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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
SO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27/04/2021, il sig. premettendo di essere Parte_1 docente di ruolo dal 01.09.2015, adiva il Tribu ha chiesto che venisse corretta la ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione, avendo egli svolto in precedenza supplenze con contratti a tempo determinato dal 2003 al giugno 2015, non riconosciutogli, e di conseguenza riallineata la carriera e corrisposte le differenze retributive maturate in seguito all'errata ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione datrice di lavoro. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non si riconosce l'intero servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente a tutti i fini economici della progressione di carriera,
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo per anni 10 mesi 4 ai fini del corretto inquadramento stipendiale al momento dell'assunzione in ruolo avvenuta il 1settembre 2015 e per i successivi anni di servizio al maturare delle successive anzianità di servizio;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero, secondo i criteri dettati dalla suprema Corte di Cassazione e non ai sensi dell'art. 485 D.Lg.s 297/1994 del servizio prestato al momento della assunzione in ruolo quale docente di scuola secondaria di secondo grado avvenuto in data 1 settembre 2015, con diritto del ricorrente di partire da una anzianità ai fini economici e giuridici di anni 10 mesi 4 di servizio dal 1 settembre 2016 e nella fascia stipendiale 9-14 anni;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, mediante ricostruzione di carriera dei predetti periodi di servizio a tutti i fini, ivi compreso quello all'inserimento del medesimo nella 3^-8^ fascia di anzianità dei docenti di scuola media a far tempo dal 1 settembre 2007, nella fascia stipendiale 9^-14^ dal 1 settembre 2013 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988, nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2019;
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla conservazione del miglior trattamento economico derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali previsti in data antecedente al 4 agosto 2011.
5. Ordinare al di provvedere alla emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in CP_1 favore del ricor derando ad ogni effetto di carriera il periodo di servizio pre-ruolo prestato per anni 10 mesi 4 di servizio.
6. Condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di € 12.010,79 il tutto a titolo di differenze retributive maturate in corrispondenza delle relative anzianità di servizio, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto delle Tabelle allegate al CCNL Scuola, oltre alle differenze sulla tredicesima mensilità e sugli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL Scuola vigente.
7. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 161,50 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Con vittoria di spese e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito eccependo la CP_1 pr dei diritti economici azionati, e contestando la fondatezza delle domande. La causa è stata decisa all'udienza del 18.02.2025 a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive, tenuto conto delle note di trattazione ritualmente depositate.
*** 2. Il ricorrente, appartenente al personale docente, ha dedotto di avere subito una discriminazione nel periodo pre ruolo, non avendo ricevuto alcun tipo di progressione economica: invocano quindi la disapplicazione dell'art. 526 d.lgs. 297/1994 in forza del quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale decente di ruolo”, nonché dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 che, in riferimento alla progressione professionale del personale scolastico (Ata e docente), ha previsto posizioni stipendiali progressive, di fatto applicate solo al personale a tempo indeterminato. Ha chiesto, dunque, di disapplicare tali norme interne in quanto ingiustamente discriminatorie – non essendovi alcuna ragione obiettiva che giustifichi la diversità di trattamento del personale a tempo determinato e quello di ruolo, a parità di mansioni, orario di lavoro e altre condizioni di impiego, come nei casi di specie – facendo diretta applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato in quanto autoesecutiva perché sufficientemente dettagliata, precisa e incondizionata e dunque efficace nei rapporti verticali (tra cittadino e datore di lavoro pubblico) e immediatamente applicabile dal giudice nazionale, in forza del sindacato diffuso che a questi compete per il primato del diritto europeo su quello interno difforme che – come nella specie – non sia suscettibile di interpretazione conforme alla direttiva;
con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della progressione economica.
2.a. La domanda è senz'altro fondata. Va innanzitutto brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico. L'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. L'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 prevede, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo quanto segue “Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio”. Questo essendo, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, deve ritenersi fondata la richiesta di applicazione di tale progressione anche al personale non di ruolo che sia stato assunto in virtù di contratti a tempo determinato. Invero la normativa interna stabilisce per il personale docente precario che a questo spetti, per ogni contratto a termine stipulato con il
, sempre il livello retributivo iniziale, senza possibilità di valorizzare in alcun CP_1 zianità di servizio pregressa (art. 526 cit). A tale riguardo, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposi-zione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, cau-sa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esse-re giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavorato-re stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa mede-sima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa Per_2
C-152/14 . Per_3
I fautori tamento favorevole all'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contestano la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la ragione oggettiva della differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva il Tribunale che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Pertanto alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall'interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, il tribunale ritiene che la progressione economica fondata sulla maturazione dell'anzianità di servizio e disciplinata dall'art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell'impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n.
4.1 dell'Accordo. Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all'art. 79, espressamente i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell'anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato. Nella medesima prospettiva, l'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, come riferito al trattamento iniziale, relativo, cioè, alla prima assunzione del personale non di ruolo e non come norma che osta al riconoscimento della progressione economica correlata all'anzianità di servizio, disciplinata dalle fonti collettive. 3. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto di avere subito una discriminazione anche al momento dell'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione con i decreti di ricostruzione delle rispettive carriere, fatto applicazione degli artt. 485, 489 d.lgs. 297/1994 che prevedono un calcolo non integrale, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio del periodo pre ruolo. Ha dunque affermato che, anche in questo caso, non essendovi ragioni obiettive che giustificassero tale disparità di trattamento, a parità di condizioni di impiego, fosse necessario disapplicare la normativa interna confliggente con la cit. clausola 4, riconoscendo l'intero servizio pre ruolo a fini giuridici ed economici. Conseguentemente ha domandato di accertare e dichiarare il corretto inquadramento iniziale e le conseguenti differenze retributive maturate.
3.a. Anche tale domanda è fondata. La questione giuridica oggetto di domanda riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
3.b. Necessariamente, anche qui, occorre procedere alla ricognizione delle fonti. L'art 485 del T.U. del d.lgs. n. 297/1994 dispone: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». L'art. 489, ripetendo la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilisce: « 1.Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale." Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normati-va previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
2.c. La Suprema Corte, di recente, ha affermato i seguenti principi di diritto con la sentenza del 22.11.2019, n. 31149: a) “l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. La Cassazione, nella pronuncia richiamata, ha altresì chiarito che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_2
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di ia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che
“ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”; h) la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche;
i) in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore, alla stregua dei principi affermati nella citata sentenza della CGUE “ Motter”, “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, dunque, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (v Cass.,28.11.2019, n.31149 Cass.,7.2.2020 n. 2924).
3.d. Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale quanto segue. Il ricorrente risulta avere svolto i servizi pre ruolo specificamente indicati nel ricorso introduttivo (cfr. doc. certificati di servizio). Tenuto conto del numero effettivo di giorni lavorati, dell'orario effettivamente osservato, delle posizioni stipendiali di cui alla tabella 2 del CCNL di comparto 2006- 2009, e poi del CCNL 4.8.2011 applicabile ratione temporis, ha maturato il diritto agli incrementi retributivi economici, a decorrere dall'a.s. 12 settembre 2003 nella misura di euro 12.010,79 oltre i ratei di 13^ mensilità, fino alla data del 27.04.2021, come da analitici e corretti conteggi effettuati nel ricorso. Tuttavia, il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del CP_2 credito. L'eccezione è fondata. Come ha chiarito la S.C. “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità” (Cass. 2019 n. 20918). Deve inoltre rammentarsi che secondo il consolidato e persuasivo orientamento della Corte di legittimità ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente che il debitore manifesti in modo non equivocabile la volontà di avvalersene: resta pertanto irrilevante l'eventuale genericità della sua formulazione