Articolo 41 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
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25 aprile 2014
Art. 41.
Il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediante l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata. ((8))
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, e' attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 17 marzo 2006, n. 104 (in G.U. 1° s.s. 22/03/2006, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in piu' circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.
Entrata in vigore il 25 aprile 2014
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