part di considerare che ha correttamente prodotto e indicato: le fatture, i contratti, le delibere di aggiudicazione della gara e gli ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le CP_2 prestazioni e/o le forniture pattuite.
Eccepisce parte appellata che i documenti prodotti da controparte nulla provano circa l'effettiva esistenza dei crediti ceduti, trattandosi di meri elenchi autoprodotti privi di qualsivoglia efficacia probatoria, le cui informazioni, tra l'altro, non trovano riscontro nemmeno nella restante documentazione offerta in comunicazione.
7.1.2 Con riferimento al secondo profilo, a detta dell'appellante, sarebbe illegittima la declaratoria del Tribunale di inammissibilità dell'istanza di rimessione in termini, in quanto, a seguito del ricevimento del c.d. “esito 1” relativo al deposito telematico, effettuato in data 28 marzo 2022, della busta principale contenente, oltre alla memoria, anche i documenti dal n. 211 Part al n. 229, ha proceduto all'invio delle 2 buste complementari contenenti i documenti dal n.
011 al n. 210 in data 29 marzo 2022. Tale secondo deposito, secondo l'appellante, non dovrebbe ritenersi abusivo, avendo essa diligentemente depositato le buste complementari in seguito al ricevimento dell' “esito 1” della busta principale depositata in data 28 marzo 2022, non appena ha avuto cognizione del problema tecnico che ha impedito alla cancelleria di procedere all'apertura delle buste complementari contenenti i documenti da n. 011 a 210. Tuttavia, con riferimento al deposito di tali ultime due buste complementari, non è mai pervenuto il successivo “esito 1”, quale conferma dell'avvenuta apertura e visualizzazione del contenuto delle buste complementari nel fascicolo telematico.
Replica parte appellata che le doglianze dell'appellante debbono ritenersi manifestamente infondate, posto che, per stessa ammissione di quest'ultimo, il deposito delle due buste complementari è stato effettuato il 29/03/2022, dopo la scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (28/03/2022), che nessun deposito di documenti da n.
011 a n. 210 risulta effettuato o tentato in data 28.3.2022 e che nessun problema tecnico relativo a un deposito eseguito in detta data risulta dimostrato.
7.2 Con il secondo sub-motivo, si duole, da un lato, del fatto che il Tribunale abbia Pt_1 Part rigettato le domande di sul presupposto dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio, mentre, invece, l'odierna appellante aveva correttamente prodotto in giudizio i documenti volti a dimostrare l'esistenza dei crediti, e cioè: fatture, contratti, delibere di aggiudicazione e ordinativi;
dall'altro, che il Tribunale abbia omesso di considerare l'implicito riconoscimento operato dall circa l'esistenza e la validità dei contratti intercorsi con le società cedenti, in CP_2 ragione delle eccezioni di pagamento, di inadempimento e di difetto di legittimazione sollevate in giudizio, aventi – in quanti tali – valore confessorio dell'esistenza del rapporto.
7.2.1 Eccepisce parte appellata, con riferimento alla prima censura, che nei documenti di parte appellante non vi è alcuna indicazione che consenta di collegare le fatture alle cessioni di credito Part e ai documenti contrattuali o di trasporto prodotti da con riferimento alla seconda, che dalle eccezioni da essa proposte non può in alcun modo ricavarsi la prova dell'esistenza dei contratti dai quali sarebbero scaturiti i crediti ceduti, atteso che l'art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923 e la normativa in materia di appalti pubblici prevedono l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, per i contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.
7.3 L'appellante aggiunge poi ulteriori due argomentazioni, l'una relativa al fatto che le
[...]
, in ragione del riordino della disciplina sanitaria attuato con il d.lgs. 502/1992, Parte_3 sarebbero pacificamente assoggettate alle regole civilistiche, anche in punto di forma dei contratti, l'altra relativa al fatto che l'accettazione delle forniture e/o delle prestazioni, nonché le eccezioni di pagamento delle fatture integrerebbero comunque gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
7.4 Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, non avendo ritenuto provata l'esistenza del contratto da cui è sorto il credito principale, ha altresì escluso la spettanza a degli interessi di mora, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori Pt_1 maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, nonché degli importi previsti dall'art. 6, d.lgs. 231/2002. Part Replica sul punto appellata che tali somme non sono dovute a oltre che per le ragioni già illustrate circa l'inesistenza del credito principale cui tali oneri accessori ineriscono, poiché le fatture inerenti alla sorte capitale sono state, alternativamente, o pagate tempestivamente o stornate con note di credito ovvero il loro tardivo pagamento non è stato dimostrato da parte appellante o il loro importo è stato contestato, poiché non corrispondente a quello oggetto di aggiudicazione.
8. Con il secondo motivo di appello (par. 3 dell'atto di citazione), anch'esso articolato in ulteriori due sub-motivi, l'appellante si duole: i) con il primo sub-motivo, della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sugli interessi di mora, sui relativi interessi anatocistici e sulle somme previste dall'art. 6, d.lgs. 231/2002, scaturenti dal ritardato pagamento dei crediti portati dalle fatture di cui al doc. 1 di parte appellante, nonché ii) con il secondo sub-motivo, della ritenuta inesistenza dei predetti crediti accessori, in ragione della mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi (i contratti stipulati tra e aziende fornitrici) dell'esistenza del credito CP_2 principale.
8.1. Eccepisce, sul punto, parte appellante: i) in via pregiudiziale, l'inammissibilità ex art. 345, Part c. 3 c.p.c. del doc. 1 prodotto per la prima volta in appello da atteso che tale documento ben avrebbe potuto essere prodotto in primo grado, dal momento che nessun pagamento di fatture è intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata;
ii) nel merito, che nessuna Cont somma spetterebbe a - né a titolo di interesse moratorio, in quanto la data di decorrenza sarebbe rappresentata dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, come previsto dall'art. 4, commi 2 e 5, d.lgs. 231/2002, e non dalla data di emissione del documento;
- né a titolo di interesse anatocistico, in quanto le fatture sarebbero scadute meno di sei mesi prima Part della notifica della citazione;
- né ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 231/2002, in quanto non ha fornito prova di eventuali danni o spese sostenute per il recupero dei crediti che consentano di dimostrare che una qualche attività sia stata svolta a causa del ritardato pagamento e che, quindi, sia sorto il diritto al risarcimento in questione.
9. Con il terzo motivo di appello (par. 4 dell'atto di citazione), anch'esso articolato in ulteriori due sub-motivi, l'appellante si duole: i) con il primo sub-motivo, della nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sugli interessi di mora (pari ad euro 4.783,50), sui relativi interessi anatocistici e sulle somme previste dall'art. 6, d.lgs. 231/2002 (pari ad euro
12.160,00), per tardivo pagamento di ulteriori crediti portati da quattro note di debito emesse da (di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione), relative al tardivo pagamento delle Pt_1 fatture di cui ai docc. 83-209, nonché ii) con il secondo sub-motivo, della ritenuta inesistenza dei predetti crediti accessori, in ragione della mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi (i contratti stipulati tra e aziende fornitrici) dell'esistenza del credito principale. CP_2
Aggiunge, inoltre, parte appellante che controparte non ha mai contestato né la debenza di tali importi, né l'ipotetica loro inesattezza, cosicché deve ritenersi che, in ragione di tale mancata contestazione, sussista in capo a il diritto al pagamento di tali somme. Pt_1
Sul punto, eccepisce parte appellata: a) con riferimento al primo sub-motivo che nessuna omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sarebbe ravvisabile con riferimento agli interessi scaturenti dalle quattro note di debito emesse da (di cui al doc. 4 allegato Pt_1 all'atto di citazione), atteso che sulle note di debito nn. 125 e 306 del 22.1.2021 si è formato il giudicato interno, altre note sono state rinunciate e sulle restanti il Tribunale ha, in realtà, espressamente statuito, ritenendole inidonee, da sole, a provare l'esistenza del credito;
b) con riferimento al secondo sub-motivo che le note di debito, in assenza della prova dei contratti da cui origina il credito principale, non sono da sole sufficienti a dimostrarne l'esistenza; e, per l'effetto, non possono ritenersi dovuti nemmeno gli oneri accessori relativi a un capitale inesistente.
10. Con il quarto motivo di appello (par. 5 dell'atto di citazione), l'appellante chiede la riforma della sentenza con riferimento al capo con il quale, in ragione della sua soccombenza, è stata condannata al pagamento delle spese di lite, unitamente alla domanda di restituzione di tutte le somme già versate / da versare all a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza CP_2 impugnata.
11. Infine, con la memoria di replica ex art. 352, n. 3) c.p.c. parte appellante chiede, in via pregiudiziale, di rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione afferente la necessità della forma scritta ai fini della stipula dei contratti tra imprese ed enti del SSN, considerata la sua rilevanza ai fini del decidere e ritenuta la sua non manifesta infondatezza, formulando il quesito se, in virtù di quanto previsto dalle Direttive n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE
e, in ogni caso, dalla normativa comunitaria, finalizzata tipicamente alla tutela delle prerogative creditorie, i contratti conclusi tra imprese ed enti del SSN debbano necessariamente rivestire la forma scritta ai fini della relativa validità, requisito questo non previsto dalle direttive europee precedentemente richiamate.
11.1 Con la medesima memoria evidenzia poi la contrarietà delle statuizioni della Pt_1 sentenza impugnata – laddove è stato affermato che la prova dell'esistenza dei contratti di fornitura stipulati con la P.A. non sarebbe ricavabile da comportamenti concludenti – con l'art. 1, Prot. 1 della CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte EDU e invita la Corte ad adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme che prevedono la necessità della forma scritta per i contratti stipulati dalla P.A. Evidenzia parte appellante che una diversa interpretazione avallerebbe comportamenti scorretti e opportunistici della P.A. violativi del legittimo affidamento del privato e, in particolare, dei diritti del creditore.
12. All'esito dell'udienza di comparizione, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e ha poi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
12.1 In via preliminare si rileva che in questo grado di giudizio non è stata reiterata la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.: sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno.
13. L'appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
14. In particolare, il primo sub-motivo del secondo motivo di appello (par.
3.1 dell'atto di citazione) e il primo sub-motivo del terzo motivo di appello (par.
4.1 dell'atto di citazione) – volti a censurare, rispettivamente, l'omessa pronuncia sugli interessi di mora, sui relativi interessi anatocistici e sulle somme previste dall'art. 6, d.lgs. 231/2002, scaturenti dal ritardato pagamento dei crediti portati dalle fatture di cui al doc. 1 di parte appellante e l'omessa pronuncia sugli interessi di mora, sui relativi interessi anatocistici e sulle somme previste dall'art. 6, d.lgs.
231/2002, per tardivo pagamento di ulteriori crediti portati da quattro note di debito emesse da
(di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione), relative al tardivo pagamento delle fatture Pt_1 di cui ai docc. 83-209 – sono inammissibili, in quanto generici.
14.1 Invero, l'art. 342 c.p.c. prevede che l'appello si propone con citazione e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'atto di appello, ai sensi del medesimo articolo, «[…] deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, […] tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.,
Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; conf. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481;
Cass., 9 novembre 2023, n. 31170)».
14.2 Nulla di tutto ciò, tuttavia, è ravvisabile nei predetti motivi, atteso che parte appellante si
è limitata ad affermare che «La sentenza è nulla/censurabile per omessa pronuncia in violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c.», senza illustrare in maniera specifica perché il primo giudice non si sia pronunciato sulle domande proposte e quale sarebbe stata la rilevanza di un'espressa statuizione nell'economia della decisione impugnata.
Per tali motivi, siffatte doglianze devono essere dichiarate inammissibili.