finanche che vi sia un richiamo errato alle fonti di diritto o all'entità del periodo prescrizionale, posto che – una volta che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata – compete al giudice, in omaggio al principio iura novit curia individuare la norma applicabile al caso concreto. Pertanto il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale relativo alle spettanze retributive rivendicate per la progressione economica pre ruolo ha iniziato a decorrere, al più tardi, alla fine di ogni singolo rapporto a tempo determinato, l'ultimo dei quali è cessato il 30.6.2015; con la conseguenza che – non essendovi allegazione e prova del compimento di atti interruttivi prima della notifica del presente ricorso, data della quale però non vi è certezza mancando la prova della notifica del ricorso introduttivo, essendo certo solo il termine presumibilmente rispettato per la notifica al 31.04.2021, devono ritenersi prescritti i crediti maturati dal lavoratore fino al 31.04.2015. Non sono invece certamente prescritti i crediti maturati relativi al periodo 01.04.2015- 30.06.2015 e quelli sorti posteriormente all'immissione in ruolo. Quindi il dovuto ammonta, anche equitativamente, ad euro 500,00 per l'anno 2015, ed euro 6.005,79 per gli anni seguenti, come risulta dai conteggi esposti in ricorso, i quali non sono stati specificamente contestati dal , espunte le somme prescritte, CP_1
D'altra parte, come chiarit prema Corte, l'anzianità di servizio effettiva è sempre accertabile e con essa la corretta applicazione delle norme sulla ricostruzione della carriera, né si estingue il diritto ad una diversa fascia retributiva, ma in assenza di atti interruttivi si prescrive nel quinquennio il credito per le differenze retributive maturate, fatto salvo il diritto del lavoratore di agire per gli aumenti successivi (Cass. 2020 n. 2232). Al ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali di 10 anni e 4 mesi. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del carattere seriale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 10 e mesi 4, con conseguente condanna del ad inquadrare la ricorrente nella CP_2 corretta fascia stipendiale;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, CP_1 la somma di e 79, oltre oltre i ratei di 13^ mensilità;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, ch no in complessivi euro 2.227,50 di cui euro 118,50 per spese vive ed euro 2.109 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 11.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 18.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
SO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 27/04/2021, il sig. premettendo di essere Parte_1 docente di ruolo dal 01.09.2015, adiva il Tribu ha chiesto che venisse corretta la ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione, avendo egli svolto in precedenza supplenze con contratti a tempo determinato dal 2003 al giugno 2015, non riconosciutogli, e di conseguenza riallineata la carriera e corrisposte le differenze retributive maturate in seguito all'errata ricostruzione di carriera operata dall'Amministrazione datrice di lavoro. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o annullamento del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non si riconosce l'intero servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente a tutti i fini economici della progressione di carriera,
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato prima della immissione in ruolo per anni 10 mesi 4 ai fini del corretto inquadramento stipendiale al momento dell'assunzione in ruolo avvenuta il 1settembre 2015 e per i successivi anni di servizio al maturare delle successive anzianità di servizio;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero, secondo i criteri dettati dalla suprema Corte di Cassazione e non ai sensi dell'art. 485 D.Lg.s 297/1994 del servizio prestato al momento della assunzione in ruolo quale docente di scuola secondaria di secondo grado avvenuto in data 1 settembre 2015, con diritto del ricorrente di partire da una anzianità ai fini economici e giuridici di anni 10 mesi 4 di servizio dal 1 settembre 2016 e nella fascia stipendiale 9-14 anni;
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, mediante ricostruzione di carriera dei predetti periodi di servizio a tutti i fini, ivi compreso quello all'inserimento del medesimo nella 3^-8^ fascia di anzianità dei docenti di scuola media a far tempo dal 1 settembre 2007, nella fascia stipendiale 9^-14^ dal 1 settembre 2013 anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988, nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio a decorrere dal 1 settembre 2019;
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla conservazione del miglior trattamento economico derivante dalla applicazione degli scaglioni stipendiali previsti in data antecedente al 4 agosto 2011.
5. Ordinare al di provvedere alla emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera in CP_1 favore del ricor derando ad ogni effetto di carriera il periodo di servizio pre-ruolo prestato per anni 10 mesi 4 di servizio.
6. Condannare l'Amministrazione al pagamento della somma di € 12.010,79 il tutto a titolo di differenze retributive maturate in corrispondenza delle relative anzianità di servizio, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia tenuto conto delle Tabelle allegate al CCNL Scuola, oltre alle differenze sulla tredicesima mensilità e sugli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL Scuola vigente.
7. Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di un aumento di € 161,50 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale. Con vittoria di spese e clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito eccependo la CP_1 pr dei diritti economici azionati, e contestando la fondatezza delle domande. La causa è stata decisa all'udienza del 18.02.2025 a mezzo di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per note conclusive, tenuto conto delle note di trattazione ritualmente depositate.
*** 2. Il ricorrente, appartenente al personale docente, ha dedotto di avere subito una discriminazione nel periodo pre ruolo, non avendo ricevuto alcun tipo di progressione economica: invocano quindi la disapplicazione dell'art. 526 d.lgs. 297/1994 in forza del quale “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale decente di ruolo”, nonché dell'art. 79 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 che, in riferimento alla progressione professionale del personale scolastico (Ata e docente), ha previsto posizioni stipendiali progressive, di fatto applicate solo al personale a tempo indeterminato. Ha chiesto, dunque, di disapplicare tali norme interne in quanto ingiustamente discriminatorie – non essendovi alcuna ragione obiettiva che giustifichi la diversità di trattamento del personale a tempo determinato e quello di ruolo, a parità di mansioni, orario di lavoro e altre condizioni di impiego, come nei casi di specie – facendo diretta applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato in quanto autoesecutiva perché sufficientemente dettagliata, precisa e incondizionata e dunque efficace nei rapporti verticali (tra cittadino e datore di lavoro pubblico) e immediatamente applicabile dal giudice nazionale, in forza del sindacato diffuso che a questi compete per il primato del diritto europeo su quello interno difforme che – come nella specie – non sia suscettibile di interpretazione conforme alla direttiva;
con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto della progressione economica.
2.a. La domanda è senz'altro fondata. Va innanzitutto brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico. L'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. L'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009 biennio economico 2006/2007 prevede, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo quanto segue “Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio”. Questo essendo, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, deve ritenersi fondata la richiesta di applicazione di tale progressione anche al personale non di ruolo che sia stato assunto in virtù di contratti a tempo determinato. Invero la normativa interna stabilisce per il personale docente precario che a questo spetti, per ogni contratto a termine stipulato con il
, sempre il livello retributivo iniziale, senza possibilità di valorizzare in alcun CP_1 zianità di servizio pregressa (art. 526 cit). A tale riguardo, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 dispone quanto segue: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA). Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo de-terminato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposi-zione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, cau-sa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può esse-re giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavorato-re stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa mede-sima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa Per_2
C-152/14 . Per_3
I fautori tamento favorevole all'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contestano la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la ragione oggettiva della differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Osserva il Tribunale che, al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Pertanto alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall'interpretazione già fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, il tribunale ritiene che la progressione economica fondata sulla maturazione dell'anzianità di servizio e disciplinata dall'art. 79 del CCNL e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni dell'impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla clausola n.
4.1 dell'Accordo. Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all'art. 79, espressamente i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli aumenti retributivi correlati alla maturazione dell'anzianità di servizio competono anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato. Nella medesima prospettiva, l'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” va interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, come riferito al trattamento iniziale, relativo, cioè, alla prima assunzione del personale non di ruolo e non come norma che osta al riconoscimento della progressione economica correlata all'anzianità di servizio, disciplinata dalle fonti collettive. 3. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto di avere subito una discriminazione anche al momento dell'immissione in ruolo, avendo l'amministrazione con i decreti di ricostruzione delle rispettive carriere, fatto applicazione degli artt. 485, 489 d.lgs. 297/1994 che prevedono un calcolo non integrale, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio del periodo pre ruolo. Ha dunque affermato che, anche in questo caso, non essendovi ragioni obiettive che giustificassero tale disparità di trattamento, a parità di condizioni di impiego, fosse necessario disapplicare la normativa interna confliggente con la cit. clausola 4, riconoscendo l'intero servizio pre ruolo a fini giuridici ed economici. Conseguentemente ha domandato di accertare e dichiarare il corretto inquadramento iniziale e le conseguenti differenze retributive maturate.
3.a. Anche tale domanda è fondata. La questione giuridica oggetto di domanda riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
3.b. Necessariamente, anche qui, occorre procedere alla ricognizione delle fonti. L'art 485 del T.U. del d.lgs. n. 297/1994 dispone: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali». L'art. 489, ripetendo la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilisce: « 1.Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.». La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui « Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale." Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normati-va previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate». Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
2.c. La Suprema Corte, di recente, ha affermato i seguenti principi di diritto con la sentenza del 22.11.2019, n. 31149: a) “l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. La Cassazione, nella pronuncia richiamata, ha altresì chiarito che: a) “l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, ed altri, punto 36); Per_2
b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Persona_1
Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Per_4
Corte di ia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che
“ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”; g) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve Per_4 essere fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”; h) la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche;
i) in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore, alla stregua dei principi affermati nella citata sentenza della CGUE “ Motter”, “l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, dunque, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (v Cass.,28.11.2019, n.31149 Cass.,7.2.2020 n. 2924).
3.d. Applicando i principi anzidetti al caso di specie, rileva il Tribunale quanto segue. Il ricorrente risulta avere svolto i servizi pre ruolo specificamente indicati nel ricorso introduttivo (cfr. doc. certificati di servizio). Tenuto conto del numero effettivo di giorni lavorati, dell'orario effettivamente osservato, delle posizioni stipendiali di cui alla tabella 2 del CCNL di comparto 2006- 2009, e poi del CCNL 4.8.2011 applicabile ratione temporis, ha maturato il diritto agli incrementi retributivi economici, a decorrere dall'a.s. 12 settembre 2003 nella misura di euro 12.010,79 oltre i ratei di 13^ mensilità, fino alla data del 27.04.2021, come da analitici e corretti conteggi effettuati nel ricorso. Tuttavia, il costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la prescrizione del CP_2 credito. L'eccezione è fondata. Come ha chiarito la S.C. “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità” (Cass. 2019 n. 20918). Deve inoltre rammentarsi che secondo il consolidato e persuasivo orientamento della Corte di legittimità ai fini della ritualità dell'eccezione di prescrizione è necessario e sufficiente che il debitore manifesti in modo non equivocabile la volontà di avvalersene: resta pertanto irrilevante l'eventuale genericità della sua formulazione finanche che vi sia un richiamo errato alle fonti di diritto o all'entità del periodo prescrizionale, posto che – una volta che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata – compete al giudice, in omaggio al principio iura novit curia individuare la norma applicabile al caso concreto. Pertanto il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale relativo alle spettanze retributive rivendicate per la progressione economica pre ruolo ha iniziato a decorrere, al più tardi, alla fine di ogni singolo rapporto a tempo determinato, l'ultimo dei quali è cessato il 30.6.2015; con la conseguenza che – non essendovi allegazione e prova del compimento di atti interruttivi prima della notifica del presente ricorso, data della quale però non vi è certezza mancando la prova della notifica del ricorso introduttivo, essendo certo solo il termine presumibilmente rispettato per la notifica al 31.04.2021, devono ritenersi prescritti i crediti maturati dal lavoratore fino al 31.04.2015. Non sono invece certamente prescritti i crediti maturati relativi al periodo 01.04.2015- 30.06.2015 e quelli sorti posteriormente all'immissione in ruolo. Quindi il dovuto ammonta, anche equitativamente, ad euro 500,00 per l'anno 2015, ed euro 6.005,79 per gli anni seguenti, come risulta dai conteggi esposti in ricorso, i quali non sono stati specificamente contestati dal , espunte le somme prescritte, CP_1
D'altra parte, come chiarit prema Corte, l'anzianità di servizio effettiva è sempre accertabile e con essa la corretta applicazione delle norme sulla ricostruzione della carriera, né si estingue il diritto ad una diversa fascia retributiva, ma in assenza di atti interruttivi si prescrive nel quinquennio il credito per le differenze retributive maturate, fatto salvo il diritto del lavoratore di agire per gli aumenti successivi (Cass. 2020 n. 2232). Al ricorrente, quindi, applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un'anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l'immediata collocazione negli scaglioni stipendiali di 10 anni e 4 mesi. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del carattere seriale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 10 e mesi 4, con conseguente condanna del ad inquadrare la ricorrente nella CP_2 corretta fascia stipendiale;
- condanna il a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, CP_1 la somma di e 79, oltre oltre i ratei di 13^ mensilità;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, ch no in complessivi euro 2.227,50 di cui euro 118,50 per spese vive ed euro 2.109 per compenso, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 11.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio