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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BENEDINI FRANCESCO;
RICORRENTE
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GOLTARA SIMONA;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Con riguardo all'ex moglie Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 11 Accertate le mutate e migliorate condizioni economiche della signora Controparte_1 rispetto alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 580/2021 pubblicata il 17/06/2021 – RG 612/2021 ed accertata altresì la raggiunta indipendenza economica della stessa, conseguentemente revocarsi l'obbligo a carico del signor di Parte_1 corrispondere alla prima l'assegno divorzile di € 500,00= mensili come indicato nel punto 6 della predetta sentenza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi che non si dovesse ritenere raggiunta ed accertata la totale indipendenza economica della signora nonostante l'attuale contratto di Controparte_1 lavoro presso la società IN NC Snc, autorizzarsi una riduzione dell'attuale assegno divorzile a carico del signor nell'importo che sarà ritenuto più Parte_1 congruo e di giustizia.
Per_ Con riguardo alle figlie e Per_2
IN VIA PRINCIPALE
Confermarsi l'assegno di mantenimento a favore delle figlie in € 600,00= (da intendersi € 300,00= a figlia) come già statuito nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
Stabilire che, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio, la ripartizione delle spese straordinarie venga prevista, dalla data del deposito del presente ricorso, nella misura del 50% tra i genitori.
Statuire infine che l'Assegno Unico venga suddiviso tra gli ex coniugi nella misura del 50%.
Con vittoria delle spese di lite, in caso di opposizione da parte della signora ” CP_1
Per parte resistente: “In via principale:
RITENERE E DICHIARARE infondata la richiesta di controparte contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti e così per l'effetto:
1) RIGETTARE integralmente, sia la domanda svolta in via principale, di revoca dell'assegno divorzile, sia quella di riduzione, esposta in via subordinata, da parte ricorrente nei confronti della resistente e per l'effetto CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 6 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla signora a titolo di assegno CP_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 536,50, come ad oggi rivalutata e così poi in futuro rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.
2) CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 4 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 643,80, come ad oggi rivalutata e così poi in futuro rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. pagina 2 di 11 3) CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 5 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a semplice richiesta, alla signora il 70% delle spese di carattere straordinario, come CP_1 oggi elencate nel Protocollo d'intesa Prot. n. 1972/2024 U. siglato tra il Tribunale di Mantova, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, e in data CP_2 CP_3
28.05.2024.
4) DISPORRE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, collocataria prevalente della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore, anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
5) CONDANNARE il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di euro 572,61 a titolo di arretrati Istat dovuti per gli assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, per il periodo da Giugno 2022 ad Agosto 2024.
- CONDANNARE il ricorrente al pagamento delle spese di lite”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha formulato le domande indicate in epigrafe, premettendo:
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16.12.2005;
- che dall'unione sono nate due figlie: , in data 7 luglio 2008, e in data 8 Per_1 Per_2 marzo 2011;
- che le parti si sono, prima, separate consensualmente (con decreto di omologa del
Tribunale di Mantova del 19.12.2017) e, successivamente, hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, nel procedimento conclusosi con sentenza n. 580/2021 del 17.06.2021, con cui furono recepiti gli accordi tra le parti in merito;
all'affidamento condiviso delle figlie minori;
alla loro collocazione presso la madre, con visite libere e regolamentate tra padre e figlie;
all'obbligo del padre di corrispondere per le figlie un mantenimento complessivo di Euro 600,00 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 70% in capo al padre e al 30% in capo alla madre;
all'obbligo dell'odierno ricorrente di versare alla ex moglie un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili.
Il ricorrente ha dunque allegato l'esistenza di circostanze intervenute relative alle condizioni economiche della ex moglie, idonee a determinare la revisione delle condizioni economiche previste in sede di scioglimento del matrimonio.
In particolare, ha allegato che la quantificazione dell'assegno concordato in sede di scioglimento del matrimonio è avvenuta sul presupposto che la resistente lavorasse, all'epoca, presso la Motor Service Castelli S.n.c. con contratto a tempo parziale orizzontale, per sole 20 ore a settimana e con busta paga di 800,00 Euro mensili.
Successivamente, la resistente, dimessasi dal precedente posto di lavoro, ha intrapreso nuova occupazione con contratto full time, avendo così raggiunto la piena autosufficienza economica con conseguente perdita del diritto all'assegno divorzile.
2. La resistente si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e allegando: pagina 3 di 11 - che i coniugi avevano concordato nel 2008, alla nascita della primogenita, che l'odierna resistente cessasse il proprio lavoro da dipendente, come disegnatrice di moda e cameriera, per occuparsi dell'accudimento della famiglia, rinunciando a realistiche occasioni professionali e reddituali, sicché fino al 2017 la resistente si è occupata a tempo pieno di famiglia e figlie, senza corrispondere contributi, mentre le entrate del marito garantivano alla famigli un buon tenore di vita;
- che in vista della separazione, nel 2017, il marito le offrì un lavoro part time alle dipendenze della sua società, la Motor Service Castelli S.n.c., con una retribuzione di
800,00 Euro mensili, al fine di contenere al minimo l'assegno di mantenimento che le sarebbe spettato;
- che nel 2020 il ricorrente subì un grave infortunio, con conseguente impossibilità di prendersi cura delle figlie minori, accudite in via esclusiva dalla madre, come tutt'ora avviene;
- che, tenendo conto di ciò, le parti nel 2021 hanno concordato le condizioni di divorzio, con cui il marito ha accordato di versare alla moglie la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di assegno divorzile;
- che nel maggio 2023 la resistente ha deciso di dimettersi dall'azienda del marito a seguito di continue pressioni della nuova moglie di questi, reperendo prima un'occupazione part time e poi full time presso la s.n.c. IN NC;
- che, dopo il divorzio, è intervenuto un consistente miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, visto l'ingente indennizzo di Euro 621.564,00 che egli ha percepito a seguito del sinistro stradale occorsogli il 7.07.2020, somme investite in titoli e fondi di investimento, nonché in una polizza vita;
- che anche i redditi risultanti dalle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente in atti hanno mostrato un miglioramento rispetto all'epoca del divorzio;
- che il ricorrente ed il fratello hanno inoltre posto in vendita, al costo di 890,000 Euro, un compendio immobiliare nella zona di Porto Mantovano;
- che, diversamente, le proprie condizioni sono sostanzialmente invariate, anche considerando le spese mensili fisse sostenute a titolo di canone di locazione per 490,00
Euro e la rata di 165,00 Euro per la restituzione di un finanziamento ottenuto nel 2022 per esigenze familiari.
3. Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza necessità di svolgere attività istruttorie ulteriori rispetto ala mera acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
***
4. Sulla domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile
5. In merito alla domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile concordato dalle parti in sede di scioglimento del matrimonio, formulata da parte ricorrente, si osserva quanto segue. pagina 4 di 11 6. E' bene preliminarmente soffermarsi sui principi a cui, in merito al diritto del coniuge c.d. debole di percepire un assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte pagina 5 di 11 comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
7. Ciò premesso, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di domanda di modifica delle condizioni concordemente stabilite dalle parti in sede di scioglimento del matrimonio, il Collegio ritiene necessario verificare l'effettiva sopravvenienza di circostanze che abbiamo modificato i reciproci rapporti economici o che siano intervenute a elidere le esigenze su cui si è basato il riconoscimento dell'assegno divorzile al tempo, tali da giustificarne la revoca o la riduzione.
8. Il Collegio ritiene che non sussistano giustificati motivi a fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile.
9. Deve infatti ritenersi che, già al tempo dello scioglimento del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente non fosse basato unicamente sulla sua funzione assistenziale, ma anche nella sue funzioni compensativo- perequative.
10. E' infatti pacifico e non contestato che, fin dal 2017, la resistente era stata impiegata proprio dal marito in un lavoro part time che gli garantiva già redditi di 800,00 Euro mensili circa.
E' parimenti pacifico che, nel corso del matrimonio, e in particolare dal 2008 (anno di nascita della prima figlia della coppia) e fino alla separazione del 2017, la resistente si sia occupata in via del tutto prevalente della famiglia e delle figlie, senza svolgere alcuna attività lavorativa.
11. Sebbene il ricorrente abbia contestato che ciò sia stato frutto di un esplicito accordo, allegando finanche di aver tentato di intercedere col datore di lavoro della moglie per far sì che venisse reintegrata dopo la maternità, di fatto non è contestato che la resistente, per circa nove anni, si sia dedicata in modo esclusivo alla famiglia, inevitabilmente sacrificando aspirazioni di crescita lavorativa, aspettative di accumulo pensionistico e possibilità di guadagno.
Così, nello stesso periodo, l'odierno ricorrente, beneficiando della gestione domestica delegata alla moglie, ha potuto dedicarsi liberamente e senza condizionamenti alla propria pagina 6 di 11 attività di amministratore e socio unico di S.N.C., peraltro garantendo pacificamente alla famiglia un tenore di vita del tutto dignitoso.
12. Tali considerazioni rendono superflue le istanze di prova orale formulate dal ricorrente, volte a provare che dopo la prima maternità egli avrebbe contattato il datore di lavoro della moglie ai fini di una sua reintegra, già rigettate e peraltro non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi implicitamente rinunciate.
13. A fronte di ciò, deve ritenersi dunque evidente, anche tenendo conto dell'entità dell'assegno quantificato concordemente dalle parti in sede di divorzio, come la finalità dello stesso non potesse essere solo quella assistenziale – ossia di garantire all'odierna resistente entrate minime superiori a un presumibile livello minimo per una propria sopravvivenza dignitosa - potendo già la resistente beneficiare allora di entrate, benché modeste, comunque costanti e certe, ma dovesse essere anche perequativo-compensativa, nell'evidente finalità di riequilibrare, almeno in parte, le condizioni di squilibrio reddituale createsi nel corso della convivenza matrimoniale per una concorde gestione della vita familiare, compensando il lavoro domestico e conseguente il sacrificio nel coltivare le proprie aspirazioni lavorative da parte della resistente.
Se duplice funzione è da considerarsi la funzione dell'assegno nel caso di specie, è evidente come la circostanza che la resistente abbia, nelle more, reperito un'attività lavorativa maggiormente retributiva, non esclude di per sé il diritto a conservare un assegno divorzile, se non più in chiave assistenziale, quantomeno in chiave perequativo-compensativa.
14. Ciò detto, occorre valutare se e in che termini le circostanze sopravvenute giustifichino una diminuzione dell'assegno divorzile, data dall'elisione della sua componente assistenziale, e, nel caso, in che misura tale riduzione debba operarsi.
15. In premessa, va osservato come siano stati versati in atti documenti relativi alle attuali condizioni economico-reddituale che appaiono sufficientemente completi e idonei a consentire la ricostruzione delle condizioni economico-reddituali delle parti, rendendosi superflua la richiesta di ulteriore esibizione documentale sollecitata da parte ricorrente.
16. In primo luogo, muovendo dall'esame delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, deve osservarsi come appaia irrilevante, ai fini della rimodulazione dell'assegno divorzile, l'arricchimento derivato al ricorrente dall'indennità ricevuta a seguito del sinistro del 2020.
L'ingente indennizzo, infatti, genera sì uno squilibrio economico tra le parti, ma non certo ascrivibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia o al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi.
D'altro canto, nonostante le limitazioni alla capacità lavorativa asseritamente derivate dal sinistro, dalla documentazione in atti emerge un certo miglioramento nelle condizioni reddituali del ricorrente, quantomeno con riferimento ai redditi dichiarati, dal tempo in cui furono concordate le condizioni di divorzio (nell'anno 2021) ad oggi.
Il ricorrente, che ha dichiarato di percepire esclusivamente redditi da pensione, ha infatti prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
pagina 7 di 11 CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 13.970,00;
CU 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 12.880,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 10.469,00.
Va da ultimo osservato come tutte le esposizioni debitorie indicate dal ricorrente nel ricorso
– prevalentemente relative all'attività d'impresa – fossero già esistenti al tempo in cui furono concordate le condizioni di divorzio nel 2021, non potendosi considerare come elementi sopravvenuti che assumano rilievo in questa sede.
17. Venendo alla resistente, è invece pacifico che la stessa abbia, dal 2021 ad oggi, beneficiato di un certo miglioramento economico-reddituale, avendo ammesso di aver lasciato l'occupazione part time presso la società dell'ex marito e reperito occupazione full time.
La resistente, in particolare, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 5.271,00 dal datore di lavoro Castelli
S.N.C., oltre Euro 595,00 a titolo di trattamento integrativo e oltre ulteriore imponibile di
Euro 1.751,00 dal datore di lavoro , Euro 374,00 a titolo di cassa integrazione Parte_2
e ulteriore imponibile di Euro 5.707,00 dal datore di lavoro IN NC S.N.C., pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.035 medi;
CU 2023 (redditi 2022): imponibile di Euro 9.306,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 875,00;
CU 2022 (redditi 2021): imponibile di Euro 8.750,00, oltre ad Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 829,00;
CU 2021 (redditi 2020): imponibile di Euro 8.593,00, oltre ad Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro
776,00;
CU 2020 (redditi 2019): imponibile di Euro 8.569,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro
794,00.
a resistente ha inoltre prodotto busta paga relativa al mese di agosto 2024, che mostra redditi di Euro 1.601,00, dovendosi dunque ritenere che su tale importo si attesti l'attuale retribuzione media mensile della resistente.
A fronte dunque del pacifico miglioramento delle condizioni reddituali della resistente, deve darsi atto come non assuma rilievo, quale circostanza sopravvenuta, il pagamento del pagina 8 di 11 canone di locazione, posto che il contratto risulta stipulato nel 2017, in data antecedente all'epoca dello scioglimento del matrimonio (cfr. doc. 11 fascicolo resistente).
Al contrario, assume rilievo l'impegno di spesa di 165,00 Euro mensili assunto dalla resistente nel 2022, per la restituzione di un finanziamento contratto per spese familiari (cfr. doc. 12 fascicolo resistente).
18. Ciò posto, tenendo conto anche delle spese fisse già sostenute dalla resistente all'epoca del divorzio e di quelle sopravvenute, il Collegio osserva che l'incremento delle condizioni reddituali della resistente giustifica il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno e dunque la riduzione della quantificazione dell'assegno medesimo, pur tenendo conto del lieve miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente stesso.
19. Per queste ragioni, appare equo ridurre, a far data dalla domanda (luglio 2024), l'entità dell'assegno divorzile che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente a Euro 350,00 Mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
20. Sulla domanda di modifica delle condizioni relative alla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie
21. Il Collegio osserva che nessuna delle parti ha chiesto una modifica dell'entità del mantenimento ordinario per le figlie, essendo dunque implicita la conferma delle condizioni statuite in merito in sede di divorzio congiunto, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno in cui le condizioni furono recepite dal Collegio.
22. L'unica domanda di modifica proposta al ricorrente riguarda infatti il riparto delle spese straordinarie da sostenere per le figlie, attualmente poste al 70% a carico del padre e al 30%
a carico della madre.
23. Orbene, premesso quanto sopra circa le rispettive condizioni economico-reddituali delle parti, va osservato che se l'ingente miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente non appare rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, lo stesso assume di certo rilievo ai fini delle domande relative alla quantificazione del contributo al mantenimento delle minori.
A ciò si aggiunga che l'ingente incremento patrimoniale di cui il ricorrente ha pacificamente beneficiato a seguito del sinistro del 2020 appare, infatti, senza timore di smentita, maggiormente significativo rispetto al miglioramento delle proprie condizioni reddituali di cui ha beneficiato la resistente dal tempo del divorzio ad oggi.
Lo stesso ricorrente ha infatti allegato che residuerebbero dal risarcimento ricevuto, ad oggi, nel proprio patrimonio circa 341.000,00 Euro, gran parte dei quali vincolati in strumenti finanziari, tioli e polizze, sebbene l'importo complessivo dell'erogazione ammontasse a circa 621.564,00, con incasso di 342.000,00 Euro nel maggio 2022 (pag. 34 doc. 12 fascicolo ricorrente) e di 279.564,00 Euro nell'agosto 2022 (pag. 21 doc. cit.).
A ciò si aggiunga che, come già illustrato, anche i redditi dichiarati e documentati dal ricorrente risultano incrementati dal 2021 al oggi.
24. Se dunque non v'è certo prova di un peggioramento delle condizioni economico- reddituali del ricorrente, l'accrescimento patrimoniale documentato in atti è di entità tale da pagina 9 di 11 rendere palese la persistenza di un ingente squilibrio economico-reddituale tra le parti, che non giustifica in alcun modo la modifica delle condizioni relative al riparto delle spese straordinarie come attualmente previsto e concordato dalle parti in sede di divorzio.
La domanda di modifica in tal senso formulata dal ricorrente deve dunque essere respinta, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio in merito al riparto delle spese straordinarie tra le parti.
25. Sulla domanda di riparto al 50% dell'assegno unico
26. Quanto al riparto dell'assegno unico, il Collegio osserva come tale aspetto, o comunque la questione del riparto degli assegni familiari all'ora previsti dall'ordinamento, non fosse stato regolamentato dalle parti nell'ambito degli accordi di scioglimento del matrimonio.
27. Dato atto di ciò, il Collegio evidenzia come, a fronte del dettato letterale della legge,
l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, in forza della formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
28. Vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di affidamento condiviso dei minori, non emergono evidenti ragioni per derogare alla regola normativa del riparto dell'assegno tra gli esercenti la responsabilità genitoriale, dovendosi accogliere la domanda in tal senso formulata dal ricorrente.
29. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati relativi all'aggiornamento ISTAT sugli assegni di mantenimento per i figli e divorzile
30. Va infine accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, con cui è chiesto di condannare il ricorrente al pagamento della somma di Euro 572,61 dovuta a titolo di arretrati relativi agli aggiornamenti ISTAT sugli assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, mai corrisposti dal ricorrente.
31. La domanda è fondata e va accolta.
32. Premesso che gli aggiornamenti ISTAT sui predetti assegni sono dovuti per legge, oltre che previsti nelle condizioni concordate di scioglimento del matrimonio, il Collegio osserva come, a fronte della specifica domanda e allegazione della resistente, controparte non abbia mai né contestato l'inadempimento, né provato di aver corrisposto gli adeguamenti ISTAT dovuti per legge, né mai espressamente contestato l'entità degli arretrati dovuti come indicati dalla resistente.
33. Sulle spese
34. Considerata la reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande formulate, deve disporsi l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite rispettivamente sostenute.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 580/2021 pubblicata dal Tribunale di Mantova il
17/06/2021, da ritenersi confermata ove non espressamente modificata:
1) dispone che corrisponda ad a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile la somma mensile di Euro 350,00 a far data dal mese di luglio 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che l'assegno unico per le figlie sia ripartito al 50% tra entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle stesse;
3) rigetta le ulteriori istanze di modifica formulate dal ricorrente e Parte_1 relative alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie;
4) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 della somma di euro 572,61 a titolo di arretrati ISTAT dovuti per gli Controparte_1 assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2024;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 13.03.2025
La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1470/2024 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BENEDINI FRANCESCO;
RICORRENTE
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GOLTARA SIMONA;
RESISTENTE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Con riguardo all'ex moglie Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE
pagina 1 di 11 Accertate le mutate e migliorate condizioni economiche della signora Controparte_1 rispetto alla data della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 580/2021 pubblicata il 17/06/2021 – RG 612/2021 ed accertata altresì la raggiunta indipendenza economica della stessa, conseguentemente revocarsi l'obbligo a carico del signor di Parte_1 corrispondere alla prima l'assegno divorzile di € 500,00= mensili come indicato nel punto 6 della predetta sentenza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi che non si dovesse ritenere raggiunta ed accertata la totale indipendenza economica della signora nonostante l'attuale contratto di Controparte_1 lavoro presso la società IN NC Snc, autorizzarsi una riduzione dell'attuale assegno divorzile a carico del signor nell'importo che sarà ritenuto più Parte_1 congruo e di giustizia.
Per_ Con riguardo alle figlie e Per_2
IN VIA PRINCIPALE
Confermarsi l'assegno di mantenimento a favore delle figlie in € 600,00= (da intendersi € 300,00= a figlia) come già statuito nella sentenza di scioglimento del matrimonio.
Stabilire che, a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di scioglimento del matrimonio, la ripartizione delle spese straordinarie venga prevista, dalla data del deposito del presente ricorso, nella misura del 50% tra i genitori.
Statuire infine che l'Assegno Unico venga suddiviso tra gli ex coniugi nella misura del 50%.
Con vittoria delle spese di lite, in caso di opposizione da parte della signora ” CP_1
Per parte resistente: “In via principale:
RITENERE E DICHIARARE infondata la richiesta di controparte contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi sopra esposti e così per l'effetto:
1) RIGETTARE integralmente, sia la domanda svolta in via principale, di revoca dell'assegno divorzile, sia quella di riduzione, esposta in via subordinata, da parte ricorrente nei confronti della resistente e per l'effetto CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 6 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla signora a titolo di assegno CP_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 536,50, come ad oggi rivalutata e così poi in futuro rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat.
2) CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 4 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 643,80, come ad oggi rivalutata e così poi in futuro rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. pagina 2 di 11 3) CONFERMARE il dispositivo della sentenza del Tribunale di Mantova n. 580/2021 pubblicata il 17.06.2021 RG 612/2021, nella parte in cui richiama il punto 5 delle condizioni del ricorso congiunto contenente l'obbligo a carico del ricorrente di versare, a semplice richiesta, alla signora il 70% delle spese di carattere straordinario, come CP_1 oggi elencate nel Protocollo d'intesa Prot. n. 1972/2024 U. siglato tra il Tribunale di Mantova, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, e in data CP_2 CP_3
28.05.2024.
4) DISPORRE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, collocataria prevalente della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore, anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
5) CONDANNARE il ricorrente al pagamento in favore della resistente della somma di euro 572,61 a titolo di arretrati Istat dovuti per gli assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, per il periodo da Giugno 2022 ad Agosto 2024.
- CONDANNARE il ricorrente al pagamento delle spese di lite”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha formulato le domande indicate in epigrafe, premettendo:
- di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16.12.2005;
- che dall'unione sono nate due figlie: , in data 7 luglio 2008, e in data 8 Per_1 Per_2 marzo 2011;
- che le parti si sono, prima, separate consensualmente (con decreto di omologa del
Tribunale di Mantova del 19.12.2017) e, successivamente, hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, nel procedimento conclusosi con sentenza n. 580/2021 del 17.06.2021, con cui furono recepiti gli accordi tra le parti in merito;
all'affidamento condiviso delle figlie minori;
alla loro collocazione presso la madre, con visite libere e regolamentate tra padre e figlie;
all'obbligo del padre di corrispondere per le figlie un mantenimento complessivo di Euro 600,00 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie al 70% in capo al padre e al 30% in capo alla madre;
all'obbligo dell'odierno ricorrente di versare alla ex moglie un assegno divorzile di Euro 500,00 mensili.
Il ricorrente ha dunque allegato l'esistenza di circostanze intervenute relative alle condizioni economiche della ex moglie, idonee a determinare la revisione delle condizioni economiche previste in sede di scioglimento del matrimonio.
In particolare, ha allegato che la quantificazione dell'assegno concordato in sede di scioglimento del matrimonio è avvenuta sul presupposto che la resistente lavorasse, all'epoca, presso la Motor Service Castelli S.n.c. con contratto a tempo parziale orizzontale, per sole 20 ore a settimana e con busta paga di 800,00 Euro mensili.
Successivamente, la resistente, dimessasi dal precedente posto di lavoro, ha intrapreso nuova occupazione con contratto full time, avendo così raggiunto la piena autosufficienza economica con conseguente perdita del diritto all'assegno divorzile.
2. La resistente si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e allegando: pagina 3 di 11 - che i coniugi avevano concordato nel 2008, alla nascita della primogenita, che l'odierna resistente cessasse il proprio lavoro da dipendente, come disegnatrice di moda e cameriera, per occuparsi dell'accudimento della famiglia, rinunciando a realistiche occasioni professionali e reddituali, sicché fino al 2017 la resistente si è occupata a tempo pieno di famiglia e figlie, senza corrispondere contributi, mentre le entrate del marito garantivano alla famigli un buon tenore di vita;
- che in vista della separazione, nel 2017, il marito le offrì un lavoro part time alle dipendenze della sua società, la Motor Service Castelli S.n.c., con una retribuzione di
800,00 Euro mensili, al fine di contenere al minimo l'assegno di mantenimento che le sarebbe spettato;
- che nel 2020 il ricorrente subì un grave infortunio, con conseguente impossibilità di prendersi cura delle figlie minori, accudite in via esclusiva dalla madre, come tutt'ora avviene;
- che, tenendo conto di ciò, le parti nel 2021 hanno concordato le condizioni di divorzio, con cui il marito ha accordato di versare alla moglie la somma mensile di Euro 500,00 a titolo di assegno divorzile;
- che nel maggio 2023 la resistente ha deciso di dimettersi dall'azienda del marito a seguito di continue pressioni della nuova moglie di questi, reperendo prima un'occupazione part time e poi full time presso la s.n.c. IN NC;
- che, dopo il divorzio, è intervenuto un consistente miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, visto l'ingente indennizzo di Euro 621.564,00 che egli ha percepito a seguito del sinistro stradale occorsogli il 7.07.2020, somme investite in titoli e fondi di investimento, nonché in una polizza vita;
- che anche i redditi risultanti dalle certificazioni uniche prodotte dal ricorrente in atti hanno mostrato un miglioramento rispetto all'epoca del divorzio;
- che il ricorrente ed il fratello hanno inoltre posto in vendita, al costo di 890,000 Euro, un compendio immobiliare nella zona di Porto Mantovano;
- che, diversamente, le proprie condizioni sono sostanzialmente invariate, anche considerando le spese mensili fisse sostenute a titolo di canone di locazione per 490,00
Euro e la rata di 165,00 Euro per la restituzione di un finanziamento ottenuto nel 2022 per esigenze familiari.
3. Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, senza necessità di svolgere attività istruttorie ulteriori rispetto ala mera acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
***
4. Sulla domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile
5. In merito alla domanda di revoca o, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile concordato dalle parti in sede di scioglimento del matrimonio, formulata da parte ricorrente, si osserva quanto segue. pagina 4 di 11 6. E' bene preliminarmente soffermarsi sui principi a cui, in merito al diritto del coniuge c.d. debole di percepire un assegno divorzile, la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è pervenuta, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990, così come anche rispetto ai noti arresti del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le Sezioni Unite del 2018 hanno, infatti, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori forniti dall'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al ménage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque, l'assegno divorzile ha riacquisito le plurime funzioni sue proprie, ovvero quella assistenziale (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, anche in rapporto alla durata del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età), e, infine, quella risarcitoria (qualora risulti da imputare al coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
È sulla base delle argomentazioni qui sinteticamente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all'affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, per cui: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. n. 21926/2019 e Cass. 4215/2021), che ha ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte pagina 5 di 11 comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, sicchè il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico.
In particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, il Giudice è chiamato ad accertare previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due, nonché a verificare se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato.
7. Ciò premesso, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di domanda di modifica delle condizioni concordemente stabilite dalle parti in sede di scioglimento del matrimonio, il Collegio ritiene necessario verificare l'effettiva sopravvenienza di circostanze che abbiamo modificato i reciproci rapporti economici o che siano intervenute a elidere le esigenze su cui si è basato il riconoscimento dell'assegno divorzile al tempo, tali da giustificarne la revoca o la riduzione.
8. Il Collegio ritiene che non sussistano giustificati motivi a fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile.
9. Deve infatti ritenersi che, già al tempo dello scioglimento del matrimonio, il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente non fosse basato unicamente sulla sua funzione assistenziale, ma anche nella sue funzioni compensativo- perequative.
10. E' infatti pacifico e non contestato che, fin dal 2017, la resistente era stata impiegata proprio dal marito in un lavoro part time che gli garantiva già redditi di 800,00 Euro mensili circa.
E' parimenti pacifico che, nel corso del matrimonio, e in particolare dal 2008 (anno di nascita della prima figlia della coppia) e fino alla separazione del 2017, la resistente si sia occupata in via del tutto prevalente della famiglia e delle figlie, senza svolgere alcuna attività lavorativa.
11. Sebbene il ricorrente abbia contestato che ciò sia stato frutto di un esplicito accordo, allegando finanche di aver tentato di intercedere col datore di lavoro della moglie per far sì che venisse reintegrata dopo la maternità, di fatto non è contestato che la resistente, per circa nove anni, si sia dedicata in modo esclusivo alla famiglia, inevitabilmente sacrificando aspirazioni di crescita lavorativa, aspettative di accumulo pensionistico e possibilità di guadagno.
Così, nello stesso periodo, l'odierno ricorrente, beneficiando della gestione domestica delegata alla moglie, ha potuto dedicarsi liberamente e senza condizionamenti alla propria pagina 6 di 11 attività di amministratore e socio unico di S.N.C., peraltro garantendo pacificamente alla famiglia un tenore di vita del tutto dignitoso.
12. Tali considerazioni rendono superflue le istanze di prova orale formulate dal ricorrente, volte a provare che dopo la prima maternità egli avrebbe contattato il datore di lavoro della moglie ai fini di una sua reintegra, già rigettate e peraltro non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, così da intendersi implicitamente rinunciate.
13. A fronte di ciò, deve ritenersi dunque evidente, anche tenendo conto dell'entità dell'assegno quantificato concordemente dalle parti in sede di divorzio, come la finalità dello stesso non potesse essere solo quella assistenziale – ossia di garantire all'odierna resistente entrate minime superiori a un presumibile livello minimo per una propria sopravvivenza dignitosa - potendo già la resistente beneficiare allora di entrate, benché modeste, comunque costanti e certe, ma dovesse essere anche perequativo-compensativa, nell'evidente finalità di riequilibrare, almeno in parte, le condizioni di squilibrio reddituale createsi nel corso della convivenza matrimoniale per una concorde gestione della vita familiare, compensando il lavoro domestico e conseguente il sacrificio nel coltivare le proprie aspirazioni lavorative da parte della resistente.
Se duplice funzione è da considerarsi la funzione dell'assegno nel caso di specie, è evidente come la circostanza che la resistente abbia, nelle more, reperito un'attività lavorativa maggiormente retributiva, non esclude di per sé il diritto a conservare un assegno divorzile, se non più in chiave assistenziale, quantomeno in chiave perequativo-compensativa.
14. Ciò detto, occorre valutare se e in che termini le circostanze sopravvenute giustifichino una diminuzione dell'assegno divorzile, data dall'elisione della sua componente assistenziale, e, nel caso, in che misura tale riduzione debba operarsi.
15. In premessa, va osservato come siano stati versati in atti documenti relativi alle attuali condizioni economico-reddituale che appaiono sufficientemente completi e idonei a consentire la ricostruzione delle condizioni economico-reddituali delle parti, rendendosi superflua la richiesta di ulteriore esibizione documentale sollecitata da parte ricorrente.
16. In primo luogo, muovendo dall'esame delle condizioni economico-reddituali del ricorrente, deve osservarsi come appaia irrilevante, ai fini della rimodulazione dell'assegno divorzile, l'arricchimento derivato al ricorrente dall'indennità ricevuta a seguito del sinistro del 2020.
L'ingente indennizzo, infatti, genera sì uno squilibrio economico tra le parti, ma non certo ascrivibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia o al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due coniugi.
D'altro canto, nonostante le limitazioni alla capacità lavorativa asseritamente derivate dal sinistro, dalla documentazione in atti emerge un certo miglioramento nelle condizioni reddituali del ricorrente, quantomeno con riferimento ai redditi dichiarati, dal tempo in cui furono concordate le condizioni di divorzio (nell'anno 2021) ad oggi.
Il ricorrente, che ha dichiarato di percepire esclusivamente redditi da pensione, ha infatti prodotto documentazione reddituale da cui emergono i seguenti redditi:
pagina 7 di 11 CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 13.970,00;
CU 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di Euro 12.880,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 10.469,00.
Va da ultimo osservato come tutte le esposizioni debitorie indicate dal ricorrente nel ricorso
– prevalentemente relative all'attività d'impresa – fossero già esistenti al tempo in cui furono concordate le condizioni di divorzio nel 2021, non potendosi considerare come elementi sopravvenuti che assumano rilievo in questa sede.
17. Venendo alla resistente, è invece pacifico che la stessa abbia, dal 2021 ad oggi, beneficiato di un certo miglioramento economico-reddituale, avendo ammesso di aver lasciato l'occupazione part time presso la società dell'ex marito e reperito occupazione full time.
La resistente, in particolare, ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): reddito imponibile di Euro 5.271,00 dal datore di lavoro Castelli
S.N.C., oltre Euro 595,00 a titolo di trattamento integrativo e oltre ulteriore imponibile di
Euro 1.751,00 dal datore di lavoro , Euro 374,00 a titolo di cassa integrazione Parte_2
e ulteriore imponibile di Euro 5.707,00 dal datore di lavoro IN NC S.N.C., pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.035 medi;
CU 2023 (redditi 2022): imponibile di Euro 9.306,00, oltre Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 875,00;
CU 2022 (redditi 2021): imponibile di Euro 8.750,00, oltre ad Euro 1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 829,00;
CU 2021 (redditi 2020): imponibile di Euro 8.593,00, oltre ad Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro
776,00;
CU 2020 (redditi 2019): imponibile di Euro 8.569,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus
Irpef, pari ad un reddito mensile netto (calcolato sommando le predette voci di reddito, sottraendo imposte e trattenute e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro
794,00.
a resistente ha inoltre prodotto busta paga relativa al mese di agosto 2024, che mostra redditi di Euro 1.601,00, dovendosi dunque ritenere che su tale importo si attesti l'attuale retribuzione media mensile della resistente.
A fronte dunque del pacifico miglioramento delle condizioni reddituali della resistente, deve darsi atto come non assuma rilievo, quale circostanza sopravvenuta, il pagamento del pagina 8 di 11 canone di locazione, posto che il contratto risulta stipulato nel 2017, in data antecedente all'epoca dello scioglimento del matrimonio (cfr. doc. 11 fascicolo resistente).
Al contrario, assume rilievo l'impegno di spesa di 165,00 Euro mensili assunto dalla resistente nel 2022, per la restituzione di un finanziamento contratto per spese familiari (cfr. doc. 12 fascicolo resistente).
18. Ciò posto, tenendo conto anche delle spese fisse già sostenute dalla resistente all'epoca del divorzio e di quelle sopravvenute, il Collegio osserva che l'incremento delle condizioni reddituali della resistente giustifica il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno e dunque la riduzione della quantificazione dell'assegno medesimo, pur tenendo conto del lieve miglioramento delle condizioni reddituali del ricorrente stesso.
19. Per queste ragioni, appare equo ridurre, a far data dalla domanda (luglio 2024), l'entità dell'assegno divorzile che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente a Euro 350,00 Mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
20. Sulla domanda di modifica delle condizioni relative alla ripartizione delle spese straordinarie per le figlie
21. Il Collegio osserva che nessuna delle parti ha chiesto una modifica dell'entità del mantenimento ordinario per le figlie, essendo dunque implicita la conferma delle condizioni statuite in merito in sede di divorzio congiunto, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno in cui le condizioni furono recepite dal Collegio.
22. L'unica domanda di modifica proposta al ricorrente riguarda infatti il riparto delle spese straordinarie da sostenere per le figlie, attualmente poste al 70% a carico del padre e al 30%
a carico della madre.
23. Orbene, premesso quanto sopra circa le rispettive condizioni economico-reddituali delle parti, va osservato che se l'ingente miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente non appare rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, lo stesso assume di certo rilievo ai fini delle domande relative alla quantificazione del contributo al mantenimento delle minori.
A ciò si aggiunga che l'ingente incremento patrimoniale di cui il ricorrente ha pacificamente beneficiato a seguito del sinistro del 2020 appare, infatti, senza timore di smentita, maggiormente significativo rispetto al miglioramento delle proprie condizioni reddituali di cui ha beneficiato la resistente dal tempo del divorzio ad oggi.
Lo stesso ricorrente ha infatti allegato che residuerebbero dal risarcimento ricevuto, ad oggi, nel proprio patrimonio circa 341.000,00 Euro, gran parte dei quali vincolati in strumenti finanziari, tioli e polizze, sebbene l'importo complessivo dell'erogazione ammontasse a circa 621.564,00, con incasso di 342.000,00 Euro nel maggio 2022 (pag. 34 doc. 12 fascicolo ricorrente) e di 279.564,00 Euro nell'agosto 2022 (pag. 21 doc. cit.).
A ciò si aggiunga che, come già illustrato, anche i redditi dichiarati e documentati dal ricorrente risultano incrementati dal 2021 al oggi.
24. Se dunque non v'è certo prova di un peggioramento delle condizioni economico- reddituali del ricorrente, l'accrescimento patrimoniale documentato in atti è di entità tale da pagina 9 di 11 rendere palese la persistenza di un ingente squilibrio economico-reddituale tra le parti, che non giustifica in alcun modo la modifica delle condizioni relative al riparto delle spese straordinarie come attualmente previsto e concordato dalle parti in sede di divorzio.
La domanda di modifica in tal senso formulata dal ricorrente deve dunque essere respinta, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di scioglimento del matrimonio in merito al riparto delle spese straordinarie tra le parti.
25. Sulla domanda di riparto al 50% dell'assegno unico
26. Quanto al riparto dell'assegno unico, il Collegio osserva come tale aspetto, o comunque la questione del riparto degli assegni familiari all'ora previsti dall'ordinamento, non fosse stato regolamentato dalle parti nell'ambito degli accordi di scioglimento del matrimonio.
27. Dato atto di ciò, il Collegio evidenzia come, a fronte del dettato letterale della legge,
l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori, in forza della formulazione dell'art. 6 D.lgs. 230/2021 che prevede espressamente che “l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.”
28. Vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di affidamento condiviso dei minori, non emergono evidenti ragioni per derogare alla regola normativa del riparto dell'assegno tra gli esercenti la responsabilità genitoriale, dovendosi accogliere la domanda in tal senso formulata dal ricorrente.
29. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento degli arretrati relativi all'aggiornamento ISTAT sugli assegni di mantenimento per i figli e divorzile
30. Va infine accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, con cui è chiesto di condannare il ricorrente al pagamento della somma di Euro 572,61 dovuta a titolo di arretrati relativi agli aggiornamenti ISTAT sugli assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, mai corrisposti dal ricorrente.
31. La domanda è fondata e va accolta.
32. Premesso che gli aggiornamenti ISTAT sui predetti assegni sono dovuti per legge, oltre che previsti nelle condizioni concordate di scioglimento del matrimonio, il Collegio osserva come, a fronte della specifica domanda e allegazione della resistente, controparte non abbia mai né contestato l'inadempimento, né provato di aver corrisposto gli adeguamenti ISTAT dovuti per legge, né mai espressamente contestato l'entità degli arretrati dovuti come indicati dalla resistente.
33. Sulle spese
34. Considerata la reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande formulate, deve disporsi l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite rispettivamente sostenute.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 580/2021 pubblicata dal Tribunale di Mantova il
17/06/2021, da ritenersi confermata ove non espressamente modificata:
1) dispone che corrisponda ad a titolo di Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile la somma mensile di Euro 350,00 a far data dal mese di luglio 2024, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2) dispone che l'assegno unico per le figlie sia ripartito al 50% tra entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle stesse;
3) rigetta le ulteriori istanze di modifica formulate dal ricorrente e Parte_1 relative alla ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per le figlie;
4) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 della somma di euro 572,61 a titolo di arretrati ISTAT dovuti per gli Controparte_1 assegni divorzile e di concorso nel mantenimento delle figlie, per il periodo da giugno 2022 ad agosto 2024;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 13.03.2025
La Giudice Relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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