Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 976/2013 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 976/2013 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 22/05/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 20.01.2025.
TRA
Sig.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(Avv. Pasquale Zambrano - Parte_5
Email_1
- ATTORI
E già e Controparte_1 CP_2 in precedenza e per essa in p.l.r.p.t. Controparte_3 CP_4
(Avv. Nicola Gaetano – ) già Controparte_5 C.F._1
( Controparte_3 Controparte_6
e , in p.l.r.p.t. Sig.
[...] Controparte_7
(contumace) – Controparte_8
- CONVENUTO
E
Notaio Dott. (Avv.to Leonzio Capobianco - Persona_1
-avv. .salerno.it, C.F._2 Email_2 CP_9 domiciliatario Avv. Pietro Basile)
-CONVENUTO
E
Per in p.l.r.p.t. (Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Controparte_10
Giove, domiciliatario Avv. Nicola Roccanova)
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Conclusioni: come rassegnati all'udienza del 16.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/03/2013, i sigg.ri Parte_1 Pt_2
, , e hanno
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_5 convenuto in giudizio il notaio , unitamente alla Persona_1 [...]
e alla assumendo di essere Controparte_7 Controparte_3 soci della suddetta cooperativa, sorta per la costruzione di alloggi da assegnare ai singoli soci, e di aver stipulato in data 29/06/2006 l'atto rep. n. 17281 – racc. n. 5016 a rogito notaio , per l'assegnazione di Persona_1 alloggi siti nel comune di Tito (PZ) alla via Roma, facenti parte del fabbricato sociale Corpo B. Gli attori, contestualmente all'assegnazione, si accollavano parte del mutuo concesso in data 28/11/2001 dalla alla Controparte_3 per la costruzione dei suddetti alloggi. CP_7
Successivamente, essi avrebbero scoperto di essere fideiussori della senza aver mai avuto prima conoscenza di ciò, e per tale motivo CP_7 si sarebbero visti negare l'accesso al credito da parte di diversi Istituti Creditizi.
La Cooperativa, inoltre, non avrebbe provveduto alla comunicazione della cessione di mutuo alla per cui non si sarebbe proceduto CP_3 CP_3 alla voltura del contratto di mutuo e al relativo frazionamento. Conseguentemente, gli attori si troverebbero oggi ad essersi accollati l'intero mutuo, del quale sarebbero responsabili solidalmente alla Cooperativa.
Di tale situazione gli attori ritengono responsabile sia la società cooperativa che il notaio per non essere stati correttamente informati, al Per_1 momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione, delle conseguenze che sarebbero derivate dall'accollo del mutuo e, in particolare, del mancato frazionamento del mutuo stesso, che avrebbe comportato la responsabilità degli stessi in solido con la cooperativa per l'intera somma da quest'ultima dovuta.
Per tali motivi, hanno chiesto al giudice adito, in via preliminare, di accertare e dichiarare la responsabilità della e del notaio per il CP_7 Per_1 danno dagli stessi subito in seguito alla mancata informazione circa il mancato frazionamento del mutuo. In via gradata, di dichiarare risolto l'accollo cumulativo a causa del mancato frazionamento e, per l'effetto, di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi a mezzo di nominando CTU, nonché al pagamento delle spese processuali.
Il notaio e la Cooperativa si sono costituiti in giudizio con Per_1 regolare comparsa ed hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, la totale infondatezza della
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domanda e la condanna degli attori per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., nonché alle spese e competenze di giudizio.
Differita la prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa della società assicuratrice ai fini della spettante Controparte_10 azione di garanzia, non è stata svolta attività istruttoria orale e dopo numerosi rinvii dovuti alla necessità di previa definizione delle cause ultradecennali, come da vigente Programma di gestione, all'udienza del 22/05/2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi ed il G.U. ha trattenuto la causa per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo istruttorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., al fine di attivare il contraddittorio con le parti all'esito del rilievo d'ufficio della plausibile nullità contrattuale per violazione di norma imperativa delle fideiussioni bancarie fonte del rapporto obbligatorio contestato da parte attrice in quanto fideiussioni bancarie che costituiscono l'applicazione di intese restrittive della concorrenza (il modello ABI) vietate dall'art. 2 della legge Antitrust e specificando –altresì- che tale nullità travolge tutti i contratti in parola anche se stipulati precedentemente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, ovvero anche antecedenti al provvedimento della NC d'TA del 2 maggio 2005 (v. ordinanza Cass. Civ. n. 29810/2017).
Pertanto, precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 16.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Della nullità della fideiussione per violazione di norma imperativa
In via preliminare deve essere vagliata la nullità delle fideiussioni redatte alla stregua dei moduli ABI dell'anno 2003.