15. In via pregiudiziale di rito, deve ritenersi infondata l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c., non avendo parte appellante fornito alcuna prova in ordine alla circostanza che la decadenza nella quale aveva assunto di essere incorsa fosse dipesa da una causa a sé non imputabile.
15.1 Sul punto, giova rilevare che, in relazione all'istituto della remissione in termini, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare come l'art. 153, secondo comma, c.p.c. presupponga, ai fini dell'accoglimento della relativa istanza: i) la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (cfr. anche in motivazione Cass. n.
23561 del 2011; Cass. 2012 n. 4841; Cass. S.U. del 2020 n 27773; Cass. 2020 n. 27726; Cass.
2020 n. 25289); ii) la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una "causa non imputabile" alla parte: sul punto, occorre considerare, peraltro, che i concetti di causalità, di non imputabilità e impedimento indicano che l'omissione da cui è derivata la decadenza deve essere stata determinata da un fattore estraneo alla volontà della parte (peraltro, la causa non imputabile postula il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione, cfr. anche in motivazione Cass. 2013
n. 8216).
15.2 Ebbene, nessuna dimostrazione circa la non imputabilità della causa del ritardo nel deposito dei documenti da n. 011 a n. 210 è stata fornita da parte appellante.
Il deposito delle due buste complementari è stato effettuato il 29/03/2022, dopo la scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (28/03/2022), ma nessun deposito di documenti da n. 011 a n. 210 risulta effettuato o tentato in data 28.3.2022 e nessun problema tecnico relativo a un deposito eseguito in detta data risulta dimostrato. Parte appellante, infatti, si è limitata ad affermare a pag. 13 dell'atto di appello che «in data 29 marzo
2022, in seguito al ricevimento del c.d. “esito 1” relativo al deposito telematico, effettuato in data 28 marzo 2022, della busta principale contenente, oltre alla memoria, anche i documenti Part dal n. 211 al n. 229, ha proceduto all'invio delle 2 buste complementari contenenti i documenti dal n. 011 al n. 210, richiamati nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.» e che, una Part volta effettuato l'invio delle buste complementari, ha ricevuto, sempre in data 29 marzo
2022, per ciascuna busta complementare, il codice di esito negativo “-1” e ha così provveduto lo stesso giorno ad effettuare un successivo deposito a mezzo di una “nota integrativa”.
Da tali affermazioni, tuttavia, non emerge, né viene provata la ragione, cioè la causa non Part imputabile, per cui è stata costretta a depositare le due buste complementari a termini scaduti, cioè in data 29/03/2022. In altri termini, non è indicata la motivazione (cioè il fattore ostativo estraneo alla volontà della parte) per cui, una volta tempestivamente depositata la busta Part principale in data 28/03/2022, ha poi depositato il giorno successivo, a termini scaduti, due ulteriori buste contenenti altra documentazione.
Per tali motivi, correttamente il giudice di prime cure ha rigettato l'istanza di rimessione in termini.
16. Nel merito, i singoli motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati per carenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa della società appellante.
16.1 Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
16.2 È altresì noto che, analogamente alle le aziende ospedaliere rinvengono la loro Pt_4 disciplina nel d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha previsto la loro costituzione in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali. Dunque, come le le aziende ospedaliere sono Pt_4 enti pubblici economici (in tal senso Cass., 31/03/2023, n. 9117), che, pur dotati di autonomia imprenditoriale, mantengono natura pubblicistica e sono estranei al novero delle amministrazioni statali.
16.3 Con riferimento alla forma dei contratti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce normativa eccezionale applicabile esclusivamente alle amministrazioni statali e risulta pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti delle aziende ospedaliere, le quali sono enti pubblici economici. Esse, tuttavia, sono qualificabili come organismi di diritto pubblico (cfr. art. 3, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con conseguente sottoposizione all'obbligo di evidenza pubblica e applicabilità della relativa disciplina, anche in punto di forma di forma scritta (cfr. art. 11, c. 13, d.lgs. 163/2003 e art. 32,
c. 8, d.lgs. 50/2016, ratione temporis applicabili).
Pertanto, i contratti stipulati dalle aziende ospedaliere, in qualità di “amministrazioni aggiudicatrici”, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici, restano assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. È dunque necessario che tali contratti siano redatti in forma scritta ad substantiam, e ciò a prescinde dall'applicazione del R.D. n. 2440/1923. La forma scritta, a pena di nullità, svolge infatti una funzione di garanzia nell'interesse dei cittadini nel regolare svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto consente di individuare con precisione il contenuto del programma negoziale, agevola la verifica della necessaria copertura finanziaria e assicura l'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. civ. ord. 22 marzo 2019, n. 8244).
16.4 La giurisprudenza di legittimità ha altresì ribadito il principio secondo cui la forma scritta ad substantiam non costituisce un mero requisito probatorio, bensì un elemento essenziale ai fini della validità del rapporto contrattuale, la cui assenza comporta una nullità insanabile, non suscettibile di convalida o ratifica. Ne consegue che l'onere della prova circa l'esistenza di validi accordi scritti grava sulla struttura privata che richiede il pagamento: l'eventuale mancanza di accordi scritti rende irrilevante, ai fini del diritto al compenso, l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, anche se eseguite in continuità con precedenti autorizzazioni (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30208).
16.5 Analogamente, con riferimento al pagamento degli interessi, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che «In tema di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate,
l'esistenza di un titolo in forma scritta tra le strutture private e l Parte_5 rappresenta il fatto costitutivo del diritto al pagamento sia del capitale che degli interessi» (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord. 29 novembre 2024, n. 30759; Cass. civ., sez. I, ord. 30 agosto 2024, n.
23384).
Difatti, gli interessi di mora (e così i relativi interessi anatocistici), in quanto accessori rispetto all'obbligazione principale, trovano il proprio presupposto nell'inadempimento contrattuale.
Pertanto, in mancanza dell'accordo scritto, o qualora un contratto sia dichiarato nullo o annullato, venendo meno (o non essendo documentato) il titolo originario del rapporto, viene altresì meno il suddetto inadempimento, ossia il fondamento giustificativo della richiesta di pagamento degli interessi moratori e di qualsiasi altra somma derivante dal suddetto rapporto, quali quelle ex art. 6 del d.lgs. 231/2002. La nullità dei contratti originari per difetto di forma scritta comporta dunque conseguenze decisive sulla debenza degli interessi (anche nella misura di cui al d.lgs.
231/2002), i quali presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza del titolo che giustifica l'obbligazione principale.
17. Alla luce di tali premesse può dunque comprendersi l'infondatezza dei motivi di appello Part proposti da
Nel caso di specie, infatti, la società appellante – nonostante la produzione in giudizio di alcune centinaia di documenti – non ha prodotto alcun contratto scritto intercorso tra l e le società CP_2 cedenti, volto a dimostrare l'esistenza dei crediti ceduti e in qualche modo ricollegabile alle fatture e alle note di debito prodotte, le quali, rappresentando meri documenti contabili di formazione unilaterale, non possano certamente, da sole, provare l'esistenza del credito azionato. «La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito […] se il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite,
(sull'inidoneità di note di debito e fatture a costituire ex se elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale, cfr., Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801;
Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299; Cass. 18/02/1995 n° 1798;
Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass.
28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass.
05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462, Cass. 12/01/2016 n. 299).
17.1 Tali considerazioni valgono, parimenti, con riferimento ai crediti da interessi: la produzione delle sole fatture e note di debito, in assenza della documentazione contrattuale sottostante, non consente di ritenere dimostrata l'esistenza e l'ammontare di tali crediti.
18. Per tali ragioni, nessuna somma deve ritenersi dovuta dall in favore di Controparte_1
. Pt_1
19. Inoltre, le argomentazioni addotte dall'appellante, finalizzate a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto per facta concludentia ovvero l'implicito riconoscimento operato dall circa l'esistenza e la validità dei contratti intercorsi con le società fornitrici cedenti, in CP_2 ragione delle eccezioni di pagamento, di inadempimento e di difetto di legittimazione sollevate in giudizio, debbono ritenersi inconferenti.
19.1 Questa Corte ha già avuto modo di affermare in plurime occasioni che: a) laddove la legge preveda il requisito della forma scritta ad substantiam, non è ammissibile la prova della conclusione del contratto per facta concludentia (App. Torino, 23 ottobre 2025, n. 876; App.
Torino, 5 dicembre 2025, n. 1079; App. Torino, 14 luglio 2002, n. 622; conf. Cass., 10 gennaio
2019, n. 453), atteso che tale veste formale non costituisce un mero requisito probatorio, bensì un elemento essenziale ai fini della validità del rapporto e, dunque, per l'esistenza stessa del diritto;
b) il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. non opera quando il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, poiché in tali ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere;
di conseguenza, il mancato rifiuto delle fatture da parte dell non può essere CP_2 interpretato come riconoscimento della validità dei contratti sottostanti (App. Torino, 23 ottobre
2025, n. 876; App. Torino, 14 luglio 2025, n. 622); c) allorquando il contratto debba rivestire forma scritta ad substantiam, l'eccezione di avvenuto pagamento, di inadempiemnto o di difetto di legittimazione attiva non ha valore confessorio o ricognitivo dell'obbligazione, poiché la confessione è atto dichiarativo, che non può supplire al requisito formale del negozio, e l'effetto obbligatorio resta condizionato all'esistenza di un valido titolo (App. Torino, 22 ottobre 2025, n.
869): lo stesso principio per cui il “non contestato” non equivale a “provato” in materia di rapporti con la P.A. vale a fortiori per la confessione tacita: non può ritenersi confessato un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam.
19.2 Le medesime considerazioni valgono altresì con riferimento agli interessi moratori e anatocistici, nonché alle somme ex art. 6 del d.lgs. 231/2002 richieste da parte appellante.
Come detto, tali accessori presuppongono l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non potendo sorgere in assenza della dimostrazione del titolo che giustifica l'obbligazione principale. Invero, l'offerta della prova scritta del contratto costituisce onere della parte che invoca la spettanza di tali accessori e non può essere surrogata né dal principio di non contestazione, né da comportamenti concludenti, né dalla deduzione di eccezioni aventi implicito valore confessorio (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 31 ottobre 2018, n. 27910).
Pertanto, l'assenza di prova scritta dei contratti comporta, oltre al venir meno del capitale, anche l'automatica infondatezza delle domande accessorie relative a interessi moratori, interessi anatocistici e indennizzo forfettario di € 40 a fattura. Part 20. In aggiunta, l'infondatezza delle pretese vantate da può altresì apprezzarsi, a monte, in ragione della stessa genericità nell'allegazione dei fatti costitutivi del proprio diritto che caratterizza ogni motivo d'appello. Parte appellante, invero, si è limitata ad affermare di aver provato l'esistenza dei contratti e degli ordinativi da cui sarebbero derivati i crediti azionati, senza tuttavia indicare in maniera puntuale e specifica gli estremi di tali contratti, né il corrispondente numero identificativo nell'elenco dei documenti prodotti, né a quali rapporti fossero riferite le fatture, i prospetti e le note di debito offerte in comunicazione.
Invero, la disorganica e torrenziale produzione di documenti, in assenza di una dettagliata ricostruzione dei fatti costitutivi dell'obbligazione unitamente alla precisa individuazione e indicazione delle prove offerte volte a dimostrarne l'esistenza, integra non solo una carenza probatoria, bensì, ab origine, una lacuna nella stessa allegazione degli elementi fondanti la causa petendi. Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio
(art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice, che deve essere sottoscritto dal cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c., e comunicato alle altre parti ex art. 87 disp. att. c.p.c. […] Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica» (Cass., 13/06/2022, n. 19006).
21. Parimenti infondata è l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea formulata da parte appellante con la memoria di replica ex art. 352, n. 3) c.p.c.
L'appellante invoca le direttive europee in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti (Direttiva
2000/35/CE e Direttiva 2011/7/UE) e la relativa normativa nazionale di attuazione (D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) per sostenere che gli interessi di mora maturerebbero a prescindere dalla validità formale del contratto, una volta che la fornitura sia stata eseguita e la sorte capitale pagata. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte (App. Torino, 5 dicembre 2025, n. 1079; conf. App. Torino, 10 gennaio 2025, n. 14), «[…] la nozione di “transazione commerciale” implica pur sempre un contratto valido e opponibile all'amministrazione (si veda, in proposito, il considerando 28 della direttiva 7 del 2011, secondo cui “la presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti”). In difetto di tale presupposto, nessun obbligo di corrispondere interessi può insorgere.» Dunque, la normativa richiamata dall'appellante non esonera il creditore dalla produzione della prova scritta del suo diritto, ove prevista dalla legge: essa, al contrario, muove dall'esistenza di un valido titolo contrattuale secondo le diposizioni dell'ordinamento nazionale.
Infatti, le Direttive comunitarie n. 2000/35/CE e n. 2011/7/UE disciplinano esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione e non i requisiti di validità dei contratti, sicché non sussiste alcun contrasto tra la normativa nazionale che impone la forma scritta ad substantiam e le predette direttive (in termini App. Napoli sent. n. 4451 del
25 settembre 2025).
22. Del tutto inconferente è poi l'argomentazione con cui evidenzia la contrarietà delle Pt_1 statuizioni della sentenza impugnata al disposto dell'art. 1, Prot. 1 della CEDU nell'interpretazione datane dalla Corte EDU. La giurisprudenza convenzionale citata dall'appellante concerne, infatti, casi in cui era effettivamente ravvisabile un'illegittimità provvedimentale o un comportamento scorretto tenuto dall'Amministrazione; al contrario, nel caso di specie, nessuna violazione di legge è stata compiuta dall e nemmeno l'appellante CP_2 sostiene il contrario. È, invece, il creditore a non aver prodotto in giudizio, senza alcuna giustificazione, la documentazione comprovante l'esistenza del credito, la cui dimostrazione, per espressa previsione del legislatore, come visto, deve avvenire unicamente a mezzo di prova scritta.
23. Anche il quarto motivo di appello (par. 5 dell'atto di citazione), con cui l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla condanna di al pagamento Pt_1 delle spese di lite, è infondato, in ragione del totale rigetto dei precedenti motivi di gravame e della conseguente applicabilità del principio di soccombenza.
24. L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
25. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte appellata come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi), scaglione da euro 26.001 a euro 52.000, valore medio, e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
25.1 Oltre alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata il rimborso forfettario (nella misura del 15%), ma non gli oneri riflessi, atteso che l è difesa da un Controparte_1
Avvocato interno.
Si richiama, sul punto, la sentenza App. Torino, Sez. Lav., n. 422/2018: «l'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali (cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare».
26. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna di parte appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata, stante la colpa grave dell'impugnante che ha proposto motivi di gravame manifestamente infondati e inammissibili, peraltro non supportati da prova alcuna, pur nel profluvio di documentazione prodotta, che hanno costretto l a subire un Controparte_1 giudizio superfluo con conseguente esborso di denaro pubblico. Si ritiene, pertanto, di condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari Pt_1 all'ammontare dei compensi, pari ad euro 6.946,00.
27. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa d'appello N.R.G. 1022/2024 proposta da Parte_1
contro , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1
89/2024 del Tribunale di Cuneo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la decisione di primo grado;
b) Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario 15%;
c) Condanna parte appellante, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore di parte appellata di una somma pari ad euro 6.946,00.
d) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 12/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio