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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 22/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 4654/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. LUIGI MANCANIELLO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO LONGO
RESISTENTE
oggetto: maggiorazione sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 01.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione di inabilità civile cat. INVCIV n. 02212107, corrisposta in misura maggiorata ex art. 38 L. n. 448/2001, CP_ e di indennità di accompagnamento, ha dedotto che: con comunicazione del 21.2.2022 l' ha riliquidato la pensione con decorrenza 01.01.2020, riconoscendo, per l'anno 2021, un minor importo della maggiorazione pari ad € 152,27 mensili, rispetto all'iniziale importo di € 354,60; la misura dell'aumento al milione è dato partendo dal limite di reddito coniugale (id est € 14.459,90 come risulta dalla tabella M5 CP_ dell'allegato 2 della circolare 197/2021 rinnovo pensioni anno 2022), sottraendovi i redditi rilevanti, ossia l'importo percepito dal coniuge della ricorrente di € 7.207,60 e l'importo percepito dall'istante a titolo di pensione di invalidità civile totale ossia € 3.866,46 (pari a tredici mensilità di pensione di inabilità civile di
€ 297,42 mensili); dall'01.01.2021 e sino al 31.12.2021 ha pertanto diritto alla differenza mensile della pensione pari ad € 108,18.
1.1 L'istante, pertanto, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di:
“- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna istante alla ricostituzione della pensione cat. INVCIV n.
02212107 per maggiorazione/aumento ex l.n. 448/2001 sulla nell'importo mensile aggiuntivo di € 260,45 per
l'anno 2021; - per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla differenza di € 108,18 mensili dall'01.01.2021 al 31.12.2021”, con vittoria di spese.
CP_
1.2. L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.3. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda va rigettata per i motivi di seguito esposti, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp.
Att. Cpc, precedente intervenuto nella Sezione di questo Tribunale in fattispecie analoga (v., ex plurimis, sentenza n. 3622/2024, est. Dott. Ivano Caputo).
2.1. Ed invero, seguendo la ricostruzione operata da Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2019/2023 del
12.12.2023 (le cui argomentazioni vengono di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ormai consolidato (cfr. da ultimo Cass. n. 6950 del 2023), ha chiarito che: - il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488 del 2001 ha introdotto, in favore dei soggetti disagiati, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui all'art. 1 della L. n. 544 del 1988 e successive modifiche, all'art. 70, co.1 della L. n. 388 del 2000, al fine precipuo di garantire ad una limitata platea di soggetti che si trovino in disagiate condizioni e economiche, e, in quanto tali, sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della L. n. 335 del 1995 e all'art. 2 della L. n. 544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della L. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità (a decorrere dal 10 gennaio 2002); - il comma 5 specifica i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori CP_ ad euro 6.713,98 (importo poi aggiornato per l'anno 2020 ad euro 8.469,62 come da circolare n.
107/2020); b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad euro 6.713,98 (poi variato), né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso (norma di chiusura); d) per gli anni successivi al primo (2002) dall'applicazione della legge, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente;
- dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico, non più in discussione in seguito ai recenti interventi della Consulta (cfr. Corte cost. n. 152/2020) - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione;
- tale esclusione costituisce la conferma di quanto il legislatore non abbia inteso riconoscere la maggiorazione in maniera incondizionata alla platea degli assistiti da prestazioni sociali, bensì abbia finalizzato il suo intervento a che i soggetti in condizioni di disagio possano vedersi garantito un reddito annuo proprio di almeno euro 516,46 al mese;
parametro, questo, ritenuto necessario a commisurare la fondatezza stessa del diritto alla maggiorazione.
2.2. Alla stregua di quanto precede, e diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, deve allora ritenersi che siano tutti i redditi del pensionato a dover essere computati per verificare il raggiungimento o meno del limite stabilito dalla legge, compreso l'importo percepito a titolo di pensione di invalidità.
In primo luogo, il limite reddituale da tener presente è solo quello di cui al comma 5 del citato art. 38 (euro
6.713,98, gradualmente aumentato negli anni successivi) e non il più elevato limite stabilito per l'accesso alle prestazioni di invalidità (in tal senso, specificamente, cfr. Cass. Sez. Lav. n. 13923/2017).
In secondo luogo, tenuto doverosamente conto che lo scopo del beneficio è dichiaratamente quello di garantire un reddito mensile pari agli originari euro 516,46 (cosiddetto "incremento al milione"), il riferimento deve essere fatto al reddito complessivo del richiedente, comprensivo, cioè, di tutti i cespiti, imponibili e non, con la sola esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione, come previsto dal comma
6.
2.3 Venendo al caso di specie, come si evince dalla certificazione unica 2021, relativa all'anno d'imposta 2020, CP_ di , coniuge della (v. allegato 8 prodotto dall' con la memoria di costituzione), il Persona_1 Pt_1 reddito da lavoro dipendente risulta pari ad € 8.614,51. Come correttamente evidenziato dall'Ente resistente, per la determinazione della prestazione in oggetto il reddito da considerare è quello dell'anno precedente, ovvero il 2020, giusta la disposizione di cui all'art. 35, comma 8, D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 14/2009, nella sua formulazione introdotta dal D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, a mente del quale “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente…”.
Per la quantificazione corretta della maggiorazione sociale, al suddetto importo derivante da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (2020), va poi aggiunto quanto riscosso a titolo di invalidità CP_ dalla ricorrente nell'anno 2021, diviso per le 13 mensilità, come risulta dal calcolo effettuato dell' che di seguito si riporta: “CALCOLO maggiorazione ANNO 2021: (Limite di reddito coniugati Anno 2021 Tabella M5 allegato 2 Circolare n. 197/2021 – reddito da lavoro anno 2020 – Importo Invalidità civile riscossa Anno 2021)
/ 13 = Importo maggiorazione spettante (€ 14.459,90 – € 8.614 – euro 3.866,46) / 13 = € 152,27”.
Tale calcolo non è stato oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente che, nelle note di trattazione scritta del 21.01.2025, si è limitata a contestare l'avversa memoria di costituzione in maniera generica senza alcuna allegazione probatoria.
3. Alla stregua delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato con l'assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L - , Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Spese di lite irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 4654/2023, proposto da Pt_1 CP_ nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: -
[...] rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro