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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il 27/06/2023,
TRA
APPELLANTE Parte_1
CONTRO
APPELLATA Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il
27/06/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI
Per – Brugherio (Mb): Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1493/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione X Civile, Giudice Dott. Andrea Canepa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5168/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande avversarie per essere infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte attrice alle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, il tutto –
pagina 1 di 6 se del caso – in via aggravata per essere l'azione proposta non solo manifestamente infondata, ma anche in mala fede giuridica, con valutazione anche equitativa della temerarietà da parte del Giudice” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
• Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal
[...]
[...]
; Controparte_2
• confermare la Sentenza n. 1493/2023 del 27.06.2023 Tribunale di Monza;
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
La signora in qualità di condomina, conveniva innanzi il Controparte_1
Tribunale di Monza il Brugherio (MB) Controparte_3 impugnando la delibera condominiale del 13.04.2021 ed in particolare assumendo che la stessa fosse viziata sotto i seguenti profili:
- nullità delle delibere assunte in occasione dell'assemblea predetta con riferimento a vizi di costituzione dell'assemblea e segnatamente per eccesso di deleghe detenute dalla condomina che, contrariamente a Parte_3 quanto previsto dall'art.34 del Regolamento condominiale secondo cui: “ogni condomino ove non voglia o non possa intervenire all'assemblea, ha diritto di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro condomino od altra persona estranea di sua fiducia. Nessuno può rappresentare più di DUE condomini […]” deteneva invece tre deleghe;
- nullità del punto 3 dell'odg concernente la nomina dell'amministratore per violazione dall'art. 1129, comma 14, c.c., per non essere stato analiticamente specificato l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività dello stesso;
pagina 2 di 6 - nullità del punto 6 odg concernente l'accordo transattivo assunto con la società
proprietaria di terreno adiacente al condominio, avente ad oggetto CP_4 ampliamento di servitù esistente e necessitante pertanto dell'unanimità.
Si costituiva in giudizio il contestando le doglianze dedotte da parte Parte_1 attrice in quanto infondate e chiedendone il rigetto.
Il giudizio esitava nella sentenza n. 1493/2023 del 27.06.2023 con la quale il
Tribunale di Monza riconosceva la violazione dell'art. 34 del Regolamento condominiale e conseguentemente annullava le delibere di cui ai punti 3, 5, 6, 7 del verbale d'assemblea impugnato. Condannava inoltre il al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il Parte_4
deducendo i seguenti motivi di appello:
[...]
1. il Tribunale di Monza avrebbe errato nel ritenere applicabile, con riferimento ai limiti alle deleghe, il regolamento di condominio attesa la sopravvenienza del precetto normativo introdotto con la legge 220/2012 secondo il quale solo in un condominio composto da oltre 20 condomini si applica il cd. divieto di eccesso di deleghe come statuito nell'inderogabile e novellato art. 67 disp. att.
c.c. 2. “mutatio libelli” in corso di causa nonostante la non accettazione del contraddittorio da parte del , della quale il Tribunale non avrebbe Parte_1 tenuto conto. In particolare l'appellata, mutando le conclusioni assunte nel proprio atto introduttivo, avrebbe poi modificato ulteriormente le proprie conclusioni in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. ed in sede di pc definitive. Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione, la Corte fissava per la rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 10.12.2024 con assegnazione dei termini perentori di legge per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
Trattenuta in decisione alla predetta udienza, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 16.12.2024.
***
pagina 3 di 6 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Quanto al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'art. 67 disp. att. c.c., dispone che “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta e che tuttavia laddove i condomini siano più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Tale disposizione normativa, come precisa il successivo articolo 72 disp. att. c.c., è inderogabile ma tale inderogabilità riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, non certamente la sua riduzione, come nel caso in esame. La ratio infatti deve individuarsi nell'esigenza di evitare l'accaparramento di deleghe e di consentire all'assemblea una coerente rappresentazione della volontà dei condomini.
Pertanto la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee, ove non si ponga in contrasto con le sopra richiamate disposizioni, è inderogabile in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
Ne consegue che la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione (Cass. sent.
8015/2017 – cfr. altresì Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7402 del 12.12.1986).
Da ciò la correttezza del percorso motivazionale del Tribunale che, seppur sinteticamente, ha colto nel segno valorizzando la ratio della predetta disposizione in conformità all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e pervenendo pertanto all'annullamento delle delibere.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
Deve infatti ritenersi che non ricorra alcuna ipotesi di “mutatio libelli”, ricorrente allorché venga proposta un'istanza del tutto nuova, fondata su fatti nuovi non attinenti a quelli di cui all'atto introduttivo. pagina 4 di 6 Nel caso di specie con l'atto di citazione l'appellata chiedeva di “annullarsi, siccome contrarie alla legge e/o al regolamento condominiale, per le ragioni esposte nel presente atto, le delibere tutte e comunque quelle di cui ai punti 3), 5)
e 6) all'Ordine del Giorno dell'assemblea condominiale tenutasi il 13 aprile 2021 con tutte le conseguenze di legge”.
Nella successiva memoria ex 183 sesto comma n. 1, veniva poi precisata la domanda specificando: “nel merito: accertare e dichiarare che la costituzione dell'assemblea del convenuto tenutasi in data 13.04.2021 è Parte_1 nulla/annullabile quanto al punto A) del presente atto per eccesso del numero di deleghe per comproprietario;
in subordine: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui al punto 3 ODG per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui al punto 6 ODG per i motivi indicati in narrativa”. Di analogo contenuto la precisazione delle conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di costituzione dell'assemblea del 13.04.2021 per eccesso di deleghe e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/annullabilità delle relative delibere assunte. In subordine, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui ai punti 3 e 6 ODG per tutti
i motivi indicati in atti”.
Appare pertanto evidente che alcuna domanda nuova è stata proposta dall'appellata nei propri scritti difensivi, limitandosi la stessa a riformulare il contenuto delle conclusioni di cui alla citazione, rendendolo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, attività non soggetta alle preclusioni di legge.
In conclusione l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1493/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Monza n. 1493/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 16.12.2024
Il Presidente relatore Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 25.9.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il 27/06/2023,
TRA
APPELLANTE Parte_1
CONTRO
APPELLATA Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1493/2023, pubblicata il
27/06/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI
Per – Brugherio (Mb): Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1) In via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1493/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione X Civile, Giudice Dott. Andrea Canepa, nell'ambito del giudizio R.G. n. 5168/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “rigettare le domande avversarie per essere infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte attrice alle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, il tutto –
pagina 1 di 6 se del caso – in via aggravata per essere l'azione proposta non solo manifestamente infondata, ma anche in mala fede giuridica, con valutazione anche equitativa della temerarietà da parte del Giudice” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello:
• Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello proposto dal
[...]
[...]
; Controparte_2
• confermare la Sentenza n. 1493/2023 del 27.06.2023 Tribunale di Monza;
• condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
La signora in qualità di condomina, conveniva innanzi il Controparte_1
Tribunale di Monza il Brugherio (MB) Controparte_3 impugnando la delibera condominiale del 13.04.2021 ed in particolare assumendo che la stessa fosse viziata sotto i seguenti profili:
- nullità delle delibere assunte in occasione dell'assemblea predetta con riferimento a vizi di costituzione dell'assemblea e segnatamente per eccesso di deleghe detenute dalla condomina che, contrariamente a Parte_3 quanto previsto dall'art.34 del Regolamento condominiale secondo cui: “ogni condomino ove non voglia o non possa intervenire all'assemblea, ha diritto di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro condomino od altra persona estranea di sua fiducia. Nessuno può rappresentare più di DUE condomini […]” deteneva invece tre deleghe;
- nullità del punto 3 dell'odg concernente la nomina dell'amministratore per violazione dall'art. 1129, comma 14, c.c., per non essere stato analiticamente specificato l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività dello stesso;
pagina 2 di 6 - nullità del punto 6 odg concernente l'accordo transattivo assunto con la società
proprietaria di terreno adiacente al condominio, avente ad oggetto CP_4 ampliamento di servitù esistente e necessitante pertanto dell'unanimità.
Si costituiva in giudizio il contestando le doglianze dedotte da parte Parte_1 attrice in quanto infondate e chiedendone il rigetto.
Il giudizio esitava nella sentenza n. 1493/2023 del 27.06.2023 con la quale il
Tribunale di Monza riconosceva la violazione dell'art. 34 del Regolamento condominiale e conseguentemente annullava le delibere di cui ai punti 3, 5, 6, 7 del verbale d'assemblea impugnato. Condannava inoltre il al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Il presente giudizio di appello:
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il Parte_4
deducendo i seguenti motivi di appello:
[...]
1. il Tribunale di Monza avrebbe errato nel ritenere applicabile, con riferimento ai limiti alle deleghe, il regolamento di condominio attesa la sopravvenienza del precetto normativo introdotto con la legge 220/2012 secondo il quale solo in un condominio composto da oltre 20 condomini si applica il cd. divieto di eccesso di deleghe come statuito nell'inderogabile e novellato art. 67 disp. att.
c.c. 2. “mutatio libelli” in corso di causa nonostante la non accettazione del contraddittorio da parte del , della quale il Tribunale non avrebbe Parte_1 tenuto conto. In particolare l'appellata, mutando le conclusioni assunte nel proprio atto introduttivo, avrebbe poi modificato ulteriormente le proprie conclusioni in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n.1 c.p.c. ed in sede di pc definitive. Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello in quanto infondato con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
All'udienza di prima comparizione, la Corte fissava per la rimessione al collegio ex art. 352 c.p.c. l'udienza del 10.12.2024 con assegnazione dei termini perentori di legge per deposito di conclusioni e memorie conclusionali.
Trattenuta in decisione alla predetta udienza, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 16.12.2024.
***
pagina 3 di 6 Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
Quanto al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
L'art. 67 disp. att. c.c., dispone che “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta e che tuttavia laddove i condomini siano più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”. Tale disposizione normativa, come precisa il successivo articolo 72 disp. att. c.c., è inderogabile ma tale inderogabilità riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, non certamente la sua riduzione, come nel caso in esame. La ratio infatti deve individuarsi nell'esigenza di evitare l'accaparramento di deleghe e di consentire all'assemblea una coerente rappresentazione della volontà dei condomini.
Pertanto la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee, ove non si ponga in contrasto con le sopra richiamate disposizioni, è inderogabile in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente.
Ne consegue che la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione (Cass. sent.
8015/2017 – cfr. altresì Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7402 del 12.12.1986).
Da ciò la correttezza del percorso motivazionale del Tribunale che, seppur sinteticamente, ha colto nel segno valorizzando la ratio della predetta disposizione in conformità all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e pervenendo pertanto all'annullamento delle delibere.
Il primo motivo va pertanto respinto.
Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
Deve infatti ritenersi che non ricorra alcuna ipotesi di “mutatio libelli”, ricorrente allorché venga proposta un'istanza del tutto nuova, fondata su fatti nuovi non attinenti a quelli di cui all'atto introduttivo. pagina 4 di 6 Nel caso di specie con l'atto di citazione l'appellata chiedeva di “annullarsi, siccome contrarie alla legge e/o al regolamento condominiale, per le ragioni esposte nel presente atto, le delibere tutte e comunque quelle di cui ai punti 3), 5)
e 6) all'Ordine del Giorno dell'assemblea condominiale tenutasi il 13 aprile 2021 con tutte le conseguenze di legge”.
Nella successiva memoria ex 183 sesto comma n. 1, veniva poi precisata la domanda specificando: “nel merito: accertare e dichiarare che la costituzione dell'assemblea del convenuto tenutasi in data 13.04.2021 è Parte_1 nulla/annullabile quanto al punto A) del presente atto per eccesso del numero di deleghe per comproprietario;
in subordine: accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui al punto 3 ODG per i motivi indicati in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui al punto 6 ODG per i motivi indicati in narrativa”. Di analogo contenuto la precisazione delle conclusioni: “accertare e dichiarare il difetto di costituzione dell'assemblea del 13.04.2021 per eccesso di deleghe e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/annullabilità delle relative delibere assunte. In subordine, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità/inefficacia delle delibere di cui ai punti 3 e 6 ODG per tutti
i motivi indicati in atti”.
Appare pertanto evidente che alcuna domanda nuova è stata proposta dall'appellata nei propri scritti difensivi, limitandosi la stessa a riformulare il contenuto delle conclusioni di cui alla citazione, rendendolo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, attività non soggetta alle preclusioni di legge.
In conclusione l'appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 1493/2023.
In applicazione del principio di soccombenza processuale a carico dell'appellante andranno poste le spese affrontate da per il giudizio di appello, Controparte_1 liquidate con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per le fasi di trattazione tenuto conto della mancanza di fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater, D.P.R. n.115/2022.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Controparte_3 Parte_1
Tribunale di Monza n. 1493/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 16.12.2024
Il Presidente relatore Adriana Cassano Cicuto
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