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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3021/2018 posta in deliberazione con provvedimento del 8 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta di autotrasporti (P.I. ) P.IVA_1
Avv. Alessandra Processo (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Andrea Ribotta (C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1758/2017 emessa dal Tribunale di
Tivoli RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1758/2017 il Tribunale di Tivoli nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da ha così statuito: Parte_1
“- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 3000,00, oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo, per i titoli di cui in narrativa;
- condanna altresì le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che, compensate della metà, liquida in Euro 300,00 per spese ed Euro 900,00 per onorari, oltre accessori di legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1758/17 emessa dal Tribunale di Tivoli, nell'ambito del giudizio n. 3679/2014 R.G. depositata in cancelleria in data 17.10.2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) accerti e dichiari che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa ascrivibili in via esclusiva al Sig. , conducente del mezzo di Controparte_3
proprietà del Sig. , assicurato con la che, CP_2 Controparte_1
a causa dell'eccessiva velocità e dell'ingiustificata e vietata invasione della corsia
d'emergenza, ha violentemente tamponato l'autoarticolato dell'attore;
b) condanni il Sig. e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire, in via solidale, tutti i danni subiti dall'attore così come specificati in narrativa e così come saranno ulteriormente quantificati in corso di causa;
2) In ogni caso, ridetermini il risarcimento liquidato dal Tribunale, riconoscendo e quantificando i danni subiti dai mezzi di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro e quelli derivanti dal fermo tecnico dei mezzi stessi. 3) In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si chiede l'ammissione della prova testimoniale già articolata in prime cure (…)
4) sempre in via istruttoria, si chiede l'ammissione di ctu tecnica diretta ad accertare
e quantificare- anche alla luce del materiale fotografico in atti e dalle perizie espletata dalla compagnia assicuratrice- la natura e l'entità dei danni subiti dai mezzi di proprietà dell'attore, il valore commerciale del trattore targato CW370 e del semirimorchio tg. AD18254 al momento del sinistro, nonché i giorni di fermo necessari per la riparazione dei mezzi incidentati.
5) condanni i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, CPA ed IVA.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. in via principale, rigettare l'appello spiegato dal sig. perché Parte_1
inammissibile, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b. in via subordinata, accogliere le conclusioni già rassegnate dalla concludente nel giudizio di primo grado, di seguito fedelmente trascritte:
– in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice, in quanto carente di legittimazione, infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
– in via gradata, nel merito, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di controparte, ridurre la misura del risarcimento richiesto secondo quanto rigorosamente dimostrato come effettivamente derivante dal sinistro in esame e quantificato secondo giustizia, defalcando da tale importo quanto tempestivamente pagato dalla concludente o da altre Compagnie assicuratrici nella fase stragiudiziale.
In ogni caso, con condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite.” La Corte, all'udienza del 10 ottobre 2018 ha dichiarato la contumacia di stante la mancata costituzione in giudizio. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
03 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che ha agito nei confronti di e di
[...] CP_2 Controparte_1
rispettivamente responsabile civile e compagnia assicurativa
[...]
dell'autoarticolato LE HR targato DA 395SP, con semirimorchio targato
AH24703, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi il 23 ottobre 2012 alle ore 13.10 circa sull'autostrada Roma-Milano, lungo il tratto stradale sito in località Monterotondo. Secondo la ricostruzione dei fatti (prospettata dall'attore) conducente Controparte_4
dell'autoarticolato targato CW370TH, con semirimorchio targato AD18254, di proprietà di titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, stava Parte_1
percorrendo l'autostrada Roma-Milano allorché aveva impattato un oggetto metallico distaccatosi da un veicolo non identificato che lo precedeva;
accostatosi lungo la corsia di emergenza dell'autostrada e segnalata la propria presenza mediante l'attivazione dei segnalatori di emergenza, mentre si accingeva a scendere dal mezzo per compiere le opportune verifiche aveva visto sopraggiungere da tergo l'autoarticolato LE HR (condotto da e di proprietà di Controparte_3
) che, procedendo a forte velocità, aveva invaso parzialmente la corsia CP_2
d'emergenza e aveva urtato la parte posteriore sinistra del mezzo in sosta del Pt_1
con conseguente dispersione sulla sede stradale del carico di frutta trasportato.
Il Tribunale ha accertato il concorso di colpa dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della residua somma di € 3.000,00, tenuto conto dell'importo di € 9.000,00 già corrisposto dall'Assicurazione.
L'appello non è fondato e, va respinto.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta il “palese travisamento dei fatti ed erronea motivazione”, va disattesa.
Tale censura muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, laddove ha ritenuto che l'autoarticolato LE HR (condotto dal e di proprietà del CP_3 CP_2
fosse slittato sulla corsia di emergenza a causa della scivolosità provocata dal gasolio fuoriuscito dal serbatorio del mezzo del rimasto danneggiato a seguito Pt_1
dell'urto con un oggetto metallico investito in precedenza;
l'appellante contesta, quindi, la decisione del Tribunale di limitare nella misura del 50% il concorso del conducente del mezzo di proprietà del nella verificazione del sinistro e CP_2
assume che, al contrario, l'intera responsabilità del sinistro debba essere ascritta al il quale aveva invaso la corsia di emergenza e tamponato CP_3
l'autoarticolato del a causa dell'eccessiva velocità tenuta. Pt_1
Ai fini della decisione, va innanzitutto premesso che, in difetto di gravame da parte della (in breve ), non è in Controparte_1 CP_1
contestazione l'attribuzione al conducente del mezzo della Controparte_5
responsabilità del sinistro nella misura del 50%, così come accertata dal Tribunale.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia di Stato, intervenuta sul posto è emerso che: “ Il sig. alla guida Controparte_4
del complesso veicolare composto da trattore stradale targato CW370TH e semirimorchio targato AD18254 (veicoli C-D), percorreva l'Autostrada A/1 in carreggiata nord, impegnando la I ° corsia di marcia, quando giunto all'altezza della progressiva chilometrica 538+600 investiva una sbarra di ferro persa da un veicolo industriale che lo precedeva rimasto ignoto. Tale investimento gli procurava la rottura del serbatoio di destra con conseguente perdita di gasolio, in corsia
d'emergenza dal Km 538,600 al km 538,400. Accortosi del danno e visto il fumo uscire da sotto il veicolo decideva di fermarsi subito in corsia di emergenza per constatare il danno. Non appena arrestata la marcia del proprio veicolo interamente in corsia di emergenza, sopraggiungeva da tergo l'autoarticolato composto da trattore stradale targato DA395SP avente agganciato un semirimorchio targato
AH24703 (veicoli A-B) condotto dal sig. il quale percorreva Controparte_3
la carreggiata nord dell'A/1 invadendo parzialmente la corsia d'emergenza, tamponava violentemente il complesso veicolare C-D nella parte posteriore sinistra trascinandolo in avanti per alcuni metri, per poi proseguire la marcia fino al ribaltamento sul fianco sinistro del proprio semirimorchio….. A causa del sinistro e dei danni riportati al veicolo D parte del carico trasportato (frutta uva da tavola) andava dispersa sul manto stradale, così come tutto il carico trasportato dal veicolo
B a seguito del ribaltamento.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che il sinistro si è verificato in piena condizione di visibilità, su una strada con due carreggiate aventi tre corsie per ogni senso di marcia ed una corsia di emergenza con segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata e di suddivisione delle corsie.
Ora, risulta pacifico e non contestato che l'autoarticolato condotto dal CP_4
e di proprietà del - mentre si trovava lungo la propria corsia di percorrenza - Pt_1
ha colpito un oggetto metallico, perso da un veicolo non identificato che lo precedeva, e che l'urto ha provocato la rottura del serbatoio destro, con fuoriuscita del gasolio sul tratto stradale.
Ed infatti dal verbale degli agenti accertatori è emerso che: “…nel tratto di sede stradale precedente al punto d'urto, sulla corsia di emergenza era presente una modesta traccia di gasolio perso dal veicolo C-D (ossia, autoarticolato di proprietà del dopo aver investito l'ostacolo.” Pt_1
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la circostanza che l'urto con l'oggetto metallico sia avvenuto prima della sosta del mezzo sulla corsia di emergenza e che il si sia fermato sulla corsia di emergenza proprio a causa CP_4
della perdita di carburante, induce a ritenere che il gasolio fuoriuscito dal serbatoio danneggiato fosse presente anche sulla sede stradale percorsa dal il quale CP_3
è slittato per la scivolosità del manto stradale ed ha invaso la corsia di emergenza occupata in quel momento dall'autoarticolato dell'appellante.
Dal Verbale non emergono riscontri in merito alla tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il avrebbe tenuto una velocità eccessiva nè altri elementi che CP_3
possano condurre all'attribuzione dell'intera responsabilità del sinistro al conducente del mezzo tamponante.
La decisione del Tribunale in merito alla limitazione del concorso nella misura del 50% non si presta, quindi, a censure.
La seconda doglianza, con la quale l'appellante si duole della “errata quantificazione delle somme dovute e insufficiente istruttoria”, va del pari disattesa.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti è emerso che la
[...]
- ha versato in favore di Controparte_6 Parte_1
come da atto di quietanza, la somma di € 30.016,86 per il danneggiamento
[...]
della merce ortofrutticola trasportata e per le spese di distruzione della stessa.
A fronte del suddetto pagamento, la , quale compagnia assicurativa CP_1
dell'autoarticolato di proprietà del ha provveduto, mediante atto di CP_2
transazione e quietanza, al pagamento alla del 50% della somma da CP_6
quest'ultima corrisposta al pari a € 15.000,00 in ragione della Pt_1
corresponsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.
In questa sede l'appellante richiede la rifusione dell'ulteriore somma di €
24.957,80 (prevalentemente per il recupero dell'autoarticolato incidentato e per l'utilizzo di un mezzo sostitutivo).
Posto che, alla luce della conferma della decisione del Tribunale relativa all'attribuzione della responsabilità del sinistro, l'importo suindicato deve essere valutato nella misura del 50%, va considerato che la ha già corrisposto al CP_1
in via stragiudiziale la somma di € 9.000,00 (o quantomeno di € 8.440,00 Pt_1
volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui il residuo afferisce ai compensi del legale) e che il giudice di primo grado (con statuizione non oggetto di gravame incidentale) ha riconosciuto l'ulteriore somma di € 3.000,00.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le ulteriori voci di danno richieste dall'appellante risultano, quindi, interamente risarcite (nella percentuale da porre a carico della ), avuto altresì riguardo alla circostanza che le eventuali CP_1
discrasie nei conteggi appaiono superate dal rilievo che parte dell'importo preteso in questa sede afferisce alla perdita della merce (già rimborsata dalla ) e che parte CP_6
delle spese relative al recupero del mezzo incidentato e all'impiego di un altro autotrasportatore sarebbero gravate, comunque, sul a causa della rottura del Pt_1
serbatoio, non ascrivibile al ma all'impatto con il pezzo perduto da altro CP_3
veicolo rimasto sconosciuto.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare i danni subiti dal mezzo di proprietà del e la Pt_1
durata del fermo tecnico.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3021/2018 posta in deliberazione con provvedimento del 8 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
titolare dell'omonima ditta di autotrasporti (P.I. ) P.IVA_1
Avv. Alessandra Processo (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Andrea Ribotta (C.F. ) C.F._3
PARTE
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1758/2017 emessa dal Tribunale di
Tivoli RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1758/2017 il Tribunale di Tivoli nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da ha così statuito: Parte_1
“- in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 3000,00, oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo, per i titoli di cui in narrativa;
- condanna altresì le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice che, compensate della metà, liquida in Euro 300,00 per spese ed Euro 900,00 per onorari, oltre accessori di legge.”
Avverso la citata sentenza ha proposto appello ed ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1758/17 emessa dal Tribunale di Tivoli, nell'ambito del giudizio n. 3679/2014 R.G. depositata in cancelleria in data 17.10.2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
a) accerti e dichiari che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa ascrivibili in via esclusiva al Sig. , conducente del mezzo di Controparte_3
proprietà del Sig. , assicurato con la che, CP_2 Controparte_1
a causa dell'eccessiva velocità e dell'ingiustificata e vietata invasione della corsia
d'emergenza, ha violentemente tamponato l'autoarticolato dell'attore;
b) condanni il Sig. e la in persona del CP_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire, in via solidale, tutti i danni subiti dall'attore così come specificati in narrativa e così come saranno ulteriormente quantificati in corso di causa;
2) In ogni caso, ridetermini il risarcimento liquidato dal Tribunale, riconoscendo e quantificando i danni subiti dai mezzi di proprietà dell'attore in conseguenza del sinistro e quelli derivanti dal fermo tecnico dei mezzi stessi. 3) In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si chiede l'ammissione della prova testimoniale già articolata in prime cure (…)
4) sempre in via istruttoria, si chiede l'ammissione di ctu tecnica diretta ad accertare
e quantificare- anche alla luce del materiale fotografico in atti e dalle perizie espletata dalla compagnia assicuratrice- la natura e l'entità dei danni subiti dai mezzi di proprietà dell'attore, il valore commerciale del trattore targato CW370 e del semirimorchio tg. AD18254 al momento del sinistro, nonché i giorni di fermo necessari per la riparazione dei mezzi incidentati.
5) condanni i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, CPA ed IVA.”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
a. in via principale, rigettare l'appello spiegato dal sig. perché Parte_1
inammissibile, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b. in via subordinata, accogliere le conclusioni già rassegnate dalla concludente nel giudizio di primo grado, di seguito fedelmente trascritte:
– in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda proposta dalla parte attrice, in quanto carente di legittimazione, infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
– in via gradata, nel merito, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di controparte, ridurre la misura del risarcimento richiesto secondo quanto rigorosamente dimostrato come effettivamente derivante dal sinistro in esame e quantificato secondo giustizia, defalcando da tale importo quanto tempestivamente pagato dalla concludente o da altre Compagnie assicuratrici nella fase stragiudiziale.
In ogni caso, con condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite.” La Corte, all'udienza del 10 ottobre 2018 ha dichiarato la contumacia di stante la mancata costituzione in giudizio. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
03 ottobre 2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
che ha agito nei confronti di e di
[...] CP_2 Controparte_1
rispettivamente responsabile civile e compagnia assicurativa
[...]
dell'autoarticolato LE HR targato DA 395SP, con semirimorchio targato
AH24703, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro stradale verificatosi il 23 ottobre 2012 alle ore 13.10 circa sull'autostrada Roma-Milano, lungo il tratto stradale sito in località Monterotondo. Secondo la ricostruzione dei fatti (prospettata dall'attore) conducente Controparte_4
dell'autoarticolato targato CW370TH, con semirimorchio targato AD18254, di proprietà di titolare dell'omonima ditta di autotrasporti, stava Parte_1
percorrendo l'autostrada Roma-Milano allorché aveva impattato un oggetto metallico distaccatosi da un veicolo non identificato che lo precedeva;
accostatosi lungo la corsia di emergenza dell'autostrada e segnalata la propria presenza mediante l'attivazione dei segnalatori di emergenza, mentre si accingeva a scendere dal mezzo per compiere le opportune verifiche aveva visto sopraggiungere da tergo l'autoarticolato LE HR (condotto da e di proprietà di Controparte_3
) che, procedendo a forte velocità, aveva invaso parzialmente la corsia CP_2
d'emergenza e aveva urtato la parte posteriore sinistra del mezzo in sosta del Pt_1
con conseguente dispersione sulla sede stradale del carico di frutta trasportato.
Il Tribunale ha accertato il concorso di colpa dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della residua somma di € 3.000,00, tenuto conto dell'importo di € 9.000,00 già corrisposto dall'Assicurazione.
L'appello non è fondato e, va respinto.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante lamenta il “palese travisamento dei fatti ed erronea motivazione”, va disattesa.
Tale censura muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, laddove ha ritenuto che l'autoarticolato LE HR (condotto dal e di proprietà del CP_3 CP_2
fosse slittato sulla corsia di emergenza a causa della scivolosità provocata dal gasolio fuoriuscito dal serbatorio del mezzo del rimasto danneggiato a seguito Pt_1
dell'urto con un oggetto metallico investito in precedenza;
l'appellante contesta, quindi, la decisione del Tribunale di limitare nella misura del 50% il concorso del conducente del mezzo di proprietà del nella verificazione del sinistro e CP_2
assume che, al contrario, l'intera responsabilità del sinistro debba essere ascritta al il quale aveva invaso la corsia di emergenza e tamponato CP_3
l'autoarticolato del a causa dell'eccessiva velocità tenuta. Pt_1
Ai fini della decisione, va innanzitutto premesso che, in difetto di gravame da parte della (in breve ), non è in Controparte_1 CP_1
contestazione l'attribuzione al conducente del mezzo della Controparte_5
responsabilità del sinistro nella misura del 50%, così come accertata dal Tribunale.
Ciò posto, quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia di Stato, intervenuta sul posto è emerso che: “ Il sig. alla guida Controparte_4
del complesso veicolare composto da trattore stradale targato CW370TH e semirimorchio targato AD18254 (veicoli C-D), percorreva l'Autostrada A/1 in carreggiata nord, impegnando la I ° corsia di marcia, quando giunto all'altezza della progressiva chilometrica 538+600 investiva una sbarra di ferro persa da un veicolo industriale che lo precedeva rimasto ignoto. Tale investimento gli procurava la rottura del serbatoio di destra con conseguente perdita di gasolio, in corsia
d'emergenza dal Km 538,600 al km 538,400. Accortosi del danno e visto il fumo uscire da sotto il veicolo decideva di fermarsi subito in corsia di emergenza per constatare il danno. Non appena arrestata la marcia del proprio veicolo interamente in corsia di emergenza, sopraggiungeva da tergo l'autoarticolato composto da trattore stradale targato DA395SP avente agganciato un semirimorchio targato
AH24703 (veicoli A-B) condotto dal sig. il quale percorreva Controparte_3
la carreggiata nord dell'A/1 invadendo parzialmente la corsia d'emergenza, tamponava violentemente il complesso veicolare C-D nella parte posteriore sinistra trascinandolo in avanti per alcuni metri, per poi proseguire la marcia fino al ribaltamento sul fianco sinistro del proprio semirimorchio….. A causa del sinistro e dei danni riportati al veicolo D parte del carico trasportato (frutta uva da tavola) andava dispersa sul manto stradale, così come tutto il carico trasportato dal veicolo
B a seguito del ribaltamento.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che il sinistro si è verificato in piena condizione di visibilità, su una strada con due carreggiate aventi tre corsie per ogni senso di marcia ed una corsia di emergenza con segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata e di suddivisione delle corsie.
Ora, risulta pacifico e non contestato che l'autoarticolato condotto dal CP_4
e di proprietà del - mentre si trovava lungo la propria corsia di percorrenza - Pt_1
ha colpito un oggetto metallico, perso da un veicolo non identificato che lo precedeva, e che l'urto ha provocato la rottura del serbatoio destro, con fuoriuscita del gasolio sul tratto stradale.
Ed infatti dal verbale degli agenti accertatori è emerso che: “…nel tratto di sede stradale precedente al punto d'urto, sulla corsia di emergenza era presente una modesta traccia di gasolio perso dal veicolo C-D (ossia, autoarticolato di proprietà del dopo aver investito l'ostacolo.” Pt_1
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la circostanza che l'urto con l'oggetto metallico sia avvenuto prima della sosta del mezzo sulla corsia di emergenza e che il si sia fermato sulla corsia di emergenza proprio a causa CP_4
della perdita di carburante, induce a ritenere che il gasolio fuoriuscito dal serbatoio danneggiato fosse presente anche sulla sede stradale percorsa dal il quale CP_3
è slittato per la scivolosità del manto stradale ed ha invaso la corsia di emergenza occupata in quel momento dall'autoarticolato dell'appellante.
Dal Verbale non emergono riscontri in merito alla tesi sostenuta dall'appellante secondo cui il avrebbe tenuto una velocità eccessiva nè altri elementi che CP_3
possano condurre all'attribuzione dell'intera responsabilità del sinistro al conducente del mezzo tamponante.
La decisione del Tribunale in merito alla limitazione del concorso nella misura del 50% non si presta, quindi, a censure.
La seconda doglianza, con la quale l'appellante si duole della “errata quantificazione delle somme dovute e insufficiente istruttoria”, va del pari disattesa.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti è emerso che la
[...]
- ha versato in favore di Controparte_6 Parte_1
come da atto di quietanza, la somma di € 30.016,86 per il danneggiamento
[...]
della merce ortofrutticola trasportata e per le spese di distruzione della stessa.
A fronte del suddetto pagamento, la , quale compagnia assicurativa CP_1
dell'autoarticolato di proprietà del ha provveduto, mediante atto di CP_2
transazione e quietanza, al pagamento alla del 50% della somma da CP_6
quest'ultima corrisposta al pari a € 15.000,00 in ragione della Pt_1
corresponsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.
In questa sede l'appellante richiede la rifusione dell'ulteriore somma di €
24.957,80 (prevalentemente per il recupero dell'autoarticolato incidentato e per l'utilizzo di un mezzo sostitutivo).
Posto che, alla luce della conferma della decisione del Tribunale relativa all'attribuzione della responsabilità del sinistro, l'importo suindicato deve essere valutato nella misura del 50%, va considerato che la ha già corrisposto al CP_1
in via stragiudiziale la somma di € 9.000,00 (o quantomeno di € 8.440,00 Pt_1
volendo accedere alla tesi dell'appellante secondo cui il residuo afferisce ai compensi del legale) e che il giudice di primo grado (con statuizione non oggetto di gravame incidentale) ha riconosciuto l'ulteriore somma di € 3.000,00.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le ulteriori voci di danno richieste dall'appellante risultano, quindi, interamente risarcite (nella percentuale da porre a carico della ), avuto altresì riguardo alla circostanza che le eventuali CP_1
discrasie nei conteggi appaiono superate dal rilievo che parte dell'importo preteso in questa sede afferisce alla perdita della merce (già rimborsata dalla ) e che parte CP_6
delle spese relative al recupero del mezzo incidentato e all'impiego di un altro autotrasportatore sarebbero gravate, comunque, sul a causa della rottura del Pt_1
serbatoio, non ascrivibile al ma all'impatto con il pezzo perduto da altro CP_3
veicolo rimasto sconosciuto.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di ammissione della Consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare i danni subiti dal mezzo di proprietà del e la Pt_1
durata del fermo tecnico.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in merito alle spese deve intervenire in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) nulla per le spese in relazione alla parte contumace;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino