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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all' art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 922/24 R.G.
promossa da con sede in Nicolosi, via C. Colombo n. 72, c.f. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. signor , P.IVA_1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...] c.f.
[...]
, elettivamente domiciliata in Catania, via Verona n. 62, presso C.F._1
lo studio degli avv.ti Vincenzo Petralia e Fiammetta Petralia, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
[...]
Catania; MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ha convenuto l' avanti a questo Giudice della Sezione CP_1
lavoro del Tribunale di Catania, esponendo che la società Parte_1
esegue lavori edili sia privati che pubblici per l'esecuzione dei quali occorrono
[...] diverse maestranze qualificate;
che, al momento dell'apertura di uno specifico cantiere, la società appaltatrice assume determinati operai con il compito di occuparsi di una specifica fase del cantiere al termine del quale vengono o impiegati in un altro cantiere aperto o licenziati per giusta causa;
che l' , innanzi alla nota di licenziamento di CP_1 uno degli operai specializzati nell'ambito di un cantiere ancora in itinere, ha richiesto il versamento del contributo previsto dall'art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012, pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;
che nel caso specifico, la si è aggiudicata Parte_1
l'appalto di un cantiere nel Palazzo Milo di Trapani procedendo all'assunzione di diversi operai, tra cui i signori e , attribuendogli Parte_3 Parte_4
specifici compiti a seconda della loro specializzazione;
che successivamente i signori e , chiamati a montare alcuni castelletti, sono stati licenziati a Parte_3 Parte_4
far data dal 30/06/2021 e sono stati assunti altri operai con la specifica qualifica di restauratori;
che l' , con nota prot. 2100.11/10/2022.0628227 ha richiesto il CP_1 versamento di complessivi € 1.095,10 a titolo di contributo per il licenziamento dei due operai, e , assunti a tempo indeterminato;
di aver contestato il Parte_3 Parte_4
superiore provvedimento, sia con ricorso amministrativo trasmesso per il tramite del proprio cassetto previdenziale che con pec, e nelle more, la ha Parte_1 versato la somma richiesta, al solo fine di ottenere l'emissione del DURC regolare;
che il provvedimento applicativo dell'art. 2 co. 31 l n. 92/2012 sarebbe illegittimo poiché non terrebbe in considerazione le ipotesi di esclusione previste dal co. 34 dello stesso articolo, che statuisce alla lettera b) che il contributo di cui al co. 31 non è dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività a cui sono adibiti e/o chiusura del
Pag. 2 di 7 cantiere;
nel caso di specie ricorrerebbe tale ipotesi di esonero, giacché si sarebbe conclusa l'attività specifica per la quale era stato assunto quel determinato lavoratore, a prescindere o meno dell'avvenuta chiusura del cantiere. La Parte_1 concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “Annullare il provvedimento emesso CP_ dell' con il quale viene richiesto il pagamento il contributo ex art. 2 co. 31 l n.
92/2012. Condannare l' al rimborso della complessiva somma di € 1.095,10 CP_1
versati dalla società ricorrente al solo fine di ottenere il rilascio del DURC regolare. Il tutto con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese.”
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che si costituiva in giudizio, anche CP_1 nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30.01.2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite di cui alle note di trattazione depositate secondo la citata disposizione normativa, la causa veniva assunta in decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza conformemente al citato disposto normativo. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità e/o il difetto di interesse ad agire sulla domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la legittimità della richiesta di pagamento delle somme richiesta con la nota accertamento Protocollo .2100.11/10/2022.0628227 (in all.), alla stessa notificata. CP_1
Invero, come rilevato dall' le suddette somme sono state trasfuse nell'avviso di CP_1 addebito 59320220004817988000, formato in data antecedente il deposito dell'odierno ricorso, e notificato a controparte a mezzo pec in data 05.12.2022 (in all.). La ricorrente non ha impugnato il suddetto avviso di addebito nel termine di cui all'art. 24, d. lg. N.
46/1999 conseguentemente, deve ritenersi che la pretesa contributiva e le relative somme ingiuntive ivi intimate sono divenute definitive per difetto di opposizione.
Ma, ancor prima, deve rilevarsi che la domanda attorea in questa sede dispiegata, riguardante accertamento negativo, in considerazione della notifica dell'avviso di addebito avente ad oggetto le omissioni in questione, è carente di interesse ad agire, come autorevolmente ritenuto dalla Suprema Corte, sezione lavoro, nella pronuncia n.
6753/2020 (confermata da Cass. 26272/2020): “La notifica della cartella esattoriale
Pag. 3 di 7 per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo
l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.”
In parte motiva al Suprema Corte ha poi avuto modo di specificare: “ In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione
(Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013).
Orbene, come evidenziato, nel caso di specie l'avviso di addebito è stato formato prima della proposizione del ricorso giudiziario, e regolarmente notificato alla controparte, che, comun-que, avrebbe avuto l'onere di impugnarlo nel termine di quaranta giorni dalla notifica, anche al fine di dedurne eventuali vizi sia formali che di merito, nonché eventuali azioni redibitorie di quanto corrisposto per il suddetto avviso di addebito.
In mancanza quindi di opposizione , la pretesa è divenuta definitiva per la sopravvenuta inoppugnabilità dell'avviso di addebito, che costituisce, a tutti gli effetti, titolo esecutivo, e dalla suddetta notifica dell'avviso di addebito ne deriva anche il difetto di interesse ad agire dell'odierno giudizio, in forza della sussistenza del suddetto titolo esecutivo, peraltro non impugnato;
da ciò ne deriva che comunque il credito è divenuto irretrattabile, come stabilito con giurisprudenza costante della Suprema Corte: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per propor-re opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
Pag. 4 di 7 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire
l'instaurazione di un vero e pro-prio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio. (così Cass.
17978/2008, conf. Cass. 21365/2010).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda oggetto del presente giudizio, per il difetto di interesse ad agire e per l'intervenuta definitività del titolo esecutivo e dell'irretrattabilità del credito contenuto nell'avviso di addebito
59320220004817988000.
Inoltre parte ricorrente ha provveduto spontaneamente al pagamento delle somme di cui alla nota Protocollo .2100.11/10/2022.0628227 (in all.) -poi trasfuse nell'avviso di CP_1
addebito 59320220004817988000- richieste a titolo di recupero ticket da licenziamento, nulla specificando, all'atto del pagamento effettuato, circa l'intenzione di effettuare il versamento con animo di rivalsa.
Pertanto il pagamento effettuato senza alcuna riserva non può che avere valenza di riconoscimento del debito come ritenuto da giurisprudenza di legittimità resa nella materia delle dilazioni: “….il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale” (Cassazione civile, sez. lav.,
Pag. 5 di 7 n. 18697/2019, n. 10327/2017) come peraltro ritenuto anche da questo Tribunale, con la sentenza n. 2975/2017. all'atto del pagamento nei confronti dell'Istituto circa l'intenzione di effettuare il pagamento con animo di rivalsa , ovvero circa la volontà di agire in ripetizione.
Solo successivamente al pagamento, ovvero quando l'obbligazione doveva già reputarsi estinta, parte ricorrente ha inteso Pertanto, a fortiori, nel caso in cui è stato effettuato il pagamento dell'intero, ed al suddetto pagamento non si è accompagnata una contestuale riserva di ripetizione, allo stesso non può che riconoscersi efficacia di riconoscimento del debito;
invero controparte non ha in alcun modo documentato che il pagamento sia stato effettuato con animo di rivalsa;
anzi essa aveva il preciso onere, al fine di contestare nel merito l'obbligazione, di opporre l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso;
non avendolo fatto, rimane quindi preclusa la proposizione di qualsivoglia doglianza inerente il merito della pretesa. Anche nella speculare materia delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi, in ipotesi di pagamento della sanzione, con la sentenza n.
1949/2024 (in all.), affermando: “Invero, parte opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento della sanzione nel termine di 30 giorni indicato da CP_1
nel provvedimento di ridetermi-nazione, nulla specificando privare di efficacia la corresponsione delle somme versate ai fini della estinzione del procedimento sanzionatorio…..”.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
In ragione dei motivi della decisione attinenti a questioni di rito che hanno precluso di scendere nel merito della controversia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 922/2024 RG, così statuisce: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese.
Pag. 6 di 7 Catania, 06.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all' art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 922/24 R.G.
promossa da con sede in Nicolosi, via C. Colombo n. 72, c.f. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. signor , P.IVA_1 Parte_2
nato a [...] il [...], residente in [...] c.f.
[...]
, elettivamente domiciliata in Catania, via Verona n. 62, presso C.F._1
lo studio degli avv.ti Vincenzo Petralia e Fiammetta Petralia, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio Per_1
di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26,
[...]
Catania; MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ha convenuto l' avanti a questo Giudice della Sezione CP_1
lavoro del Tribunale di Catania, esponendo che la società Parte_1
esegue lavori edili sia privati che pubblici per l'esecuzione dei quali occorrono
[...] diverse maestranze qualificate;
che, al momento dell'apertura di uno specifico cantiere, la società appaltatrice assume determinati operai con il compito di occuparsi di una specifica fase del cantiere al termine del quale vengono o impiegati in un altro cantiere aperto o licenziati per giusta causa;
che l' , innanzi alla nota di licenziamento di CP_1 uno degli operai specializzati nell'ambito di un cantiere ancora in itinere, ha richiesto il versamento del contributo previsto dall'art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012, pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni;
che nel caso specifico, la si è aggiudicata Parte_1
l'appalto di un cantiere nel Palazzo Milo di Trapani procedendo all'assunzione di diversi operai, tra cui i signori e , attribuendogli Parte_3 Parte_4
specifici compiti a seconda della loro specializzazione;
che successivamente i signori e , chiamati a montare alcuni castelletti, sono stati licenziati a Parte_3 Parte_4
far data dal 30/06/2021 e sono stati assunti altri operai con la specifica qualifica di restauratori;
che l' , con nota prot. 2100.11/10/2022.0628227 ha richiesto il CP_1 versamento di complessivi € 1.095,10 a titolo di contributo per il licenziamento dei due operai, e , assunti a tempo indeterminato;
di aver contestato il Parte_3 Parte_4
superiore provvedimento, sia con ricorso amministrativo trasmesso per il tramite del proprio cassetto previdenziale che con pec, e nelle more, la ha Parte_1 versato la somma richiesta, al solo fine di ottenere l'emissione del DURC regolare;
che il provvedimento applicativo dell'art. 2 co. 31 l n. 92/2012 sarebbe illegittimo poiché non terrebbe in considerazione le ipotesi di esclusione previste dal co. 34 dello stesso articolo, che statuisce alla lettera b) che il contributo di cui al co. 31 non è dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività a cui sono adibiti e/o chiusura del
Pag. 2 di 7 cantiere;
nel caso di specie ricorrerebbe tale ipotesi di esonero, giacché si sarebbe conclusa l'attività specifica per la quale era stato assunto quel determinato lavoratore, a prescindere o meno dell'avvenuta chiusura del cantiere. La Parte_1 concludeva chiedendo al Giudice adito di volersi: “Annullare il provvedimento emesso CP_ dell' con il quale viene richiesto il pagamento il contributo ex art. 2 co. 31 l n.
92/2012. Condannare l' al rimborso della complessiva somma di € 1.095,10 CP_1
versati dalla società ricorrente al solo fine di ottenere il rilascio del DURC regolare. Il tutto con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese.”
Ricorso e decreto sono stati notificati all' , che si costituiva in giudizio, anche CP_1 nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30.01.2025 nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite di cui alle note di trattazione depositate secondo la citata disposizione normativa, la causa veniva assunta in decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza conformemente al citato disposto normativo. Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità e/o il difetto di interesse ad agire sulla domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto la legittimità della richiesta di pagamento delle somme richiesta con la nota accertamento Protocollo .2100.11/10/2022.0628227 (in all.), alla stessa notificata. CP_1
Invero, come rilevato dall' le suddette somme sono state trasfuse nell'avviso di CP_1 addebito 59320220004817988000, formato in data antecedente il deposito dell'odierno ricorso, e notificato a controparte a mezzo pec in data 05.12.2022 (in all.). La ricorrente non ha impugnato il suddetto avviso di addebito nel termine di cui all'art. 24, d. lg. N.
46/1999 conseguentemente, deve ritenersi che la pretesa contributiva e le relative somme ingiuntive ivi intimate sono divenute definitive per difetto di opposizione.
Ma, ancor prima, deve rilevarsi che la domanda attorea in questa sede dispiegata, riguardante accertamento negativo, in considerazione della notifica dell'avviso di addebito avente ad oggetto le omissioni in questione, è carente di interesse ad agire, come autorevolmente ritenuto dalla Suprema Corte, sezione lavoro, nella pronuncia n.
6753/2020 (confermata da Cass. 26272/2020): “La notifica della cartella esattoriale
Pag. 3 di 7 per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo
l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.”
In parte motiva al Suprema Corte ha poi avuto modo di specificare: “ In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione
(Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 21951 del 2013).
Orbene, come evidenziato, nel caso di specie l'avviso di addebito è stato formato prima della proposizione del ricorso giudiziario, e regolarmente notificato alla controparte, che, comun-que, avrebbe avuto l'onere di impugnarlo nel termine di quaranta giorni dalla notifica, anche al fine di dedurne eventuali vizi sia formali che di merito, nonché eventuali azioni redibitorie di quanto corrisposto per il suddetto avviso di addebito.
In mancanza quindi di opposizione , la pretesa è divenuta definitiva per la sopravvenuta inoppugnabilità dell'avviso di addebito, che costituisce, a tutti gli effetti, titolo esecutivo, e dalla suddetta notifica dell'avviso di addebito ne deriva anche il difetto di interesse ad agire dell'odierno giudizio, in forza della sussistenza del suddetto titolo esecutivo, peraltro non impugnato;
da ciò ne deriva che comunque il credito è divenuto irretrattabile, come stabilito con giurisprudenza costante della Suprema Corte: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per propor-re opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
Pag. 4 di 7 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire
l'instaurazione di un vero e pro-prio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio. (così Cass.
17978/2008, conf. Cass. 21365/2010).
Ne consegue l'inammissibilità della domanda oggetto del presente giudizio, per il difetto di interesse ad agire e per l'intervenuta definitività del titolo esecutivo e dell'irretrattabilità del credito contenuto nell'avviso di addebito
59320220004817988000.
Inoltre parte ricorrente ha provveduto spontaneamente al pagamento delle somme di cui alla nota Protocollo .2100.11/10/2022.0628227 (in all.) -poi trasfuse nell'avviso di CP_1
addebito 59320220004817988000- richieste a titolo di recupero ticket da licenziamento, nulla specificando, all'atto del pagamento effettuato, circa l'intenzione di effettuare il versamento con animo di rivalsa.
Pertanto il pagamento effettuato senza alcuna riserva non può che avere valenza di riconoscimento del debito come ritenuto da giurisprudenza di legittimità resa nella materia delle dilazioni: “….il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale” (Cassazione civile, sez. lav.,
Pag. 5 di 7 n. 18697/2019, n. 10327/2017) come peraltro ritenuto anche da questo Tribunale, con la sentenza n. 2975/2017. all'atto del pagamento nei confronti dell'Istituto circa l'intenzione di effettuare il pagamento con animo di rivalsa , ovvero circa la volontà di agire in ripetizione.
Solo successivamente al pagamento, ovvero quando l'obbligazione doveva già reputarsi estinta, parte ricorrente ha inteso Pertanto, a fortiori, nel caso in cui è stato effettuato il pagamento dell'intero, ed al suddetto pagamento non si è accompagnata una contestuale riserva di ripetizione, allo stesso non può che riconoscersi efficacia di riconoscimento del debito;
invero controparte non ha in alcun modo documentato che il pagamento sia stato effettuato con animo di rivalsa;
anzi essa aveva il preciso onere, al fine di contestare nel merito l'obbligazione, di opporre l'avviso di addebito nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso;
non avendolo fatto, rimane quindi preclusa la proposizione di qualsivoglia doglianza inerente il merito della pretesa. Anche nella speculare materia delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi, in ipotesi di pagamento della sanzione, con la sentenza n.
1949/2024 (in all.), affermando: “Invero, parte opponente ha provveduto spontaneamente al pagamento della sanzione nel termine di 30 giorni indicato da CP_1
nel provvedimento di ridetermi-nazione, nulla specificando privare di efficacia la corresponsione delle somme versate ai fini della estinzione del procedimento sanzionatorio…..”.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
In ragione dei motivi della decisione attinenti a questioni di rito che hanno precluso di scendere nel merito della controversia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 922/2024 RG, così statuisce: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
compensa le spese.
Pag. 6 di 7 Catania, 06.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7