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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/09/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48065/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNABA FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. VALENTE ADA , elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI N. 50/A 20831 SEREGNO presso il difensore avv. BARNABA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI GIULIO MARIO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA CECHOV, 50 20151 MILANO presso il difensore avv. GUFFANTI GIULIO MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis,previa ogni eventuale opportuno ovvero necessitato accertamento e/o declaratoria:in via preliminare -accertato e dichiarato il vizio della procura alle liti depositata nel procedimento monitorio con conseguente travolgimento di tutti gli atti di controparte,accertare e dichiarare la conseguente nullità,inefficacia ovvero caducazione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 17525/2022 del Tribunale di Milano. Nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo n 17525/2022 del Tribunale di Milano conseguentemente revocare ovvero dichiarare comunque privo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
In via istruttoria -insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti rimaste
[...] disattese , qui da intendersi richiamate e ritrascritte con particolare riferimento alle istanze istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art 183 cpc.In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite da determinarsi ex DM n. 55/2014”
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:nel rito in via preliminare per i motivi indicati in narrativa ,dichiarare la procura alle liti depositata da nel procedimento monitorio, priva di CP_1 pagina 1 di 6 vizi e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare del nel merito in via preliminare Parte_1 dichiarare il decreto ingiuntivo n. 17525/2022 Rg 38088/2022 opposto provvisoriamente esecutivo;
nel merito in via principale 1-confermare il Decreto Ingiuntivo n. 17525/22 Rg 38088/22 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della Parte_1 somma di Euro 11.559,63 in favore di;
2-respingere ogni domanda proposta da CP_1 [...]
3-condannare al pagamento delle spese legali sia del presente procedimento Parte_1 Parte_1
,sia del procedimento monitorio;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale condannare in persona del legale rappresentante legale pro Pt_1 Parte_1 tempore al pagamento in favore di della diversa somma che risulterà in corso di causa.Con CP_1 vittoria di spese e competenze legali sia della fase monitoria che della fase di merito.In via istruttoria si insiste per l'acquisizione delle testimonianze rese dai testi indicati e citati da;
si insiste per CP_1 l'acquisizione dei seguenti documenti 1-atto di citazione notificato,2-fascicolo monitorio,3-attestazione conformità fascicolo monitorio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto ingiuntivo n. 17525/2022 CP_1
Rg38088/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di Euro 11.569,53 oltre Parte_1 interessi moratori dal dovuto al saldo e le spese della procedura monitoria ,a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse nel corso dell'anno 2018 e 2019 per forniture/servizi oggetto di prestazioni contrattuali.
Il decreto ingiuntivo pubblicato in data 31/10/2022 veniva notificato a in data Parte_1
2/11/2022.
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2022, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avanti il Tribunale di Milano chiedendo, in via preliminare , la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto viziata la procura alle liti dimessa nella procedura monitoria e nel merito, comunque la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato e l'accertamento che nessuna somma era dovuta a CP_1
Deduceva parte opponente la genericità della procura alle liti dimessa nella procedura monitoria e l'impossibilità di verificare se detta procura era attinente al ricorso per decreto ingiuntivo
Deduceva che l'asserito credito di risultava sfornito di prova e che tutte le fatture azionate di CP_1 erano state contestate poiché riferite a prestazioni mai ricevute e non riconducibili e disciplinate CP_1 dal contratto stipulato inter partes
Deduceva in particolare la contestazione in data 4/4/19 della fattura 293645 del 3/4/19 (non azionata) riferita ad attività mai ricevuta;
la contestazione in data 14/6/2019 di tutte le fatture azionate per mancato inoltro dei rapportini di lavoro come previsto da contratto;
la contestazione in data 12/7/19 relativa alla mancata assistenza e risoluzione delle problematiche;
la contestazione del 12/12/19 richiamante tutte le contestazioni precedenti
Deduceva che il contratto del 4/11/2016 relativo alla fornitura del sistema operativo Alyante Enterprise
e dell'assistenza necessaria per mettere in condizione la ditta acquirente di operare era stato stipulato pagina 2 di 6 con la quale , poco dopo , aveva provveduto ad affitto di ramo d'azienda a CP_2 CP_1 compresa la cessione del contratto de quo
[...]
Deduceva parte opponente di aver provveduto ai pagamenti previsti in contratto relativi anche a 275 ore che la società fornitrice doveva effettuare a favore di gruppo e che non sussisteva alcuna Parte_1 prova che avesse svolto attività lavorativa aggiuntiva rispetto alle ore previste in contratto CP_1
Deduceva che tutte le attività di cui alle 7 fatture azionato dovevano ricondursi al monte ore di cui al contratto e che risultavano inverosimili i giorni di lavoro indicati nelle singole fatture in relazione all'attività oggetto delle fatture medesime
Si costituiva in causa la quale allegava la validità della procura depositata in sede CP_1 monitoria e nel merito deduceva che le fatture azionate rimaste impagate ,erano state emesse in virtù del contratto sottoscritto da e con i costi dallo stesso previsti e che l'attività di cui alla Parte_1 fattura non azionata del 3/4/2019 era stata svolta da un operatore da remoto
Deduceva l'inidoneità della richiesta dei rapportini di lavoro a costituire contestazione dell'attività ricevuta da e la mancanza di ogni contestazione dell'effettuazione degli interventi e Parte_1 che l'attività sia stata realizzata a regola d'arte fino alla pec del 12/7/2019 che risultava dunque tardiva in quanto i vizi sarebbero dovuti essere denunciati entro 8 giorni dal ricevimento della prestazione
Deduceva quindi l'accettazione tacita dell'attività ex art 2226 cc dell'attività prestata da CP_1
-All'udienza del 17/4/2023 il OP disattendeva l'eccezione di invalidità della procura alle liti dimessa da nel processo monitorio , respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
-con ordinanza del 3/10/23 a seguito di udienza del 2/10/23 ,celebrata mediante trattazione scritta, il
OP ammetteva le prove orali chieste dalle parti nei limiti della propria ordinanza
Alle udienze del 12/2/24-8/4/24-1/7/24 venivano esperita la prova testimoniale al termine della quale le parti chiedevano la fissazione di udienza di pc
All'udienza del 10/2/25 celebrata mediante trattazione scritta ,il OP , viste le note scritte delle parti e la precisazione delle conclusioni tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
***************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di CP_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice di somme portate da Parte_1
n. 7 fatture emesse nel corso degli anni 2018 e 2019 per fornitura di sistema informatico come da contratto del inter partes di cui alla produzione n. 1 del ricorso monitorio e prestazioni come dallo stesso previste.
Parte opponente si è difesa eccependo di nulla dovere in quanto, in primis ,nullo il decreto ingiuntivo pagina 3 di 6 per vizio del mandato alle liti in quanto generico , in secondo luogo , in quanto ,le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito , erano state contestate perché si riferivano ad attività non effettuata ed aggiuntiva rispetto a quella prevista in contratto e per di più viziata e che tutta l'attività oggetto del contratto , comprese le ore in esso ,previste era stata completamente saldata da Parte_1
Sul vizio della procura alle liti nel giudizio monitorio
L'eccezione di parte opponente va definitivamente disattesa
La procura allegata al ricorso monitorio , ma da considerarsi in calce , e depositata telematicamente congiuntamente al ricorso per decreto ingiuntivo , fa riferimento “al presente procedimento”. Ciò è sufficiente a conferirle il requisito di specialità.
Sulle pretese economiche di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e Controparte_3 dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio.
La fattispecie contrattuale di cui è causa va inquadrata nel contratto di appalto , avendo sia CP_4
(originaria stipulante) sia (locataria di ramo d'azienda ed esecutrice contrattuale)
[...] CP_1 una struttura organizzativa non propria della piccola impresa.
Il rapporto contrattuale tra le odierne parti risulta pacifico alla luce delle produzioni di causa
Parte opponente , aveva a disposizione gg 60 al fine di effettuare le eventuali contestazioni circa l'attività fatturata e i vizi rilevati . Poiché la stessa ha lamentato , in mancanza dei rapportini di lavoro ,di non essere a conoscenza degli interventi che ha sostenuto di aver eseguito , occorre CP_1 considerare che detta conoscenza sia intervenuta al momento del ricevimento delle fatture
La mancata produzione dei rapportini , previsti al punto 3.2 del contratto inter partes ,che dovevano essere sottoscritti anche da , per rendere legittima la richiesta di pagamento delle fatture Parte_1 ad essi relativi , non può che far decorrere i termini di contestazione quantomeno dalla date delle singole fatture. Per inciso si ritiene che anche in caso di attività da remoto , avrebbe CP_1 dovuto redigere il rapportino di lavoro da far sottoscrivere al cliente.
Nonostante il ricevimento delle fatture n. 1840063 del 31/12/2018 e 1940039 del 25/2/2019
(circostanza non contestata ) solo con comunicazione del 14/6/2019 (doc 5 di parte opponente) ,
pagina 4 di 6 , a seguito dei solleciti di , contestava il pagamento delle fatture ricevute per la Parte_1 CP_1 mancanza dei rapportini di cui al contratto, rendendo giustificato il mancato pagamento di tutte le successive fatture , a partire dalla fattura n.1940527 del 24/4/2019, per mancanza di adempimento di clausola contrattuale . L'eccezione contenuta nella comunicazione del 14/6/2019 deve intendersi estesa a tutte le successive fatture azionate anche a quelle emesse dopo la suddetta comunicazione
Per le fatture n. 1840063 /18 e 1940039/19 le contestazioni devono ritenersi tardive e dette fatture devono ritenersi accettate e dovranno quindi essere pagate
Non può considerarsi fondata la tesi di parte opponente che le fatture azionate comprese quelle tardivamente contestate, riportino ore non eseguite e aggiuntive rispetto a quelle previste contrattualmente e interamente pagate poiché parte opponente non ha offerto la prova del pagamento integrale dei costi previsti per l'intera esecuzione contrattuale
Per contro ,le fatture azionate non possono costituire, nel giudizio di opposizione ,prova delle pretese creditorie in presenza di tempestiva contestazione
Anche le prove testimoniali non sono state univoche nel confermare che le fatture azionate riportasse- ro costi relativi ad ore già previste in contratto o aggiuntive.
Solo la produzione dei rapportini , nelle forme previste contrattualmente avrebbe certificato il numero di ore effettivamente lavorate da e accettate /confermate da CP_1 Parte_1
Solo il numero di ore, emergente dai rapportini ,avrebbe indicato se le fatture azionate potevano riferirsi alle ore previste contrattualmente o ad ulteriore attività , i cui costi avrebbero richiesto ulteriori prove rispetto alla fonte negoziale di cui è causa
Allo stato ,quindi, a fronte dell'inadempimento di di non aver redatto i rapportini delle ore CP_1 con l'acquisizione della sottoscrizione di ,non può dirsi raggiunta la prova a Parte_1 fondamento delle pretese di per le fatture correttamente contestate. CP_1
Ciò rende superflua la valutazione in merito ai vizi dell'attività prestata effettuata , per la prima volta da parte opponente con comunicazione del 12/7/2019 (doc 6 di parte opponente)
Ciò premesso non avendo tempestivamente contestato le fatture n 1840063/18 e Parte_1
1940039/19 ne sarà tenuta al pagamento per l'importo complessivo di Euro 6405,12 , mentre invece non sarà tenuta al pagamento delle altre fatture azionate per il mancato raggiungimento della prova in merito alle ore prestate e accertate nelle modalità contrattuali
L'opposizione va parzialmente accolta e compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA Il decreto Ingiuntivo n. 17525/2022 Rg 30088 /2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato pagina 5 di 6 provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante a pagare a per i motivi di cui sopra Parte_1 CP_1 la somma di Euro 6405,12 oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture n.1840063/18 e n.
1940039/19 al saldo
Spese compensate tra le parti
Milano, 3 settembre 2025
Il OP
dott. Giovannina Riccardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48065/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARNABA FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. VALENTE ADA , elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI N. 50/A 20831 SEREGNO presso il difensore avv. BARNABA FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUFFANTI GIULIO MARIO CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA CECHOV, 50 20151 MILANO presso il difensore avv. GUFFANTI GIULIO MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis,previa ogni eventuale opportuno ovvero necessitato accertamento e/o declaratoria:in via preliminare -accertato e dichiarato il vizio della procura alle liti depositata nel procedimento monitorio con conseguente travolgimento di tutti gli atti di controparte,accertare e dichiarare la conseguente nullità,inefficacia ovvero caducazione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 17525/2022 del Tribunale di Milano. Nel merito accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposto decreto ingiuntivo n 17525/2022 del Tribunale di Milano conseguentemente revocare ovvero dichiarare comunque privo di effetti l'opposto decreto ingiuntivo e comunque dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
In via istruttoria -insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate in atti rimaste
[...] disattese , qui da intendersi richiamate e ritrascritte con particolare riferimento alle istanze istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art 183 cpc.In ogni caso condannare il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite da determinarsi ex DM n. 55/2014”
Per parte opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:nel rito in via preliminare per i motivi indicati in narrativa ,dichiarare la procura alle liti depositata da nel procedimento monitorio, priva di CP_1 pagina 1 di 6 vizi e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare del nel merito in via preliminare Parte_1 dichiarare il decreto ingiuntivo n. 17525/2022 Rg 38088/2022 opposto provvisoriamente esecutivo;
nel merito in via principale 1-confermare il Decreto Ingiuntivo n. 17525/22 Rg 38088/22 e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della Parte_1 somma di Euro 11.559,63 in favore di;
2-respingere ogni domanda proposta da CP_1 [...]
3-condannare al pagamento delle spese legali sia del presente procedimento Parte_1 Parte_1
,sia del procedimento monitorio;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale condannare in persona del legale rappresentante legale pro Pt_1 Parte_1 tempore al pagamento in favore di della diversa somma che risulterà in corso di causa.Con CP_1 vittoria di spese e competenze legali sia della fase monitoria che della fase di merito.In via istruttoria si insiste per l'acquisizione delle testimonianze rese dai testi indicati e citati da;
si insiste per CP_1 l'acquisizione dei seguenti documenti 1-atto di citazione notificato,2-fascicolo monitorio,3-attestazione conformità fascicolo monitorio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto ingiuntivo n. 17525/2022 CP_1
Rg38088/2022 ingiungente a il pagamento dell'importo di Euro 11.569,53 oltre Parte_1 interessi moratori dal dovuto al saldo e le spese della procedura monitoria ,a fronte del mancato pagamento di una serie di fatture emesse nel corso dell'anno 2018 e 2019 per forniture/servizi oggetto di prestazioni contrattuali.
Il decreto ingiuntivo pubblicato in data 31/10/2022 veniva notificato a in data Parte_1
2/11/2022.
Con atto di citazione notificato in data 5/12/2022, proponeva tempestiva opposizione Parte_1 avanti il Tribunale di Milano chiedendo, in via preliminare , la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto viziata la procura alle liti dimessa nella procedura monitoria e nel merito, comunque la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato e l'accertamento che nessuna somma era dovuta a CP_1
Deduceva parte opponente la genericità della procura alle liti dimessa nella procedura monitoria e l'impossibilità di verificare se detta procura era attinente al ricorso per decreto ingiuntivo
Deduceva che l'asserito credito di risultava sfornito di prova e che tutte le fatture azionate di CP_1 erano state contestate poiché riferite a prestazioni mai ricevute e non riconducibili e disciplinate CP_1 dal contratto stipulato inter partes
Deduceva in particolare la contestazione in data 4/4/19 della fattura 293645 del 3/4/19 (non azionata) riferita ad attività mai ricevuta;
la contestazione in data 14/6/2019 di tutte le fatture azionate per mancato inoltro dei rapportini di lavoro come previsto da contratto;
la contestazione in data 12/7/19 relativa alla mancata assistenza e risoluzione delle problematiche;
la contestazione del 12/12/19 richiamante tutte le contestazioni precedenti
Deduceva che il contratto del 4/11/2016 relativo alla fornitura del sistema operativo Alyante Enterprise
e dell'assistenza necessaria per mettere in condizione la ditta acquirente di operare era stato stipulato pagina 2 di 6 con la quale , poco dopo , aveva provveduto ad affitto di ramo d'azienda a CP_2 CP_1 compresa la cessione del contratto de quo
[...]
Deduceva parte opponente di aver provveduto ai pagamenti previsti in contratto relativi anche a 275 ore che la società fornitrice doveva effettuare a favore di gruppo e che non sussisteva alcuna Parte_1 prova che avesse svolto attività lavorativa aggiuntiva rispetto alle ore previste in contratto CP_1
Deduceva che tutte le attività di cui alle 7 fatture azionato dovevano ricondursi al monte ore di cui al contratto e che risultavano inverosimili i giorni di lavoro indicati nelle singole fatture in relazione all'attività oggetto delle fatture medesime
Si costituiva in causa la quale allegava la validità della procura depositata in sede CP_1 monitoria e nel merito deduceva che le fatture azionate rimaste impagate ,erano state emesse in virtù del contratto sottoscritto da e con i costi dallo stesso previsti e che l'attività di cui alla Parte_1 fattura non azionata del 3/4/2019 era stata svolta da un operatore da remoto
Deduceva l'inidoneità della richiesta dei rapportini di lavoro a costituire contestazione dell'attività ricevuta da e la mancanza di ogni contestazione dell'effettuazione degli interventi e Parte_1 che l'attività sia stata realizzata a regola d'arte fino alla pec del 12/7/2019 che risultava dunque tardiva in quanto i vizi sarebbero dovuti essere denunciati entro 8 giorni dal ricevimento della prestazione
Deduceva quindi l'accettazione tacita dell'attività ex art 2226 cc dell'attività prestata da CP_1
-All'udienza del 17/4/2023 il OP disattendeva l'eccezione di invalidità della procura alle liti dimessa da nel processo monitorio , respingeva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art 183 VI co cpc
-con ordinanza del 3/10/23 a seguito di udienza del 2/10/23 ,celebrata mediante trattazione scritta, il
OP ammetteva le prove orali chieste dalle parti nei limiti della propria ordinanza
Alle udienze del 12/2/24-8/4/24-1/7/24 venivano esperita la prova testimoniale al termine della quale le parti chiedevano la fissazione di udienza di pc
All'udienza del 10/2/25 celebrata mediante trattazione scritta ,il OP , viste le note scritte delle parti e la precisazione delle conclusioni tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art 190 cpc
***************
, attrice sostanziale ,ha svolto con rito monitorio un'azione contrattuale di CP_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice di somme portate da Parte_1
n. 7 fatture emesse nel corso degli anni 2018 e 2019 per fornitura di sistema informatico come da contratto del inter partes di cui alla produzione n. 1 del ricorso monitorio e prestazioni come dallo stesso previste.
Parte opponente si è difesa eccependo di nulla dovere in quanto, in primis ,nullo il decreto ingiuntivo pagina 3 di 6 per vizio del mandato alle liti in quanto generico , in secondo luogo , in quanto ,le fatture prodotte in sede monitoria non erano idonee a provare il credito , erano state contestate perché si riferivano ad attività non effettuata ed aggiuntiva rispetto a quella prevista in contratto e per di più viziata e che tutta l'attività oggetto del contratto , comprese le ore in esso ,previste era stata completamente saldata da Parte_1
Sul vizio della procura alle liti nel giudizio monitorio
L'eccezione di parte opponente va definitivamente disattesa
La procura allegata al ricorso monitorio , ma da considerarsi in calce , e depositata telematicamente congiuntamente al ricorso per decreto ingiuntivo , fa riferimento “al presente procedimento”. Ciò è sufficiente a conferirle il requisito di specialità.
Sulle pretese economiche di CP_1
In diritto si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e Controparte_3 dal principio di vicinanza della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ ss uu 13533/2001).Tutto quanto precede va coordinato con il principio di contestazione specifica ex art 115 cpc in virtù di cui la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio.
La fattispecie contrattuale di cui è causa va inquadrata nel contratto di appalto , avendo sia CP_4
(originaria stipulante) sia (locataria di ramo d'azienda ed esecutrice contrattuale)
[...] CP_1 una struttura organizzativa non propria della piccola impresa.
Il rapporto contrattuale tra le odierne parti risulta pacifico alla luce delle produzioni di causa
Parte opponente , aveva a disposizione gg 60 al fine di effettuare le eventuali contestazioni circa l'attività fatturata e i vizi rilevati . Poiché la stessa ha lamentato , in mancanza dei rapportini di lavoro ,di non essere a conoscenza degli interventi che ha sostenuto di aver eseguito , occorre CP_1 considerare che detta conoscenza sia intervenuta al momento del ricevimento delle fatture
La mancata produzione dei rapportini , previsti al punto 3.2 del contratto inter partes ,che dovevano essere sottoscritti anche da , per rendere legittima la richiesta di pagamento delle fatture Parte_1 ad essi relativi , non può che far decorrere i termini di contestazione quantomeno dalla date delle singole fatture. Per inciso si ritiene che anche in caso di attività da remoto , avrebbe CP_1 dovuto redigere il rapportino di lavoro da far sottoscrivere al cliente.
Nonostante il ricevimento delle fatture n. 1840063 del 31/12/2018 e 1940039 del 25/2/2019
(circostanza non contestata ) solo con comunicazione del 14/6/2019 (doc 5 di parte opponente) ,
pagina 4 di 6 , a seguito dei solleciti di , contestava il pagamento delle fatture ricevute per la Parte_1 CP_1 mancanza dei rapportini di cui al contratto, rendendo giustificato il mancato pagamento di tutte le successive fatture , a partire dalla fattura n.1940527 del 24/4/2019, per mancanza di adempimento di clausola contrattuale . L'eccezione contenuta nella comunicazione del 14/6/2019 deve intendersi estesa a tutte le successive fatture azionate anche a quelle emesse dopo la suddetta comunicazione
Per le fatture n. 1840063 /18 e 1940039/19 le contestazioni devono ritenersi tardive e dette fatture devono ritenersi accettate e dovranno quindi essere pagate
Non può considerarsi fondata la tesi di parte opponente che le fatture azionate comprese quelle tardivamente contestate, riportino ore non eseguite e aggiuntive rispetto a quelle previste contrattualmente e interamente pagate poiché parte opponente non ha offerto la prova del pagamento integrale dei costi previsti per l'intera esecuzione contrattuale
Per contro ,le fatture azionate non possono costituire, nel giudizio di opposizione ,prova delle pretese creditorie in presenza di tempestiva contestazione
Anche le prove testimoniali non sono state univoche nel confermare che le fatture azionate riportasse- ro costi relativi ad ore già previste in contratto o aggiuntive.
Solo la produzione dei rapportini , nelle forme previste contrattualmente avrebbe certificato il numero di ore effettivamente lavorate da e accettate /confermate da CP_1 Parte_1
Solo il numero di ore, emergente dai rapportini ,avrebbe indicato se le fatture azionate potevano riferirsi alle ore previste contrattualmente o ad ulteriore attività , i cui costi avrebbero richiesto ulteriori prove rispetto alla fonte negoziale di cui è causa
Allo stato ,quindi, a fronte dell'inadempimento di di non aver redatto i rapportini delle ore CP_1 con l'acquisizione della sottoscrizione di ,non può dirsi raggiunta la prova a Parte_1 fondamento delle pretese di per le fatture correttamente contestate. CP_1
Ciò rende superflua la valutazione in merito ai vizi dell'attività prestata effettuata , per la prima volta da parte opponente con comunicazione del 12/7/2019 (doc 6 di parte opponente)
Ciò premesso non avendo tempestivamente contestato le fatture n 1840063/18 e Parte_1
1940039/19 ne sarà tenuta al pagamento per l'importo complessivo di Euro 6405,12 , mentre invece non sarà tenuta al pagamento delle altre fatture azionate per il mancato raggiungimento della prova in merito alle ore prestate e accertate nelle modalità contrattuali
L'opposizione va parzialmente accolta e compensate tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA Il decreto Ingiuntivo n. 17525/2022 Rg 30088 /2022 del Tribunale di Milano non già dichiarato pagina 5 di 6 provvisoriamente esecutivo
Condanna in persona del legale rappresentante a pagare a per i motivi di cui sopra Parte_1 CP_1 la somma di Euro 6405,12 oltre interessi moratori dalla scadenza delle fatture n.1840063/18 e n.
1940039/19 al saldo
Spese compensate tra le parti
Milano, 3 settembre 2025
Il OP
dott. Giovannina Riccardi
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