Infatti la controversia in oggetto concerne il tema della risoluzione della fideiussione prestata a garanzia di un contratto di mutuo oggetto di frazionamento, come si evince espressamente dalla domanda subordinata proposta nell'atto di citazione .
Pertanto, poiché la risoluzione del rapporto negoziale presuppone, in radice, la validità del contratto di fideiussione, peraltro allegato agli atti di causa, deve ritenersi che tale questione possa essere rilevata d'ufficio da questo Giudice, previo contraddittorio con le parti azionato, nel caso di specie, attraverso la precedente rimessione della causa sul ruolo istruttorio con termine per note.
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Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale. ( cfr.
Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242).
Con particolare riferimento alle fideiussioni stipulate tra il 2003 ed il maggio del 2005, è accaduto infatti che l'ABI (l'Associazione NCria TAna), a cui la maggior parte degli istituti di credito italiani ha aderito, nel 2003 aveva redatto un modello di fideiussione contenente clausole contrattuali particolarmente favorevoli al creditore che, in molti casi, gli istituti bancari avevano utilizzato e sottoposto (attraverso moduli precompilati) ai garanti dei loro clienti.
Sennonché, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in prima battuta (con parere del 22 agosto 2003) e la NC d'TA in un secondo momento (con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005) avevano rilevato che alcune di queste clausole contenute nel modello ABI 2003 risultavano eccessivamente gravose per il cliente e che –anche considerato che l'ABI rappresenta quasi tutti gli operatori creditizi- esse fossero il frutto di un'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust a tutela della concorrenza e, segnatamente, con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990.
Per questi motivi
, la NC d'TA, nel provvedimento sopra menzionato, aveva dedotto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus, dovessero reputarsi illegittimi.
In particolare, l'art. 2 dello schema ABI (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Il successivo art. 8 sanciva, poi, l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano
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dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Tali clausole, in buona sostanza, furono considerate eccessivamente gravose per il garante poiché prevedevano la permanenza dell'obbligazione fideiussoria anche a fronte di vicende estintive del rapporto principale (come il pagamento del debitore), o di cause di invalidità anche coinvolgenti la stessa obbligazione principale garantita.
L'altra clausola contestata, ovvero l'art. 6 del predetto schema contrattuale ABI 2003, disponeva infine che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 1957 c.c. subordina la permanenza dell'obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi;
tale termine, peraltro, si riduce a due mesi nell'ipotesi in cui il fideiussore abbia, preventivamente ed espressamente, limitato la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale.
Ebbene, la NC d'TA, nel provvedimento di cui sopra, aveva rilevato circa l'art. 6 che la deroga all'art. 1957 c.c. di fatto esonerava la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma.
Pertanto, l'autorità di vigilanza aveva rilevato che una clausola di siffatto genere avrebbe potuto disincentivare la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze nonché, conseguentemente, sbilanciare la posizione della banca medesima a svantaggio del garante.
Ciò premesso, considerato che l'art. 2 comma 3 L. 287/1990 sanziona con la nullità “ad ogni effetto” le intese adottate in violazione della normativa anticoncorrenziale si è posto il problema –tuttora oggetto di discussione- di stabilire se un provvedimento di carattere amministrativo, come quello della NC d'TA (e dell'AGCM in precedenza) possa in qualche modo inficiare la validità delle fideiussioni stipulate -sulla scorta di tale modello contrattuale- tra il 2003 ed il maggio del 2005.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha preso una posizione netta, ribadendo la nullità dei contratti (nel nostro caso fideiussioni bancarie) che
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costituiscono l'applicazione di intese restrittive della concorrenza (il modello
ABI 2003) vietate dall'art. 2 della legge Antitrust e specificando –altresì- che tale nullità travolge tutti i contratti in parola anche se stipulati precedentemente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, ovvero anche antecedenti al provvedimento della NC d'TA del 2 maggio 2005 (v. ordinanza Cass. Civ. n. 29810/2017).
In particolare, vi è chi ha ritenuto che le fideiussioni stipulate in base al modello ABI 2003 siano nulle in ogni caso (v. Tribunale di Salerno n. 3016/2018; Tribunale di Padova n. 202/2019.
Occorre segnalare, in ultimo, che vi sono state talune ordinanze le quali -alla stregua di quanto sopra- hanno negato la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (Tribunale di Roma 26 luglio 2018) o concesso la sospensione del decreto ingiuntivo opposto (Tribunale Pisa n. 533/2018; Tribunale Padova sez. II, 05/06/2018) ovvero disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado sino all'esito della decisione in grado di appello
(Corte di Appello di Firenze ordinanza del 18 luglio 2018).
Nel caso in esame, occorre rilevare che le fideiussioni allegate alla produzione di parte convenuta sono indicate testualmente, nello stesso documento contrattuale, come “fideiussione omnibus” e “fideiussione a garanzia di qualunque operazione bancaria” ( cfr. doc 9 produzione di . CP_11
Dalla lettura delle relative clausole si evince che i fideiussori sono obbligati nei confronti della a garantire tutte le obbligazioni, anche future, CP_3 contratte dal debitore principale con l'istituto di credito;
pertanto tale fattispecie non configura una fideiussione specifica, che è invece preordinata a garantire le singole, specifiche obbligazioni del cliente verso la banca;
la posizione di debolezza del fideiussore è dunque maggiore poiché, essendo la garanzia prestata anche per le obbligazioni future e non specificamente individuate, maggiore è la possibilità della banca di abusare della sua posizione dominante. ( cfr. Corte appello Taranto sez. III, 28/07/2023, n.330).
Peraltro, anche qualora si volesse ritenere che tali fideiussioni, malgrado il chiaro tenore testuale e sistematico delle clausole indicate, integrino fideiussioni specifiche, occorre considerare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che Il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Cass. SU 30 dicembre 2021 n. 41994 si applica non solo alle clausole contenute nelle fideiussioni omnibus, ma a tutte le fideiussioni stipulate a valle di intese anticoncorrenziali dichiarate parzialmente nulle, incluse le fideiussioni specifiche, ossia quelle prestate a garanzia di un determinato credito riferito a uno specifico rapporto contrattuale. La nullità derivante da tali intese costituisce espressione del principio generale di tutela
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della libertà di concorrenza. (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/10/2024,
n.27243).
Pertanto, deve in questa sede essere rilevata d'ufficio la nullità per violazione di norma imperativa delle suddette fideiussioni in quanto globalmente preordinate a garantire il mutuo a monte contratto.
2. Della responsabilità risarcitoria
La domanda è invece infondata rispetto alla azionata responsabilità notarile, poiché non corrisponde al vero il fatto che gli attori non sarebbero stati informati “né dalla cooperativa, né dallo stesso notaio che la banca non aveva mai provveduto a frazionare tra le diverse unità abitative il mutuo originariamente stipulato per lo stabile”. A dimostrare ciò è sufficiente la lettura dell'atto di frazionamento del mutuo del 29 giugno 2006 (rep. 17280, racc. 5015, Doc. 4) e dell'atto di assegnazione degli alloggi recante la medesima data (rep. 17281, racc. 5016,
Doc. 5), entrambi ricevuti dal Dott. . Per_1
In particolare, nell'atto di assegnazione di alloggi per ciascuno degli assegnatari veniva sia espressamente indicata la quota di mutuo rispettivamente assunta, sia specificamente richiamato l'atto di frazionamento del mutuo originario.
Il Notaio Dr. dava inoltre regolare lettura dell'atto alle parti, le Per_1 quali poi procedevano alla sottoscrizione.
I medesimi assegnatari, inoltre, sottoscrivevano specificamente la comunicazione destinata alla - notificata a mezzo ufficiale Controparte_3 giudiziario – con cui rendevano noti al medesimo il frazionamento CP_12 dell'originario mutuo concesso alla nonché la quota da ciascuno CP_7 rispettivamente assunta.
Alla luce di tali documenti, appare evidente la piena conoscenza in capo agli odierni attori della portata e delle conseguenze dell'operazione immobiliare che stavano compiendo e, in particolare, del frazionamento del mutuo in 8 quote, puntualmente descritte (ridotto da euro 619.748,28 a 528.000,00), riduzione dell'ipoteca iscritta a garanzia del medesimo e revisione delle modalità di rimborso.
Emerge, inoltre, la correttezza della condotta tenuta dal Dott. , il Per_1 quale, non soltanto, prima di procedere alla stipula dell'atto di assegnazione, provvedeva al frazionamento in otto quote del mutuo assunto dalla ma notificava puntualmente il medesimo frazionamento alla CP_7
a mezzo di ufficiale giudiziario in data 28/07/2006. CP_3
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La circostanza che la controversia sia stata decisa sulla base del rilievo ufficioso della nullità delle fideiussioni bancarie consente la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli attori e l'Assicurazione notarile.
Le restanti spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei
Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore indeterminabile-complessità bassa, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e altro nei confronti di Parte_1 Controparte_13
; ALTRI , così provvede:
[...] Persona_1
1) Dichiara la nullità delle fideiussioni bancarie correlate al contratto di mutuo di cui alla domanda subordinata, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente prestato dagli attori in esecuzione delle stesse, rigettando ogni altra domanda.
2) Condanna l'attore soccombente al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto vittorioso che si Persona_1 liquidano in euro, in euro 5.261 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
3) Condanna gli altri convenuti soccombenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attore vittorioso, che si liquidano in euro, in euro 5.261 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
4)Compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
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Così deciso in Potenza, il 12/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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