Ordinanza cautelare 3 novembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul minore di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Eugenio Santopietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
- ITSOS -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale dello scrutinio del Consiglio di Classe dell'11.06.2021 e connesso documento di valutazione, successivamente comunicati in data 15.06.2021, in conseguenza del quale il sig. -OMISSIS- non è stato ammesso alla classe quarta della scuola secondaria di secondo grado;
- di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente o altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, viene impugnato il verbale di scrutinio dell’11.06.2021 con cui il Consiglio di Classe della III-I “Grafica e Comunicazione – Sperimentazione Cinema” dell’ITSOS “-OMISSIS-” di Milano, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, ha deliberato la non amissione dello studente -OMISSIS- alla classe successiva.
2. Il provvedimento si fonda sul mancato recupero, da parte dello studente, delle carenze pregresse, sull’elevato numero di annotazioni disciplinari, di assenze e ritardi, nonché sul numero e sulla gravità delle insufficienze riportate.
3. Avverso il suddetto provvedimento, sono insorti gli odierni ricorrenti, affidando il gravame ad un unico e articolato motivo con cui lamentano la violazione dell’art. 31 co. 3 dell’O.M. 90/2001 e il difetto di motivazione.
Secondo i ricorrenti, il gravato verbale sarebbe anzitutto contraddittorio, laddove statuisce la possibilità di valutare l’alunno avendo questi raggiunto le ore minime di presenza e, allo stesso tempo, valuta negativamente lo stesso in ragione delle numerose assenze.
Il provvedimento, inoltre, non specificherebbe le carenze di apprendimento dello studente né evidenzierebbe le strategie di recupero messe in atto dall’Istituto ovvero le comunicazioni scuola-famiglia intervenute.
L’Istituto scolastico, ancora, non avrebbe tenuto in debita considerazione la situazione di stress subita dallo studente, anche in virtù dei plurimi ricoveri in pronto soccorso intervenuti durante l’anno scolastico.
Evidenziano, poi, il contrasto tra le risultanze del registro elettronico nel mese di giugno – in cui lo studente non riportava insufficienze – e la situazione successiva alla scrutino, all’esito del quale lo stesso riportava nove materie insufficienti.
Da ultimo, si lamenta l’insufficiente durata dello scrutinio svolto dal Consiglio dei docenti.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, per resistere al ricorso.
5. Ad esito della camera di consiglio del 3 novembre 2021, con ordinanza n. 1170/2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto: che la motivazione del provvedimento impugnato pare congrua rispetto all’inidoneità rilevata; che, in particolare, la numerosità delle assenze nell’anno scolastico, pur quando non costituisce di per sé causa di impossibilità valutativa, non per questo deve essere esclusa dagli elementi di rilievo del giudizio finale complessivamente espresso; che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela (…) ”.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. All’odierna udienza straordinaria, il Collegio ha sollevato al difensore presente degli istanti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, una eccezione di improcedibilità del ricorso in ragione della conclusione dell’anno scolastico di riferimento, avendo parte ricorrente proposto la sola domanda caducatoria relativamente ai provvedimenti impugnati.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, vada invero dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati in quanto una eventuale pronuncia favorevole, in assenza di una dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, non avrebbe alcuna utilità per lo studente sia nel caso sia intervenuto nell’anno scolastico successivo, una nuova “bocciatura” sia nel caso in cui sia poi stato ammesso alla classe successiva; nel primo caso, invero, non risulta una nuova impugnativa al riguardo e, pertanto, se così fosse, il provvedimento impugnato in questa sede sarebbe superato dal nuovo esito negativo che si sarebbe, nel frattempo, consolidato; nel secondo caso, lo studente avrebbe ottenuto il bene della vita (l’ammissione alla classe successiva), non residuando alcuna possibilità di poter recuperare, ora per allora, l’anno perduto.
In ogni caso, il ricorso è anche infondato, confermando il Collegio quanto già anticipato, in via sommaria, nella fase cautelare laddove il giudizio di non ammissione impugnato non è risultato affatto irragionevole né illogico il fatto che abbia “pesato” nello scrutinio finale, tra gli altri elementi, anche la numerosità delle assenze accumulate dallo studente durante l’anno scolastico.
Il ricorso può, comunque, essere dichiarato improcedibile mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione anche della tempistica di decisione del ricorso e della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.