Ordinanza cautelare 7 maggio 2020
Sentenza 14 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/03/2023, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2023
N. 04487/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15233/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15233 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica AO RO (ASD AO RO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Codacons, - Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma, emessa l'1 ottobre 2018 e notificata all'ASD AO RO in data 10 ottobre 2018, con cui è stata disposta la decadenza, ai sensi dell'art. 21 lettera d) e f), del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà Capitolina, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 11 del 15.3.2018 e revoca ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di concessione prot. n. 20958/2005, della concessione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma, Viale Tiziano n. 66/68, rilasciata alla Associazione sportiva dilettantistica AO RO, già Circolo sportivo AO RO, come da Deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quello di cui sopra, ivi compresi:
- atto d'obbligo sottoscritto, in data 16 settembre 2013, dal Presidente dell'ASD AO RO, con cui veniva indebitamente posto a carico della stessa il debito pregresso maturato da terzi estranei in carenza di ogni rispetto delle leggi, nonché l'atto di estremi ignoti con cui il Comune di Roma si è determinato a sottoporre, per la sua sottoscrizione, al Presidente dell'ASD AO RO tale atto d'obbligo, nonché l'atto di estremi ignoti con cui il Comune resistente ha approvato tale atto d'obbligo e lo ha accettato;
- in parte qua delibera di Giunta comunale, n. 62 del 16.02.2005, con cui è stata definita la non meglio precisata procedura di “regolarizzazione” del debito pregresso, maturato in capo al precedente concessionario, nonché in parte qua la deliberazione del Consiglio comunale, n. 132/2004, recante “criteri integrativi”;
- atto di estremi ignoti con cui il Comune di Roma ha preso atto dell'asserita illegittima e nulla rinuncia alla prescrizione del debito pregresso, maturato in capo al precedente concessionario;
- delle note in data 8.04.2014; 27.5.2014; 3.6.2014; 5.6.2014; 18.5.2015; 24.7.2015, con cui il Comune di Roma dopo aver intimato, con DD n. 4, del 17.1.2014, prot. n. 1744, all'ASD AO RO di iniziare i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell'impianto de quo, diffidava, ripetutamente, a non iniziare tali lavori per mancato pagamento dell'asserito debito pregresso;
- della nota del 18 maggio 2015, con cui il Comune di Roma ha preteso di condizionare illegittimamente l'approvazione dell'apposita variante al progetto relativo ai lavori de quibus, presentata dall'ASD AO RO, al pagamento del presunto debito della medesima ASD, in gran parte maturato da terzi estranei, nonché della nota del 5 luglio 2017, prot. EA/2017/7375, con cui ha preteso illegittimamente di condizionare l'approvazione di altra variante al saldo del presunto debito pregresso in gran parte non dovuto in quanto maturato da terzi estranei e mai accollato secundum lege all'ASD AO RO, e in parte non dovuto per altre e rilevanti ragioni giuridiche esplicitate in apposita istanza di autotutela;
- della nota del 9.11.2018, prot. EA/2018/14757, con cui il Comune di Roma ha condizionato la proroga della concessione pur decaduta al pagamento di un presunto debito solo in parte da canoni e per la maggior parte debito di terzi estranei mai accollato dal ricorrente;
- del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione C.C., 15 marzo 2018, n. 11, ove interpretato nel senso che consenta al Comune di porre a base della decadenza non solo il debito da canoni ma anche debiti di terzi mai accertati;
- delle note in questione violative della delibera di Giunta n. 270/2012, che aveva approvato il progetto di ristrutturazione del circolo stesso per una somma di euro 750.000, con obbligazione contrattuale come contropartita alla proroga della concessione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/3/2019:
- della determinazione dirigenziale del Comune di Roma, emessa l'1 ottobre 2018 e notificata all'ASD AO RO in data 10 ottobre 2018, con cui è stata disposta la decadenza, ai sensi dell'art. 21 lettera d) e f), del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà Capitolina, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 11 del 15.3.2018 e revoca ai sensi dell'art. 8 del disciplinare di concessione prot. n. 20958/2005, della concessione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Roma, Viale Tiziano n. 66/68, rilasciata alla Associazione sportiva dilettantistica AO RO, già Circolo sportivo AO RO, come da Deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 16.2.2005;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, in gran parte già indicati sopra;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/4/2020:
- dei medesimi atti in precedenza impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’”Associazione Sportiva Dilettantistica AO RO” (ASD) ha stipulato con il Comune di Roma Capitale in data 27 luglio 2005 il disciplinare di concessione avente ad oggetto l’occupazione e gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale situato in viale Tiziano n. 66/68, con decorrenza dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2021.
Il disciplinare di concessione, oltre al pagamento del canone di concessione annuale, prevede, all’art. 5-bis, il pagamento a carico del concessionario di una somma a titolo di regolarizzazione per la gestione dell’impianto verificatasi per il periodo antecedente alla concessione del bene (ante 2004) e una somma a titolo di canone pregresso per l’anno 2004.
A seguito del mancato rispetto delle clausole del disciplinare di concessione sul pagamento canone, il Comune, in data 11 novembre 2016, ha avviato il procedimento di “revoca-decadenza” della concessione.
L’amministrazione, dopo aver disatteso le osservazioni del concessionario in ordine alla mancata sussistenza dei presupposti per disporre la misura amministrativa preannunciata, concludeva il procedimento avviato nel 2016 con l’adozione del provvedimento prot. 12855 del 1 ottobre 2018 con cui si determinava per la “decadenza ai sensi dell’art. 21 lett. d e f) del Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione A.S. n. 11 del 15 marzo 2018 e la revoca ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di concessione … della concessione dell’impianto sportivo di proprietà capitolina” a causa del “mancato pagamento” di una somma complessiva parti a euro 560.465,75 a titolo di regolarizzazione del rapporto (ante 2004) e di canoni arretrati.
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica AO RO ha impugnato il provvedimento prot. 12855/2018 affidando il ricorso a cinque motivi con cui espone: i) l’incompetenza relativa (l’atto doveva essere adottato dalla Giunta e non dal Dipartimento); ii) l’eccesso di potere atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra l’avvio del procedimento e la sua conclusione, senza aver verificato “se il quadro fattuale originario ha subito dei mutamenti, dei quali tener conto con lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria”; iii) l’eccesso di potere dopo l’atto di decadenza in quanto l’amministrazione ha trasmesso, in data 5 ottobre 2018, una serie di atti finalizzati alla conclusione della procedura di rideterminazione della durata della concessione dell’Impianto sportivo facendo seguito alla propria istanza del 20 agosto 2018 presentata ai sensi dell’art. 22 del (nuovo) Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale n. 11 del 15 marzo 2018; iv) l’insussistenza dei presupposti per disporre la decadenza in quanto non sarebbe applicabile la causa di decadenza costituita dal mancato pagamento di tre rate del debito pregresso prevista dal precedente Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà comunale non più in vigore al momento della disposta decadenza; inoltre rileva come il nuovo Regolamento sugli impianti non prevede quale causa di decadenza della concessione il mancato pagamento del debito pregresso, ma prevede all’art. 21, lett d), invocato dal Comune nell’atto impugnato, soltanto la decadenza per mancato pagamento “tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione”, per cui “tale norma non risulti applicabile al caso di specie” in quanto “viene contestato all’ASD AO RO il mancato pagamento del c.d. debito pregresso”; v) l’estraneità rispetto al debito pregresso che sarebbe imputabile al precedente gestore dell’impianto (Associazione della Stampa Romana), nonché l’inesigibilità dei canoni complessivamente dovuti a causa della “fatiscenza” dell’impianto “sin dalla stipula (27 luglio 2005) del disciplinare di concessione con la scrivente ASD”.
Con un primo atto per motivi aggiunti denuncia il “diverso peggior trattamento che sarebbe stato riservato all’ASD ricorrente, rispetto ad altri concessionari di Impianti sportivi comunali, che pur versando, nei confronti del Comune di Roma, in posizione debitoria analoga a quella in cui asseritamente si troverebbe l’odierno ricorrente, non risulterebbero destinatari di analoghi provvedimenti di decadenza della concessione”; con un secondo atto per motivi aggiunti ha ulteriormente precisato le originarie doglienze.
Con memoria difensiva del 20 gennaio 2023 parte ricorrente rileva come la decadenza impugnata deve ritenersi orami superato dal successivo atto amministrativo implicito di continuazione del rapporto concessorio e, in subordine, come la stessa fossa stata comunque “prorogata” e quindi “decaduta” a seguito “di quanto recentemente stabilito dall’articolo 16 del Decreto Legge 198/2022” (disposizione adottata per sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio soltanto formalmente.
In data 20 gennaio 2023 parte ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio della causa, sottoscritta per adesione da parte del difensore dell’amministrazione resistente, in cui si chiede il rinvio “al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia .. sulla base di apposita proposta transattiva … attualmente ancora all’esame”.
All’udienza del 22 febbraio 2023 il difensore di parte ricorrente, intervento per delega, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., di non avere interesse alla decisione della causa a seguito della definizione di un accordo transattivo, in fase di conclusione, con l’amministrazione resistente.
Nessuno è comparso per il Comune di Roma Capitale.
Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dal difensore della parte sostanziale e alla luce della portata dell’istanza del 20 gennaio 2023 prodotta in giudizio, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma1, lett. c) e 84, comma 4, c.p.a..
Attesa la natura processuale della pronuncia che chiude in rito il giudizio e tenuto conto del complessivo contegno processuale delle parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Igor Nobile, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO