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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10859/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043304650000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043304650000 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200134389639 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190996214000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220053482231000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, Ricorrente_1 (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) residente in [...], Indirizzo_1 , in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 09720249043304650/000 (lotto di stampa n.09654/2024 del
15/03/2024) con riferimento alle seguenti cartelle: n. 09720200134389639; n. 09720200190996214000; n.
09720220053482231000; aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tari al Comune di Castiglione in
Teverina.
Oltre a vizi formali dell'intimazione eccepiva l'omessa notifica della cartelle e la prescrizione.
Si è costituito il Castiglione in Teverina rilevando di avere notificato, tramite pec, tutte le cartelle non oggetto di impugnazione.
Si è costituito il Concessionario fornendo la prova della notifica oltre delle cartelle di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Non sono state depositate memorie illustrative
All'udienza del 7/11/2025 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
A determinare il suo rigetto basta la prova, fornita dai resistenti, della regolare notifica delle cartelle oggetto di impugnazione.
Ed invero la cartella n. 09720200134389639 è stata notificata in data 1/12/2024, la n.
09720200190996214000 è stata notificata in data 3/2/2022 ed, infine, la n. 09720220053482231000 è stata notificata in data 14/10/22.
Le notifiche sono state tutte effettuate all'indirizzo pec del contribuente : "Email_4" come da attestazione di regolare ricezione pec.
Non ci sono contestazioni, invero, circa la riconducibilità dell'indirizzo utilizzato a parte una generica eccezione di nullità delle notifiche fatta a verbale di udienza dal difensore della parte.
Orbene la prova notifica delle cartelle determina l'effetto preclusivo ed il rigetto del ricorso. Per costante orientamento della Corte di Cassazione che questo giudice non può che seguire in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^,
10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se la cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica
Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.000,00 euro per ognuno dei resistenti, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 7/11/2025.
Il giudice monocratico Mario Cecchini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10859/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castiglione In Teverina - Piazza Maggiore 2 01024 Castiglione In Teverina VT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043304650000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249043304650000 TASI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200134389639 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200190996214000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220053482231000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, tempestivamente notificato, Ricorrente_1 (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) residente in [...], Indirizzo_1 , in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 impugnava l' intimazione di pagamento n. 09720249043304650/000 (lotto di stampa n.09654/2024 del
15/03/2024) con riferimento alle seguenti cartelle: n. 09720200134389639; n. 09720200190996214000; n.
09720220053482231000; aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tari al Comune di Castiglione in
Teverina.
Oltre a vizi formali dell'intimazione eccepiva l'omessa notifica della cartelle e la prescrizione.
Si è costituito il Castiglione in Teverina rilevando di avere notificato, tramite pec, tutte le cartelle non oggetto di impugnazione.
Si è costituito il Concessionario fornendo la prova della notifica oltre delle cartelle di plurimi atti interruttivi della prescrizione.
Non sono state depositate memorie illustrative
All'udienza del 7/11/2025 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
A determinare il suo rigetto basta la prova, fornita dai resistenti, della regolare notifica delle cartelle oggetto di impugnazione.
Ed invero la cartella n. 09720200134389639 è stata notificata in data 1/12/2024, la n.
09720200190996214000 è stata notificata in data 3/2/2022 ed, infine, la n. 09720220053482231000 è stata notificata in data 14/10/22.
Le notifiche sono state tutte effettuate all'indirizzo pec del contribuente : "Email_4" come da attestazione di regolare ricezione pec.
Non ci sono contestazioni, invero, circa la riconducibilità dell'indirizzo utilizzato a parte una generica eccezione di nullità delle notifiche fatta a verbale di udienza dal difensore della parte.
Orbene la prova notifica delle cartelle determina l'effetto preclusivo ed il rigetto del ricorso. Per costante orientamento della Corte di Cassazione che questo giudice non può che seguire in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^,
10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n.
37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se la cartella di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica
Il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in 1.000,00 euro per ognuno dei resistenti, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 7/11/2025.
Il giudice monocratico Mario Cecchini