Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2733/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2733/2017 R.G., passata in decisione all'udienza del 05.11.2024.
Oggetto: - Ripetizione di indebito -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
(c.f.: Parte_4 C.F._4
(c.f.: Parte_5 C.F._5
(Tutti in proprio e quali eredi di Persona_1
Rappresentati e difesi dagli Avv. G. D'Ippolito e I. De Donno
ATTORI
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. T. Marrazza
CONVENUTA
All'udienza del 05.11.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
, (tutti sia in proprio Parte_3 Parte_4 Parte_5 che quali eredi di , premesso che il de cuius Persona_1 Persona_1
in data 21.2.2007 aveva acceso presso la il conto corrente di
[...] CP_2 corrispondenza n. 11815.486, deducevano le seguenti illegittimità ed irregolarità relative al detto rapporto di conto corrente: a) Assenza di pattuizioni relativamente ai tassi di interesse sia attivi che passivi;
b) Assenza di pattuizioni relativamente a commissioni e spese di qualsiasi natura;
c) Assenza di pattuizioni in tema di c.d. “giorni di valuta”; d) Assenza di pattuizione sul regime di capotalizzazione degli inetressi;
e) Assenza di rimesse solutorie.
Riferivano che la rielaborazione del saldo del conto corrente, con esclusione degli interessi non dovuti e delle poste passive non pattuite, dà luogo a un attivo a favore del correntista di euro 15.996,53. Tanto premesso, citavano la a comparire davanti a questo Tribunale CP_2 chiedendo, previa rideterminazione del saldo del dedotto conto corrente, la condanna della banca convenuta alla restituzione di euro 15.996,53 oltre interessi legali di mora, nonché al pagamento delle spese processuali. Con comparsa di risposta del 4.10.17 si costituiva ed eccepiva CP_2 quanto segue: a) Difetto di legittimazione attiva degli attori, non risultando che gli stessi siano eredi del titolare del conto corrente oggetto di causa;
b) Decadenza dalle contestazioni per decorso del termine di legge decorrente dalla comunicazione dei singoli estratti conto;
c) Intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria;
d) Infondatezza nel merito di ciascuno dei singoli motivi di contestazione relativamente a tassi di interesse, capitalizzazione degli interessi, spese, commissioni, giorni di valuta e usura. Concludeva per il rigetto delle domande, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali. Prodotta varia documentazione ed esperita CTU contabile;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva. La qualità rivestita dagli attori di eredi del titolare del conto corrente (sig. è Persona_1 dimostrata dal certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di Oria (Br) e prodotto dalla difesa degli attori con le memorie ex art. 183 cpc.
E' altresì infondata l'eccezione di decadenza proposta dalla banca convenuta, costituendo “ius receptum” il seguente principio costantemente e uniformemente affermato dalla Corte di Cassazione: “In tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non è in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso dalla (ex multis, Cass. CP_2
14.05.1998, n. 4846).
Nel merito, il CTU incaricato (dott. comm. ) ha accertato quanto Persona_2 segue, in ordine alle pattuizioni scritte delle condizioni economiche contenute nel dedotto contratto di conto corrente:
“A) Contratto di apertura del c/c di cui si tratta, sottoscritto in data 25 gennaio 2007, con indicazione delle seguenti più importanti condizioni economiche:
‐ Canone conto: € 19,30 con periodicità mensile anticipata;
‐ Tasso nominale annuo creditore con capitalizzazione trimestrale: 0,05%;
‐ Tasso nominale annuo debitore con capitalizzazione trimestrale: 13,65%, per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati;
‐ C.M.S.: 0,75%, con aliquota aggiuntiva dell'1,25% per sconfinamenti, se autorizzati;
‐ Spese di tenuta conto: fino a 150 operazioni, esente, oltre, a forfait determinato in base allo scaglione (specificato) dei numeri debitori;
‐ Costo assegni: compreso nel canone;
‐ Spese produzione e/c periodico: compreso nel canone;
‐ Spese invio e/c e corrispondenza: compreso nel canone;
‐ Commissioni utenze domiciliate: comprese nel canone;
‐ Commissione per assegni insoluti: € 14,00;
‐ Commissione su assegni protestati: min. € 14,00/max € 27,00;
‐ Spese di amministrazione dei conti scoperti e/o affidati: in base a scaglioni determinati in funzione dei numeri debitori: fino a 20, € 2,50; da 21 a 175.000: 27,50; da 175.001 a 500.000: € 55,00; da 500.001 a 700.000: € 75,00: da 700.001 ed oltre:
€ 95,00;
‐ Spese produzione e/c di sportello: 1,10 cadauno;
‐ Specificazione delle valute sulle singole operazioni:
Il conto corrente in questione, sino al 4 marzo 2007, non risultava affidato.
B) Pattuizione del 5 marzo 2007, con la quale la banca concedeva un'apertura di credito di € 10.000,00, con validità sino a revoca, con un tasso di interesse annuo del 13,65%, oltre a C.M.S. dello 0,75% e del 13,65%, oltre C.M.S. dell'1,25%, su eventuali sconfinamenti.
C) Separata convenzione, sottoscritta in pari data, con la quale venivano pattuite: ‐ le spese di prima istruttoria, pari allo 0,150% dell'affidato, con un minimo di € 75,00 ed un massimo di € 400,00;
‐ le spese per la revisione degli affidamenti, pari allo 0,125% dell'affidato, con un minimo di € 60,00 ed un massimo di € 300,00;
‐ le spese per la nuove concessioni di fido, pari allo 0,100% dell'affidato, con un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 200,00;
‐ l'importo massimo per l'esenzione da commissioni per affidamento in € 3.001,00.
D) Pattuizione, datata 21 marzo 2007, con la quale le parti convenivano il tasso d'interesse annuo debitore nella misura dell'8,00% entro il fido concesso.
E) Convenzione, datata 17 settembre 2007, con la quale veniva elevato il fido ad € 20.000,00, sempre con validità sino a revoca, con un tasso di interesse annuo dell'8,75%, oltre a C.M.S. dello 0,375% e del 13,65%, oltre C.M.S. dell'1,25%, su eventuali sconfinamenti. Con riferimento alla documentazione contabile lo scrivente precisa che il primo e/c presente in atti è quello riferito all'accensione del conto a seguito della sua apertura;
esso riporta un saldo iniziale, al 12 febbraio 2007, pari a zero. In data 5 marzo 2007, con valuta 1 marzo 2007, vi è riportata una prima movimentazione relativa ad un addebito per “pagamento canone mensile rapporto impresa più” per € 19,30. L'ultimo e/c presente in atti, chiuso al 31 maggio 2012, riporta come ultima registrazione un “versamento contante” di € 3.580,00 ed evidenzia un saldo a credito del correntista, con la specificazione “Saldo all'8 maggio 2012” di € 6,85. Non risultano ricomprese in tale saldo le competenze di chiusura riportate sullo scalare riferito all'e/c in parola, ammontanti a:
‐ Interessi a credito per € 0,01;
‐ Interessi a debito per € 42,68;
‐ Corrispettivo su accordato per € 13,19;
‐ Spese per € 33,80”.
Sulla base delle suddette pattuizioni scritte, il CTU ha proceduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente, analizzando gli estratti conto che (come riferito dallo stesso CTU) sono stati prodotti integralmente. In base a quanto innanzi rilevato in tema di pattuizioni economiche concordate in forma scritta, il CTU ha quindi accertato quanto segue:
I tassi d'interesse a debito del correntista. In ossequio all'indirizzo fornito al punto 1) del quesito, per tutto il periodo oggetto di indagine si sono confrontati i tassi pattuiti con quelli applicati dalla banca sul c/c, riconoscendo, nel ricalcolo, quelli risultati più favorevoli per il correntista.
I tassi d'interesse a debito del correntista. In ossequio all'indirizzo fornito al punto 1) del quesito, per tutto il periodo oggetto di indagine si sono confrontati i tassi pattuiti con quelli applicati dalla banca sul c/c, riconoscendo, nel ricalcolo, quelli risultati più favorevoli per il correntista.
La capitalizzazione degli interessi. In ossequio all'indirizzo fornito al punto 4) del quesito e tenuto conto che risulta pattuita la capitalizzazione bilanciata a far data dal 25 gennaio 2007, si è proceduto a riconoscere per il tutto il periodo oggetto di osservazione la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori.
La capitalizzazione degli interessi. In ossequio all'indirizzo fornito al punto 4) del quesito e tenuto conto che risulta pattuita la capitalizzazione bilanciata a far data dal 25 gennaio 2007, si è proceduto a riconoscere per il tutto il periodo oggetto di osservazione la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori. Per la e per tutte le altre voci di spesa non si è proceduto ad alcuna Pt_7 capitalizzazione, così come espressamente richiesto. Le somme così rideterminate sono state accreditate alla banca soltanto alla fine del ricalcolo.
Le valute sulle operazioni. In ossequio alle indicazioni fornite nel punto 6) del quesito, in presenza di pattuizioni contrattuali in merito alle valute, si è proceduto a rielaborare il rapporto oggetto di controversia considerando, quale data valuta, quella applicata dalla banca.
La determinazione del saldo dare-avere tra le parti senza la verifica del superamento del tasso-soglia. Il ricalcolo effettuato, con l'applicazione di tutti i criteri sopra specificati, ha condotto alla determinazione di un saldo del c/ordinario n. 9518-11815.48, alla data dell'11 aprile 2012, pari ad € 6.191,87 a credito del correntista (cfr. tabulato in allegato n. 2).
La verifica del superamento del tasso soglia.
…Con l'applicazione dell'indicata formula riportata sub [2] del precedente § 3, si è rilevato che nel III e IV trimestre 2010 e nel I trimestre 2011, il tasso annuale effettivo di interessi applicato dalla banca ha superato il tasso soglia dei trimestri di riferimento, come si evince dal prospetto n. 7 di seguito riportato. Al fine della quantificazione del saldo dare-avere tra le parti, nella relazione di C.T.U. originaria sono stati però esclusi – in quanto non pattuiti - tutti gli oneri rientranti nella formula per la determinazione del T.E.G. per cui, nella determinazione del saldo del conto richiesta con il quesito integrativo, si dovrebbe procedere unicamente con la sostituzione del tasso soglia al tasso originariamente applicato. Usare il condizionale è d'obbligo poiché, se si procedesse in tal modo, il tasso soglia sarebbe superiore al tasso d'interesse originariamente applicato dalla banca, generando così per quest'ultima un beneficio non giustificato dal comportamento assunto dall'istituto di credito in corso di rapporto per cui si dovrebbe procedere con l'applicazione del tasso originariamente applicato e non con il tasso soglia. Ma non si può neppure applicare il tasso originariamente applicato dalla banca poiché quest'ultimo è risultato essere superiore a quello pattuito. Conseguentemente, lo scrivente ha rideterminato il saldo del rapporto in contestazione applicando, nei tre periodi in cui è stato riscontrato il superamento del tasso soglia, il tasso d'interesse nel suo minor valore tra quello pattuito e quello effettivamente applicato dalla banca, lasciando immodificati tutti gli altri criteri di ricalcolo indicati nella relazione di C.T.U. originaria. L'applicazione dell'indicato criterio ha condotto a determinare, alla data dell'11 aprile 2012, un saldo a credito del correntista pari ad € 6.179,19 (cfr. prospetto in allegato sub lettera a).
Si deve evidenziare che l'ultimo punto (relativo alla rettifica del saldo, con riferimento all'applicazione dei tassi entro la soglia anti-usura, relativamente ai tre trimestri per i quali era stato registrato il superamento dei tassi-soglia) è stato oggetto di rielaborazione nella relazione integrativa del 29.2.2024, con la quale il CTU ha corretto il saldo attivo per il cliente, in un primo moneto determinato in euro 7.716,30 (importo cui il CTU era pervenuto sulla base del metodo che azzerava i tassi nei tre trimestri considerati), pervenendo al predetto saldo attivo di euro 6.179,19 (importo al quale si perviene riportando al limite di soglia anti-usura in tassi relativi i tre trimestri considerati).
Infine, il CTU ha accertato l'inesistenza di “rimesse solutorie” che possano dare luogo alla prescrizione, anche solo parziale, delle ragioni di credito degli attori.
Le conclusioni rassegnate dal CTU con le bozze (sia della prima relazione che di quella integrativa) comunicate ai difensori non hanno costituito oggetto di contestazioni.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori deve essere parzialmente accolta e la deve essere condannata alla restituzione Controparte_3 in favore degli attori in solido della somma di euro 6.179,19, oltre interessi legali di mora dalla notifica della citazione (avvenuta in data 07.06.2017) fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 5.327,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensori dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_6
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
(tutti sia in proprio che quali eredi di ), dichiara che il
[...] Persona_1 saldo del dedotto rapporto di conto corrente intercorso fra e la Persona_1
presenta un attivo di euro 6.179,19 a favore del Controparte_1 correntista. Per l'effetto, condanna e la , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore degli attori in solido della somma di euro 6.179,19, oltre interessi legali di mora dal 07.06.2017 fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, nella misura di complessivi euro 5.327,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al
15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensori dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 05.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo