Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18523/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18523/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di azione di restituzione di somme di denaro e vertente
TRA
(CF ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 curatore fallimentare – procedura fallimentare n. 192/2018 Tribunale di OL, rappresentato e difeso in via congiunta e disgiunta dall'avv. Aimaro Mercuri e dall'avv. Giacomo Carello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luca Cedrola sito in OL, Via Caracciolo 13, giusta procura in atti ATTORE
E
, (P. I. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Procuratore del dott. Controparte_2 [...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale –giusto atto CP_3 notarile– repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del28/04/2022, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Mansi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in OL alla Piazza Eritrea n.3, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe evocava in giudizio l' (di seguito, per brevità, , al Controparte_4 CP_5 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare
[...]
in persona del L.r.p.r. alla restituzione al Controparte_1 [...]
in persona del curatore pro tempore, della somma di euro Parte_1
58.193,84 oltre interessi di legge indebitamente riscossa e trattenuta come
- in via alternativa, condannare in persona Controparte_1 del L.R. p.t. a risarcire il danno subito dalla oggi Fallimento Parte_1
che si quantifica nell'importo di euro 58.193,84, pari alla Pt_1 Parte_1 somma indebitamente trattenuta oltre interessi di legge o la diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito del giudizio de quo.” A fondamento della spiegata pretesa, l'attore esponeva: che “a seguito di atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis del d.p.r.
n.602/1973 – fascicolo n. 71/2015/759162, notificato, a mezzo pec, in data 12.06.2015, – agente della riscossione per la provincia di Controparte_6
OL (oggi ) assumendo un credito Controparte_1 indistinto e non specifico nei confronti della (oggi fallimento CP_7 della di €. 85.935,37 comprensivo degli interessi di mora e Parte_1 compensi di riscossione, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento ordinava “… al Terzo Comune nella persona Pt_2 del Sindaco pro tempore di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione, nel termine di sessanta giorni, dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data della notifica”; che detta procedura esecutiva veniva sospesa dal Tribunale di OL, con decreto del 10.09.2015 emesso inaudita altera parte (cfr. all 02), assegnando un termine di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;
che introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di OL, con sentenza n. 7732 del 21.11.2019 (cfr. all 08), così disponeva: “Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va accolta e, pertanto, va dichiarato non dovuto il credito contributivo di cui alla cartella 07120050388342237. Deve, quindi, dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i crediti oggetto del presente CP_8 contendere. Da ciò discende, in via ulteriore, la caducazione, per conseguente illegittimità di tutti gli atti, quali il pignoramento nei confronti del Comune di , posto in essere da nel dare corso alla Pt_2 CP_6 procedura esecutiva…”; “…b) dichiara non dovuti i crediti contributivi di cui alla cartella identificata con il numero 07120050388342237”; che, infine, nonostante la definizione del giudizio di merito, l' Controparte_1
continuava a trattenere, senza averne titolo e ragione, la somma
[...] di € 58.193,84, illegittimamente recuperata presso il Comune di a Pt_2 mezzo dell'atto di pignoramento ex art. 72 bis de quo. Si costituiva contestando l'avverso dedotto in giudizio dall'attore, CP_5 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. Nello specifico, la convenuta eccepiva: che l'eventuale rimborso di pretese contributive annullate e dichiarate prescritte con la sentenza n. 7732 del 21.11.19 di cui alla cartella di pagamento n. 0712005038342237 dovevano richiedersi CP_ CP_ esclusivamente all' stante l'avvenuto integrale pagamento all' (sede CP_ di OL) delle pretese economiche afferenti ai crediti relativi all'anno
- 2 - 2004 di cui alla cartella di pagamento n. 071005038342237; che, con atto di revoca regolarmente notificato al Comune di in data 05.02.2016, Pt_2 l' aveva rinunziato al pignoramento n. 71- Controparte_1
2015/759162 redatto in data 10/06/2015 in danno del debitore CP_7 per l'importo di euro 85.935,37; che, infine, con sentenza n. 7732/2019, la domanda di restituzione delle somme pignorate presso il comune di Pt_2
(somma di euro 58.193,84) era stata dichiarata improponibile, non essendo stata preceduta dalla necessaria istanza amministrativa, sicché sul punto si sarebbe prodotto l'effetto preclusivo del giudicato (v. note scritte depositate il 05/01/2023 dal difensore di . CP_5 Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, essendo la controversia di natura documentale, la rinviava all'udienza del 10/10/2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove, preso atto delle note scritte rassegnate dalle parti, la riservava in decisione, concedendo alle stesse i termini di cui all'art.190 c.p.c. Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che la domanda è fondata e, per tale ragione, va accolta. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di rito dell' avente ad oggetto CP_5 l'efficacia preclusiva del giudicato, ritenuto asseritamente formatosi sulla domanda di restituzione delle somme per cui è causa, in considerazione del fatto che il Giudice del Lavoro, con sentenza n. 7732/2019, ne avrebbe dichiarato l'improponibilità. L'eccezione è infondata. Mette conto evidenziare, infatti, che la declaratoria di improponibilità della domanda attesta semplicemente la presenza di un vizio originario della stessa, quando, ad esempio, quest'ultima non può essere introdotta per la mancanza di un requisito ritenuto dal legislatore costitutivo del diritto di agire. Il giudice, in tal caso, è tenuto però a emettere una pronuncia di mero rito, con cui rigetta per ragioni procedimentali la domanda, ma tale statuizione, appunto, non esclude la riproponibilità della stessa. Ed infatti, il giudicato su questione processuale, e tale è una questione che abbia investito esclusivamente l'esistenza o meno di una condizione di proponibilità della domanda, è tale solo all'interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo. È vero che l'autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che forma l'oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile. In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non impediscono la proposizione
- 3 - delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio (cfr. Cass.
n.15383 del 2014, Cass. n. 7303 del 2012).
Ebbene, sulla base delle su esposte argomentazioni, deve, dunque, concludersi che la domanda di restituzione avanzata dall'attore, pure dichiarata improponibile nel precedente giudizio, non risulta coperta dal giudicato, ma ben poteva e può essere riproposta nel presente giudizio. Venendo al merito, l' sostiene che, in ogni caso, le somme richieste in CP_5 restituzione non sarebbero state riscosse dalla stessa, come dimostrato dalla rinuncia all'atto di pignoramento e che comunque tale richiesta doveva essere CP_ avanzata nei confronti dell' Tali argomentazioni risultano, invero, contraddette dall'emergenze documentali in atti. In primo luogo, l'attore ha depositato copia del mandato di pagamento n°1573 del 03/08/2015 del Comune di Ardea (v. all. 05b produzione di parte attrice), non contestata dalla convenuta, in cui si attesta che detto Comune ha versato in favore di (Agente Riscossione Prov. di OL) la somma di € CP_6 58.193,84, indicando nella causale “Equitalia sud Ag. Riscoss. CP_9
(3s team spa- s.do lavori x fornit. e posa in opera sist. di videosorvegl.)”; in secondo luogo, non vi è alcuna prova documentale che attesti che dette CP_ somme siano poi state incassate dall' a seguito della riscossione ad opera di A tale ultimo riguardo, deve evidenziarsi che la circostanza da ultimo CP_5 sottolineata, qualificandosi come fatto impeditivo ai sensi dell'art 2697 c.c., doveva costituire oggetto di prova da parte della convenuta, la quale, tuttavia, ha mancato di assolvere al predetto onere probatorio, risolvendosi, dunque, la proposta eccezione in un argomento privo di riscontro probatorio. Senza considerare, poi, che l'evocata rinunzia al pignoramento, prodotta in atti dalla convenuta, reca la data del 03/02/2016, quindi, di molto successiva rispetto alla data in cui è stata incassata la somma, oggi chiesta in restituzione
(03/08/2015). Infine, l' ha depositato, in sede di costituzione, documentazione afferente CP_5 CP_ a rimborsi disposti dall' in favore dell'attore e che atterrebbero in minima parte alla fonte del credito per cui è causa, ovvero, la cartella di pagamento n°0712005038342237000. Tuttavia, a parte che due dei cinque documenti attestanti l'avvio del procedimento di rimborso si riferiscono ad una cartella di pagamento che non costituisce oggetto di causa, ovvero, quella recante numero 37120130006730666000, occorre evidenziare che la documentazione in esame sembra recare un prospetto riepilogativo delle somme da rimborsare, ma dalla stessa non si trae che esse siano state effettivamente rimborsate all'attore. Del resto, quest'ultimo ha recisamente contestato di aver ricevuto le somme oggetto di rimborso, né, come si è detto, vi è prova documentale del contrario.
Sulla somma da restituire sono dovuti gli interessi legali ex art. 2033 c.c. secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del
- 4 - pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Nel caso di specie, poi, gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda in considerazione del fatto che non sono emersi, nel corso del giudizio, elementi che lasciassero trasparire la mala fede dell'accipiens nella ritenzione della somma in esame. Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento della domanda con ogni conseguenza in punto di spese di lite. Quest'ultime seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, atteso che il decisum risulta prossimo al valore minimo dello scaglione in cui ricade la controversia nonché la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto, altresì, delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di OL, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide: a) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l' a CP_5 restituire all'attore la somma di €. 58.193,84 oltre interessi legali decorrenti come in parte motiva;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore CP_5 che liquida in € 786 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge. Così deciso in OL, il 13.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -