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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16330 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10030 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
AR UC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell'Avv. Daniela De Paoli
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta E
in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio
di Giove n. 21
convenuta
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 7 luglio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il attore ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
09720210061251990000, notificata in data 16.01.2023 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 4.209,00 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all'anno 2016 per griglie insistenti sul suolo lungo il perimetro dell'edifico.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso e conseguente prescrizione del credito;
l'omessa/insufficiente motivazione della cartella;
la nullità della cartella per assenza del presupposto titolo esecutivo;
l'omessa indicazione degli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/73; nonché l'illegittimità della pretesa creditoria, in considerazione al fatto che le griglie di aerazione risultavano realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda, essendo stata proposta successivamente ai 20 giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 617 c.p.c.; la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
CP_2 nonché il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea sul CP_2 presupposto che il canone, a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo concessorio, è giustificato dall'utilizzo del suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini.
È doveroso premettere che nel caso si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge) lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Nel merito si osserva che il credito vantato dall'amministrazione comunale dedotto in giudizio non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad una occupazione di suolo pubblico esercitata nell'ambito di un rapporto di natura concessoria che esplica effetti meramente privatistici.
Pertanto trattandosi pacificamente di entrata patrimoniale di natura privatistica l'iscrizione a ruolo è subordinata –ai sensi dell'art 21 dlgs 46/99 –all'ottenimento da parte del di un Titolo esecutivo nella specie mancante (cfr. Cass. n. CP_3
7188/2022: “Ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale”; Cass. n. 7188/2022; Cass. n.
582/2017).
Pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite le ulteriori questioni.
In ragione delle questioni esaminate, si ritengono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che non sono dovute le somme richieste con la cartella di pagamento n 09720210061251990000 notificata da ed avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della somma di € 4.209,00 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all' anno 2016;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice
CE MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10030 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 2, presso lo studio dell'Avv.
AR UC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
attore
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via Piemonte n. 39, presso lo studio dell'Avv. Daniela De Paoli
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta E
in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Aurora Francesca Sitzia dell'Avvocatura di Roma Capitale e presso la stessa domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio
di Giove n. 21
convenuta
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 7 luglio 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Il attore ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
09720210061251990000, notificata in data 16.01.2023 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 4.209,00 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all'anno 2016 per griglie insistenti sul suolo lungo il perimetro dell'edifico.
A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'avviso e conseguente prescrizione del credito;
l'omessa/insufficiente motivazione della cartella;
la nullità della cartella per assenza del presupposto titolo esecutivo;
l'omessa indicazione degli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/73; nonché l'illegittimità della pretesa creditoria, in considerazione al fatto che le griglie di aerazione risultavano realizzate in sede di edificazione del fabbricato su area privata a seguito di licenza edilizia.
Si è costituita in giudizio l' eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda, essendo stata proposta successivamente ai 20 giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 617 c.p.c.; la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di;
CP_2 nonché il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea sul CP_2 presupposto che il canone, a prescindere dall'esplicito rilascio di un titolo concessorio, è giustificato dall'utilizzo del suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini.
È doveroso premettere che nel caso si contesti l'insussistenza del presupposto di fatto per procedere all'esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge) lo strumento processuale è quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Nel merito si osserva che il credito vantato dall'amministrazione comunale dedotto in giudizio non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad una occupazione di suolo pubblico esercitata nell'ambito di un rapporto di natura concessoria che esplica effetti meramente privatistici.
Pertanto trattandosi pacificamente di entrata patrimoniale di natura privatistica l'iscrizione a ruolo è subordinata –ai sensi dell'art 21 dlgs 46/99 –all'ottenimento da parte del di un Titolo esecutivo nella specie mancante (cfr. Cass. n. CP_3
7188/2022: “Ai fini del recupero dell'indennità da abusiva occupazione di suolo pubblico con riscossione coattiva mediante ruolo, la pubblica amministrazione è tenuta a munirsi preventivamente di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa creditoria attiene ad un'entrata patrimoniale di natura privatistica, al pari di quella relativa al canone concessorio c.d. "COSAP", nonostante la qualifica indennitaria eventualmente stabilita con regolamento comunale”; Cass. n. 7188/2022; Cass. n.
582/2017).
Pertanto la domanda di parte attrice deve essere accolta, ritenute assorbite le ulteriori questioni.
In ragione delle questioni esaminate, si ritengono compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che non sono dovute le somme richieste con la cartella di pagamento n 09720210061251990000 notificata da ed avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della somma di € 4.209,00 a titolo di canone per l'Occupazione permanente di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) relativo all' anno 2016;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21 novembre 2025
Il Giudice
CE MI